"Il Regolamento per l’ottenimento del certificato d'abilitazione alla caccia" definisce che per l'ottenimento del certificato d'abilitazione occorre aver compiuto i 17 anni, essere cittadino svizzero oppure straniero domiciliato o dimorante (permesso B) in Svizzera.
I cacciatori non residenti nel Canton Ticino devono richiedere l'autorizzazione.
Il candidato cacciatore è tenuto a seguire una giornata di osservazione della selvaggina.
L'iscrizione alla caccia tardo autunnale è consentita unicamente a coloro che hanno staccato l'autorizzazione annuale di caccia alta.
L'iscrizione alla caccia selettiva allo stambecco è permessa a quei cacciatori che hanno staccato almeno 10 patenti cantonali di caccia alta, di cui almeno una negli ultimi 3 anni.
Applicazione dell'Ordinanza federale concernente la macellazione e il controllo delle carni prescrive che gli animali le cui carni sono destinate al commercio.
Il 1° maggio 2017 è entrata in vigore una modifica dell'OMCC che prescrive l'obbligo di contrassegnare la selvaggina e, nel caso il capo non sia destinato al consumo proprio, di far controllare la carcassa da una persona esperta.
Dal 2013 vengono effettuate campagne di controllo della selvaggina ed in particolare dei cinghiali per determinare l'eventuale presenza di tracce di cesio 137 nelle carni.
I cervi maschi possono essere esentati dall'obbligo di essere portati al posto di controllo a condizione di registrare la cattura tramite l'apposito modulo, seguendo il relativo regolamento.
I cinghiali possono essere esentati dall'obbligo di essere portati al posto di controllo a condizione di registrare la cattura tramite l'apposito modulo, seguendo il relativo regolamento.