Può essere concessa per la frequenza di formazioni che portano al conseguimento di un certificato o titolo di studio riconosciuto da uno Stato o da un'autorità statale del paese in cui operano, dalla Confederazione o dai Cantoni.
Contributo che può essere concesso per l'assolvimento di un tirocinio professionale, sino al conseguimento di un attestato federale di capacità (AFC) o di un certificato federale di formazione pratica (ex formazione empirica)..
Contributo che può essere concesso, di regola, per la frequenza di un corso di perfezionamento previsto dalla legge sull'orientamento scolastico e professionale e sulla formazione professionale e continua, se il richiedente già possiede una prima qualifica professionale.
Aiuto che può essere concesso di regola per l'apprendimento della lingua inglese, francese o tedesca.
Contributo che può essere concesso a giovani di talento che per l'esercizio della loro attività sportiva o artistica sono tenuti a frequentare fuori Cantone una scuola pubblica o privata con statuto particolare.
Contributo che può essere concesso a richiedenti che già hanno conseguito un attestato federale di capacità, un certificato federale di formazione pratica oppure a persone non qualificate con un'esperienza lavorativa adeguata e che intendono assolvere un nuovo tirocinio professionale (formazione duale in azienda).
Contributo che può essere concesso per la frequenza di scuole ticinesi di grado terziario del settore sociosanitario e delle cure infermieristiche.
È prestito di studio, rimborsabile, l'aiuto finanziario che il Cantone può concedere in aggiunta ad una borsa di studio o in sua sostituzione, di regola solo per gli studi di grado terziario.
Contributo che può essere concesso per la frequenza di una scuola privata dell'infanzia, elementare o media parificata, se l'allievo non è in grado di frequentare la scuola pubblica per comprovate necessità di ordine sociale.