Ricorsi contro gli atti della procedura preparatoria
(art. 163
LEDP)
Contro ogni atto nella procedura preparatoria delle elezioni puņ essere
interposto ricorso al Consiglio di Stato.
Per gli atti di procedura preparatoria si intendono quelli compresi tra la
convocazione delle assemblee comunali e la chiusura delle operazioni di
voto.
Il termine č di tre giorni a contare da quello in cui fu compiuto l'atto che
si intende impugnare.
Il Consiglio di Stato, previa sommaria indagine, decreta i provvedimenti
d'urgenza con decisione inappellabile, riservato il ricorso a norma degli
art. 164 e 165
LEDP.