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Diritto di voto Candidature Liste Il voto Spoglio delle schede Risultati

Immagine rappresentante una mano che introduce la scheda di votazione nell'urna

Ricorsi contro gli atti della procedura preparatoria
(art. 163 LEDP)


Contro ogni atto nella procedura preparatoria delle elezioni puņ essere interposto ricorso al Consiglio di Stato.
Per gli atti di procedura preparatoria si intendono quelli compresi tra la convocazione delle assemblee comunali e la chiusura delle operazioni di voto.
Il termine č di tre giorni a contare da quello in cui fu compiuto l'atto che si intende impugnare.
Il Consiglio di Stato, previa sommaria indagine, decreta i provvedimenti d'urgenza con decisione inappellabile, riservato il ricorso a norma degli art. 164 e 165 LEDP.

 

 

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