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Voto per corrispondenza
(artt. 32, 33, 34 LEDP
e 32, 33, 34 RALEDP)
L’elettore può votare nelle forme del voto per corrispondenza per le elezioni
comunali, tramite il servizio postale, a condizione che sia:
-
impedito a recarsi nel locale di voto, essendo
ospite o degente, di ospedali, case per anziani e altri istituti analoghi stabiliti dal Consiglio di Stato e siti
nel Cantone Ticino;
-
impedito a recarsi nel locale di voto, essendo
ospite o degente, di ospedali, case per anziani e altri istituti
analoghi siti in Svizzera con la presentazione di un’attestazione di degenza;
-
impedito di recarsi nel locale di voto dalla propria abitazione per
malattia o incapacità fisica;
-
detenuto in un carcere sito
nel Cantone;
-
in servizio militare o presti servizio nella
protezione civile;
-
domiciliato in Ticino residente in un altro cantone
o all'estero.
L’elenco degli ospedali, case anziani o istituti analoghi stabilito dal Consiglio di Stato
è pubblicato nel
Foglio ufficiale n.
90 dell'11 novembre 2006.
Novità
È stato esteso il voto per corrispondenza anche per i cittadini
domiciliati in Ticino residenti in un altro cantone o all'estero.
Procedura
L’elettore che intende votare per corrispondenza deve presentare la
richiesta scritta alla cancelleria comunale del Comune nel cui catalogo elettorale
è iscritto
entro le ore 18.00 di lunedì 16 ottobre 2006.
Se il motivo che impedisce l'avente diritto di recarsi personalmente al locale di voto
sopraggiunge successivamente, la richiesta può eccezionalmente essere
presentata anche dopo la scadenza di tale termine, fino all'apertura degli uffici elettorali.
Nei casi di cui all’art. 32 LEDP, richiesta deve essere accompagnata:
- per la lett. a) da una dichiarazione della direzione scritta del relativo istituto che attesti la degenza nello stesso. E' a disposizione un modulo elaborato dal Dipartimento delle istituzioni presso i singoli istituti di cura, case per anziani e altri istituti analoghi.
- per la lett. b) da una dichiarazione scritta del relativo istituto che attesti la degenza nello stesso;
- per la lett. c), da un certificato medico che attesti l’impedimento di recarsi personalmente al locale di voto;
- per le lett. d) e e) non é necessaria alcuna dichiarazione;
- per la lett. f) è necessario indicare sul modulo di
richiesta l'indirizzo in un altro cantone o all'estero e il
nome, numero di telefono e indirizzo del datore di lavoro,
scuola o altro.
Le modalità del voto per corrispondenza sono disciplinate dall’art. 33
RALEDP.
Il materiale, comprendente la busta di trasmissione, deve pervenire ai cittadini autorizzati a votare per corrispondenza a stretto giro di posta, eventualmente per espresso. Le
schede votate che pervengono dopo la chiusura delle operazioni di voto non sono prese in considerazione ai fini dello spoglio (art. 33 lett. c)
LEDP).
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Modulo
richiesta voto per corrispondenza
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