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Diritti politici > Elezioni e votazioni > Elezioni comunali 2006 > Il voto > Agevolazioni > Voto per corrispondenza

* Voto accompagnato

* Voto anticipato

* Voto per corrispondenza

* Ticinesi all'estero

 

Voto per corrispondenza 
(artt. 32, 33, 34 LEDP e 32, 33, 34 RALEDP)

L’elettore può votare nelle forme del voto per corrispondenza per le elezioni comunali, tramite il servizio postale, a condizione che sia:

  1. impedito a recarsi nel locale di voto, essendo ospite o degente, di ospedali, case per anziani e altri istituti analoghi stabiliti dal Consiglio di Stato e siti nel Cantone Ticino;
  2. impedito a recarsi nel locale di voto, essendo ospite o degente, di ospedali, case per anziani e altri istituti analoghi siti in Svizzera con la presentazione di un’attestazione di degenza;
  3. impedito di recarsi nel locale di voto dalla propria abitazione per malattia o incapacità fisica;
  4. detenuto in un carcere sito nel Cantone;
  5. in servizio militare o presti servizio nella protezione civile;
  6. domiciliato in Ticino residente in un altro cantone o all'estero.

L’elenco degli ospedali, case anziani o istituti analoghi stabilito dal Consiglio di Stato è pubblicato nel Foglio ufficiale n. 90 dell'11 novembre 2006.

Novità

È stato esteso il voto per corrispondenza anche per i cittadini domiciliati in Ticino residenti in un altro cantone o all'estero.

Procedura

L’elettore che intende votare per corrispondenza deve presentare la richiesta scritta alla cancelleria comunale del Comune nel cui catalogo elettorale è iscritto entro le ore 18.00 di lunedì 16 ottobre 2006.

Se il motivo che impedisce l'avente diritto di recarsi personalmente al locale di voto sopraggiunge successivamente, la richiesta può eccezionalmente essere presentata anche dopo la scadenza di tale termine, fino all'apertura degli uffici elettorali.

Nei casi di cui all’art. 32 LEDP, richiesta deve essere accompagnata:

  • per la lett. a) da una dichiarazione della direzione scritta del relativo istituto che attesti la degenza nello stesso. E' a disposizione un modulo elaborato dal Dipartimento delle istituzioni presso i singoli istituti di cura, case per anziani e altri istituti analoghi.
  • per la lett. b) da una dichiarazione scritta del relativo istituto che attesti la degenza nello stesso;
  • per la lett. c), da un certificato medico che attesti l’impedimento di recarsi personalmente al locale di voto;
  • per le lett. d) e e) non é necessaria alcuna dichiarazione;
  • per la lett. f) è necessario indicare sul modulo di richiesta l'indirizzo in un altro cantone o all'estero e il nome, numero di telefono e indirizzo del datore di lavoro, scuola o altro. 

Le modalità del voto per corrispondenza sono disciplinate dall’art. 33 RALEDP.

Il materiale, comprendente la busta di trasmissione, deve pervenire ai cittadini autorizzati a votare per corrispondenza a stretto giro di posta, eventualmente per espresso. Le schede votate che pervengono dopo la chiusura delle operazioni di voto non sono prese in considerazione ai fini dello spoglio (art. 33 lett. c) LEDP).  

 

 

 

  Modulo richiesta voto per corrispondenza

 

 

Ultimo aggiornamento: 31.05.2006  |  Informazioni legali  |  Requisiti minimi  |  Contatta il webmaster