Voto anticipato
(artt. 31 LEDP;
artt. 30 e 31
RALEDP)
L’avente diritto di voto può votare all’ufficio elettorale nelle forme del voto anticipato prima dell’apertura ufficiale delle operazioni di voto per qualsiasi elezione a partire dal
penultimo lunedì prima del giorno della votazione o elezione.
È stata introdotta nella legge una modifica che prevede
l'estensione dell'esercizio del voto anticipato al penultimo
lunedì prima del giorno della votazione o elezione.
In precedenza era previsto l'ultimo lunedì.
Per le
elezioni con il sistema maggioritario (Sindaco, Consiglio degli
Stati, Giudice di pace, ecc) e per i turni di ballottaggio il
termine rimane invariato ossia l’ultimo lunedì prima della
votazione o elezione.
L’elettore che intende votare nelle forme del voto anticipato deve presentare la richiesta scritta alla
cancelleria comunale del comune nel cui catalogo elettorale è iscritto, almeno il giorno precedente a quello in cui chiede di
votare.
Il voto anticipato è permesso a partire da lunedì 9 ottobre 2006.
Il Sindaco, chi ne fa le veci o il segretario comunale rilascia senza indugio l’autorizzazione in applicazione dell’art. 30 cpv. 2
RALEDP e il Municipio organizza le votazioni anticipate secondo quanto dispone l’art. 31
RALEDP.
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