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Spoglio
delle schede
Principio
(art. 38 LEDP)
Lo spoglio delle schede è eseguito dall'ufficio cantonale di spoglio ed avviene con il sistema
proporzionale.
Ufficio cantonale di accertamento
(art. 53 LEDP)
L’ ufficio cantonale di accertamento è costituito alla sede del Governo da tre giudici del Tribunale d’ appello da esso designati.
Conteggio delle schede e dei voti
(artt. 42, 43 LEDP)
L’ ufficio cantonale di spoglio procede al conteggio delle schede e dei
voti.
Il conteggio avviene considerando:
- i voti emessi, cioè i suffragi ottenuti dai singoli candidati sulla lista di gruppo, più quelli preferenziali ottenuti su altra lista;
- i voti non emessi, cioè i suffragi preferenziali spettanti a ogni lista e che non sono stati espressi. Per le liste incomplete, cioè con un numero di candidati inferiore al numero degli eleggendi, ai fini del computo dei voti non emessi viene considerato inoltre, per ogni scheda, il numero dei candidati che non sono stati proposti;
Ad ogni lista si attribuiscono tanti voti quanti sono i voti emessi, più il numero dei voti non emessi.
Per l’ allestimento della graduatoria dei candidati è attribuito ad ogni candidato il numero di schede conseguite dal gruppo cui il candidato medesimo appartiene, oltre ai suffragi preferenziali conseguiti dallo stesso
candidato.
La scheda ha valore pari al numero dei seggi aumentata dei preferenziali di cui dispone.
Nelle votazioni ed elezioni le schede bianche e nulle non sono computabili
per la determinazione del risultato.
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Ufficio votazioni e elezioni
Residenza governativa
6501 BELLINZONA
tel. +41 91 814 32 26
+41 91 814 32 15
fax +41 91 814 44 79
di-votazioni@ti.ch
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