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Ricorso contro la pubblicazione dei risultati
(artt. 159, 164 LEDP)

Contro i risultati delle elezioni comunali puņ essere interposto ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di quindici giorni dalla pubblicazione dei risultati.

Nel termine non č computato il giorno della pubblicazione (art. 159 cpv. 3 LEDP).

I ricorsi al Consiglio di Stato non sospendono l’entrata in carica delle persone elette.

Le decisioni del Consiglio di Stato sono definitive.

 

 

Cancelleria dello Stato

Palazzo delle Orsoline

6501 Bellinzona

 

Tel. +41 91 814 43 49

Fax +41 91 814 44 01

 

can-scds@ti.ch

 

 

Ultimo aggiornamento: 22.10.2006  |  Informazioni legali  |  Requisiti minimi  |  Contatta il webmaster