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Diritto di voto
(artt. 27, 28, 30 Cost cant,
artt. 2, 3, e 22 LEDP,
artt. 39
Cost fed)
Ha diritto di voto in materia comunale
Chi:
- è cittadino svizzero;
- ha compiuto 18 anni;
- ha il domicilio nel Comune da 3 mesi.
Oppure chi:
- è cittadino ticinese all’estero;
- ha compiuto 18 anni.
Nota bene
Il termine di attesa di tre mesi ha lo scopo di permettere al cittadino che trasferisce il suo domicilio di prendere conoscenza della situazione e delle relazioni politiche nel nuovo Comune di domicilio.
I diritti politici si esercitano all'ufficio elettorale del luogo di
domicilio. La Confederazione e i Cantoni possono prevedere eccezioni. Nessuno può esercitare i diritti politici in più di un Cantone. I Cantoni possono prevedere che i neo domiciliati esercitino il diritto di voto in materia cantonale e comunale soltanto dopo un termine di attesa che non può superare tre mesi. Nel Cantone Ticino il termine è di cinque giorni in materia cantonale e di tre mesi in materia comunale.
Il diritto di voto si esercita nel Comune in cui il cittadino è iscritto nel catalogo elettorale.
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