Esame delle proposte di candidatura
(artt. 62 e 163 LEDP)
Il Sindaco esamina le proposte ed assegna al rappresentante un termine di 3 giorni per provvedere a:
- modificare le denominazioni che si prestano a confusione;
- sostituire i candidati stralciati d’ufficio, poiché illeggibili;
- stralciare i candidati eccedenti;
- completare la proposta nel caso di presentazione di una sola proposta con un numero inferiore di eleggendi per permettere l'elezione tacita;
- rimediare a semplici vizi formali.
La decisione di rettifica o di stralcio di una proposta è notificata immediatamente per iscritto al rappresentante, con la motivazione ed i termini di ricorso.
I candidati proposti per la sostituzione o la completazione devono firmare la dichiarazione di accettazione.
Se un candidato è designato in modo imperfetto o non presenta la dichiarazione di accettazione il suo nominativo è stralciato.
Se la proposta contiene un numero di candidati superiore agli eleggendi, il Sindaco ne stralcia gli ultimi eccedenti.
Se la proposta é completata con un numero di candidati corrispondente al numero degli eleggendi, l’elezione ha luogo in forma tacita.
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