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Legge sul coordinamento delle procedure (Lcoord)
Il 10 ottobre 2005 il
Gran
Consiglio ha approvato
la nuova Legge sul coordinamento delle procedure (Lcoord),
che entra in vigore il 1. gennaio 2007.
La nuova legge si applica nei casi in cui la costruzione
o la trasformazione di un edificio o di un impianto necessiti
decisioni di più Autorità (autorizzazioni, concessioni, accordi,
approvazioni e decisioni
di risanamento) e persegue lo scopo di armonizzare
cronologicamente e materialmente le decisioni,
come pure di accelerare le procedure.
La Lcoord attua il coordinamento mediante il modello della
concentrazione delle procedure, nel senso
che tutte le procedure necessarie (finora distinte)
sono riunite in un'unica procedura direttrice
(individuata secondo i criteri espressi dalla Lcoord stessa), che
sostituisce le altre.
L'Autorità competente per la procedura direttrice (Autorità
direttrice) ha il compito di gestire
il coordinamento; innanzitutto raccoglie i preavvisi
delle Autorità specializzate al riguardo delle decisioni che
vengono riunite.
Al termine del processo decisionale, l'Autorità direttrice svolge
una ponderazione complessiva degli interessi
in gioco, sulla base dei preavvisi raccolti; essa emana così una
decisione globale, che riunisce tutte
le decisioni necessarie ed accentrate.
Contro la decisione globale (o singole sue componenti) è poi data
un'unica via di ricorso.
Nei casi in cui l'autorizzazione a costruire sia rilasciata dal
Municipio – ossia di regola quando procedura direttrice sia la
licenza edilizia - l'Autorità direttrice
è costituita per l'applicazione del diritto federale
e cantonale da un'istanza designata dal
Consiglio
di Stato e dal Municipio per l'applicazione del diritto
comunale (art. 9 cpv. 1 Lcoord).
L'istanza cantonale si occupa del coordinamento
a livello cantonale e trasmette al Municipio un avviso cantonale
in modo da permettere l'emanazione
della decisione globale (art. 9 cpv. 2 Lcoord).
Il Municipio esegue, nel limite del possibile,
una pubblicazione globale, decide negli ambiti
di propria competenza e rende la decisione globale (art. 9 cpv. 3
Lcoord).
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