Logo della Repubblica e Cantone ticino Ufficio delle domande di costruzione e dell'esame di impatto ambientale

AIUTO    RICERCA

 DT > SG > UDC > DC > Legge sul coordinamento delle procedure (Lcoord)

Organigramma

Informazioni

     

Quadrato colorato Ruolo e competenze

Quadrato colorato Quando la licenza
edilizia è necessaria?

Quadrato colorato Procedura ordinaria
o di notifica?

Quadrato colorato Procedura ordinaria

Quadrato colorato Procedura della notifica

Quadrato colorato Legge
sul coordinamento
delle procedure (Lcoord)

Quadrato colorato Formulari
e tabelle da scaricare

Quadrato colorato Polizia del fuoco

Quadrato colorato Dati statistici

Quadrato colorato Leggi

Quadrato colorato Link e indirizzi

Immagine

Legge sul coordinamento delle procedure (Lcoord)

Il 10 ottobre 2005 il Gran Consiglio ha approvato
la nuova Legge sul coordinamento delle procedure (Lcoord), che entra in vigore il 1. gennaio 2007.

La nuova legge si applica nei casi in cui la costruzione
o la trasformazione di un edificio o di un impianto necessiti decisioni di più Autorità (autorizzazioni, concessioni, accordi, approvazioni e decisioni
di risanamento) e persegue lo scopo di armonizzare cronologicamente e materialmente le decisioni,
come pure di accelerare le procedure.

La Lcoord attua il coordinamento mediante il modello della concentrazione delle procedure, nel senso
che tutte le procedure necessarie (finora distinte)
sono riunite in un'unica procedura direttrice
(individuata secondo i criteri espressi dalla Lcoord stessa), che sostituisce le altre.

L'Autorità competente per la procedura direttrice (Autorità direttrice) ha il compito di gestire
il coordinamento; innanzitutto raccoglie i preavvisi
delle Autorità specializzate al riguardo delle decisioni che vengono riunite.

Al termine del processo decisionale, l'Autorità direttrice svolge una ponderazione complessiva degli interessi
in gioco, sulla base dei preavvisi raccolti; essa emana così una decisione globale, che riunisce tutte
le decisioni necessarie ed accentrate.

Contro la decisione globale (o singole sue componenti) è poi data un'unica via di ricorso.

Nei casi in cui l'autorizzazione a costruire sia rilasciata dal Municipio – ossia di regola quando procedura direttrice sia la licenza edilizia - l'Autorità direttrice
è costituita per l'applicazione del diritto federale
e cantonale da un'istanza designata dal Consiglio
di Stato
e dal Municipio per l'applicazione del diritto comunale (art. 9 cpv. 1 Lcoord).

L'istanza cantonale si occupa del coordinamento
a livello cantonale e trasmette al Municipio un avviso cantonale in modo da permettere l'emanazione
della decisione globale (art. 9 cpv. 2 Lcoord).

Il Municipio esegue, nel limite del possibile,
una pubblicazione globale, decide negli ambiti
di propria competenza e rende la decisione globale (art. 9 cpv. 3 Lcoord).

Immagine Legge (Lcoord)

Immagine Regolamento di applicazione

Immagine Commentario

Immagine Modelli pratici per i Comuni

 

Ufficio
delle domande
di costruzione

Viale Franscini 17
6500 BELLINZONA

Informazioni
tel. +41 91 814 36 70
fax +41 91 814 44 75

Scrivici

Capo Ufficio
Michele Giovagnoni

Trova persone >>

 

Ultimo aggiornamento: 21.05.2010  |  Informazioni legali  |  Requisiti minimi  |  Contatta il webmaster