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Legge sugli assegni di famiglia

Armonizzazione e coordinamento delle prestazioni sociali

Link cantonali

Istituto delle assicurazioni sociali (IAS)

Ufficio del sostegno a enti e attività per le famiglie e i giovani

Ufficio delle famiglie e dei minorenni

Infofamiglie

Link federali

Famiglia, generazioni e società (UFAS)

Commissione federale per le questioni familiari (COFF)

Linee strategiche 2015 per la politica familiare nazionale (UFAS/COFF)

Le famiglie in Svizzera - dati statistici (UST)

Piattaforma informativa "Conciliabilità tra lavoro e famiglia" (SECO/UFAS)

 

La Legge per le famiglie



La nuova legge

La Legge sul sostegno alle famiglie e di protezione dei minorenni (Legge per le famiglie) dà una risposta concreta ai bisogni attuali delle famiglie tenendo conto dei cambiamenti avvenuti nel modo di vivere e di lavorare.

  • Riconosce le diverse forme di convivenza fra genitori e figli, indipendentemente dallo stato civile dei genitori e dal legame biologico con il figlio.
  • Promuove una politica di sostegno a tutte le famiglie (non solo alle famiglie che vivono un disagio materiale e/o sociale) e di protezione dei minorenni (a dipendenza della gravità della situazione), privilegiando l'autonomia e la responsabilizzazione delle famiglie.
  • Sviluppa una politica coordinata e integrata per tutte le famiglie a favore dell'autonomia, dell'integrazione sociale e della qualità di vita della famiglia.
  • Attualizza la protezione dei minorenni con interventi socio-educativi differenziati di sostegno alle famiglie e ai minorenni in difficoltà.
  • Coordina nella complementarietà e nella sussidiarietà le iniziative della società civile e della solidarietà intergenerazionale, ponendo attenzione a non sovrapporre politiche e prestazioni federali, cantonali e comunali.


Gli obiettivi

La Legge per le famiglie si propone come una legge aperta alla nuova realtà delle famiglie e, per il suo carattere sussidiario, alla molteplicità di attori che operano con e per l'infanzia e le famiglie.

Si ispira alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo e alle Costituzioni federale e cantonali, alla legislazione federale e cantonale relativa alla protezione dei minorenni e ai più avanzati orientamenti di azione sociale a favore dei minorenni e delle famiglie.

Gli obiettivi della legge sono:

  • il benessere delle famiglie e dell’infanzia;
  • il recupero progressivo delle competenze familiari e delle relazioni fra genitori e figli, laddove si avverte un disagio o è minacciato lo sviluppo fisico, psichico o sociale del minorenne;
  • il coordinamento delle risorse sul territorio e l'uso razionale ed equo dei mezzi finanziari dell'ente pubblico.


Le attività di accoglienza

La Legge promuove attività di accoglienza complementari alle famiglie e alla scuola durante le ore di lavoro o di formazione dei genitori. Ha come obiettivo la compatibilità fra famiglia e lavoro attraverso il sostegno all'offerta di strutture (asili nido, famiglie diurne, servizi extrascolastici) per un'accoglienza di qualità e sufficiente a coprire il fabbisogno sul territorio.


I provvedimenti di protezione dell'infanzia

Le Legge per le famiglie attualizza le misure di protezione rivolte ai minorenni e alle famiglie confrontate con situazioni di disagio o di crisi. I provvedimenti sono diversificati a dipendenza della gravità della situazione. Sostengono la famiglia nel recupero della funzione educativa. I provvedimenti non sono immediatamente mirati a sostituire la famiglia o ad allontanare il minorenne ma favoriscono il mantenimento delle relazioni personali fra figli e genitori (nel caso del genitore non affidatario). L'intervento socio-educativo viene attuato sulla base di un progetto che coinvolge la famiglia e i servizi. Fino a dove è possibile vengono quindi recuperate e ricostituite le potenzialità della famiglia stessa. Quando però la famiglia non può più assicurare al minorenne un ambiente adeguato, tanto da comprometterne o minacciarne il benessere e lo sviluppo, si rende necessario il collocamento presso famiglie affidatarie o centri educativi. I minorenni, confrontati con traumi importanti o deficit evolutivi consistenti – derivanti da maltrattamenti fisici o psicologici, conflitti acuti, abusi o sospetti di abusi sessuali, grave trascuratezza, misure penali o disturbi psichici dei genitori – vengono sostenuti da personale educativo specializzato. Anche nel caso di un collocamento vengono mantenuti i normali rapporti sociali esterni all’istituto, in particolare con la scuola.


Le attività di incontro, socializzazione e partecipazione

La Legge per le famiglie intende rafforzare le reti di solidarietà a livello locale. Il Cantone intende assicurare un apporto finanziario e una consulenza agli enti e ai gruppi informali intenzionati a promuovere iniziative a livello locale a favore dell’infanzia e delle famiglie.


L'osservatorio cantonale di politica familiare

La Legge prevede la creazione di un organismo propositivo e consultivo del Consiglio di Stato per tutte le tematiche familiari e di politica familiare. Ciò dovrebbe permettere al Cantone di sviluppare una politica familiare coordinata e integrata.


Progetti generali: informazione, prevenzione, formazione, consulenza

La Legge promuove e sostiene attività e progetti volti ad accrescere l'autonomia delle famiglie e di ogni singolo componente:

  • accesso all'informazione sulle attività e sulle prestazioni di sostegno alle famiglie e di protezione dei minorenni;
  • prevenzione a più livelli per rafforzare le competenze delle famiglie e per identificare i fattori di rischio che possono pregiudicare lo sviluppo dei minorenni;
  • formazione extracurricolare per genitori e persone coinvolte in attività di sostegno e protezione;
  • consulenza e aiuto alle famiglie tramite organizzazioni o gruppi di auto-aiuto.


Finanziamento

La partecipazione finanziaria del Cantone a servizi e prestazioni viene stabilita conformemente alla Legge sull'introduzione dei nuovi sistemi di sussidiamento a enti, istituti, associazioni, fondazioni e aziende autonome nei settori di competenza del Dipartimento sanità e socialità.

Si prevedono:

  • contributo fisso per attività di sostegno alle famiglie
  • contributo tramite contratto di prestazione per i provvedimenti di protezione
  • contributo tramite contratto di prestazione o contributo fisso per i progetti generali
  • inoltre, sussidi per la costruzione fino a un massimo del 50% delle spese riconosciute per le strutture di accoglienza.


Incentivi per i Comuni

La legge introduce un sistema di incentivi a favore di attività di prevenzione primaria. I Comuni che si attiveranno direttamente o indirettamente nella promozione di attività di sostegno dell'infanzia e delle famiglie potranno beneficiare di uno sconto sulla partecipazione ai costi di affidamento di minorenni nei centri educativi.

 

   

 

 

Informazioni per gli assegni familiari

Istituto delle assicurazioni sociali
Via Ghiringhelli 15a
6501 BELLINZONA

tel. +41 91 821 91 11
fax +41 91 821 92 99

dss-ias@ti.ch

 

Informazioni per altre prestazioni o consulenze

Divisione dell'azione sociale e delle famiglie
viale Officina 6
6501 BELLINZONA

tel. +41 91 814 70 11
fax +41 91 814 70 29

dss-dasf@ti.ch

   

 

 

Ultimo aggiornamento: 09.01.2004  |  Informazioni legali  |  Requisiti minimi  |  Contatta il webmaster