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Emergenza coronavirus

Sostegno finanziario per imprese e operatori culturali

Di seguito sono elencate le informazioni che riguardano le risorse messe in opera per compensare le ricadute delle misure sanitarie in vigore. La pagina è aggiornata con le nuove disposizioni emanate ed è raggiungibile direttamente tramite il link www.ti.ch/covidcultura.

Il 25 settembre 2020 l'Assemblea Federale ha approvato la nuova Legge Covid-19, che pone le basi per il proseguimento e l'adeguamento delle misure necessarie per far fronte all'epidemia. Il 14 ottobre 2020 il Consiglio federale ha emanato la nuova Ordinanza Covid-19 nell’ambito della cultura, che prevede misure di sostegno alle imprese culturali, agli operatori culturali e alle associazioni culturali amatoriali. Nella seduta del 13 aprile 2022 il Consiglio federale ha deciso di prorogare di due mesi, fino alla fine di giugno 2022, la possibilità di versare indennità per perdita di guadagno alle imprese culturali e agli operatori culturali. Lo stesso si applica alle indennità destinate alle organizzazioni culturali amatoriali.

Attenzione: nuova scadenza per la presentazione delle richieste di indennità per perdita di guadagno
(decisione del Consiglio federale del 13 aprile 2022). 

Le richieste vanno presentate entro i termini seguenti:

-    per i danni insorti tra il 1° gennaio e il 30 aprile 2022: entro il 31 maggio 2022;
-    per i danni insorti tra il 1° maggio e il 30 giugno 2022: entro il 31 luglio 2022;
-    per i progetti di ristrutturazione: entro il 30 novembre 2022.

La documentazione per l’inoltro di richieste di indennità per perdita di guadagno è stata aggiornata.

Gli strumenti di sostegno disponibili per i vari richiedenti sono riassunti qui:

Per informazioni generali sul sistema di calcolo e attribuzione, procedure, tempistiche etc. fare riferimento al seguente documento:

Panoramica degli strumenti e delle rispettive procedure nel video esplicativo di Suisseculture Sociale:


Attenzione: nuova scadenza per la presentazione delle richieste di indennità per perdita di guadagno.

Sono considerate imprese culturali le persone giuridiche di diritto privato operanti nei settori delle arti dello spettacolo, del design, del cinema, delle arti visive, della letteratura, della musica e dei musei. Queste possono fare richiesta per indennità per perdita di guadagno o per finanziamenti di progetti di ristrutturazione.

 

Indennità per perdita guadagno
Attenzione: nuova scadenza per la presentazione delle richieste di indennità per perdita di guadagno.

Si prega di osservare i termini di inoltro illustrati nel documento Termini di inoltro al momento della richiesta.

 

Progetti di ristrutturazione

Le richieste di contributi a progetti di ristrutturazione possono essere presentate in maniera continuata. Si consiglia di inviarle con anticipo e prima dell'inizio del progetto.

 

Richieste d’acconto e rendicontazione a consuntivo

Qui di seguito trovate la documentazione per inoltrare una richiesta di versamento di contributi a progetti di ristrutturazione.

In base alle nuove direttive legali gli operatori culturali possono fare richiesta a Suisseculture Sociale per un aiuto d'emergenza.
A partire dal 1° aprile inoltre è stata alzata la soglia sopra alla quale non si ha diritto a tali aiuti; questa ammonta ora a CHF 60 000 e viene innalzata di CHF 20 000 per ogni figlio. 

Gli operatori culturali possono scegliere se fare domanda d'indennizzo tramite procedura normale o semplificata (per maggiori informazioni fare riferimento alla scheda informativa nel sottocapitolo sussidiarietà). In caso di procedura normale si prega di tralasciare il punto 3 del formulario di richiesta.

Con la decisione del 30 aprile 2020, il Consiglio federale ha esteso anche agli operatori culturali con contratti come lavoratori dipendenti a tempo determinato la facoltà di richiedere un’indennità per perdita di guadagno. Condizione necessaria è che abbiano avuto un totale di almeno quattro incarichi temporanei dal 2018 con almeno due diversi datori di lavoro. Il termine per la richiesta per il periodo di danno che va dal 1° gennaio al 30 aprile 2022 è il 31 maggio 2022. 
Gli operatori occasionali possono seguire lo stesso iter degli operatori culturali autonomi e utilizzare il relativo formulario di richiesta (vedi sopra). La perdita finanziaria è calcolata sulla base dell’occupazione temporanea nel settore culturale degli ultimi due anni (2020 e 2021). 
Si prega quindi di allegare alla richiesta la rispettiva documentazione (contratti di lavoro ecc..) e tralasciare invece il conteggio dei contributi versati come lavoratore indipendente con Cassa di Compensazione AVS.
Gli operatori culturali con contratti a tempo determinato non possono avvalersi della procedura semplificata.

Le associazioni culturali amatoriali possono fare richiesta per indennità di perdita di guadagno per danni economici legati all'annullamento, al rinvio o alle limitazioni nello svolgimento di manifestazioni. In linea di massima le richieste vanno inoltrate alle rispettive organizzazioni mantello. Per eventi di importanza sovraregionale è possibile richiedere un'indennità al Cantone a condizione che il budget per l'evento sia di almeno 50'000 CHF e che il danno imputabile sia superiore a 10'000 CHF. In questo caso l'associazione potrà seguire lo stesso iter delle imprese e utilizzare la documentazione ad esse relativa (vedi sopra).