11.3.2.1
Legge
sugli esercizi pubblici
(del 21 dicembre 1994)
IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO
visti il messaggio 14 aprile 1992 n. 3923 del Consiglio di Stato e il rapporto 25 novembre 1994 n. 3923 R della Commissione delle legislazione,
decreta:
TITOLO I
Norme generali
Scopo
Art. 1 1La presente legge ha lo scopo di disciplinare la conduzione degli esercizi pubblici, promuovendo la qualità dei servizi offerti, in particolare con la formazione e il perfezionamento professionale, nel rispetto delle esigenze di sicurezza, di ordine pubblico e di protezione del consumatore.
2Per
quanto concerne la vendita di bevande alcoliche essa è considerata legge di
applicazione alla legge federale sulle bevande distillate. Il regolamento
disciplina il rilascio delle autorizzazioni.1)
Definizione
Art. 2 Sono esercizi pubblici gli immobili o parti di essi, dove, a titolo professionale e a scopo di lucro diretto o indiretto:
a) si alloggiano ospiti;
b) si vendono cibi o bevande da consumare sul posto;
Autorizzazione
Art. 3 1Un esercizio pubblico può essere aperto e gestito se:
a) il proprietario dell’immobile è in possesso della patente corrispondente;
b) il gerente è in possesso del certificato di capacità corrispondente e dell’autorizzazione dipartimentale di cui all’art. 28.
2Sono riservate le disposizioni relative alle eccezioni di cui all’art. 6 e al permesso speciale di cui all’art. 30.
TITOLO II
Patente
Definizione
Art. 4 1La patente è una decisione amministrativa con la quale un immobile o una parte ben definita di esso è ritenuto idoneo all’apertura e alla gestione del tipo di esercizio pubblico indicato.
2Essa ha durata illimitata.
Tipi di esercizi pubblici
soggetti a patente
Art. 5 Sono soggetti all’obbligo della patente i seguenti esercizi pubblici:
a) alberghi, apparthôtel, garni e pensioni;
b) ostelli della gioventù;
c) ristoranti, locande, osterie, grotti, canvetti e birrerie;
d) caffè, bar e tea-rooms;
e) locali notturni, discoteche e pianobar;
f) circoli e club in cui si servono cibi e bevande;
g) case di salute, cura, convalescenza, riposo, istituti di educazione e colonie di vacanza;
h) pensioni private di famiglia con più di quattro pensionanti;
i) rifugi e capanne di montagna raggiungibili direttamente con strade carrozzabili o con impianti di risalita;
l) mescite aperte
regolarmente;2)
m) cantine e cucine operaie, con o senza alloggio, mense aziendali e scolastiche.
n) camere,
appartamenti, case o altre unità abitative locate o sublocate a più di due
persone maggiorenni senza rapporti di parentela, se il soggiorno è inferiore ai
tre mesi.3)
Tipi di esercizi pubblici
non soggetti a patente
Art. 6 Non sono soggetti all’obbligo della patente:
a) pensioni private di famiglia fino a quattro pensionanti;
b) mense riservate alla polizia, ai pompieri e agli altri servizi di pronto intervento;
c) aziende agricole e
alpeggi che esercitano un’attività agrituristica;4)
d) mescite aperte
saltuariamente;5)
e) …6)
Tipi di esercizi pubblici
Art. 7 I singoli tipi di esercizi pubblici sono definiti nel regolamento.
Competenza generale
Art. 8 Il Consiglio di Stato designa il Dipartimento preposto alla vigilanza sulla presente legge.
Facoltà di delega
Art. 9 Il Consiglio di Stato ha la facoltà di delegare ai Municipi competenze fissate nella presente legge. Esso ne stabilisce le condizioni e la procedura nel regolamento.
Domanda e rilascio
Art. 10 1La domanda per ottenere la patente dev’essere presentata al Dipartimento che la esamina sentito il preavviso del Municipio.
2Il rilascio è subordinato al collaudo con il quale si verificano le condizioni imposte.
Nuova domanda
Art. 10a7) La modifica di una delle condizioni poste dall’autorità o della situazione presentata alla medesima soggiace a nuova decisione di patente.
Norme sui locali:
a) attrezzature
Art. 11 I locali e le attrezzature dell’esercizio pubblico devono soddisfare i requisiti costruttivi, igienici, ambientali e di sicurezza previsti dalle norme federali e cantonali.
b) uso
Art. 12 I locali dell’esercizio pubblico non possono essere usati per scopi estranei all’attività dell’esercizio e devono essere separati dai locali adibiti ad altro uso.
c) insegna
Art. 13 Gli esercizi pubblici devono esporre un’insegna che, oltre alla denominazione del locale, ne indichi il tipo. Il regolamento di applicazione stabilisce le eventuali eccezioni.
Assicurazione responsabilità civile
Art. 14 1La concessione della patente è subordinata ad una adeguata copertura assicurativa per le conseguenze derivanti dalla responsabilità civile.
2Il regolamento stabilisce le prestazioni minime.
Notifica obbligatoria
Art. 15 Il titolare della patente è tenuto a notificare ogni cambiamento relativo alla gerenza.
Assicurazione di massima
Art. 16 1Sentito il Municipio il Dipartimento rilascia, su richiesta, un’assicurazione di massima per la costruzione, la sistemazione e la ristrutturazione di esercizi pubblici.
2L’assicurazione di massima annovera tutte le condizioni che dovranno essere rispettate.
3Essa ha una durata massima di due anni e può essere rinnovata per un altro anno.
Decadenza della patente
Art. 17 La patente decade:
a) con la rinuncia dell’avente diritto;
b) con la chiusura dell’esercizio pubblico per oltre sessanta giorni senza il consenso del Dipartimento;
c) con la revoca.
d) con la modifica dei
requisiti che ne avevano portato alla concessione.8)
TITOLO III
Formazione professionale - Certificato di capacità
Formazione professionale
Art. 18 1Il Cantone, nell’ambito del promovimento economico e turistico, assume la formazione professionale degli esercenti, assicurandone il finanziamento.
2Esso istituisce un’apposita scuola in vista del conseguimento del certificato di capacità; l’organizzazione può essere delegata ad associazioni di categoria.
Certificato di capacità
a) definizione
Art. 19 Il certificato di capacità rilasciato dal Dipartimento attesta che una persona è in possesso delle conoscenze professionali necessarie per gestire un esercizio pubblico di un determinato tipo.
b) conseguimento
Art. 20 1Il certificato di capacità si ottiene dopo aver frequentato il corso, svolto un periodo di pratica e superato l’esame finale.
2Il regolamento ne fissa le modalità a dipendenza del tipo di certificato di capacità.
Esame d’ammissione
a) principio
Art. 21 La partecipazione ai corsi è subordinata al superamento di un esame d’ammissione.
b) eccezioni
Art. 22 1Sono ammessi al corso, senza esame d’ammissione, coloro che hanno sufficienti nozioni della lingua italiana e che:
a) sono in possesso di un diploma di una scuola alberghiera riconosciuta;
b) sono in possesso di un certificato di capacità di assistente d’albergo;
c) hanno svolto il periodo di pratica stabilito dal regolamento quale gerente nella categoria corrispondente.
2Il regolamento stabilisce in quali casi si possa derogare al corso o all’esame o alla pratica e quali certificati concessi da altri Cantoni o scuole professionali sono parificati al certificato professionale.
Insegnamento, esami e
categorie di certificati
Art. 23 Il regolamento fissa la durata e le modalità dei corsi e della pratica, le materie d’esame, le tasse d’iscrizione, le deroghe e le categorie di certificati di capacità.
Riconoscimento di altri certificati
Art. 24 Il regolamento stabilisce a quali condizioni i certificati rilasciati da altri Cantoni o da altre scuole professionali sono parificabili al certificato cantonale.
Validità del certificato di capacità
Art. 25 1Il certificato di capacità ha una validità di dieci anni dalla data del rilascio.
2Esso si rinnova automaticamente per altri cinque anni, e così di seguito, se al momento della scadenza il titolare è gerente di un esercizio pubblico.
3Il regolamento stabilisce le modalità per il mantenimento del certificato in caso di interruzione dell’attività di gerente.
4Il Dipartimento assoggetta all’obbligo di un nuovo esame il titolare di un certificato che per un periodo ininterrotto di cinque anni dopo la scadenza decennale non è stato gerente di un esercizio pubblico.
Requisiti personali
Art. 269) Il titolare del certificato di capacità deve godere dei diritti civili e non essere interessato dai motivi di esclusione di cui all’art. 27.
Motivi di esclusione10)
Art. 27 1Il certificato di capacità non può essere rilasciato a, rispettivamente non può assumere la gerenza, chi:
a) è stato condannato per reati intenzionali alla pena detentiva o alla pena pecuniaria, finché l’iscrizione non è stata eliminata dal casellario giudiziale;
b) si trova in stato di fallimento o di insolvenza comprovati da attestati di carenza di beni;
c) è stato condannato in sede penale per violazione degli obblighi di pagamento dei contributi AVS/AI/IPG, degli oneri sociali previsti dai contratti collettivi di lavoro e delle trattenute dell’imposta alla fonte, finché l’iscrizione non è stata eliminata dal casellario giudiziale;
d) ha assunto personale non dichiarandolo alle competenti autorità.11)
2Il Dipartimento può consentire eccezioni alla lettera a trattandosi di pene detentive o di pene pecuniarie per reati di minore gravità, di regola nei limiti di pena del decreto d’accusa.12)
3Inoltre non può essere gerente a qualsiasi titolo chi è affetto da malattie o colpito da infermità tali da impedirgli la normale conduzione dell’esercizio.
Gestione di un esercizio pubblico
Art. 28 1La gestione di un esercizio pubblico è
affidata, con decisione dipartimentale, solo ad una persona, attiva in proprio
o per conto di terzi, in possesso del certificato di capacità corrispondente al
tipo di esercizio pubblico e che abbia un’adeguata copertura assicurativa per
le conseguenze derivanti dalla responsabilità civile.13)
2Il regolamento fissa le modalità e indica le deroghe per coloro i quali non hanno ancora concluso i corsi professionali e le condizioni per l’apertura di esercizi pubblici non soggetti a patente.
Gestione transitoria di un esercizio pubblico
Art. 29 Quando la gestione di un esercizio pubblico diventa impossibile per un periodo superiore a dieci giorni per cause di forza maggiore, ma transitorie, il Dipartimento può autorizzare ad assumere la gestione una persona con adeguata pratica professionale per il periodo massimo di un anno.
TITOLO IV
Permessi speciali
Permessi speciali:
a) definizione
Art. 30 Il permesso speciale autorizza per un periodo non superiore a un mese e su fondi sprovvisti di patente la vendita di cibi e di bevande in occasioni straordinarie quali sagre, manifestazioni politiche, religiose e sportive, feste, fiere e mercati.
b) concessione
Art. 31 1I Municipi possono concedere permessi speciali della durata massima di dieci giorni.
2Essi trasmettono copia delle loro decisione alla polizia cantonale.
3Permessi di durata superiore sono di competenza del Dipartimento.
c) garanzia
Art. 32 1Il richiedente deve garantire il rispetto delle disposizioni legali in materia e quelle stabilite dall’autorità concedente.
2Il regolamento fissa le modalità relative alla copertura assicurativa e alla necessità o meno di un certificato di capacità.
d) controllo
Art. 33 L’autorità concedente vigila sull’applicazione delle disposizioni legali e delle condizioni di rilascio, in particolare quelle della tutela dell’igiene, della salute, della quiete, della sicurezza e del mantenimento dell’ordine.
TITOLO V
Tasse
Tasse di rilascio
Art. 34 1Per il rilascio di una patente, di un’assicurazione di massima o di un permesso speciale e nei casi di ristrutturazione dell’esercizio è dovuta una tassa da fr. 50.-- a fr. 10.000.--.
2La tassa dev’essere commisurata all’importanza all’esercizio pubblico e alle prestazioni del Dipartimento.
Tassa annua
Art. 35 1L’autorizzazione a gestire un
esercizio pubblico è soggetta a una tassa annua da fr. 100.-- a fr. 5 000.--,
ritenuti come particolari elementi di computo il genere e l’importanza
dell’esercizio, nonché le necessarie attività di controllo e di vigilanza.14)
2La tassa è computata in dodicesimi sulla durata dell’effettiva apertura dell’esercizio nel corso dell’anno civile, ritenuto che la frazione di mese è calcolata come mese intero.
Tassa LF sull’alcol
Art. 35a15) L’autorizzazione all’esercizio del commercio al minuto di bevande alcoliche è rilasciata per un anno civile, previo pagamento di una tassa da fr. 50.-- a fr. 10 000.--, ritenuti come particolari elementi di computo il genere e l’importanza dell’azienda.
Tasse per deroghe d’orario
Art. 36 I Municipi prelevano una tassa da fr. 20.-- a fr. 1000.-- per il rilascio di deroghe d’orario.
TITOLO VI
Prescrizioni di polizia
Capitolo I
Orari e periodi di apertura e di chiusura
Apertura e chiusura
a) in generale
Art. 37 1Gli esercizi pubblici, esclusi i locali notturni e le discoteche, devono rimanere aperti almeno per otto ore giornaliere, anche non consecutive, tra le 05.00 e la 01.00, durante almeno cinque giorni per settimana.
2Il Municipio ha la facoltà di imporre, secondo le circostanze, aperture superiori alle otto ore, rispettivamente di coordinare i giorni di riposo settimanale, per garantire un minimo di esercizi pubblici aperti.
3I datori di alloggio hanno tuttavia la facoltà di accogliere i propri ospiti e di servire loro cibi e bevande al di fuori di tali orari.
4Il regolamento fissa modalità ed eccezioni.
b) deroghe
Art. 38 1Il Municipio può concedere di volta in volta deroghe di orario durante occasioni straordinarie e per la durata massima di dieci giorni.
2In circostanze urgenti la facoltà di concedere deroghe spetta al Sindaco o a chi ne fa le veci, oppure, su delega, alla polizia comunale.
c) locali notturni e discoteche
Art. 3916) 1I locali notturni, le discoteche e i piano-bar devono aprire tra le 19.00 e le 22.00 e chiudere tra le 02.00 e le 05.00.
2Il Municipio può regolare la chiusura tra le 03.00 e le 05.00.
3L’apertura e la chiusura entro i limiti di cui al cpv. 1 non costituiscono deroga.
d) discoteche pomeridiane
Art. 40 Le discoteche possono aprire anche durante
i giorni di sabato e quelli festivi tra le 14.00 e le
Esercizi pubblici nelle aree autostradali
Art. 40a17) Il Municipio può concedere deroghe d’orario estese a tutto l’anno o a un determinato periodo agli esercizi pubblici inseriti nelle aree autostradali.
Limitazioni di orario per motivi
di ordine pubblico
Art. 40b18) I Municipi possono limitare gli orari di apertura degli esercizi pubblici per motivi di ordine pubblico.
Riposo settimanale e chiusura
per ferie - Notifica
Art. 41 1Il gerente notifica al Municipio entro il 1° gennaio di ogni anno:
a) gli orari di apertura e di chiusura
b) i giorni di riposo settimanale
c) i periodi di chiusura per vacanze o per altri motivi.
2Eventuali modifiche devono essere comunicate al Municipio almeno trenta giorni in anticipo.
Facoltà del Municipio
Art. 42 1Il Municipio può intervenire a vietare o a coordinare le chiusure comunicate qualora il servizio alla clientela non risultasse garantito nel territorio comunale o in parte di esso.
2Il coordinamento può essere effettuato tra diversi Municipi.
Obbligo di esposizione
Art. 43 Gli orari e i periodi di apertura e di chiusura degli esercizi pubblici devono essere esposti in modo ben visibile all’esterno.
Notifica alla polizia cantonale
Art. 44 Le decisioni dei Municipi devono essere trasmesse tempestivamente alla polizia cantonale.
Capitolo II
Accesso agli esercizi pubblici - Limitazioni
Accesso agli esercizi pubblici
a) principio
Art. 45 L’accesso e la permanenza in un esercizio pubblico sono liberi a chiunque, riservate le eccezioni previste dalla legge.
b) persone indesiderate
Art. 46 1Il gerente può vietare l’accesso all'esercizio pubblico alle persone che già abbiano provocato scandali o disordini o che siano da lui ritenute indesiderabili per fondate ragioni.
2Il Dipartimento dirime le contestazioni.
c) locali notturni
Art. 47 L’accesso ai locali notturni è vietato alle persone di età inferiore agli anni diciotto.
d) discoteche
Art. 48 1L’accesso alle discoteche è vietato alle persone di età inferiore agli anni diciotto.
2L’accesso alle discoteche tra le 14.00 e le 21.00 dei giorni di sabato e festivi è permesso alle persone che hanno compiuto gli anni sedici.
e) altri esercizi pubblici
Art. 49 In tutti gli altri esercizi pubblici dopo le 21.00 l’accesso è vietato a tutte le persone di età inferiore ai sedici anni non accompagnate da un maggiorenne responsabile del loro comportamento.
Capitolo III
Vendita di bevande alcoliche. Limitazioni
Limitazione della vendita di bevande alcoliche
a) da parte del gerente
Art. 50 Il gerente non deve fornire bevande alcoliche:
a) alle persone che si trovano in stato di ebrietà;
b) alle persone di età inferiore ai diciotto anni
c) alle persone colpite da speciale proibizione.
b) da parte del Municipio
Art. 51 Al fine di prevenire la violenza e i disordini, l’autorità concedente può vietare la vendita di bevande alcoliche nei luoghi ove si svolgono manifestazioni.
c) vendita ambulante e mediante automatici
Art. 52 1E’ vietata ogni forma di vendita ambulante di bevande alcoliche.
2E’ pure vietata la distribuzione di bevande alcoliche o di derrate alimentari contenenti alcool mediante apparecchi automatici.
Capitolo IV
Disposizioni diverse
Responsabilità del gerente
Art. 53 1Il gerente è responsabile dell'igiene, dell’ordine, della quiete e della tutela del buon costume nell’esercizio pubblico e nelle immediate vicinanze.
2Il regolamento fissa le modalità relative alla sua presenza.
3Il gerente di un esercizio
pubblico con alloggio è responsabile delle notifiche degli ospiti alla polizia.19)
Accertamento età
Art. 53a20) In caso di dubbi circa l’età del cliente il gerente deve esigere la presentazione di un documento ufficiale di legittimazione.
Apparecchi da gioco e musica
Art. 5421) 1Il regolamento stabilisce le condizioni per l’installazione e il numero di apparecchi da gioco e di musica.
2È proibita l’installazione di apparecchi da gioco se non risulta incontestabilmente che l’esito della giocata dipende esclusivamente dall’abilità del giocatore.
3È comunque esclusa ogni possibilità di vincita in denaro, gettoni, buoni merce, merci o altri beni.
Giochi d’azzardo
Art. 55 1Negli esercizi pubblici sono vietati giochi che offrono possibilità di vincite dovute esclusivamente o in modo preponderante alla fortuna.
2Sono riservate le disposizioni delle leggi speciali.
Ballo pubblico
Art. 56 Il ballo pubblico dev’essere notificato con almeno dieci giorni di anticipo al Municipio.
Fumo22)
Art. 5723) 1All’interno degli esercizi pubblici è vietato fumare.
2È riservata la facoltà di creare spazi o locali fisicamente separati e opportunamente ventilati adibiti ai fumatori.24)
3Il divieto di cui al cpv. 1 non si applica alle camere degli esercizi pubblici con alloggio.
Facoltà del gerente
Art. 58 1Il gerente può vietare l’accesso ad animali.
2Il divieto deve essere esposto all’esterno dell’esercizio pubblico.
Prezzi
a) Obbligo di esposizione
Art. 59 1All’esterno degli esercizi pubblici deve essere esposta una lista in lingua italiana dei prezzi dei principali piatti, delle bevande e degli eventuali supplementi.
2Una lista completa dei prezzi deve inoltre essere esposta all’interno in modo ben visibile e leggibile oppure presentata al cliente.
3La lista dei prezzi delle camere è consultabile al ricevimento; inoltre il prezzo deve essere esposto in ogni camera.
4I prezzi esposti sono vincolanti.
b) Fattura
Art. 60 Al cliente che ne fa richiesta deve essere rilasciata una fattura particolareggiata con la ricevuta.
c) Altri obblighi
Art. 61 1Tutti gli esercenti sono tenuti a mettere a disposizione della clientela almeno tre bevande analcoliche ad un prezzo inferiore, per la medesima quantità, di quello della bevanda alcolica più economica.
2Quando vengono serviti pasti principali il gerente deve fornire gratuitamente l’acqua; egli deve inoltre fornire, a pagamento, l’acqua minerale in grandi imballaggi.
3Il Dipartimento è responsabile per controlli e sanzioni.
Intervento della polizia
Art. 62 Gli agenti della polizia cantonale e della polizia comunale come pure gli ispettori del Dipartimento possono:
a) ispezionare gli esercizi pubblici;
b) accertare l’identità di chi vi si trova;
c) ordinare lo sgombero dell’esercizio pubblico, qualora si verificassero disordini.
TITOLO VII
Commissioni
Commissione d’esame
Art. 63 Il Consiglio di Stato nomina ogni quattro
anni
Art. 64 …25)
TITOLO VIII
Autorità giudiziarie
Obbligo di notifica da parte dell’autorità
Art. 65 Le autorità giudiziarie informano il Dipartimento competente sull’apertura di un procedimento penale a carico di un titolare di certificato di capacità o di un gerente che possa giustificare l’adozione di provvedimenti amministrativi e contravvenzionali.
TITOLO IX
Multa - Sospensione - Revoca
Multa
Art. 66 1Le
infrazioni alla legge e al regolamento di applicazione, sono punite con una
multa da un minimo di fr. 50.-- ad un massimo di fr. 10'000.--, giusta le norme
della legge di procedura per le contravvenzioni. Il minimo per le
contravvenzioni relative alla vendita di bevande alcoliche ai sensi dell’art.
50 è fissato a fr. 200.--.26)
2Sono punibili:
a) il gestore, il
gerente, il titolare della patente o i loro rappresentanti;27)
b) il cliente quando compie atti molesti o tali da turbare l’ordine dell’esercizio oppure dà false indicazioni per le notifiche ufficiali.
3Al contravventore non domiciliato in Svizzera può essere chiesto un deposito cauzionale proporzionato alla gravità dei fatti oppure un’altra garanzia adeguata.
Competenze
Art. 67 1Le infrazioni in materia di permessi speciali, di orari e periodi di apertura e chiusura e di deroghe sono punite dall’autorità concedente.
2Ogni altra infrazione è di esclusiva competenza del Dipartimento.
Sospensione per il gestore28)
Art. 68 L’autorizzazione a gestire un esercizio pubblico, di regola previa comminatoria, è sospesa per un periodo massimo di tre mesi quando:
a) viene meno anche temporaneamente uno dei requisiti previsti dagli articoli 11, 12, 14, 26, 27 e 28;
b) si contravviene gravemente o ripetutamente alle norme della presente legge o del regolamento di applicazione;
c) non si effettua il pagamento della tassa annua e di rilascio;
d) l’esercizio perturba in modo intollerabile la sicurezza, l’ordine e la quiete pubblica.
Sospensione per il gerente
Art. 68a29) 1L’assunzione della gerenza è sospesa sino a tre mesi se è stata emessa una decisione ai sensi degli art. 68 o 69.
2La sospensione ha la durata minima di un anno e massima di tre anni in
caso di recidiva.
3In caso di persistenza è emessa una nuova decisione di sospensione.
Revoca per il gestore30)
Art. 69 L’autorizzazione a gestire un esercizio pubblico è revocata quando:
a) per ottenerla sono state date indicazioni inveritiere;
b) in caso di sospensione dell’autorizzazione stessa si persiste o si ricade nella stessa infrazione per la quale era stata sospesa;
c) si verifica, per un periodo superiore ai tre mesi, uno dei casi previsti all’art. 68 lett. a).
Effetti per la patente
Art. 69a31) I provvedimenti di cui agli art. 68 e 69 possono avere effetto anche sulla patente.
Revoca del certificato di capacità
Art. 69b32) Il certificato di capacità è revocato se è stato conseguito traendo in inganno l’autorità o se le è stato sottaciuto un motivo di esclusione.
Revoca dei permessi speciali
e deroghe d’orario
Art. 70 L’autorità concedente revoca i permessi speciali e le deroghe d’orario quando:
a) per ottenerli sono state date indicazioni inveritiere;
b) gli stessi hanno comportato un perturbamento intollerabile della sicurezza, dell’ordine e della quiete pubblica.
TITOLO X
Procedura di ricorso
In genere
Art. 7133) 1Contro le decisioni dei Municipi, del
Dipartimento, della direzione dei corsi e della Commissione d’esame in materia
di conseguimento dei certificati di capacità è dato ricorso al Consiglio di
Stato entro 15 giorni dall’intimazione della decisione. È riservato l’art. 72.
2Chi ha un legittimo interesse contro la
concessione di una nuova patente può ricorrere al Consiglio di Stato entro 15
giorni dalla pubblicazione della medesima nel Foglio ufficiale.
3Contro le decisioni del Consiglio di Stato è
dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.
In particolare
Art. 7234) 1Contro le
decisioni del Dipartimento in materia contravvenzionale, l’interessato può
ricorrere nel termine di quindici giorni alla Pretura penale.35)
2Contro le decisioni dei Municipi in materia contravvenzionale, l’interessato può ricorrere nel termine di 15 giorni al Consiglio di Stato, la cui decisione è appellabile al Tribunale cantonale amministrativo.
TITOLO XI
Norme finali, transitorie e abrogative
Competenze comunali
Art. 73 Il Municipio disciplina mediante ordinanza le materie delegategli dalla presente legge.
Norma transitoria
Art. 74 1Le patenti, rilasciate secondo l’art. 8 della legge sugli esercizi pubblici dell’11 ottobre 1967, mantengono la loro validità per un periodo massimo di 5 anni a decorrere dall’entrata in vigore della presente legge.
2Nel periodo summenzionato ogni mutazione relativa alla titolarietà della patente soggiace al nuovo diritto.
3I permessi rilasciati secondo l’art. 23 della legge sugli esercizi pubblici dell’11 ottobre 1967 sono validi sino alla loro scadenza.
4Le autorizzazioni dipartimentali rilasciate prima dell’entrata in vigore della legge e ora di competenza dei Municipi, restano in vigore fino alla rispettiva scadenza prevista.
5Il certificato di capacità professionale di chi gestisce un esercizio pubblico, al momento dell’entrata in vigore della presente legge, mantiene la sua validità ai fini della gerenza dello stesso esercizio o di un altro dello stesso tipo.
6Per le persone titolari di un certificato di capacità professionale, che al momento dell’entrata in vigore della legge non gestiscono un esercizio pubblico, è applicabile l’art. 25 cpv. 4 della legge.
Disposizione abrogativa
Art. 75 1È abrogato l’art. 51 cpv. 2 della legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario del 18 aprile 1989.
2È abrogata la legge sugli esercizi pubblici dell’11 ottobre 1967.
Entrata in vigore
Art. 76 1Decorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum la legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.
2Il Consiglio di Stato fissa la data
dell’entrata in vigore.36)
Pubblicata nel BU 1995, 335.
Note:
1) Cpv. introdotto
dalla L 21.4.1998; in vigore dal 22.6.1998 - BU 1998, 197.
2) Lett.
modificata dalla L 21.4.1998; in vigore dal 22.6.1998 - BU 1998, 197.
3) Lett.
introdotta dalla L 25.6.2001; in vigore dal 24.8.2001 - BU 2001, 269.
4) Lett.
modificata dal DL 8.11.1999; in vigore dal 1.2.2000 - BU 2000, 50.
5) Lett.
modificata dalla L 21.4.1998; in vigore dal 22.6.1998 - BU 1998, 197.
6) Lett. abrogata
dalla L 21.4.1998; in vigore dal 22.6.1998 - BU 1998, 197.
7) Art. introdotto
dalla L 25.6.2001; in vigore dal 24.8.2001 - BU 2001, 269.
8) Lett.
introdotta dalla L 25.6.2001; in vigore dal 24.8.2001 - BU 2001, 269.
9) Art. modificato
dalla L 21.4.1998; in vigore dal 22.6.1998 - BU 1998, 197.
10)
Nota marginale modificata dalla L 21.4.1998; in vigore dal 22.6.1998 -
BU 1998, 197.
11)
Cpv. modificato dalla L 27.11.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007,
21; precedente modifica: BU 1998, 197.
12)
Cpv. modificato dalla L 27.11.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007,
21.
13)
Cpv. modificato dalla L 21.4.1998; in vigore dal 22.6.1998 - BU 1998,
197.
14)
Cpv. modificato dalla L 21.4.1998; in vigore dal 22.6.1998 - BU 1998,
197.
15)
Art. introdotto dalla L 21.4.1998; in vigore dal 22.6.1998 - BU 1998,
197.
16)
Art. modificato dalla L 21.4.1998; in vigore dal 22.6.1998 - BU 1998,
197.
17)
Art. introdotto dalla L 21.4.1998; in vigore dal 22.6.1998 - BU 1998,
197.
18)
Art. introdotto dalla L 25.6.2001; in vigore dal 24.8.2001 - BU 2001,
269.
19)
Cpv. introdotto dalla L 25.6.2001; in vigore dal 24.8.2001 - BU 2001, 269.
20)
Art. introdotto dalla L 28.1.2002; in vigore dal 15.4.2002 - BU 2002,
85.
21)
Art. modificato dalla L 21.4.1998; in vigore dal 22.6.1998 - BU 1998,
197.
22)
Nota marginale modificata dalla L 12.10.2005; in vigore dal 12.4.2006 -
BU 2006, 145 e 147.
23) Art. modificato dalla L 12.10.2005; in vigore
dal 12.4.2006 - BU 2006, 145 e 147.
24)
Norma transitoria: (in vigore
dal 12.4.2006 - BU 2006, 145)
È fissato un periodo transitorio di un anno dall’entrata in vigore della norma,
durante il quale il gerente ha la facoltà di procrastinare l’introduzione del
divieto di fumare nel proprio esercizio pubblico, rispettivamente il titolare
di patente di adeguare i locali alla possibibità prevista dall’art. 57 cpv. 2.
25)
Art. abrogato dalla L 25.6.2001; in vigore dal 24.8.2001 - BU 2001, 269.
26)
Cpv. modificato dalla L 28.1.2002; in vigore dal 15.4.2002 - BU 2002,
85.
27)
Lett. modificata dalla L 21.4.1998; in vigore dal 22.6.1998 - BU 1998,
197.
28)
Nota marginale modificata dalla L 25.6.2001; in vigore dal 24.8.2001 - BU
2001, 269.
29)
Art. introdotto dalla L 25.6.2001; in vigore dal 24.8.2001 - BU 2001,
269.
30)
Nota marginale modificata dalla L 25.6.2001; in vigore dal 24.8.2001 -
BU 2001, 269.
31)
Art. introdotto dalla L 25.6.2001; in vigore dal 24.8.2001 - BU 2001,
269.
32)
Art. introdotto dalla L 25.6.2001; in vigore dal 24.8.2001 - BU 2001,
269.
33) Art. modificato dalla L 2.12.2008; in vigore
dal 27.1.2009 - BU 2009, 42.
34)
Art. modificato dalla L 25.6.2001; in vigore dal 24.8.2001 - BU 2001,
269.
35)
Cpv. modificato dalla L 25.3.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002,
130.
36)
Entrata in vigore: 8 marzo 1996 - BU 1996, 122.
Sospesa dal Tribunale federale dal 1.1.1996 al 7.3.1996.