11.3.2.1

Legge

sugli esercizi pubblici

(del 21 dicembre 1994)

 

IL GRAN CONSIGLIO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

 

visti il messaggio 14 aprile 1992 n. 3923 del Consiglio di Stato e il rapporto 25 novembre 1994 n. 3923 R della Commissione delle legislazione,

decreta:

TITOLO I

Norme generali

 

Scopo

Art. 1        1La presente legge ha lo scopo di disciplinare la conduzione degli esercizi pubblici, promuovendo la qualità dei servizi offerti, in particolare con la formazione e il perfezionamento professionale, nel rispetto delle esigenze di sicurezza, di ordine pubblico e di protezione del consumatore.

2Per quanto concerne la vendita di bevande alcoliche essa è considerata legge di applicazione alla legge federale sulle bevande distillate. Il regolamento disciplina il rilascio delle autorizzazioni.1)

 

Definizione

Art. 2        Sono esercizi pubblici gli immobili o parti di essi, dove, a titolo professionale e a scopo di lucro diretto o indiretto:

a)    si alloggiano ospiti;

b)    si vendono cibi o bevande da consumare sul posto;

 

Autorizzazione

Art. 3        1Un esercizio pubblico può essere aperto e gestito se:

a)    il proprietario dell’immobile è in possesso della patente corrispondente;

b)    il gerente è in possesso del certificato di capacità corrispondente e dell’autorizzazione dipartimentale di cui all’art. 28.

2Sono riservate le disposizioni relative alle eccezioni di cui all’art. 6 e al permesso speciale di cui all’art. 30.

 

TITOLO II

Patente

 

Definizione

Art. 4        1La patente è una decisione amministrativa con la quale un immobile o una parte ben definita di esso è ritenuto idoneo all’apertura e alla gestione del tipo di esercizio pubblico indicato.

2Essa ha durata illimitata.

 

Tipi di esercizi pubblici

soggetti a patente

Art. 5        Sono soggetti all’obbligo della patente i seguenti esercizi pubblici:

a)    alberghi, apparthôtel, garni e pensioni;

b)    ostelli della gioventù;

c)    ristoranti, locande, osterie, grotti, canvetti e birrerie;

d)    caffè, bar e tea-rooms;

e)    locali notturni, discoteche e pianobar;

f)     circoli e club in cui si servono cibi e bevande;

g)    case di salute, cura, convalescenza, riposo, istituti di educazione e colonie di vacanza;

h)    pensioni private di famiglia con più di quattro pensionanti;

i)     rifugi e capanne di montagna raggiungibili direttamente con strade carrozzabili o con impianti di risalita;

l)     mescite aperte regolarmente;2)

m)   cantine e cucine operaie, con o senza alloggio, mense aziendali e scolastiche.

n)    camere, appartamenti, case o altre unità abitative locate o sublocate a più di due persone maggiorenni senza rapporti di parentela, se il soggiorno è inferiore ai tre mesi.3)

 

Tipi di esercizi pubblici

non soggetti a patente

Art. 6        Non sono soggetti all’obbligo della patente:

a)    pensioni private di famiglia fino a quattro pensionanti;

b)    mense riservate alla polizia, ai pompieri e agli altri servizi di pronto intervento;

c)    aziende agricole e alpeggi che esercitano un’attività agrituristica;4)

d)    mescite aperte saltuariamente;5)

e)    6)

 

Tipi di esercizi pubblici

Art. 7        I singoli tipi di esercizi pubblici sono definiti nel regolamento.

 

Competenza generale

Art. 8        Il Consiglio di Stato designa il Dipartimento preposto alla vigilanza sulla presente legge.

 

Facoltà di delega

Art. 9        Il Consiglio di Stato ha la facoltà di delegare ai Municipi competenze fissate nella presente legge. Esso ne stabilisce le condizioni e la procedura nel regolamento.

 

Domanda e rilascio

Art. 10      1La domanda per ottenere la patente dev’essere presentata al Dipartimento che la esamina sentito il preavviso del Municipio.

2Il rilascio è subordinato al collaudo con il quale si verificano le condizioni imposte.

 

Nuova domanda

Art. 10a7)   La modifica di una delle condizioni poste dall’autorità o della situazione presentata alla medesima soggiace a nuova decisione di patente.

 

Norme sui locali:

a) attrezzature

Art. 11      I locali e le attrezzature dell’esercizio pubblico devono soddisfare i requisiti costruttivi, igienici, ambientali e di sicurezza previsti dalle norme federali e cantonali.

 

b) uso

Art. 12      I locali dell’esercizio pubblico non possono essere usati per scopi estranei all’attività dell’esercizio e devono essere separati dai locali adibiti ad altro uso.

 

c) insegna

Art. 13      Gli esercizi pubblici devono esporre un’insegna che, oltre alla denominazione del locale, ne indichi il tipo. Il regolamento di applicazione stabilisce le eventuali eccezioni.

 

Assicurazione responsabilità civile

Art. 14      1La concessione della patente è subordinata ad una adeguata copertura assicurativa per le conseguenze derivanti dalla responsabilità civile.

2Il regolamento stabilisce le prestazioni minime.

 

Notifica obbligatoria

Art. 15      Il titolare della patente è tenuto a notificare ogni cambiamento relativo alla gerenza.

 

Assicurazione di massima

Art. 16      1Sentito il Municipio il Dipartimento rilascia, su richiesta, un’assicurazione di massima per la costruzione, la sistemazione e la ristrutturazione di esercizi pubblici.

2L’assicurazione di massima annovera tutte le condizioni che dovranno essere rispettate.

3Essa ha una durata massima di due anni e può essere rinnovata per un altro anno.

 

Decadenza della patente

Art. 17      La patente decade:

a)    con la rinuncia dell’avente diritto;

b)    con la chiusura dell’esercizio pubblico per oltre sessanta giorni senza il consenso del Dipartimento;

c)    con la revoca.

d)    con la modifica dei requisiti che ne avevano portato alla concessione.8)

 

TITOLO III

Formazione professionale - Certificato di capacità

 

Formazione professionale

Art. 18      1Il Cantone, nell’ambito del promovimento economico e turistico, assume la formazione professionale degli esercenti, assicurandone il finanziamento.

2Esso istituisce un’apposita scuola in vista del conseguimento del certificato di capacità; l’organizzazione può essere delegata ad associazioni di categoria.

 

Certificato di capacità

a) definizione

Art. 19      Il certificato di capacità rilasciato dal Dipartimento attesta che una persona è in possesso delle conoscenze professionali necessarie per gestire un esercizio pubblico di un determinato tipo.

 

b) conseguimento

Art. 20      1Il certificato di capacità si ottiene dopo aver frequentato il corso, svolto un periodo di pratica e superato l’esame finale.

2Il regolamento ne fissa le modalità a dipendenza del tipo di certificato di capacità.

 

Esame d’ammissione

a) principio

Art. 21      La partecipazione ai corsi è subordinata al superamento di un esame d’ammissione.

 

b) eccezioni

Art. 22      1Sono ammessi al corso, senza esame d’ammissione, coloro che hanno sufficienti nozioni della lingua italiana e che:

a)    sono in possesso di un diploma di una scuola alberghiera riconosciuta;

b)    sono in possesso di un certificato di capacità di assistente d’albergo;

c)    hanno svolto il periodo di pratica stabilito dal regolamento quale gerente nella categoria corrispondente.

2Il regolamento stabilisce in quali casi si possa derogare al corso o all’esame o alla pratica e quali certificati concessi da altri Cantoni o scuole professionali sono parificati al certificato professionale.

 

Insegnamento, esami e

categorie di certificati

Art. 23      Il regolamento fissa la durata e le modalità dei corsi e della pratica, le materie d’esame, le tasse d’iscrizione, le deroghe e le categorie di certificati di capacità.

 

Riconoscimento di altri certificati

Art. 24      Il regolamento stabilisce a quali condizioni i certificati rilasciati da altri Cantoni o da altre scuole professionali sono parificabili al certificato cantonale.

 

Validità del certificato di capacità

Art. 25      1Il certificato di capacità ha una validità di dieci anni dalla data del rilascio.

2Esso si rinnova automaticamente per altri cinque anni, e così di seguito, se al momento della scadenza il titolare è gerente di un esercizio pubblico.

3Il regolamento stabilisce le modalità per il mantenimento del certificato in caso di interruzione dell’attività di gerente.

4Il Dipartimento assoggetta all’obbligo di un nuovo esame il titolare di un certificato che per un periodo ininterrotto di cinque anni dopo la scadenza decennale non è stato gerente di un esercizio pubblico.

 

Requisiti personali

Art. 269)     Il titolare del certificato di capacità deve godere dei diritti civili e non essere interessato dai motivi di esclusione di cui all’art. 27.

 

Motivi di esclusione10)

Art. 27      1Il certificato di capacità non può essere rilasciato a, rispettivamente non può assumere la gerenza, chi:

a)    è stato condannato per reati intenzionali alla pena detentiva o alla pena pecuniaria, finché l’iscrizione non è stata eliminata dal casellario giudiziale;

b)    si trova in stato di fallimento o di insolvenza comprovati da attestati di carenza di beni;

c)    è stato condannato in sede penale per violazione degli obblighi di pagamento dei contributi AVS/AI/IPG, degli oneri sociali previsti dai contratti collettivi di lavoro e delle trattenute dell’imposta alla fonte, finché l’iscrizione non è stata eliminata dal casellario giudiziale;

d)    ha assunto personale non dichiarandolo alle competenti autorità.11)

2Il Dipartimento può consentire eccezioni alla lettera a trattandosi di pene detentive o di pene pecuniarie per reati di minore gravità, di regola nei limiti di pena del decreto d’accusa.12)

3Inoltre non può essere gerente a qualsiasi titolo chi è affetto da malattie o colpito da infermità tali da impedirgli la normale conduzione dell’esercizio.

 

Gestione di un esercizio pubblico

Art. 28      1La gestione di un esercizio pubblico è affidata, con decisione dipartimentale, solo ad una persona, attiva in proprio o per conto di terzi, in possesso del certificato di capacità corrispondente al tipo di esercizio pubblico e che abbia un’adeguata copertura assicurativa per le conseguenze derivanti dalla responsabilità civile.13)

2Il regolamento fissa le modalità e indica le deroghe per coloro i quali non hanno ancora concluso i corsi professionali e le condizioni per l’apertura di esercizi pubblici non soggetti a patente.

 

Gestione transitoria di un esercizio pubblico

Art. 29      Quando la gestione di un esercizio pubblico diventa impossibile per un periodo superiore a dieci giorni per cause di forza maggiore, ma transitorie, il Dipartimento può autorizzare ad assumere la gestione una persona con adeguata pratica professionale per il periodo massimo di un anno.

 

TITOLO IV

Permessi speciali

 

Permessi speciali:

a) definizione

Art. 30      Il permesso speciale autorizza per un periodo non superiore a un mese e su fondi sprovvisti di patente la vendita di cibi e di bevande in occasioni straordinarie quali sagre, manifestazioni politiche, religiose e sportive, feste, fiere e mercati.

 

b) concessione

Art. 31      1I Municipi possono concedere permessi speciali della durata massima di dieci giorni.

2Essi trasmettono copia delle loro decisione alla polizia cantonale.

3Permessi di durata superiore sono di competenza del Dipartimento.

 

c) garanzia

Art. 32      1Il richiedente deve garantire il rispetto delle disposizioni legali in materia e quelle stabilite dall’autorità concedente.

2Il regolamento fissa le modalità relative alla copertura assicurativa e alla necessità o meno di un certificato di capacità.

 

d) controllo

Art. 33      L’autorità concedente vigila sull’applicazione delle disposizioni legali e delle condizioni di rilascio, in particolare quelle della tutela dell’igiene, della salute, della quiete, della sicurezza e del mantenimento dell’ordine.

 

TITOLO V

Tasse

 

Tasse di rilascio

Art. 34      1Per il rilascio di una patente, di un’assicurazione di massima o di un permesso speciale e nei casi di ristrutturazione dell’esercizio è dovuta una tassa da fr. 50.-- a fr. 10.000.--.

2La tassa dev’essere commisurata all’importanza all’esercizio pubblico e alle prestazioni del Dipartimento.

 

Tassa annua

Art. 35      1L’autorizzazione a gestire un esercizio pubblico è soggetta a una tassa annua da fr. 100.-- a fr. 5 000.--, ritenuti come particolari elementi di computo il genere e l’importanza dell’esercizio, nonché le necessarie attività di controllo e di vigilanza.14)

2La tassa è computata in dodicesimi sulla durata dell’effettiva apertura dell’esercizio nel corso dell’anno civile, ritenuto che la frazione di mese è calcolata come mese intero.

 

Tassa LF sull’alcol

Art. 35a15)   L’autorizzazione all’esercizio del commercio al minuto di bevande alcoliche è rilasciata per un anno civile, previo pagamento di una tassa da fr. 50.-- a fr. 10 000.--, ritenuti come particolari elementi di computo il genere e l’importanza dell’azienda.

 

Tasse per deroghe d’orario

Art. 36      I Municipi prelevano una tassa da fr. 20.-- a fr. 1000.-- per il rilascio di deroghe d’orario.

 

TITOLO VI

Prescrizioni di polizia

Capitolo I

Orari e periodi di apertura e di chiusura

 

Apertura e chiusura

a) in generale

Art. 37      1Gli esercizi pubblici, esclusi i locali notturni e le discoteche, devono rimanere aperti almeno per otto ore giornaliere, anche non consecutive, tra le 05.00 e la 01.00, durante almeno cinque giorni per settimana.

2Il Municipio ha la facoltà di imporre, secondo le circostanze, aperture superiori alle otto ore, rispettivamente di coordinare i giorni di riposo settimanale, per garantire un minimo di esercizi pubblici aperti.

3I datori di alloggio hanno tuttavia la facoltà di accogliere i propri ospiti e di servire loro cibi e bevande al di fuori di tali orari.

4Il regolamento fissa modalità ed eccezioni.

 

b) deroghe

Art. 38      1Il Municipio può concedere di volta in volta deroghe di orario durante occasioni straordinarie e per la durata massima di dieci giorni.

2In circostanze urgenti la facoltà di concedere deroghe spetta al Sindaco o a chi ne fa le veci, oppure, su delega, alla polizia comunale.

 

c) locali notturni e discoteche

Art. 3916)       1I locali notturni, le discoteche e i piano-bar devono aprire tra le 19.00 e le 22.00 e chiudere tra le 02.00 e le 05.00.

2Il Municipio può regolare la chiusura tra le 03.00 e le 05.00.

3L’apertura e la chiusura entro i limiti di cui al cpv. 1 non costituiscono deroga.

 

d) discoteche pomeridiane

Art. 40      Le discoteche possono aprire anche durante i giorni di sabato e quelli festivi tra le 14.00 e le 21.00 a condizione che non vengano consumate bevande alcoliche.

 

Esercizi pubblici nelle aree autostradali

Art. 40a17)  Il Municipio può concedere deroghe d’orario estese a tutto l’anno o a un determinato periodo agli esercizi pubblici inseriti nelle aree autostradali.

 

Limitazioni di orario per motivi

di ordine pubblico

Art. 40b18)  I Municipi possono limitare gli orari di apertura degli esercizi pubblici per motivi di ordine pubblico.

 

Riposo settimanale e chiusura

per ferie - Notifica

Art. 41      1Il gerente notifica al Municipio entro il 1° gennaio di ogni anno:

a)    gli orari di apertura e di chiusura

b)    i giorni di riposo settimanale

c)    i periodi di chiusura per vacanze o per altri motivi.

2Eventuali modifiche devono essere comunicate al Municipio almeno trenta giorni in anticipo.

 

Facoltà del Municipio

Art. 42      1Il Municipio può intervenire a vietare o a coordinare le chiusure comunicate qualora il servizio alla clientela non risultasse garantito nel territorio comunale o in parte di esso.

2Il coordinamento può essere effettuato tra diversi Municipi.

 

Obbligo di esposizione

Art. 43      Gli orari e i periodi di apertura e di chiusura degli esercizi pubblici devono essere esposti in modo ben visibile all’esterno.

 

Notifica alla polizia cantonale

Art. 44      Le decisioni dei Municipi devono essere trasmesse tempestivamente alla polizia cantonale.

 

Capitolo II

Accesso agli esercizi pubblici - Limitazioni

 

Accesso agli esercizi pubblici

a) principio

Art. 45      L’accesso e la permanenza in un esercizio pubblico sono liberi a chiunque, riservate le eccezioni previste dalla legge.

 

b) persone indesiderate

Art. 46      1Il gerente può vietare l’accesso all'esercizio pubblico alle persone che già abbiano provocato scandali o disordini o che siano da lui ritenute indesiderabili per fondate ragioni.

2Il Dipartimento dirime le contestazioni.

 

c) locali notturni

Art. 47      L’accesso ai locali notturni è vietato alle persone di età inferiore agli anni diciotto.

 

d) discoteche

Art. 48      1L’accesso alle discoteche è vietato alle persone di età inferiore agli anni diciotto.

2L’accesso alle discoteche tra le 14.00 e le 21.00 dei giorni di sabato e festivi è permesso alle persone che hanno compiuto gli anni sedici.

 

e) altri esercizi pubblici

Art. 49      In tutti gli altri esercizi pubblici dopo le 21.00 l’accesso è vietato a tutte le persone di età inferiore ai sedici anni non accompagnate da un maggiorenne responsabile del loro comportamento.

 

Capitolo III

Vendita di bevande alcoliche. Limitazioni

 

Limitazione della vendita di bevande alcoliche

a) da parte del gerente

Art. 50      Il gerente non deve fornire bevande alcoliche:

a)    alle persone che si trovano in stato di ebrietà;

b)    alle persone di età inferiore ai diciotto anni

c)    alle persone colpite da speciale proibizione.

 

b) da parte del Municipio

Art. 51      Al fine di prevenire la violenza e i disordini, l’autorità concedente può vietare la vendita di bevande alcoliche nei luoghi ove si svolgono manifestazioni.

 

c) vendita ambulante e mediante automatici

Art. 52      1E’ vietata ogni forma di vendita ambulante di bevande alcoliche.

2E’ pure vietata la distribuzione di bevande alcoliche o di derrate alimentari contenenti alcool mediante apparecchi automatici.

 

Capitolo IV

Disposizioni diverse

 

Responsabilità del gerente

Art. 53      1Il gerente è responsabile dell'igiene, dell’ordine, della quiete e della tutela del buon costume nell’esercizio pubblico e nelle immediate vicinanze.

2Il regolamento fissa le modalità relative alla sua presenza.

3Il gerente di un esercizio pubblico con alloggio è responsabile delle notifiche degli ospiti alla polizia.19)

 

Accertamento età

Art. 53a20)   In caso di dubbi circa l’età del cliente il gerente deve esigere la presentazione di un documento ufficiale di legittimazione.

 

Apparecchi da gioco e musica

Art. 5421)       1Il regolamento stabilisce le condizioni per l’installazione e il numero di apparecchi da gioco e di musica.

2È proibita l’installazione di apparecchi da gioco se non risulta incontestabilmente che l’esito della giocata dipende esclusivamente dall’abilità del giocatore.

3È comunque esclusa ogni possibilità di vincita in denaro, gettoni, buoni merce, merci o altri beni.

 

Giochi d’azzardo

Art. 55      1Negli esercizi pubblici sono vietati giochi che offrono possibilità di vincite dovute esclusivamente o in modo preponderante alla fortuna.

2Sono riservate le disposizioni delle leggi speciali.

 

Ballo pubblico

Art. 56      Il ballo pubblico dev’essere notificato con almeno dieci giorni di anticipo al Municipio.

 

Fumo22)

Art. 5723)    1All’interno degli esercizi pubblici è vietato fumare.

2È riservata la facoltà di creare spazi o locali fisicamente separati e opportunamente ventilati adibiti ai fumatori.24)

3Il divieto di cui al cpv. 1 non si applica alle camere degli esercizi pubblici con alloggio.

 

Facoltà del gerente

Art. 58      1Il gerente può vietare l’accesso ad animali.

2Il divieto deve essere esposto all’esterno dell’esercizio pubblico.

 

Prezzi

a) Obbligo di esposizione

Art. 59      1All’esterno degli esercizi pubblici deve essere esposta una lista in lingua italiana dei prezzi dei principali piatti, delle bevande e degli eventuali supplementi.

2Una lista completa dei prezzi deve inoltre essere esposta all’interno in modo ben visibile e leggibile oppure presentata al cliente.

3La lista dei prezzi delle camere è consultabile al ricevimento; inoltre il prezzo deve essere esposto in ogni camera.

4I prezzi esposti sono vincolanti.

 

b) Fattura

Art. 60      Al cliente che ne fa richiesta deve essere rilasciata una fattura particolareggiata con la ricevuta.

 

c) Altri obblighi

Art. 61      1Tutti gli esercenti sono tenuti a mettere a disposizione della clientela almeno tre bevande analcoliche ad un prezzo inferiore, per la medesima quantità, di quello della bevanda alcolica più economica.

2Quando vengono serviti pasti principali il gerente deve fornire gratuitamente l’acqua; egli deve inoltre fornire, a pagamento, l’acqua minerale in grandi imballaggi.

3Il Dipartimento è responsabile per controlli e sanzioni.

 

Intervento della polizia

Art. 62      Gli agenti della polizia cantonale e della polizia comunale come pure gli ispettori del Dipartimento possono:

a)    ispezionare gli esercizi pubblici;

b)    accertare l’identità di chi vi si trova;

c)    ordinare lo sgombero dell’esercizio pubblico, qualora si verificassero disordini.

 

TITOLO VII

Commissioni

 

Commissione d’esame

Art. 63      Il Consiglio di Stato nomina ogni quattro anni la Commissione d’esame per l’ottenimento del certificato di capacità.

 

Art. 64      25)

 

TITOLO VIII

Autorità giudiziarie

 

Obbligo di notifica da parte dell’autorità

Art. 65      Le autorità giudiziarie informano il Dipartimento competente sull’apertura di un procedimento penale a carico di un titolare di certificato di capacità o di un gerente che possa giustificare l’adozione di provvedimenti amministrativi e contravvenzionali.

 

TITOLO IX

Multa - Sospensione - Revoca

 

Multa

Art. 66      1Le infrazioni alla legge e al regolamento di applicazione, sono punite con una multa da un minimo di fr. 50.-- ad un massimo di fr. 10'000.--, giusta le norme della legge di procedura per le contravvenzioni. Il minimo per le contravvenzioni relative alla vendita di bevande alcoliche ai sensi dell’art. 50 è fissato a fr. 200.--.26)

2Sono punibili:

a)    il gestore, il gerente, il titolare della patente o i loro rappresentanti;27)

b)    il cliente quando compie atti molesti o tali da turbare l’ordine dell’esercizio oppure dà false indicazioni per le notifiche ufficiali.

3Al contravventore non domiciliato in Svizzera può essere chiesto un deposito cauzionale proporzionato alla gravità dei fatti oppure un’altra garanzia adeguata.

 

Competenze

Art. 67      1Le infrazioni in materia di permessi speciali, di orari e periodi di apertura e chiusura e di deroghe sono punite dall’autorità concedente.

2Ogni altra infrazione è di esclusiva competenza del Dipartimento.

 

Sospensione per il gestore28)

Art. 68      L’autorizzazione a gestire un esercizio pubblico, di regola previa comminatoria, è sospesa per un periodo massimo di tre mesi quando:

a)    viene meno anche temporaneamente uno dei requisiti previsti dagli articoli 11, 12, 14, 26, 27 e 28;

b)    si contravviene gravemente o ripetutamente alle norme della presente legge o del regolamento di applicazione;

c)    non si effettua il pagamento della tassa annua e di rilascio;

d)    l’esercizio perturba in modo intollerabile la sicurezza, l’ordine e la quiete pubblica.

 

Sospensione per il gerente

Art. 68a29)   1L’assunzione della gerenza è sospesa sino a tre mesi se è stata emessa una decisione ai sensi degli art. 68 o 69.

2La sospensione ha la durata minima di un anno e massima di tre anni in caso di recidiva.

3In caso di persistenza è emessa una nuova decisione di sospensione.

 

Revoca per il gestore30)

Art. 69      L’autorizzazione a gestire un esercizio pubblico è revocata quando:

a)    per ottenerla sono state date indicazioni inveritiere;

b)    in caso di sospensione dell’autorizzazione stessa si persiste o si ricade nella stessa infrazione per la quale era stata sospesa;

c)    si verifica, per un periodo superiore ai tre mesi, uno dei casi previsti all’art. 68 lett. a).

 

Effetti per la patente

Art. 69a31)  I provvedimenti di cui agli art. 68 e 69 possono avere effetto anche sulla patente.

 

Revoca del certificato di capacità

Art. 69b32)  Il certificato di capacità è revocato se è stato conseguito traendo in inganno l’autorità o se le è stato sottaciuto un motivo di esclusione.

 

Revoca dei permessi speciali

e deroghe d’orario

Art. 70      L’autorità concedente revoca i permessi speciali e le deroghe d’orario quando:

a)    per ottenerli sono state date indicazioni inveritiere;

b)    gli stessi hanno comportato un perturbamento intollerabile della sicurezza, dell’ordine e della quiete pubblica.

 

TITOLO X

Procedura di ricorso

 

In genere

Art. 7133)    1Contro le decisioni dei Municipi, del Dipartimento, della direzione dei corsi e della Commissione d’esame in materia di conseguimento dei certificati di capacità è dato ricorso al Consiglio di Stato entro 15 giorni dall’intimazione della decisione. È riservato l’art. 72.

2Chi ha un legittimo interesse contro la concessione di una nuova patente può ricorrere al Consiglio di Stato entro 15 giorni dalla pubblicazione della medesima nel Foglio ufficiale.

3Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

 

In particolare

Art. 7234)    1Contro le decisioni del Dipartimento in materia contravvenzionale, l’interessato può ricorrere nel termine di quindici giorni alla Pretura penale.35)

2Contro le decisioni dei Municipi in materia contravvenzionale, l’interessato può ricorrere nel termine di 15 giorni al Consiglio di Stato, la cui decisione è appellabile al Tribunale cantonale amministrativo.

 

TITOLO XI

Norme finali, transitorie e abrogative

 

Competenze comunali

Art. 73      Il Municipio disciplina mediante ordinanza le materie delegategli dalla presente legge.

 

Norma transitoria

Art. 74      1Le patenti, rilasciate secondo l’art. 8 della legge sugli esercizi pubblici dell’11 ottobre 1967, mantengono la loro validità per un periodo massimo di 5 anni a decorrere dall’entrata in vigore della presente legge.

2Nel periodo summenzionato ogni mutazione relativa alla titolarietà della patente soggiace al nuovo diritto.

3I permessi rilasciati secondo l’art. 23 della legge sugli esercizi pubblici dell’11 ottobre 1967 sono validi sino alla loro scadenza.

4Le autorizzazioni dipartimentali rilasciate prima dell’entrata in vigore della legge e ora di competenza dei Municipi, restano in vigore fino alla rispettiva scadenza prevista.

5Il certificato di capacità professionale di chi gestisce un esercizio pubblico, al momento dell’entrata in vigore della presente legge, mantiene la sua validità ai fini della gerenza dello stesso esercizio o di un altro dello stesso tipo.

6Per le persone titolari di un certificato di capacità professionale, che al momento dell’entrata in vigore della legge non gestiscono un esercizio pubblico, è applicabile l’art. 25 cpv. 4 della legge.

 

Disposizione abrogativa

Art. 75      1È abrogato l’art. 51 cpv. 2 della legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario del 18 aprile 1989.

2È abrogata la legge sugli esercizi pubblici dell’11 ottobre 1967.

 

Entrata in vigore

Art. 76      1Decorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum la legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

2Il Consiglio di Stato fissa la data dell’entrata in vigore.36)

 

 

Pubblicata nel BU 1995, 335.

 

 

Note:

 

1)                Cpv. introdotto dalla L 21.4.1998; in vigore dal 22.6.1998 - BU 1998, 197.

 

2)                Lett. modificata dalla L 21.4.1998; in vigore dal 22.6.1998 - BU 1998, 197.

 

3)                Lett. introdotta dalla L 25.6.2001; in vigore dal 24.8.2001 - BU 2001, 269.

 

4)                Lett. modificata dal DL 8.11.1999; in vigore dal 1.2.2000 - BU 2000, 50.

 

5)                Lett. modificata dalla L 21.4.1998; in vigore dal 22.6.1998 - BU 1998, 197.

 

6)                Lett. abrogata dalla L 21.4.1998; in vigore dal 22.6.1998 - BU 1998, 197.

 

7)                Art. introdotto dalla L 25.6.2001; in vigore dal 24.8.2001 - BU 2001, 269.

 

8)                Lett. introdotta dalla L 25.6.2001; in vigore dal 24.8.2001 - BU 2001, 269.

 

9)                Art. modificato dalla L 21.4.1998; in vigore dal 22.6.1998 - BU 1998, 197.

 

10)              Nota marginale modificata dalla L 21.4.1998; in vigore dal 22.6.1998 - BU 1998, 197.

 

11)              Cpv. modificato dalla L 27.11.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 21; precedente modifica: BU 1998, 197.

 

12)              Cpv. modificato dalla L 27.11.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 21.

 

13)              Cpv. modificato dalla L 21.4.1998; in vigore dal 22.6.1998 - BU 1998, 197.

 

14)              Cpv. modificato dalla L 21.4.1998; in vigore dal 22.6.1998 - BU 1998, 197.

 

15)              Art. introdotto dalla L 21.4.1998; in vigore dal 22.6.1998 - BU 1998, 197.

 

16)              Art. modificato dalla L 21.4.1998; in vigore dal 22.6.1998 - BU 1998, 197.

 

17)              Art. introdotto dalla L 21.4.1998; in vigore dal 22.6.1998 - BU 1998, 197.

 

18)              Art. introdotto dalla L 25.6.2001; in vigore dal 24.8.2001 - BU 2001, 269.

 

19)              Cpv. introdotto dalla L 25.6.2001; in vigore dal 24.8.2001 - BU 2001, 269.

 

20)              Art. introdotto dalla L 28.1.2002; in vigore dal 15.4.2002 - BU 2002, 85.

 

21)              Art. modificato dalla L 21.4.1998; in vigore dal 22.6.1998 - BU 1998, 197.

 

22)              Nota marginale modificata dalla L 12.10.2005; in vigore dal 12.4.2006 - BU 2006, 145 e 147.

 

23)             Art. modificato dalla L 12.10.2005; in vigore dal 12.4.2006 - BU 2006, 145 e 147.

 

24)              Norma transitoria: (in vigore dal 12.4.2006 - BU 2006, 145)
È fissato un periodo transitorio di un anno dall’entrata in vigore della norma, durante il quale il gerente ha la facoltà di procrastinare l’introduzione del divieto di fumare nel proprio esercizio pubblico, rispettivamente il titolare di patente di adeguare i locali alla possibibità prevista dall’art. 57 cpv. 2.

 

25)              Art. abrogato dalla L 25.6.2001; in vigore dal 24.8.2001 - BU 2001, 269.

 

26)              Cpv. modificato dalla L 28.1.2002; in vigore dal 15.4.2002 - BU 2002, 85.

 

27)              Lett. modificata dalla L 21.4.1998; in vigore dal 22.6.1998 - BU 1998, 197.

 

28)              Nota marginale modificata dalla L 25.6.2001; in vigore dal 24.8.2001 - BU 2001, 269.

 

29)              Art. introdotto dalla L 25.6.2001; in vigore dal 24.8.2001 - BU 2001, 269.

 

30)              Nota marginale modificata dalla L 25.6.2001; in vigore dal 24.8.2001 - BU 2001, 269.

 

31)              Art. introdotto dalla L 25.6.2001; in vigore dal 24.8.2001 - BU 2001, 269.

 

32)              Art. introdotto dalla L 25.6.2001; in vigore dal 24.8.2001 - BU 2001, 269.

 

33)             Art. modificato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 42.

 

34)              Art. modificato dalla L 25.6.2001; in vigore dal 24.8.2001 - BU 2001, 269.

 

35)              Cpv. modificato dalla L 25.3.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 130.

 

36)              Entrata in vigore: 8 marzo 1996 - BU 1996, 122.
Sospesa dal Tribunale federale dal 1.1.1996 al 7.3.1996.