|
Polizia del fuoco
Nel nostro Cantone i compiti di polizia del fuoco
sono suddivisi tra Ente pubblico e privato cittadino
(art.
41a e 41d LE).
I compiti relativi all'applicazione delle vigenti
normative sono stati assegnati ai Comuni
(art.
41c LE).
I Comuni si accertano che le domanda di costruzione sia, se del
caso, corredata dell'attestato antincendio redatto da un
tecnico
riconosciuto
(art.
41d, cpv. 2 LE e
44d RLE)
e - prima della concessione dell'abitabilità
di edifici e/o di messa in esercizio di impianti - richiedono e
sottoscrivono il certificato di collaudo sempre redatto da un
tecnico riconosciuto
(art.
44e RLE).
Per gli edifici antecedenti il 01.01.1997 i Comuni verificano (tramite
tecnico riconosciuto) se il rischio d'incendio
è accettabile (art.
41g, cpv. 2 LE e
44g RLE).
Al Cantone spetta la vigilanza sull'applicazione
della normativa (art.
41b LE).
|