Prima revisione
della Legge sugli assegni familiari

Perché la revisione della Legge
Il Consiglio di Stato ha approvato il 18 dicembre 2001 il messaggio sulla prima revisione della Legge sugli assegni di famiglia
(LAF).
Il Gran Consiglio, approvando il testo di legge l'11 giugno 1996, aveva deciso di sottoporre la Legge a una valutazione generale entro il 31 dicembre 2001, per valutare efficacia e efficienza.
In particolare si è trattato di valutare l'impatto sulle famiglie
dell'assegno di prima infanzia e dell'assegno integrativo, vere novità se riferite al contesto nazionale caratterizzato da 26 legislazioni diverse in materia di assegni. Per questo la Legge ticinese è denominata "Modello ticinese" a livello
federale.
La prima revisione consolida la legge come strumento di lotta contro la povertà delle famiglie, integrandola nei nuovi indirizzi di politica familiare e adeguandola alla crescente flessibilità del mercato del lavoro.
La politica a favore della famiglia è un obiettivo sociale dell'ordinamento costituzionale federale e cantonale, un mezzo per promuovere pari opportunità di partenza a tutti i bambini, un diritto del bambino di crescere in condizioni dignitose e favorevoli al suo sviluppo. Per questo la revisione si inserisce in un più ampio progetto di politica familiare a livello cantonale e di promozione della parità tra donna e uomo.
Le caratteristiche principali di una politica familiare moderna sono la compensazione degli oneri delle famiglie con figli e l'attivazione degli strumenti di politica familiare che conciliano famiglia e lavoro (congedi parentali e misure di appoggio). Obiettivi prioritari sono il riconoscimento dell'importanza e del valore della famiglia, dell'apporto delle famiglie alla società e un'adeguata compensazione.

La valutazione della Legge
Prima di presentare al Consiglio di Stato e al Parlamento il messaggio sulla prima revisione della legge, il Dipartimento delle opere sociali, tramite
l'Istituto delle assicurazioni sociali, ha ritenuto opportuno procedere a due tipi di
valutazione.
- Valutazione socio-economica, sull'efficacia della legge.
La Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI) ha verificato il grado di realizzazione degli obiettivi della legge. Lo
studio, presentato in primavera, conferma che la LAF è un valido strumento per contrastare la povertà e per affrancare le famiglie dalla necessità di ricorrere all'aiuto assistenziale. La verifica diretta presso le famiglie ha confermato che i beneficiari vivono in situazione di reale indigenza. La LAF evita che i costi diretti dei figli siano causa di povertà.
La valutazione socio-economica ha evidenziato la necessità di misure di accompagnamento che considerino la maggior flessibilità del mercato del lavoro e che facilitino il mantenimento o il reinserimento nel mercato del lavoro, in particolare delle
mamme.
- Valutazione giuridica e tecnica.
Due gruppi di lavoro dell'Istituto delle assicurazioni sociali hanno considerato la giurisprudenza del Tribunale cantonale delle assicurazioni (TCA), la prassi assicurativa, la compatibilità con l'Accordo sulla libera circolazione delle persone e la prossima entrata in vigore della Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) sul regime degli assegni familiari.

Gli obiettivi della revisione
- Integrare gli assegni familiari nella politica familiare come previsto nelle
Linee direttive per la
legislatura, rivalutando in modo particolare il ruolo della donna nella famiglia.
- Consolidare la legge come strumento di lotta alla povertà delle famiglie.
- Adeguare la legge alla crescente flessibilità del mercato del lavoro.
- Apportare adeguamenti giuridici ed amministrativi che interessano i quattro tipi di assegno (semplificazioni amministrative e tecnica assicurativa).
- Dar seguito alla giurisprudenza del Tribunale cantonale delle assicurazioni e del Tribunale federale.
- Valutare le ripercussioni della prossima entrata in vigore dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone.
- Considerare gli effetti della Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) sugli assegni di complemento.
Le principali modifiche
- La titolarità del diritto (chi dei due genitori ha diritto all'assegno).
- L'introduzione del criterio di coabitazione con il figlio (non più la custodia) per
l'ottenimento dell’assegno di prima infanzia o dell'assegno
integrativo;
- L'abbandono dell’obbligo di dedicarsi alla cura del figlio per almeno mezza giornata per aver diritto
all'assegno di prima infanzia;
- Le misure d'appoggio per conciliare famiglia e lavoro e per favorire
l'autonomia e l'integrazione sociale dei genitori e dei figli.

Che cosa cambia per l'assegno di base
- Il genitore ha diritto all'assegno di base se è salariato per un datore di lavoro sottoposto alla legge; il campo
d'applicazione è, come finora, limitato ai salariati.
- L'attuale presupposto della custodia del figlio è abrogato.
- Il diritto all'assegno di base spetta ad ognuno dei genitori in proporzione al grado di occupazione (nel regime attuale, è sempre soltanto un genitore ad essere titolare del
diritto).
- Se soltanto uno dei due genitori è salariato, egli ha diritto all'assegno in proporzione al suo grado di
occupazione.
- Se soltanto uno dei genitori vive con il figlio ed entrambi sono salariati, questo genitore ha diritto all’assegno in via
prioritaria.
- Se entrambi i genitori vivono con il figlio ed entrambi sono salariati, ha diritto in via prioritaria quello con il grado di occupazione più elevato, a parità di grado di occupazione dei genitori, il diritto prioritario spetta al padre (nel regime attuale, la priorità era data alla madre).
- Ad ogni genitore spetta la sua quota-parte di assegno, in proporzione al suo grado di occupazione.
- Ogni figlio, come sinora, ha diritto al massimo ad un assegno intero.
- Se il figlio vive all'estero, l'importo dell'assegno viene rapportato al costo della vita nello Stato di residenza, con
l'eccezione per i cittadini comunitari che risiedono in uno Stato
dell'UE conformemente all'Accordo sulla libera circolazione delle
persone.
- L'assegno di formazione è oggetto di esportazione nei paesi dell'UE.

Che cosa cambia per
l'assegno di prima infanzia e per l'assegno integrativo
- L'attuale presupposto della custodia è sostituito con quello della "coabitazione" poiché considerato meglio idoneo a rispondere alle necessità della
legge.
- Per l'assegno integrativo sono ammesse forme di coabitazione parziale (bambino affidato a terzi durante il giorno o parte della
settimana).
- Per l'assegno di prima infanzia è invece richiesto che il bambino viva effettivamente con i
genitori.
- Il periodo di carenza sia per i cittadini svizzeri che per i cittadini stranieri è confermato a 3 anni.
- Per l'assegno di prima infanzia ed in caso di famiglia biparentale è sufficiente che soltanto uno dei genitori sia stato domiciliato in Ticino nei tre anni precedenti alla richiesta; attualmente, invece, entrambi i genitori devono soddisfare il requisito del periodo di
carenza.
- Per l'assegno di prima infanzia non sarà più necessario che un genitore si occupi per almeno mezza giornata della cura del figlio
sull'arco di una giornata lavorativa e eserciti un'attività professionale con un grado di occupazione non superiore al 50%. La clausola del 50% si è rivelata troppo rigida e non tiene conto delle mutate condizioni ed esigenze di flessibilità del mondo del lavoro. Il diritto
all'assegno di prima infanzia verrebbe così fondato su parametri economici (soglia di
reddito).
- La scelta proposta dalla revisione della legge e di prevedere e sostenere misure di accompagnamento all’esercizio di
un'attività lavorativa, mirata a facilitare il collocamento del figlio presso strutture idonee durante il tempo di lavoro del genitore.

Le misure d'appoggio
Lo Stato è in grado di offrire diversi aiuti alle famiglie, sia dal punto di vista del sostegno del reddito (Legge assegni) come pure dell'accesso ai servizi
(Legge maternità e
infanzia).
Il Consiglio di Stato ritiene che i servizi per bambini rispettivamente la presa a carico da parte di persone terze vadano adeguatamente sostenuti da parte dello Stato.
Al fine di consentire l'esercizio di un'attività lavorativa da parte del genitore, la revisione della LAF introduce il rimborso delle spese di collocamento dei figli in un asilo nido riconosciuto o autorizzato o presso una mamma diurna riconosciuta.
La sfida di una politica familiare efficace per le famiglie che hanno difficoltà economiche consiste nel rendere accessibile i servizi per la famiglia, favorire l'autonomia dei genitori e fornire un sufficiente complemento di reddito ai genitori che sono temporaneamente impossibilitati ad esercitare una attività lavorativa.
Oltre ad intervenire a livello di prestazioni finanziarie per il tramite dell'assegno integrativo (AFI) e dell'assegno di prima infanzia (API), lo Stato intende quindi prendere a carico la spesa di collocamento del figlio o parte di essa.
Le misure d'appoggio permetteranno ai genitori di conciliare l'educazione del bambino e l'integrazione dei genitori nel mercato del lavoro, favorendo l'integrazione sociale dell'uno e dell'altro.
In particolare per le madri, misure di appoggio che rendono praticabile il mantenimento di un'attività professionale, aumentano la protezione di fronte a eventuali situazioni di crisi (rotture dei legami familiari, redditi insufficienti) e rischi di esclusione.
In questo senso si dà una risposta anche alle esigenze delle famiglie monoparentali più esposte al rischio di povertà.
La revisione mira a promuovere la salute delle famiglie in relazione all'ambiente sociale. Dal profilo sanitario, la prima revisione della LAF produce effetti positivi per la salute ed il benessere delle persone interessate e della società nel suo insieme.
Le misure di appoggio agiscono sui determinanti socio-economici della salute: l'ambiente familliare, il lavoro, la coesione sociale,
l'accesso ai i servizi sociali.

Conseguenze finanziarie
I costi relativi agli assegni di complemento e le misure d'appoggio sono riassunti nella seguente tabella:
| TIPO |
MAGGIO COSTO |
FINANZIAMENTO |
| |
MIN. |
MAX. |
|
AFI:
titolarità del diritto |
192.192 |
270.816 |
misto |
API:
titolarità del diritto |
101.088 |
303.264 |
Cantone |
Questi costi potrebbe essere inferiori a causa del leggero risparmio conseguibile con
l'abolizione del presupposto della cura del figlio e della clausola del 50% di attività lavorativa.
| MISURE D'APPOGGIO |
MAGGIO COSTO |
FINANZIAMENTO |
| |
MIN. |
MAX. |
|
Spesa
di collocamento |
483.000 |
873.000 |
Cantone |
Risparmi assegno
AFI + API |
-225.000 |
-2.450.000 |
misto e Cantone |
Per l'assegno di base la riforma è sostanzialmente neutra dal profilo finanziario. Non ci saranno ulteriori oneri per le casse per gli assegni familiari che esercitano in Ticino.
Per l'assegno di formazione non ci saranno conseguenze finanziarie imputabili a questa revisione.
L'Accordo sulla libera circolazione delle persone prevede l'esportazione della prestazione se il figlio studia in uno Stato
dell'UE.
L'assegno per giovani invalidi non è toccato dalla revisione. Non ci sono perciò conseguenze
finanziarie. A seguito della riduzione del tasso di contribuzione dal 2
all'1.5%, per la Cassa cantonale degli assegni familiari vi sarà un minor onere a carico dei datori di lavoro affiliati alla Cassa cantonale (due terzi dei datori di lavoro attivi in Ticino). 
Minori oneri per i datori di lavoro affiliati alla Cassa cantonale
Contemporaneamente al messaggio sulla prima revisione della LAF, il Consiglio di Stato ha deciso la riduzione del tasso di contribuzione alla Cassa cantonale per gli assegni familiari dal 2%
all'1.5%, a partire dal 1. gennaio 2002. Il risparmio annuale a favore dei datori di lavoro affiliati alla Cassa cantonale (due terzi della massa salariale versata e quattro quinti dei datori di lavoro attivi in Ticino) ammonta a circa 25 milioni di franchi. Ne beneficiano tutte le aziende pubbliche e moltissime aziende private. Questa diminuzione è possibile grazie al favorevole andamento delle entrate (affiliazione dei grossi enti pubblici alla Cassa cantonale con l'attuale legge) e quindi delle riserve.
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