Animali da laboratorio
Gli esperimenti sugli animali
Gli esperimenti su animali sono soggetti all'obbligo di autorizzazione in base all'art.
18 della Legge federale sulla protezione degli animali
(LPAn).
La competenza decisionale per le autorizzazioni è attribuita al Dipartimento della sanità e della socialità (DSS) in base all'art. 1 del Regolamento cantonale sulla protezione degli animali
(RCPA).
Le domande di autorizzazione devono essere sottoposte ad una Commissione di vigilanza in materia di esperimenti sugli animali (CVEA), composta dal veterinario, dal medico e dal farmacista cantonali, da un rappresentante dell'industria farmaceutica e da un rappresentante delle società per la protezione degli animali.
La CVEA esamina le richieste, richiede se necessario informazioni supplementari e formula il suo preavviso al Dipartimento delle opere sociali (DSS) circa il rilascio dell'autorizzazione.
In base all'art. 25 LPAn,
l'Ufficio federale di veterinaria può interporre ricorso contro le decisioni del
DSS.
|