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Animali da laboratorio

Gli esperimenti sugli animali

Gli esperimenti su animali sono soggetti all'obbligo di autorizzazione in base all'art. 18 della Legge federale sulla protezione degli animali (LPAn).

La competenza decisionale per le autorizzazioni è attribuita al Dipartimento della sanità e della socialità (DSS) in base all'art. 1 del Regolamento cantonale sulla protezione degli animali (RCPA).

Le domande di autorizzazione devono essere sottoposte ad una Commissione di vigilanza in materia di esperimenti sugli animali (CVEA), composta dal veterinario, dal medico e dal farmacista cantonali, da un rappresentante dell'industria farmaceutica e da un rappresentante delle società per la protezione degli animali.

La CVEA esamina le richieste, richiede se necessario informazioni supplementari e formula il suo preavviso al Dipartimento delle opere sociali (DSS) circa il rilascio dell'autorizzazione.

In base all'art. 25 LPAn, l'Ufficio federale di veterinaria può interporre ricorso contro le decisioni del DSS.

file htm Interrogazioni
file htm Società svizzera per la scienza degli animali da laboratorio
file htm Verein für  Aus- und Weiterbildung in der Versuchstierpflege
file htm GEN SUISSE

 

 

Ufficio del Veterinario cantonale
Via Dogana 16
6500 BELLINZONA

Informazioni

tel. 091 814 41 00
fax 091 814 44 44

dss-uvc@ti.ch

Veterinario cantonale

Tullio Vanzetti

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Ultimo aggiornamento: 12.06.2009  |  Informazioni legali  |  Requisiti minimi  |  Contatta il webmaster