Logo della Repubblica e Cantone Ticino DSS - DSP - UVC - Animali da reddito

AIUTO    RICERCA

 DSS > DSP > UVC > alpeggio

Organigramma

Informazioni

   

Animali da compagnia

Cani

Animali smarriti - trovati

Animali da reddito 

Animali selvatici

Esperimenti su animali

Protezione del consumatore

Malattie

Legislazione

Veterinari

 

 

 

 

Extranet:

geschützter Bereich vet

geschützter Bereich isp

geschützter Bereich MAC

geschützter Bereich GCP

 

foto animali da reddito

Disposioni alpeggio 2009

 
Disposizioni alpeggio 2009

Nei cantoni alpini l'alpeggio rappresenta una pratica zootecnica tradizionale, volta a sfruttare i vastissimi pascoli montani e alpini che offrono ai nostri animali da reddito abbondante foraggio di elevato pregio. La confluenza di animali provenienti da varie aziende sui nostri alpeggi costituisce tuttavia un potenziale pericolo per la diffusione di malattie infettive. Allo scopo di preservare la sanità degli animali in queste condizioni, l'Ufficio del veterinario cantonale emana annualmente delle "Disposizioni d'alpeggio".

Ci limitiamo in questo contesto ad evidenziare gli aspetti innovativi rispetto al 2008.

Blue Tongue

Devono essere vaccinati tutti i bovini e gli ovini, ad eccezione degli animali che al momento della campagna di vaccinazione erano esclusi dall'obbligo perché troppo giovani o per motivi di ordine veterinario. L'obbligo non concerne i caprini perché la loro vaccinazione non rivestiva carattere obbligatorio.

BVD

Tutti i  bovini devono essere stati controllati mediante esame virologico ed essere risultati negativi. Per le bovine gravide sottoposte a misure di sequestro può essere concessa l'eccezione alle condizioni stabilite all'art. 6. Per la richiesta di autorizzazione si chiede di utilizzare il modulo ufficiale

Modulo per richiesta autorizzazione ad alpeggiare bovine sottoposte a sequestro

Rogna delle pecore

In seguito ad una modifica dell'Ordinanza federale sulle epizoozie questa malattia non è più annoverata tra le malattie ufficiali. Per questo motivo il Cantone non adotta più alcuna misura, né di carattere preventivo né di lotta in caso di una sua apparizione. La rogna delle pecore rimane tuttavia una malattia importante per il settore ovino a causa della sua elevata contagiosità.

Per questo motivo ogni detentore di ovini deve sentirsi responsabile di adottare tutte le misure necessarie per prevenire la sua apparizione. Si tratta di misure semplici da attuare, come il bagno con un prodotto acaricida (provvedimento probabilmente più efficace) o il trattamento con un farmaco (più comodo da attuare, ma in base all'esperienza del passato eventualmente meno efficace).

Il responsabile dell'alpe può esigere che ogni gregge venga sottoposto ad un trattamento preventivo, da attestare mediante certificato veterinario.

L'Ufficio del veterinario cantonale (UVC) e le organizzazioni di categoria (Federazione dei consorzi di allevamento) raccomandano di mantenere alta la guardia nei confronti della rogna e di mantenere le procedure osservate in passato, anche se a livello privato. Il prodotto per il bagno può essere richiesto al proprio veterinario di condotta a condizioni favorevoli rispetto al normale prezzo di vendita, grazie ad una ordinazione collettiva dei veterinari.

CAE

Non è più richiesto il certificato di esenzione, visto che i greggi non esenti sono sottoposti a misure di sequestro e in ogni caso non possono entrare in contatto con altri greggi.

 

Ufficio del Veterinario cantonale
Via Dogana 16
6500 BELLINZONA

Informazioni

tel. 091 814 41 00
fax 091 814 44 44

dss-uvc@ti.ch

Veterinario cantonale

Tullio Vanzetti

Trova persone >
 

 

   

Ultimo aggiornamento: 30.04.2009  |  Informazioni legali  |  Requisiti minimi  |  Contatta il webmaster