L’analisi del materiale ha rivelato la presenza
di amianto.
Situazioni con amianto fortemente
agglomerato
Questo materiale a base d'amianto, se non è danneggiato
meccanicamente (per es. durante la fresatura o la
frantumazione) oppure se non ha subito col tempo una forte
disgregazione dagli agenti atmosferici, non va rimosso prima
della normale sostituzione.
D'altronde non vi è a tutt’oggi obbligo di sostituzione in
questi casi, soprattutto se non vi è esposizione di
particolari gruppi a rischio (per es. bambini che giocano
con detti materiali).
Abitualmente l'autorità locale invita il proprietario a
programmare a medio termine la sostituzione del materiale in
fase di erosione marcata – di solito si tratta di copertura
in cemento-amianto - con il relativo smaltimento (conformità
OTR rispettivamente OTRS) in sicurezza (prescrizioni minime SUVA).
Smontaggio
I Comuni sono i primi interessati alla sicurezza e alla
salute della popolazione sul loro territorio e devono dunque
farsi parte diligente nel controllo del rispetto delle norme
da rispettare in fase esecutiva.
Di fatto, i lavori di modifica di una copertura sono
soggetti alla
procedura della notifica (art. 6 RLE) che va inviata
all’Ufficio tecnico comunale.
Trattandosi di lastre di
Eternit contenenti amianto, l’Ufficio competente del
Dipartimento del territorio (DT) rilascia un preavviso
positivo a condizione che le operazioni di smontaggio,
trasporto e smaltimento in discarica per materiali inerti
delle lastre in eternit, vengano eseguite secondo le
indicazioni contenute nel bollettino tecnico della SUVA
“Rimozione
all'aperto di lastre in fibrocemento contenente amianto”.
Per maggiori informazioni si invita a
prendere contatto direttamente con l’Ufficio tecnico del
proprio comune.
Smaltimento
Per lo smaltimento dei pezzi "vecchi e rotti", il materiale
deve essere consegnato a una
discarica per materiali inerti
autorizzata che provvederà a smaltirlo, fatturando il
servizio. Consigliamo all’istante di avvisare il gestore
della discarica per materiali inerti del previsto apporto di
lastre di Eternit e di far compilare dal/dagli
imprenditore/i i certificati di smaltimento (SIA430) di
tutti i rifiuti di cantiere (tipo di materiale e quantità),
da esibire su richiesta all'autorità.
Situazioni con amianto debolmente agglomerato
Per quanto riguarda invece l’amianto
debolmente agglomerato, in particolare per l'asportazione di
rivestimenti di pareti e pavimenti e di pannelli leggeri contenenti
amianto, nei lavori d'eliminazione di amianto floccato e di
materiali isolanti a base d'amianto si liberano fibre finissime
respirabili. Se i lavori non sono eseguiti in modo corretto, i
lavoratori e gli abitanti della casa in questione corrono grandi
rischi per la salute. Secondo la
direttiva 6503 della Commissione
federale di coordinamento della sicurezza sul posto di lavoro (CFSL),
i lavori di risanamento dell'amianto debolmente agglomerato devono
essere eseguiti da operai di
ditte specializzate utilizzando
apparecchi di protezione delle vie respiratorie e tute di
protezione.
Oltre all'amianto floccato, questo vale anche per
le isolazioni di costruzioni in acciaio, canali di ventilazione,
coperture in lamiera, telai fissi per porte, paratie o barriere
antincendio nonché cordoni isolanti, trecce, cuscini d'amianto,
cartoni d'amianto, paratie o barriere in lastre contenenti amianto
nonché in generale per prodotti in amianto aventi un peso specifico
apparente inferiore a 1000 kg/m3. Tutti i lavori di bonifica di
amianto debolmente agglomerato vanno notificati alla Suva prima del
loro inizio. Inoltre i rifiuti contenenti amianto devono essere
contrassegnati conformemente alle prescrizioni ed eliminati secondo
le disposizioni cantonali in vigore.
Per la rimozione di rivestimenti per pareti e
pavimenti contenenti amianto valgono disposizioni speciali
pubblicate nell’opuscolo della Suva "Rimozione di
rivestimenti per pavimenti e pareti contenenti amianto" (da
richiedere al Servizio
clienti della Suva SuvaPro,
2006, 66070.i).
La regolamentazione permette metodi di lavoro
meno dispendiosi di quelli previsti dalla Direttiva della CFSL.
Anche questi lavori però devono essere eseguiti da personale
appositamente formato. Su ogni cantiere un lavoratore deve poter
dimostrare di possedere le necessarie conoscenze teoriche e pratiche
in materia e di aver superato un esame specifico. Quali responsabili
dei lavori si possono impiegare solo persone che figurano su un
elenco allestito dalla Suva.
RACCOMANDAZIONI (amianto debolmente agglomerato)
Contrassegno di prodotti edili contenenti amianto
all’interno di locali
Per principio si consiglia di contrassegnare
i materiali con amianto all’interno d’edifici, apponendo nelle
vicinanze degli oggetti l’indicazione ufficiale.
Solo così è possibile evitare inutili rischi
per persone ignare che intendono effettuare ad esempio trapanature.
Il riconoscimento di prodotti edili contenenti amianto e la
segnalazione di questa informazione costituisce inoltre la base per
una ristrutturazione sicura e uno smaltimento professionale dei
rifiuti.
Misurazione della qualità dell’aria
Misurazioni dell’aria dei locali sono per lo
più organizzate, se il risanamento, necessario secondo una
valutazione del rischio (cfr Direttiva 6503 della CFSL), fosse
temporaneamente rimandato per motivi finanziari o pianificatori. In
questo caso le analisi dell’aria permettono di stimare il rischio
per gli utenti dell’edificio. Va ad ogni modo osservato che le
misurazione dell’aria dei locali danno informazioni unicamente su
un carico momentaneo. Se il materiale edile con amianto debolmente
agglomerato è danneggiato o ad esempio ci si gioca contro con palle
o altri oggetti, il carico d’amianto nell'aria può cambiare
radicalmente.
Sul Forum Amianto Svizzera (FACH) sono disponibili degli
elenchi di ditte specializzate in campionamento dell'aria.
I risanamenti, i trasporti e lo smaltimento di
materiali edili con fibre d’amianto debolmente agglomerate devono
essere eseguiti per principio unicamente da ditte di risanamento
certificate. Infatti, rifiuti con fibre d’amianto debolmente
agglomerate sono considerati rifiuti speciali. La presa in consegna,
il trasporto e l’esportazione di questi rifiuti soggiacciono ad
autorizzazione.