8.5.1.1
Legge
sulla caccia e la protezione dei mammiferi
e degli uccelli selvatici
(dell’11 dicembre 1990)
IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO
- richiamata
- visto il messaggio 13 febbraio 1990 n. 3565 del Consiglio di Stato,
decreta:
Capitolo I
Norme introduttive
Scopo
Art. 1 1La presente legge applica le disposizioni federali in materia di caccia e di protezione dei mammiferi e degli uccelli indigeni e migratori viventi allo stato selvatico ed introduce quelle necessarie a dipendenza delle condizioni locali.
2In particolare essa si prefigge di:
a) conservare la diversità delle specie e gli spazi vitali dei mammiferi e degli uccelli viventi allo stato selvatico;
b) proteggere le specie di animali minacciate;
c) ridurre ad un limite sopportabile i danni a foreste e colture causate dalla fauna selvatica;
d) garantire un’adeguata gestione venatoria della selvaggina;
e) promuovere la ricerca e l’informazione sui mammiferi e gli uccelli viventi allo stato selvatico;
f) pianificare l’esercizio della caccia.
Norme esecutive
Art. 2 Il Consiglio di Stato emana le disposizioni per l’esecuzione della Legge. Esso designa il Dipartimento competente (Dipartimento).
Capitolo II
Esercizio della caccia
Definizione
Art. 3 È considerato esercizio della caccia ogni atto di preparazione, attuazione o conclusione di interventi volti alla ricerca od attesa di mammiferi ed uccelli viventi allo stato selvatico allo scopo di catturarli od abbatterli.
Pianificazione della caccia
Art. 43) 1Il Consiglio di Stato pianifica la caccia
con criteri scientifici, tenendo conto delle esigenze di protezione
dell’ambiente, della natura in particolare, ed avendo riguardo al mantenimento
di una fauna adeguata ai biotopi e strutturata in naturale equilibrio.
2Esso considera in particolare la diversa
natura biologica e geomorfologica delle varie regioni, il loro grado di
urbanizzazione, l’importanza dei siti di alto valore naturalistico, le esigenze
dell’economia agricola e forestale, la biologia della fauna ed i censimenti
periodici delle specie.
Patente
Art. 5 1L’esercizio della caccia è vincolato al possesso della patente.
2La patente è individuale, non trasferibile, valida per il relativo periodo venatorio.
3Il rilascio della patente è subordinato al superamento dell’esame di abilitazione nel Cantone.
4È rilasciata dal Municipio del Comune di domicilio del richiedente o dal Dipartimento se il richiedente è domiciliato in altro Cantone od all’estero.
5Previa comunicazione al Dipartimento, più Comuni possono delegare ad una sola segreteria comunale il rilascio delle patenti.
Esame e certificato di abilitazione
Art. 64) 1L’esame di abilitazione ha lo scopo di accertare se il candidato possiede le conoscenze teoriche e pratiche per poter correttamente esercitare la caccia.
2Il Dipartimento ammette all’esame di abilitazione chi:
a) ha compiuto gli anni 17;
b) ha frequentato un periodo di formazione, di cura della selvaggina e di lavoro, secondo le modalità fissate dal Consiglio di Stato;
c) è cittadino svizzero oppure straniero domiciliato o dimorante in Svizzera.
3Il Dipartimento rilascia il certificato di abilitazione al candidato che ha superato l’esame.
Decadenza della validità
Art. 7 Il certificato di abilitazione perde la validità:
a) quando il detentore sia stato privato del diritto di cacciare per almeno tre anni;
b) dopo 10 anni d’inattività venatoria nel Cantone.
Diniego della patente
Art. 85) 1La patente di caccia è negata a chi:
a) non ha compiuto gli anni 18;
b) è privato del diritto di cacciare ai sensi dell’art. 20 cpv. 1 della Legge federale sulla caccia o dell’art. 43 della presente Legge;
c) è sottoposto a tutela per i motivi indicati agli art. 369, 370 e 372 del Codice Civile Svizzero;
d) non adempie ai doveri di assistenza famigliare;
e) è in mora nel pagamento di multe, tasse, risarcimenti per delitti o contravvenzioni di caccia o pesca commessi nel Cantone;
f) nei 5 anni precedenti alla domanda di ottenimento della patente è stato condannato per crimini o delitti, contemplati dal Codice penale svizzero compiuti con armi, intenzionalmente o per negligenza;
g) su segnalazione del Dipartimento al Municipio competente risulta essere sottoposto a procedimento penale per crimini o delitti perpetrati nell’esercizio della caccia;
h) essendo straniero non è domiciliato o dimorante in Svizzera. È riservato quanto previsto dall’art. 50.
2Il Dipartimento revoca la patente ottenuta in contrasto ai vincoli previsti dal presente articolo.
Categorie di caccia, specie cacciabili
Art. 9 1L’esercizio della caccia è suddiviso nelle seguenti categorie:
a) caccia alta,
b) caccia bassa,
c) caccia agli uccelli acquatici.
2Il Consiglio di Stato definisce l’elenco delle specie cacciabili e la loro attribuzione alle singole categorie.
Art. 10 …6)
Registrazione, controllo
Art. 11 Il cacciatore è tenuto a registrare la selvaggina da lui uccisa e a permetterne il controllo, secondo le norme fissate dal Consiglio di Stato.
Tasse
Art. 127) 1Il rilascio della patente è vincolato al
pagamento delle seguenti tasse:
a) caccia alta
- persone domiciliate nel Cantone fr. 550.--
- persone domiciliate in altri Cantoni fr. 1100.--
- stranieri dimoranti nel Cantone fr. 1100.--
- svizzeri domiciliati all’estero fr. 1100.--
b) caccia bassa
- persone domiciliate nel Cantone fr. 200.--
- persone domiciliate in altri Cantoni fr. 500.--
- stranieri dimoranti nel Cantone fr. 500.--
- svizzeri domiciliati all’estero fr. 500.--
c) caccia agli uccelli acquatici
valgono le stesse condizioni indicate per la caccia bassa.8)
2Il Consiglio di Stato può adeguare
l’ammontare delle tasse in funzione del rincaro.
Tassa supplementare
Art. 13 Chi non prova di avere pagato la corrente tassa di affiliazione ad una riconosciuta Federazione delle associazioni venatorie ticinesi versa una tassa supplementare, fissata dal Consiglio di Stato.
Devoluzione
Art. 149) Il
gettito delle tasse annue per la patente è così devoluto:
a) 4% al Comune che ha rilasciato la patente;
b) 36% al Fondo di intervento;
c) la rimanenza allo
Stato.
Cani
Art. 15 1Nella caccia alta è permesso l’uso dei cani unicamente per la ricerca e il ricupero della selvaggina ferita o uccisa.
2Il Consiglio di Stato emana le norme disciplinanti l’uso, l’allenamento e la prova dei cani.
Periodi e giorni di caccia
Art. 1610) 1L’esercizio della caccia è permesso:
a) caccia alta: dal 1° al 20 settembre;
b) caccia bassa: dal 16 ottobre al 30 novembre;
c) caccia agli uccelli acquatici: dal 15 dicembre al 31 gennaio.
2Il Consiglio di Stato fissa i giorni ed i luoghi di caccia, gli orari di apertura e di chiusura, il numero massimo, il sesso, l’età ed eventuali altri requisiti dei capi che possono essere abbattuti.
3Il Consiglio di Stato può limitare la caccia a determinate specie o ridurne la durata per motivi connessi alla protezione ed alla sanità della selvaggina, all’ecologia, ad eventi straordinari.
Casi di necessità
Art. 17 Secondo le necessità e fissando le eventuali condizioni, il Consiglio di Stato può:
a) estendere provvisoriamente i periodi di caccia indicati all’art. 16 cpv. 1 al fine di ridurre gli effettivi troppo consistenti o di salvaguardare la diversità delle specie;
b) autorizzare, previo consenso dell’Ufficio federale delle foreste e della protezione del paesaggio, la caccia ad animali protetti, se ciò fosse necessario per la tutela del biotopo o per la conservazione della diversità delle specie.
Armi e munizioni
Art. 18 1Le seguenti armi e munizioni sono autorizzate:
a) fucile a palla, di
calibro non inferiore a
b) fucile a pallini di calibro 12 al massimo e 20 al minimo (misura inglese):
- a due canne e un solo colpo per canna, oppure
- a una canna e un solo colpo, oppure
- a una canna e due colpi (semiautomatico - ripetizione), con il magazzino bloccato a un solo colpo.
I pallini non devono essere di diametro superiore a
c) fucile calibro 12 (misura inglese) con palla asciutta (brenneke).
2Il Consiglio di Stato può stabilire norme per il controllo, l’uso e la detenzione di armi e munizioni, nonchè prescrivere il tipo di arma e munizioni per determinate cacce.
Mezzi e metodi ausiliari proibiti
Art. 19 Oltre ai mezzi e metodi ausiliari proibiti dalla legislazione federale, nell’esercizio della caccia sono vietati l’uso di imbarcazioni a motore, degli sci e delle racchette da neve, la caccia alla lepre alla pedana, il furetto, qualsiasi mezzo di adescamento, l’organizzazione e l’attuazione di tiri su animali selvatici a scopo di allenamento e competizione (tiri sportivi). Il Consiglio di Stato può ulteriormente estendere la lista dei mezzi e metodi ausiliari proibiti.
Veicoli a motore,ciclomotori
Art. 20 Il Consiglio di Stato disciplina l’uso di veicoli a motore e ciclomotori per il trasporto di cacciatori, armi, munizioni, equipaggiamento e bottino di caccia.
Ricerca della selvaggina
Art. 21 Il cacciatore deve cercare e, nel limite del possibile, ricuperare i capi di selvaggina uccisi o feriti.
Capitolo III
Protezione
Protezione
a) delle specie;
Art. 22 1Oltre alle specie indicate dalla Legge federale sulla caccia sono protetti: la gazza (Pica pica), la moretta grigia, la moretta tabaccata, la moretta codona, la moretta dal collare, l’edredone, l’orchetto marino, l’orco marino, il quattrocchi.
b) degli spazi vitali
2Le Autorità incaricate di compiti pianificatori e le Regioni tengono conto, nell’ambito della formulazione dei piani e dei programmi di sviluppo, di garantire un’adeguata protezione e il ricupero degli spazi vitali dei mammiferi e degli uccelli viventi allo stato selvatico.
c) del camoscio
3La caccia al camoscio è vietata nel
distretto di Mendrisio, nel circolo del Ceresio e sul Monte Caprino in
territorio del comune di Lugano.12)
d) del cervo
4La caccia al cervo è vietata nei comuni di Arzo,
Besazio, Brusino Arsizio, Meride, Riva San Vitale e Tremona.13)
Bandite di caccia
Art. 23 Sentito il parere delle associazioni e dei servizi statali interessati, il Consiglio di Stato istituisce bandite di caccia e riserve ornitologiche. Ne fissa la delimitazione, l’adeguata gestione e vigilanza, la durata, le norme di transito e di comportamento.
Disturbi
Art. 24 Il Consiglio di Stato emana restrizioni al traffico di persone, veicoli a motore, aeromobili o congegni analoghi, qualora esso fosse causa di rilevanti disturbi ai mammiferi ed uccelli viventi allo stato selvatico.
Selvaggina in cattività
Art. 25 Il Consiglio di Stato stabilisce le competenze e modalità per il rilascio dell’autorizzazione a tenere in cattività animali selvatici.
Messa in libertà di animali
Art. 26 Nell’ambito delle sue competenze, il Consiglio di Stato può autorizzare la messa in libertà di animali selvatici quando siano assicurati adeguati spazi vitali e sufficiente protezione, tali da evitare rilevanti danni alla selvaggina, alla varietà delle specie, alla peculiarità genetica, all’economia agricola e forestale.
Animali randagi
Art. 27 Il Consiglio di Stato emana le norme per l’abbattimento e la cattura di cani, gatti randagi, nonché di animali domestici inselvatichiti.
Animali carnivori
Art. 28 Il Consiglio di Stato emana le norme per la cattura di animali carnivori mediante l’uso di trappole.
Tassidermia
Art. 29 L’esercizio della tassidermia è vincolato al possesso di un’autorizzazione del Dipartimento. Il Consiglio di Stato fissa le norme di controllo.
Selvaggina perita
Art. 30 Il rinvenimento di selvaggina perita deve essere sollecitamente segnalato ai locali agenti della polizia della caccia.
Polizia della caccia
a) agenti;
Art. 31 La polizia della caccia è esercitata dai guardacaccia e dagli agenti della polizia cantonale.
b) collaboratori
Gli agenti della polizia della caccia possono avvalersi della collaborazione di:
a) agenti della polizia comunale;
b) personale forestale cantonale;
c) guardie volontarie della natura e del paesaggio;
d) guardie svizzere di confine, nella misura in cui esse siano autorizzate.
Competenze
a) tutela e protezione;
Art. 32 1Gli agenti della polizia della caccia esercitano un’attività di vigilanza rivolta alla tutela della fauna, al corretto svolgimento dell’esercizio della caccia, alla protezione degli spazi vitali dei mammiferi e degli uccelli viventi allo stato selvatico, alla custodia delle bandite di caccia e delle riserve ornitologiche.
b) vigilanza venatoria
2Gli agenti della polizia della caccia ed i loro collaboratori sono autorizzati a:
a) controllare persone, documenti, veicoli, armi, oggetti, selvatici vivi o morti, registri;
b) sequestrare armi, munizioni, mezzi ausiliari
proibiti per la caccia, registri, selvatici vivi o morti a chi è colto in
flagranza di reato; al sequestro di armi e munizioni non può procedere la
guardia della natura.14)
3Gli agenti di polizia della caccia, nell’esercizio delle loro funzioni:
a) sequestrano armi, munizioni, mezzi ausiliari
proibiti per la caccia, registri, selvatici vivi o morti legati a reati di
caccia;15)
b) effettuano perquisizioni e sequestri domiciliari, su ordine della competente Autorità giudiziaria, quando esistano indizi all’autore di un reato o sul rinvenimento di oggetti utili alla scoperta della verità;
c) dispongono di poteri coercitivi analoghi a quelli della polizia cantonale, ritenuto che l’eventuale uso di armi è autorizzato solo per legittima difesa;
d) procedono al ritiro immediato della patente a chi, colto in flagranza o in quasi flagranza (art. 99 CPP), abbia commesso o tentato di commettere, quale autore, istigatore o complice, un reato previsto all’art. 20 LCP o una violazione particolarmente grave della legislazione cantonale.16)
4Gli agenti di polizia della caccia trasmettono entro 24 ore la patente ritirata e un verbale dei fatti all’Ufficio della caccia e della pesca, il quale decide sollecitamente sul ritiro.17)
5Contro la decisione di ritiro dell’Ufficio della caccia e della pesca è dato ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 15 giorni. Il ricorso non ha effetto sospensivo.18)
6Nei casi di ritiro ingiustificato, viene rimborsata la tassa dell’autorizzazione annuale proporzionalmente ai giorni di caccia inutilizzati.19)
Reclutamento
Art. 33 1Il reclutamento dei guardacaccia avviene per concorso pubblicato nel Foglio ufficiale cantonale. Riservate le norme della Legge sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti, il concorrente deve:
a) adempiere i requisiti di età, salute, costituzione fisica ed eventuali altri richiesti dal bando di concorso;
b) adempiere i requisiti dell’art. 6 cpv. 2 ed essere in possesso del certificato di abilitazione, oppure conseguirlo al più tardi entro due anni dalla assunzione;
c) essere disposto a frequentare corsi di istruzione e perfezionamento nei campi contemplati dalla presente Legge.
2I guardacaccia prestano giuramento o promessa davanti al Capo del Dipartimento.
Capitolo IV
Danni causati dalla selvaggina
Prevenzione dei danni, autodifesa
Art. 3420) 1Il Consiglio di Stato fissa le norme per lo stanziamento di sussidi sulle spese d’acquisto di materiale protettivo dai danni causati dalla selvaggina.
2Il Consiglio di Stato si adopera affinché animali selvatici delle specie protette o cacciabili non causino danni rilevanti al bosco, alle colture agricole e ad animali da reddito. A tale scopo ordina adeguate misure, quali l’abbattimento dei capi viziosi, incaricandone dell’esecuzione gli agenti della polizia della caccia o persone di provata affidabilità in possesso della patente.
3Il Consiglio di Stato stabilisce contro quali specie di animali selvatici possono essere prese misure di autodifesa, designa i mezzi autorizzati, determina chi sia abilitato a prendere dette misure, dove e quando.
4Previo consenso del Dipartimento federale competente, il Consiglio di Stato ordina misure atte a diminuire gli effettivi di specie protette presenti in forte numero e causa di danni ingenti o grave pericolo.
5Nelle immediate adiacenze di stabili, il Consiglio di Stato può autorizzare l’uso di trappole a trabocchetto per la cattura di animali selvatici non protetti che arrecano danni rilevanti. Le catture devono essere sollecitamente annunciate al locale guardacaccia.
Risarcimento dei danni
Art. 35 1Per i danni causati dalla selvaggina al bosco, alle colture agricole e ad animali da reddito è corrisposto un equo risarcimento. Il Consiglio di Stato fissa le modalità per la valutazione del danno e il calcolo del risarcimento.21)
2Non sono risarciti i danni:
a) insignificanti o non sufficientemente documentati;
b) favoriti dalla mancanza di misure di prevenzione che ragionevolmente potevano essere prese dal danneggiato;
c) causati da animali contro i quali sono
ammesse misure di autodifesa, ad eccezione delle cornacchie nere e grigie.22)
Capitolo V
Informazione, formazione, ricerca
Corsi, formazione, ricerca
Art. 36 1Il Consiglio di Stato provvede alla formazione e al perfezionamento degli agenti della poliza della caccia e può delegare alle Federazioni delle associzioni venatorie ticinesi l’istruzione dei cacciatori.
2Il Consiglio di Stato promuove la ricerca volta al conseguimento degli obiettivi della Legge, l’informazione della popolazione e l’educazione scolastica sulla vita, i bisogni e la protezione dei mammiferi e degli uccelli viventi allo stato selvatico e dei loro spazi vitali.
Federazione delle associazioni venatorie ticinesi
Art. 3723) 1Le associazioni venatorie ticinesi sono riconosciute dal Consiglio di Stato se i loro scopi e i loro statuti si conciliano con la presente legge.
2Le associazioni riconosciute collaborano nella gestione del patrimonio faunistico e della caccia nonché nell’informazione del pubblico, coordinando le loro attività con il Dipartimento competente.
3
Commissioni
Art. 38 1Tenuto conto di un’equa rappresentanza delle cerchie interessate, il Consiglio di Stato nomina:
a)
b)
c) altre Commissioni, secondo necessità.
Commissione per la protezione della fauna
2Per la pianificazione della caccia ai sensi
dell’art. 4 cpv. 1 e cpv. 2, il Consiglio di Stato nomina per il distretto di
Mendrisio, il circolo del Ceresio ed il Monte Caprino in territorio del comune
di Lugano una commissione consultiva per la protezione della fauna composta da esperti.24)
Capitolo VI
Responsabilità civile e assicurazione
Responsabilità civile, assicurazione
Art. 39 Chi ai sensi della presente Legge richiede la patente o l’autorizzazione di attuare misure di autodifesa con armi da fuoco deve fornire la prova di avere stipulato presso una compagnia con sede in Svizzera un’assicurazione per la responsabilità civile che copra gli eventuali danni causati dall’esercizio della caccia o dalle misure di autodifesa. La somma minima di copertura è fissata dalla legislazione federale.
Capitolo VII
Fondo di intervento
Fondo di intervento
Art. 40 1È costituito un fondo, amministrato dal Dipartimento, denominato Fondo di intervento, avente i seguenti scopi:
a) sostenere la ricerca e gli studi scientifici di interesse cantonale sui mammiferi e gli uccelli viventi allo stato selvatico, sulle loro malattie e sul loro biotopo;
b) risarcire i danni cagionati dai selvatici cacciabili alle colture agricole e agli animali da reddito;25)
c) sussidiare le spese per l’acquisto di materiale destinato a proteggere colture agricole ed animali da reddito da danni causati da selvatici cacciabili;
d) sussidiare le spese per l’acquisto di animali selvatici la cui messa in libertà è autorizzata dalla competente Autorità;
e) contribuire alla conservazione, protezione ed al ricupero di spazi vitali per la selvaggina, al fine di favorirne l’equilibrato insediamento;
f) partecipare alle spese di protezione e riparazione necessarie per la conservazione del bosco.26)
2I danni cagionati da orsi, lupi, linci, castori, lontre ed aquile, nonché quelli provocati al bosco da altri animali selvatici non cacciabili, sono risarciti dal Cantone senza ricorso al Fondo di intervento.27)
3Il Fondo di intervento è alimentato da:
a) gettito delle tasse annue per le patenti, secondo l’art. 14 lett. b) della presente Legge;
b) tassa supplementare, giusta l’art. 13 della presente Legge;
c) sussidi e proventi vari;
d) multe e risarcimenti;
e) eventuali devoluzioni del Cantone.
Capitolo VIII
Norme penali
Contravvenzioni
Art. 41 Chi, intenzionalmente o per negligenza, contravviene alla presente Legge e alle relative norme di applicazione è punibile con una multa fino a fr. 20 000.-. Il tentativo e la complicità sono punibili.
Autodenuncia
Art. 42 Il cacciatore che ha abbattuto per lieve negligenza un capo di selvaggina del quale non è permessa la caccia, non viene punito se ha sollecitamente:
a) autodenunciato l’abbattimento illecito ai locali agenti della polizia della caccia;
b) consegnato il capo di selvaggina, compreso il trofeo; e se nel corso degli ultimi 5 anni non ha già beneficiato dell’impunità concessa dal presente articolo.
Ritiro della patente28)
Art. 4329) Oltre ai casi previsti dalla Legge federale sulla caccia, la patente è ritirata dall’Autorità giudicante in caso di grave o reiterata violazione della legislazione cantonale.
Competenza e procedura
Art. 44 1I reati elencati all’art. 17 della Legge federale sulla caccia sono perseguiti e giudicati dall’Autorità giudiziaria.
2Gli altri reati di caccia previsti
dalla Legge federale sulla caccia e le contravvenzioni di diritto cantonale
sono perseguiti e giudicati dal Dipartimento in applicazione alle norme della Legge
di procedura per le contravvenzioni.30)
Risarcimento per danni causati
al patrimonio faunistico
Art. 45 1Chi contravviene alle disposizioni federali o cantonali è tenuto al risarcimento del danno.
2Per il risarcimento sono applicabili le disposizioni del Codice delle obbligazioni.
3L’Autorità che decide sul reato di caccia fissa anche l’importo del risarcimento.
Devoluzione
Art. 46 L’importo delle multe e del risarcimento è devoluto al Fondo di intervento.
Confisca
Art. 47 1Senza riguardo alla punibilità di una
persona, l’Autorità competente può ordinare la confisca degli animali
illegalmente catturati od uccisi, imbalsamati, offerti in vendita, venduti,
comperati, trasportati, importati, in fase di importazione o transito, come
pure indipendentemente dalla proprietà, delle armi, delle munizioni, dei mezzi
ausiliari proibiti per la caccia, dei registri e degli arnesi di cattura
illegalmente adoperati o destinati all’esercizio della caccia od al bracconaggio.31)
2L’Autorità competente può ordinare che gli
oggetti confiscati siano resi inservibili o distrutti.
Capitolo IX
Ricorsi
Ricorso
Art. 48 1Contro le decisioni del Dipartimento è dato ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 15 giorni. È riservata la regolamentazione prevista al capitolo VIII.
2Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale amministrativo cantonale.
3È
applicabile
Capitolo X
Disposizioni transitorie
Art. 49 …32)
Eccezione per stranieri
Art. 50 1La patente viene rilasciata allo straniero domiciliato all’estero che ha superato l’esame dopo il 1° gennaio 1981, nonché allo straniero domiciliato all’estero che ha sciolto la patente almeno una volta dal 1981 al 1990. È riservato quanto previsto dall’art. 7 lett. b).
2Il rilascio della patente è subordinato al pagamento di una tassa tripla della tariffa più alta di ogni singola categoria.
Abrogazione
Art. 51
Pubblicazione, entrata in vigore
Art. 52 Decorsi i termini per l’esercizio del
diritto di referendum ed ottenuta l’approvazione del Consiglio federale33)in conformità con l’art. 25
cpv. 2 della Legge federale sulla caccia, il Consiglio di Stato ordina la
pubblicazione della presente Legge nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli
atti esecutivi e ne fissa la data d’entrata in vigore.34)
Pubblicata nel BU 1991, 231.
Note:
1) RS 922.0
2) RS 922.01
3) Art. modificato
dalla L 4.12.2007; in vigore dal 1.3.2008 - BU 2008, 121.
4) Art. modificato
dalla L 29.5.2006; in vigore dal 31.8.2006 - BU 2006, 282.
5) Art. modificato
dalla L 29.5.2006; in vigore dal 31.8.2006 - BU 2006, 282; precedente modifica:
BU 1999, 42.
6) Art. abrogato
dalla L 29.5.2006; in vigore dal 31.8.2006 - BU 2006, 282.
7) Art. modificato
dalla L 29.5.2006; in vigore dal 31.8.2006 - BU 2006, 282.
8) Cpv. modificato
dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2009, 80.
9) Art. modificato
dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2009, 80.
10)
Art. modificato dalla L 29.5.2006; in vigore dal 31.8.2006 - BU 2006,
282.
11)
Lett. modificata dalla L 14.12.1998; in vigore dal 12.2.1999 - BU 1999,
42.
12) Cpv. introdotto dalla L 4.12.2007; in vigore
dal 1.3.2008 - BU 2008, 121.
13) Cpv. introdotto dalla L 4.12.2007; in vigore
dal 1.3.2008 - BU 2008, 121.
14) Lett. modificata dalla L 12.5.2009; in vigore
dal 31.8.2009 - BU 2009, 301.
15) Lett. modificata dalla L 12.5.2009; in vigore
dal 31.8.2009 - BU 2009, 301.
16)
Lett. modificata dalla L 22.6.2004; in vigore dal 1.9.2004 - BU 2004,
322.
17)
Cpv. introdotto dalla L 22.6.2004; in vigore dal 1.9.2004 - BU 2004, 322.
18)
Cpv. introdotto dalla L 22.6.2004; in vigore dal 1.9.2004 - BU 2004,
322.
19)
Cpv. introdotto dalla L 22.6.2004; in vigore dal 1.9.2004 - BU 2004,
322.
20)
Art. modificato dalla L 22.6.2004; in vigore dal 1.9.2004 - BU 2004,
322.
21)
Cpv. modificato dalla L 22.6.2004; in vigore dal 1.9.2004 - BU 2004,
322.
22) Lett. modificata dalla L 12.5.2009; in vigore
dal 31.8.2009 - BU 2009, 301.
23)
Art. modificato dalla L 14.12.1998; in vigore dal 12.2.1999 - BU 1999,
42.
24) Cpv. introdotto dalla L 4.12.2007; in vigore
dal 1.3.2008 - BU 2008, 121.
25)
Lett. modificata dalla L 22.6.2004; in vigore dal 1.9.2004 - BU 2004,
322.
26)
Lett. introdotta dalla L 21.4.1998; in vigore dal 1.3.1999 - BU 1999,
74.
27)
Cpv. modificato dalla L 22.6.2004; in vigore dal 1.9.2004 - BU 2004,
322.
28)
Nota marginale modificata dalla L 29.5.2006; in vigore dal 31.8.2006 -
BU 2006, 282.
29)
Art. modificato dalla L 29.5.2006; in vigore dal 31.8.2006 - BU 2006,
282.
30)
Cpv. modificato dalla L 27.11.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007,
19; precedente modifica: BU 2004, 389.
31) Cpv. modificato dalla L 12.5.2009; in vigore
dal 31.8.2009 - BU 2009, 301.
32)
Art. abrogato dalla L 22.6.2004; in vigore dal 1.9.2004 - BU 2004, 322.
33)
Approvazione federale: 22 aprile 1991.
34)
Entrata in vigore: 1° settembre 1991 - BU 1991, 240.