Rapporto di maggioranza sull'Iniziativa Popolare generica 21.02.1997
 
numero      
data 16 ottobre 2000    
dipartimento Istruzione e cultura    
documenti correlati rapporto di minoranza controprogetto commento
 
       

della Commissione speciale scolastica
sull'iniziativa popolare generica in materia legislativa 21 febbraio 1997 per l'introduzione di un nuovo art. 84 bis nella legge della scuola denominata "per un'effettiva libertà di scelta della scuola"

INDICE

1.  La Costituzione del Cantone Ticino e la scuola 
2. La condizione dell'educazione nel Cantone Ticino alle origini 

2.1

Lo sviluppo dalle origini 

2.2

Le tappe principali della politica dell'istruzione in Ticino in breve 
3. L'organizzazione del sistema scolastico pubblico ticinese
4. Dati statistici
5. Alcune considerazioni sulla scuola pubblica ticinese d'oggi 
6. Pubblico e privato, un'antitesi totale nella scuola ticinese? 
7. Iniziativa popolare legislativa "per un'effettiva libertà di scelta della scuola" 

7.1

Riferimenti legislativi e terminologia delle scuole private 

7.2

Base legale

7.3

Elaborazione del testo conforme
8. La proposta di testo conforme

8.1

La posizione del Comitato d'iniziativa 

8.2

Commento al testo conforme 

8.2.1

Art. 84a - Aiuto alle famiglie 

8.2.2

Art. 84b - Contributo

8.2.3

Art. 84c - Riconoscimento

8.2.4

Art. 84d - Revoca del riconoscimento

8.2.5

Art. 84e - Vigilanza
9. Risvolti finanziari legati all'accettazione dell'iniziativa 
10.  Conclusioni e raccomandazione al Gran Consiglio

10.1

Il dovere dello Stato in materia di istruzione pubblica 

10.2

Criteri di opportunità 

10.3

Raccomandazione al Gran Consiglio 

La scuola promuove, in collaborazione con la famiglia e con le altre istituzioni educative, lo sviluppo armonico di persone in grado di assumere ruoli attivi e responsabili nella società e di realizzare sempre più le istanze di giustizia e di libertà.

In particolare la scuola, interagendo con la realtà sociale e culturale e operando in una prospettiva di educazione permanente:

  1. educa la persona alla scelta consapevole di un proprio ruolo attraverso la trasmissione e la rielaborazione critica e scientificamente corretta degli elementi fondamentali della cultura in una visione pluralistica e storicamente radicata nella realtà del Paese;

  2. sviluppa il senso di responsabilità ed educa alla pace, al rispetto dell'ambiente e agli ideali democratici;

  3. favorisce l'inserimento dei cittadini nel contesto sociale mediante un'efficace formazione di base e ricorrente;

  4. promuove il principio di parità tra uomo e donna, si propone di correggere gli scompensi socio-culturali e di ridurre gli ostacoli che pregiudicano la formazione degli allievi.

Queste sono le finalità definite all'art. 2 della Legge della scuola del 1° febbraio 1990. A tal proposito, e subito all'inizio di questo rapporto, sembra opportuno citare il commento, che facciamo nostro, del prof. Franco Zambelloni apparso sul bimestrale Verifiche dell'aprile 1998.

"credo che questi valori, indicati come obiettivi dell'educazione pubblica, non possano essere sconfessati o rifiutati da nessuna componente responsabile della nostra Società e della nostra cultura. Questi sono valori generalmente condivisi dalla Società del nostro tempo, nel nostro Paese e nelle altre Nazioni democratiche dell'Occidente. Una scuola pubblica ha il dovere di svilupparli nei suoi allievi ma anche il dovere di non aggiungerne altri, più specifici o propri di una tendenza, un credo o una chiesa particolari."

Questo rispetto delle coscienze individuali degli allievi, della loro libertà di pensiero e dei valori comunemente condivisi è un cardine dell'ideologia della scuola pubblica. Non lo è altrettanto necessariamente di una scuola privata o confessionale.

1. La costituzione del Cantone Ticino e la scuola

Nella nuova costituzione della Repubblica e Cantone del Ticino del 14 dicembre 1997 troviamo il seguente riferimento alla libertà di scelta della scuola:

TITOLO II - Diritti fondamentali e doveri

Diritti individuali / Art. 8

m) La libertà dei genitori di scegliere per i figli scuole diverse da quelle istituite dalle autorità pubbliche, purché conformi ai requisiti fondamentali previsti dallo Stato in materia di istruzione e di curarne l'educazione religiosa e morale secondo le proprie convinzioni.

Il vecchio articolo 8 della costituzione della Repubblica e Cantone del Ticino del 4 luglio 1830 (riordinata il 29 ottobre 1967) diceva esplicitamente che "è garantita la libertà d'insegnamento privato nei limiti della costituzione federale". Questa norma relativa alla libertà di insegnamento venne introdotta nel 1875.

Veniva perciò espressamente citata nella costituzione la garanzia della libertà d'insegnamento privato. A tal proposito sembra giusto ricordare che già questo articolo non comportava obblighi di intervento dello Stato a favore delle scuole private. Questa interpretazione fu anche quella del Tribunale Federale che nel febbraio 1991 si era pronunciato sul ricorso di un cittadino ticinese che gli si era rivolto facendo valere due argomenti:

  • sostenendo che l'articolo 8 della costituzione doveva essere interpretato nel senso di un obbligo del Cantone di aiutare le scuole private;

  • sostenendo che il rifiuto di finanziare gli allievi delle scuole private rappresentava una disparità di trattamento.

Il Tribunale Federale non accolse né l'uno né l'altro degli argomenti, ritenendo che dall'articolo 8 non poteva essere ricavato un obbligo del Cantone di intervenire in favore delle scuole private e che la legislazione cantonale non rappresentava una disparità di trattamento.

Per quanto riguarda invece la nuova Costituzione del 14 dicembre 1997 l'articolo 8 lettera m) va così interpretato (commento ripreso dal rapporto n. 4341R del 9 giugno 1997 della Commissione costituzione e diritti politici):

Il diritto alla libera educazione dei figli e di insegnamento ha fatto oggetto di ampia discussione, sfociata nella soluzione di compromesso costituita da un nuovo articolo 8 lett. m), ripreso testualmente dall'art. 13 n. 3 del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, sottoscritto dalla Svizzera. I contenuti del diritto dei genitori di far capo a scuole private e di curare l'educazione religiosa dei figli vengono così esplicitati nei termini già garantiti da una disposizione di livello normativo superiore. Per il resto, si osserva che la libertà di insegnamento (comprendente il diritto di istituire scuole private) è garantita dalla Costituzione federale nonché dall'art. 2 del 1° protocollo CEDU, che la Svizzera non ha tuttavia sottoscritto. La libertà d'insegnamento comporta tre corollari. Innanzitutto comporta il diritto dei genitori di esercitare la loro primaria funzione educativa secondo le proprie convinzioni filosofiche e religiose (Affaire Kjeldsen, in Série A n. 23 e Campbell in Série A n. 48) ma, evidentemente, nei limiti del rispetto della dignità e dei diritti del bambino, che hanno carattere di preminenza (Villiger, Handbuch del EMRK, pag. 388 n. 648 e riferimenti). In secondo luogo, la libertà d'insegnamento ha lo scopo di garantire un insegnamento "oggettivo, critico, pluralistico e tollerante" che è la funzione stessa delle scuole statali (Frowein, EMRK - Kommentar pag. 830-831 e riferimenti). Infine, questa disposizione garantisce il diritto a istituire (e far frequentare dai propri figli) le scuole private conformi alle convinzioni religiose e filosofiche dei genitori, ma nei limiti dell'interesse pubblico e nel rispetto dei valori democratici e generali. Inoltre, in considerazione dei contenuti dell'insegnamento privato che non offre garanzie assolute di pluralismo e neutralità, (Vélu/Ergec, La CEDH, pag 641, nonchè rapporto della Commissione in re X contro Svezia, in DR 45 pag. 143), questo diritto non può comportare l'obbligo dello Stato di finanziare o facilitare finanziariamente le scuole private (DR 45 pag. 143 e DR 14 pag. 179 nonchè autori sopra citati).

2. La condizione dell'educazione nel Cantone Ticino alle origini

Per comprendere la storia e l'evoluzione della scuola pubblica occorre conoscerne le sue origini fin dal 1803 data di fondazione della Repubblica del Cantone Ticin. Lo sviluppo della scuola pubblica nel nostro Cantone si intreccia con l'azione politica di Stefano Franscini (1796-1857) definito per molto tempo "padre della popolare educazione" il cui ricordo per molti ticinesi è legato a un ritratto che campeggiava in tutte le aule scolastiche del Cantone.

2.1 Lo sviluppo dalle origini

(Il racconto storico è ripreso integralmente da "Stefano Franscini e il suo tempo", raccolta di testi e documenti ad uso dei docenti delle scuole elementari, edizione DIC 1996).

"Il Cantone Ticino aveva istituito la scuola pubblica già nel primo anno della propria esistenza, nel 1804, eppure dopo oltre 25 anni stava ancora aspettando che le buone intenzioni si traducessero in realtà: agli inizi le autorità avevano trascurato la scuola perché sommerse dalle difficoltà e prive di mezzi, in seguito per evidente disinteresse.

La Costituzione cantonale del 1830 richiede che la legge provveda sollecitamente per la pubblica istruzione e nel 1831 viene emanata la nuova legge sulla pubblica istruzione, che risulta essere poco incisiva e viene timidamente applicata.

L'attuazione della scuola pubblica si scontrò con difficoltà quasi insormontabili, mancanza di mezzi, ostilità, disinteresse, negligenza che consentirono minimi progressi. Nel 1836 la Commissione per la pubblica istruzione constatava con preoccupazione che solo 60 scuole potevano essere considerate "tollerabilmente organizzate in conformità della legge e regolamenti", 50 Comuni erano ancora senza scuola e altri 150 ca., pur avendo fatto qualche sforzo, avevano scuole ampiamente carenti. Avevano frequentato 8'000 allievi, certamente meno della metà degli obbligati, con una presenza femminile vergognosamente bassa: una femmina ogni 7 maschi. I maestri, per tre quarti ancora ecclesiastici, perseveravano in generale con i vecchi metodi inefficaci e si dimostravano mal preparati. Certi sacerdoti sapevano poco e nulla di aritmetica. Occorreva dunque preparare buoni maestri, cominciando a riformare quelli in funzione, e a questo scopo furono istituiti dei brevi corsi estivi detti di metodica.

A partire dal 1837, anno in cui Stefano Franscini assume la carica di Consigliere di stato e la presidenza della Commissione cantonale della pubblica istruzione, il Ticino si dota di un vero e proprio sistema scolastico.

Dal 1844 il Governo si occupa attivamente dell'istruzione pubblica, impegnandosi a far osservare le leggi e i regolamenti, a scegliere i libri di testo e a vigilare su quanti operano nella scuola.

Lo sviluppo dell'istruzione era in tal modo affidato a "un'autorità direttrice" interamente dedita allo sviluppo dell'istruzione e non più distratta, come in passato, da altre preoccupazioni.

Per migliorare la preparazione degli insegnanti in servizio e degli aspiranti maestri (che per essere assunti dovevano superare un esame scritto e orale), venne istituito nel 1837, ed in seguito ulteriormente potenziato, un corso di metodica e di pedagogia, da tenersi nelle principali città del Cantone.

Furono così istituite, a partire dal 1841, le scuole elementari maggiori o secondarie, nei cui corsi triennali dovevano essere insegnati principi di letteratura italiana, storia e geografia, elementi di storia naturale, economia agraria, tenuta dei libri di registro, una lingua viva (francese o tedesco), nonché calligrafia, esercizi militari e musica vocale.

Un altro momento dell'azione riformatrice fransciniana riguardò l'istruzione letteraria e ginnasiale, che se da tempo era l'unico settore non sfornito di strutture e di mezzi, era per altro interamente nelle mani degli ordini ecclesiastici ed estraneo ai bisogni nuovi dei tempi per gli antiquati programmi e i metodi educativi che vi erano seguiti.

Questo degli studi superiori fu l'ultimo grande tema dell'azione politica fransciniana a favore dell'istruzione. Un tema che lo statista ticinese affrontò con ampiezza di idee e lungimiranza, prima che in sede federale, nell'ambito del suo Cantone.

Mentre nell'ambito dell'istruzione superiore (quella liceale per intenderci) la trasformazione fu essenzialmente qualitativa, interessando gli indirizzi, i contenuti culturali, il livello scientifico dei docenti, nel settore medio e in quello primario il cambiamento fu sia qualitativo che quantitativo.

L'espansione dell'istruzione elementare risulta evidente dalla crescita numerica delle attrezzature, del personale insegnante e della popolazione studentesca.

Nell'arco di 20 anni le scuole elementari minori che nel 1837 erano 239 crebbero costantemente fino a raggiungere nel 1857 la cifra di 448.

Ogni Comune (e all'inizio del periodo che stiamo considerando 39 ne erano del tutto privi) ebbe la sua scuola primaria.

Particolarmente forte fu l'incremento delle scuole femminili (passate da 19 a 135) e di quelle miste (diventate 174 da 43 che erano), con notevole vantaggio per l'istruzione delle fanciulle, fino ad allora rimaste largamente escluse dal processo di alfabetizzazione.

Insieme alle scuole crebbe naturalmente il corpo insegnante che passò da 290 a 448 maestri, di cui la maggior parte era ormai costituita da laici forniti di certificati di idoneità.

La popolazione scolastica a sua volta si raddoppiò nel corso dei 20 anni passando da 8'766 alunni (1 ogni 14 abitanti) a 16'928 (1 ogni 7 abitanti).

Il recupero degli inadempienti totali fu quindi notevolissimo e portò il numero degli evasori, che nel 1837 era di 10'000 ragazzi all'esigua cifra di 1'200.

Non altrettanto soddisfacente fu la crescita della durata annua dei corsi scolastici e della frequenza degli alunni, per il perdurare delle ragioni socio-economici e culturali, che influivano negativamente sul comportamento delle famiglie.

Anche la popolazione delle scuole secondarie (sempre più diversificate e orientate in senso moderno e produttivo) registrò un sensibile aumento, passando da ca. 260 alunni a 770 iscritti.

Un altro segno del mutamento in atto e dello sviluppo complessivo del sistema scolastico ticinese è rappresentato dal sorgere, a partire dal 1843, di una rete di asili infantili, in grado di provvedere all'educazione di 297 bambini, in prevalenza di famiglie povere."

La scuola si sviluppò in seguito in maniera importante. Tappe decisive vennero raggiunte negli anni successivi a dimostrazione di un impegno costante e sempre presente nelle preoccupazione del Govern.

In particolare questi ultimi decenni sono stati contrassegnati da alcuni eventi che, per la loro portata, sono sicuramente da citare:

  • la creazione della scuola media e

  • l'apertura dei licei di Bellinzona e Locarno (1974) e Mendrisio (1977) - quello di Lugano fu infatti già aperto nel 1852 -

La loro presenza anche nelle zone più periferiche e discoste del Cantone ha portato grande giovamento alla causa della pubblica istruzione facilitando l'accesso e la riuscita negli studi a molti giovani soprattutto tra le fasce di reddito più basse della popolazione.

Un'operazione diretta a favore della socialità e del benessere dei nostri giovani che costò non pochi investimenti e sacrifici.

La presenza di queste scuole, ripartite capillarmente sul territorio cantonale, resta una pietra miliare nella storia dell'istruzione del nostro Cantone.

2.2 Le tappe principali della politica dell'istruzione in Ticino in breve

- 1828 Opuscolo di Stefano Franscini "della pubblica istruzione nel Ticino"
- 1830 Nuova Costituzione "la legge provvederà sollecitamente per la pubblica istruzione"
- 1831 Legge sulla pubblica istruzione
- 1837 Stefano Franscini assume la presidenza della Commissione cantonale della pubblica istruzione. Primi corsi di metodica.
- 1841 Istituzione delle scuole maggiori
- 1852 Secolarizzazione dell'insegnamento secondario e superiore - ginnasi cantonali - liceo cantonale a Lugano
- 1864 Nuova legge scolastica
- 1873 Istituzione della Scuola Magistrale
- 1875 Introduzione nella Costituzione cantonale della norma sulla libertà d'insegna-mento privato (art. 8 cpv. 2 della vecchia Costituzione)
- 1879/1882 Legge sul riordinamento generale degli studi
- 1894 Istituzione della scuola cantonale di commercio
- 1912 Legge sull'insegnamento professionale
- 1914 Legge sull'insegnamento elementare
- 1958 Legge della scuola
- 1974 Legge sulla scuola media - apertura dei licei di Bellinzona e di Locarno
- 1977 Apertura del Liceo di Mendrisio
- 1982 Legge sulle scuole medie superiori e sulla scuola tecnica superiore
- 1984 Legge sulla formazione professionale
- 1990 Nuova legge della scuola - legge concernente l'aggiornamento dei docenti
- 1995 Legge sull'Università della Svizzera Italiana
- 1996 Legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare
- 1996 Legge sulle scuole professionali
- 1998 Legge sull'avviamento scolastico e professionale e sulla formazione profes-sionale e continua

3. L'organizzazione del sistema scolastico pubblico ticinese

Per comprendere l'organizzazione del sistema scolastico ticinese, evitando di dilungarci in lunghe frasi, riassumiamo con uno schema la sua organizzazione. Essa appare perciò in forma chiara e semplice e definisce graficamente le varie fasi della formazione relazionandole tra il settore definito, l'anno di scuola e l'età approssimativa dell'allievo.

Vedi allegato A al rapporto di maggioranza.

4. Dati statistici

Per conoscere in dettaglio ed in forma abbreviata la scuola pubblica ticinese è necessario capirne le dimensioni e le sue peculiarità. Alcuni dati appaiono perciò indispensabili a chi si avvicina alla lettura di questo rapporto.

Abbiamo perciò selezionato una serie di tabelle (dati per Distretto di residenza 1998/99) rilevate dalla "Scuola ticinese in cifre, edizione 1999":

Allievi:

- allegato 1; spiegazione delle abbreviazioni
- allegato 2; genere della scuola, struttura per età
- allegato 3; nazionalità , luogo di nascita , lingua materna , carattere della scuola , numero delle classi ripetute
- allegato 4; idem come sopra ma con l'evoluzione negli anni 1983/84 - 1988/89 - 1993/94 - 1998/99
- allegato 5; settore professionale in %
- allegato 6; tassi di transizione dopo la quarta media in %
- allegato 7; stranieri e lingua materna
- allegato 8; dati per Comune di residenza secondo il genere della scuola.

Docenti:

- allegato 9; docenti in unità fisiche, docenti trasformati in orario competo, sesso in %, nazionalità in %.

5. Alcune considerazioni sulla scuola pubblica ticinese d'oggi

La scuola ticinese deve far fronte in questi anni di forte mobilità e di profondi cambiamenti nel tessuto sociale ed economico a diverse sfide. Una di queste è rappresentata dagli sforzi di integrazione e di valorizzazione delle diversità presenti nella società, e di conseguenza nella scuola.

La forte immigrazione di persone di altra lingua e cultura che contraddistingue questo decennio (sono oltre 14'000 gli allievi stranieri presenti nelle nostre scuole, dei quali almeno 10'000 non sono di lingua madre italiana) e le attese diversificate riposte nella formazione da parte delle famiglie e del mondo economico, impongono alla scuola un duplice intervento: da un lato si tratta di porre le premesse per favorire un'effettiva integrazione nella nostra società di chi è diverso (per nazionalità, per lingua, per capacità, ecc.) e, dall'altro, di differenziare gli approcci e le offerte culturali in modo di valorizzare - e non penalizzare - le competenze di ogni persona in vista di un suo inserimento funzionale nel nostro tessuto economico e sociale.

Tutto questo si traduce nella necessità di un costante rinnovamento delle strutture scolastiche sia sul piano programmatico sia su quello delle nuove possibilità formative. Confrontata con queste necessità e con delle risorse finanziarie più contenute la nostra scuola ha conosciuto in ogni settore un profondo rinnovamento. Nuovi programmi d'insegnamento, potenziamento delle lingue studiate, diffusione delle nuove tecnologie della comunicazione, sono solo alcune delle caratteristiche che accompagnano la scuola di questi anni.

Riforme più incisive stanno coinvolgendo i licei (nel giugno 2001 saranno rilasciate le nuove maturità liceali), le scuole d'indirizzo professionale (con l'offerta di nuovi curricoli formativi e la diffusione sempre più ampia della maturità professionale) e la stessa scuola dell'obbligo con il rinnovamento dei contenuti della scuola media e la riunificazione amministrativa della scuola dell'infanzia e delle scuole elementari.

Gli sforzi di rinnovamento si sono completati con due strutture importanti per lo sviluppo del Cantone: l'istituzione dell'Università della Svizzera Italiana e della Scuola universitaria professionale. A breve termine è prevista pure un'incisiva riforma della formazione dei docenti con l'istituzione a Locarno dell'Alta scuola pedagogica.

Tutte queste iniziative si inseriscono in un disegno di politica scolastica volto a favorire e sviluppare un insegnamento di qualità. I confronti intercantonali e internazionali ci indicano che siamo sulla buona strada, ma sarebbe assai pericoloso illudersi di poter sedersi sugli allori. Anche nel settore scolastico vi sono spazi per ulteriori miglioramenti, per correggere qua e là aspetti di funzionamento per rispondere al meglio alle attese di una società profondamente cambiata che si attende dalla scuola un contributo significativo nella formazione e nell'educazione di giovani ed adulti.

Sì, perché sempre più è avvertita la necessità di estendere le occasioni formative oltre la scuola post-obbligatoria per abbracciare l'intero periodo di attività di un individuo. Difficilmente di questi tempi si esercita per un'intera vita la formazione imparata. Le necessità di riqualificazione professionale e di aggiornamento, le ristrutturazioni in atto nel mondo economico, gli effetti della globalizzazione impongono all'individuo di rivedere le proprie conoscenze, di aggiungerne delle nuove, di prepararsi per delle realtà che non sono racchiuse all'interno delle frontiere cantonali.

In questo ambito il Cantone dovrà ulteriormente sviluppare la propria offerta, consapevoli che quest'ultima potrà essere veramente funzionale solo se i destinatari possono disporre a monte di una solida formazione culturale ed umana.

In un momento in cui il Cantone si appresta a raccogliere le sfide legate all'adesione degli accordi bilaterali, che determineranno sicuramente una maggiore mobilità di persone qualificate da e verso il Ticino, sarebbe controproducente privare lo Stato dei mezzi finanziari per rispondere al meglio ad uno dei suoi compiti fondamentali: quello di assicurare ai propri cittadini una formazione di qualità quale premessa indispensabile per far fronte all'accresciuta concorrenza di persone e di qualifiche professionali.

In questo contesto appare preferibile - e le esperienze condotte in altri Paesi lo confermano - rafforzare il pluralismo nella scuola, favorendo ciò che accomuna le persone piuttosto che avventurarsi in una modifica della nostra organizzazione scolastica che avrà sicuramente importanti ripercussioni sia di ordine finanziario sia per l'intero assetto scolastico comunale e cantonale.

6. Pubblico e privato, un'antitesi totale nella scuola ticinese?

Parrebbe che la questione del finanziamento della scuola pubblica si riduca, per quel che riguarda la scuola ticinese, all'antitesi tra pubblico e privato, con la chiusura totale, per coloro che respingono i contenuti dell'iniziativa, a qualsiasi ipotesi di collaborazione o di delega al privato. In effetti le cose non stanno così, come è dimostrato da una lunga storia di stretta collaborazione tra pubblico e privato anche nella scuola ticinese, ma laddove questa collaborazione risulta efficace sotto ogni aspetto, tant'è che è anche istituzionalmente codificata da lungo tempo. Si tratta, come è facile intuire, del settore della formazione professionale.

Nel settore della formazione professionale, la collaborazione tra pubblico e privato, sancita nella Costituzione federale nel 1908 ma già in atto fin dagli anni 80 del secolo 19° per mezzo di decreti o di leggi sia sul territorio nazionale sia su quello cantonale, non è mai stato argomento di particolare contesa. Per quel che riguarda la formazione professionale di base, il tirocinio, che nel Ticino si è sviluppato sia nella forma duale sia nelle scuole a tempo pieno (scuole d'arti e mestieri, d'arte applicata e scuole medie di commercio), è sempre vissuto su tale collaborazione.

E' tuttavia opportuno osservare che questa collaborazione è operante in un contesto post-obbligatorio, nel quale la responsabilità dello Stato per quel che riguarda i fondamenti dell'istruzione dei suoi cittadini si trasferiscono gradatamente su questi ultimi, essendo gli stessi intanto di età maggiore e perlomeno chiamati, con le loro famiglie (e liberi di farlo fatta astrazione per eventuali condizionamenti di vario genere che non competono a quest'ambito di considerazioni), a una prima scelta tra la via degli studi e la via di una professione.

D'altra parte ancora, malgrado l'esistenza incontrovertibile ed efficace della collaborazione tra pubblico e privato nel campo della formazione professionale di base, anche in questo ambito è in atto una differenziazione dei ruoli che nel corso dei decenni è diventata, nel Cantone Ticino, sempre più netta. La stessa evoluzione nella differenziazione dei ruoli è peraltro riscontrabile negli altri Cantoni svizzeri, in modo assoluto nella Romandia. Infatti se alle aziende è riconosciuto in modo quasi esclusivo (fatta eccezione per i casi sopramenzionati di scuole professionali a tempo pieno) la competenza nella formazione pratica dei giovani a tirocinio, al servizio pubblico, ossia alla scuola pubblica, intesa come scuola del Cantone (o, nel resto della Svizzera come scuola del Cantone e dei Comuni) è stata attribuita la parte dell'insegnamento professionale, inteso come formazione sia nella cultura generale sia in quella tecnica. Anzi, si può ben dire che l'attribuzione si sia sviluppata nel Ticino in senso sempre più netto ed esclusivo verso il servizio pubblico e in particolare verso il servizio pubblico cantonale.

Infatti dalle iniziali deleghe totali, in talune professioni, ad associazioni professionali anche della formazione scolastica (insegnamento professionale di cultura generale e di conoscenze professionali), l'evoluzione di oltre un secolo ha di fatto cancellato queste deleghe o le ha parecchio svuotate di contenuti sostanziali.

L'attuale Legge cantonale sulle scuole professionali, del 2 ottobre 1996, non esclude tale possibilità di delega (art. 14, cpv. 4) limitatamente agli apprendisti del commercio e della vendita, avendola ripresa dalla precedente Legge della scuola del 29 maggio 1958 (art. 168) e fondata sui disposti corrispondenti della Legge federale sulla formazione professionale del 19 aprile 1978 tuttora in vigore (art. 32, cpv. 2). Essa è appunto applicata per l'insegnamento professionale agli apprendisti del commercio e della vendita, che è delegato alla Federazione ticinese della Società svizzera degli impiegati di commercio, sulla scorta di una convenzione pluridecennale, rinnovata l'ultima volta il 17 ottobre 1995.

La delega si riduce tuttavia, dal momento che le scuole e i docenti sono in tutto e per tutto cantonali, a un diritto di preavviso sull'assunzione dei docenti, che comporta, come controprestazione da parte della Federazione, l'assunzione di spese di funzionamento per una quota pari all'incirca al 5% dell'importo totale, finanziate con il prelievo di una tassa di frequenza, attualmente di 600 franchi, presso i datori di lavoro degli apprendisti.

Analoghe ipotesi di delega, esaminate in tempi recenti con l'Ordine dei medici ticinesi per la formazione di apprendisti assistenti di studio medico, non si sono peraltro concretizzate. A differenza tuttavia di quanto proposto nell'iniziativa occorre sottolineare che, nel caso della Federazione ticinese della Società svizzera degli impiegati di commercio, i rapporti intercorrono non con privati qualsiasi ma con associazioni professionali.

E' peraltro da prevedere che l'adozione della nuova legge federale sulla formazione professionale, che entrerà in vigore verosimilmente nel 2003, porterà di fatto alla completa assunzione da parte dei servizi pubblici (Cantoni, eventualmente Comuni in alcune regioni della Svizzera tedesca) delle responsabilità in materia di insegnamento professionale per lasciare alle associazioni professionali la parte di formazione che più loro compete sotto ogni aspetto, ossia quella pratica.

Il settore della formazione professionale di base conosce peraltro, nel Cantone Ticino, scuole professionali private a tempo pien. Si tratta o di scuole medie di commercio (scuole a tempo pieno) il cui esame di impiegato di commercio è riconosciuto dalla Confederazione, o di scuole che attraverso un biennio a tempo pieno e un anno di pratica in azienda preparano i loro assolventi agli esami finali di tirocinio di impiegato di commercio o d'ufficio. Le disposizioni cantonali circa il riconoscimento di tali scuole da parte della Confederazione sono contemplate nell'art. 18 della già citata Legge cantonale delle scuole professionali. Sull'ipotesi di un loro finanziamento da parte dello Stato, come è prospettato nell'iniziativa, pesa comunque il fatto che, a parte la seconda categoria di scuole sopramenzionate, il Cantone dispone comunque di una rete regionalmente diffusa di simili scuole: esse hanno infatti sede a Chiasso e a Lugano, in continuazione delle precedenti scuole comunali, e a Locarno per il Sopraceneri quali scuole triennali, alle quali si aggiunge anche la scuola quadriennale di commercio di Bellinzona.

Tenuto conto della diffusione quasi capillare dell'offerta, l'interrogativo sull'ipotesi di un sostegno a istituzioni parallele private nelle stesse città (a Lugano e a Locarno, quest'ultima con internato) sembra legittimo.

Per quel che riguarda la formazione professionale superiore (o di grado terziario), la competenza del Cantone in materia scolastica è completa, pur riconoscendo che le scuole sono state in buona parte man mano promosse da sollecitazioni dell'economia privata. Questa particolare origine delle scuole è riconosciuta attraverso il mantenimento di una sorta di alto patrocinio dell'economia, assicurato da commissioni di vigilanza composte in maniera prevalente di suoi rappresentanti. Le scuole sono tuttavia, a tutti gli effetti giuridici e amministrativi, scuole cantonali, né si vedrebbe (diversamente a quanto accade in qualche caso nel resto della Svizzera) come nella titolarità di queste scuole possa essere associato il privato.

Per venire in conclusione alla domanda posta in ingresso a questo capitolo, da quanto precede si può senz'altro dire che nella scuola ticinese, per quel che riguarda l'ambito della formazione professionale, sia di base sia continua, vi è tutt'altro che un'antitesi tra pubblico e privato. Tuttavia, pur in contesto di collaborazione reciproca, i ruoli si indirizzano sempre più verso una differenziazione totale reciprocamente riconosciuta: la parte scolastica della formazione è assunta dal settore pubblico, quella pratica dal settore privato.

7. Iniziativa popolare legislativa "per un'effettiva libertà di scelta della scuola"

Martedì 25 febbraio 1997 veniva pubblicata sul Foglio ufficiale n. 16 la domanda di iniziativa popolare legislativa "Per un'effettiva libertà di scelta della scuola" con cui si chiedeva al Gran Consiglio di:

introdurre un nuovo art. 84bis nella legge sulla scuola, volto a garantire un contributo finanziario dello Stato alle famiglie residenti in Ticino con figli che frequentano scuole private riconosciute situate nel Cantone, dalla scuola elementare fino a quella post obbligatoria compresa.

Detto contributo dovrà situarsi tra il 20% e il 50% del costo medio per allievo della scuola pubblica di pari grado, e non dovrà comunque superare la retta effettivamente a carico della famiglia beneficiaria.

Venerdì 30 maggio 1997 sul Foglio ufficiale n. 43 veniva pubblicato il risultato della domanda di iniziativa popolare generica in materia legislativa per l'introduzione di un nuovo art. 84bis nella legge della scuola denominata "per un'effettiva libertà di scelta della scuola".

Accertato un numero sufficiente di firme valide raccolte l'iniziativa venne ritenuta riuscita.

Appare subito evidente come il titolo dato a questa iniziativa generica sia fuorviante e creato ad arte per facilitare la raccolta delle firme.

Non si tratta infatti di promuovere la libertà di scelta della scuola poichè già oggi chi vuole iscriversi ad una scuola privata è libero di farlo.

Il nostro Cantone introdusse infatti già nel 1875, all'art. 8, cpv. 2, la garanzia di libertà d'insegnamento privato nei limiti della Costituzione federale.

Questa iniziativa vuole unicamente ottenere un aiuto indiretto, tramite un contributo finanziario alle famiglie, all'attività delle scuole private.

7.1 Riferimenti legislativi e terminologia delle scuole private

Oltre ai riferimenti costituzionali, già citati in precedenza il Titolo VIII della legge della scuola del 1° febbraio 1990 tratta l'argomento dell'insegnamento privato

In base alla legislazione scolastica (art. 80 e seguenti della Legge della scuola del 1990) le scuole private si suddividono in:

a) scuole elementari e medie parificate
b) scuole elementari e medie non parificate
c) scuole medie superiori autorizzate
d) scuole professionali autorizzate (per quest'ultime fanno stato anche le disposizioni della legislazione federale sulle scuole professionali.

All'elencazione sopra menzionata vanno aggiunte:

- le scuole dell'infanzia (per le quali valgono in pratica le disposizioni previste per le scuole elementari e medie parificate e non)
- le scuole speciali (che seguono in pratica i programmi delle scuole speciali pubbliche) nella misura in cui sono riconosciute dall'Ufficio federale assicurazioni sociali

In sintesi dunque:

scuole private parificate (scuole dell'infanzia, elementari, medie e speciali)
scuole private non parificate
(scuole dell'infanzia, elementari e medie)
scuole private autorizzate
(scuole medie superiori e professionali)

In pratica le scuole private parificate devono applicare per legge gli stessi programmi, i docenti devono essere in possesso dei titoli di studio adeguati, lo Stato assicura la vigilanza e il titolo rilasciato ha lo stesso valore di quello rilasciato dalle corrispondenti scuole pubbliche.

Le scuole private non parificate sottostanno ad una vigilanza generale dello Stato e beneficiano di una più ampia autonomia nei programmi e nell'organizzazione scolastica.

Il loro titolo non è riconosciuto dal Cantone.

Le scuole private autorizzate non sottostanno ad una particolare vigilanza e i titoli rilasciati non sono riconosciuti dal Cantone (salvo alcune eccezioni nel settore professionale).

Il termine di "scuola privata riconosciuta" utilizzato dall'iniziativa non è presente nella legislazione scolastica cantonale.

Nella sua interpretazione dovrebbe comprendere praticamente buona parte delle scuole private (parificate, non parificate, autorizzate), ad esclusione di quelle appartenenti al settore della scuola dell'infanzia, poiché queste ultime non sono menzionate dall'iniziativa e di quelle che portano al conseguimento di un diploma estero.

7.2 Base legale

L'iniziativa popolare generica in materia legislativa per l'introduzione di un nuovo art. 84bis nella Legge della scuola denominata "per un'effettiva libertà di scelta della scuola", pubblicata il 25.2.1997, è stata elaborata e trattata in base alla vecchia legge sull'iniziativa popolare, sul referendum e sulla revoca del Consiglio di Stato del 22.5.1954 e non in base alla nuova legge sui diritti politici del 7.10.1998 entrata in vigore in data 1.1.1999, dato che quest'ultima non esplica alcun effetto retroattivo.

La Commissione speciale scolastica ha elaborato il testo conforme in base all'art. 16 della legge applicabile.

7.3 Elaborazione del testo conforme

Nell'elaborazione dell'iniziativa generica in questione la Commissione speciale scolastica ed il Gran Consiglio sono vincolati al rispetto del testo dell'iniziativa anche qualora in sede di esame politico si decida poi di respingerla.

Si è tenuto conto dei seguenti principi giurisprudenziali illustrati dall'Avv. Corti alla Commissione:

- "secondo la giurisprudenza, l'autorità legislativa, tenuta ad elaborare un progetto concreto conforme all'iniziativa generica, deve rispettare l'oggetto; l'iniziativa traccia una via da cui non può scostarsi, nè per modificare il senso della proposta, nè per disciplinare materie diverse da quelle dell'oggetto della domanda". (DTF I 361.362)

- "Per gli autori dell'iniziativa, la scelta della domanda in forma generica implica di per sè la rinuncia a proporre soluzioni concrete atte a realizzarne l'obiettivo. Essi si rimettono alla scelta dell'organo statale competente, il cui margine di manovra deve essere rispettato. Tale margine di manovra è maggiore se gli obiettivi dell'iniziativa sono formulati in modo generale e parzialmente contraddittori". (DTF 111 I°a 119 e riferimenti)

- "secondo giurisprudenza invalsa il testo di un'iniziativa dev'essere interpretato in modo oggettivo, ossia come potevano comprenderlo i cittadini ai quali era destinato. Per contro l'interpretazione personale dei promotori e redattori dell'iniziativa non è determinante, soprattutto se data a posteriori". (DTF 150 I°a 159)

8. La proposta di testo conforme

Al termine dei lavori la Commissione speciale scolastica ha elaborato il seguente testo conforme all'iniziativa popolare generica in materia legislativa 21 febbraio 2000 per l'introduzione di un art. 84bis nella legge della scuola denominata "per un'effettiva libertà di scelta della scuola"

I.
La legge della scuola del 1° febbraio 1990 viene modificata come segue:

Disposizioni speciali per le scuole riconosciute

a) Aiuto alle famiglie

Art. 84a

1Il Cantone versa un contributo finanziario alle famiglie residenti in Ticino con figli che frequentano nel Cantone le scuole private dei gradi elementare, medio e postobbligatorio che sono riconosciute ai sensi dell'art. 84c.

2Le famiglie i cui figli frequentano scuole private già sussidiate da altra fonte pubblica non beneficiano del contributo di cui al cpv. 1. Non sono considerati sussidi i contributi comunali alla scuola non imposti per legge.

b) Contributo

Art. 84b

1Il contributo finanziario non può superare la retta effettiva a carico della famiglia ed è calcolata in base al costo medio per allievo della scuola pubblica di pari grado.

2Dal calcolo del costo medio sono ecluse le spese per l'infrastruttura.

3Il contributo varia da un massimo del 50% del costo medio per la famiglia con un reddito imponibile sino a fr. 40'000.- a un minimo del 20% per la famiglia con un reddito imponibile di fr. 70'000.- e oltre. Il contributo è ridotto di 1% del costo medio per ogni fr. 1'000.- di reddito imponibile tra fr. 40'000.- e fr. 70'000.-.

4Per la determinazione del reddito imponibile e per le vie di ricorso contro la decisione sul contributo valgono le disposizioni applicabili in materia di concessione degli assegni di studio.

c) Riconoscimento

Art. 84c

1Per essere riconosciuta una scuola privata deve adempiere cumulativamente i seguenti requisiti:

  • avere lo statuto di scuola elementare, media, media superiore autorizzata dal Cantone o di scuola professionale riconosciuta dalla Confederazione;

  • essere dotata di personalità giuridica;

  • perseguire le finalità della scuola pubblica;

  • essere in esercizio da almeno tre anni;

  • essere aperta, entro i limiti della sua capacità d'accoglienza, a tutti gli allievi senza discriminazione alcuna;

  • disporre di strutture scolastiche adeguate al perseguimento dei programmi di studio;

  • offrire un curricolo di studio finalizzato direttamente o indirettamente al conseguimento di titoli o diplomi rilasciati dalle Autorità cantonali o federali;

  • non perseguire scopi di lucro;

  • presentare annualmente al Dipartimento la contabilità che dev'essere tenuta secondo i criteri generalmente riconosciuti.

2Il riconoscimento dev'essere richiesto dalla scuola privata interessata secondo le modalità definite nel Regolamento.

3La decisione sulla richiesta di riconoscimento spetta al Consiglio di Stato. contro questa decisione è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro un termine di quindici giorni.

 
d) Revoca del riconoscimento

Art. 84d

1Il Consiglio di Stato può revocare il riconoscimento quando la scuola non adempie più ai requisiti dell'art. 84c.

2Contro la decisione di revoca è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro un termine di quindici giorni.

e) Vigilanza

Art. 84e

Le scuole private riconosciute sono sottoposte alla vigilanza generale del Cantone; sono riservate le disposizioni particolari per le scuole elementari o medie parificate.

II.
La presente modifica di legge, se accolta in votazione, viene pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e egli atti esecutivi del Cantone Ticin.

Il Consiglio di Stato ne fissa la data dell'entrata in vigore.

8.1 La posizione del Comitato d'iniziativa

Nell'ambito dei lavori commissionali si è proceduto all'udienza del Comitato d'iniziativa. Le loro tesi sono state assunte dalla Commissione scolastica e verbalizzate.

Con lettera del 26 maggio 2000 il Comitato d'iniziativa "per un'effettiva libertà di scelta della scuola" ha comunicato sostanzialmente il suo accordo al testo conforme così come presentato in precedenza.

Le osservazioni critiche riguardavano la proposta della Commissione tendente ad abrogare l'art. 84 della legge sulla scuola (aiuto sociale). In seguito a discussioni la Commisisone ha poi deciso di rinunciare a questa abrogazione.

Esprimiamo il nostro massimo rispetto per tutte le persone che dirigono e lavorano in una scuola privata. Si tratta di persone rispettabilissime e con una capacità operativa e didattica altrettanto buona a quella espressa dai colleghi operanti nella scuola pubblica. In molti casi troviamo persone volonterose, appassionate o ispirate da una vocazione religiosa con una forte motivazione etica di voler far bene.

Il presente rapporto sviluppa quindi unicamente gli argomenti da opporre quale contributo alla discussione e non è da intendere come critica diretta alle persone o all'istituzione della scuola privata nella sua globalità.

8.2 Commento al testo conforme

8.2.1 Art. 84a - Aiuto alle famiglie

Concetto di famiglia residente in Ticino

1. Il contributo finanziario cantonale è previsto unicamente alle famiglie e non può andare quindi direttamente alle scuole private, come avviene ad esempio nel Canton Giura.

2. Solamente le famiglie residenti in Ticino hanno diritto a tale contributo: sono pertanto escluse tutte le famiglie che non risiedono in Ticino, pur avendo figli che frequentano scuole private in Ticino (quindi anche le famiglie ticinesi all'estero che accedono ai sussidi di studio).

3. La commissione scolastica ha respinto la proposta di stabilire dei limiti temporali minimi di residenza delle famiglie per accedere al contributo (a differenza di quanto avviene per l'erogazione di sussidi di studio, che prevede un minimo di 5 anni di residenza in Ticino per le famiglie straniere).

Concetto di frequenza in Ticino

Tale concetto esclude il contributo per allievi che frequentassero una sede fuori Cantone di una scuola privata ticinese.

Concetto di scuola privata

Sono escluse da tale concetto le scuole con statuto di diritto privato, che fossero sussidiate dal Cantone o dalla Confederazione; il cpv. 2 dell'articolo ammette le scuole private che fossero sussidiate da Comuni di loro spontanea iniziativa.

Questo articolo è stato evidentemente confezionato ad arte, specie il cpv. 2, per permettere agli allievi del Collegio Papio di Ascona di entrare nella lista dei beneficiari del contributo cantonale.

Infatti una convenzione dell'11 luglio 1989 tra il Comune di Ascona ed il Collegio Papio stabilisce al punto 5; il Comune di Ascona si impegna a stanziare, a favore del Collegio Papio, per tutta la durata della convenzione e a partire dalla sua entra in vigore, un contributo di fr. 100'000 (per il 1999 il contributo ammontava a fr. 127'748)

Grado di scuola

L'iniziativa popolare generica esclude il grado della scuola dell'infanzia; in effetti le "case dei bambini di istituzione privata" sono già sussidiate in base all'art. 35 L.Stipendi.

Inoltre l'art. 84c, cpv. a) del testo conforme ha specificato il concetto di "scuola post-obbligatoria" riconosciuta, che è contenuto nell'iniziativa popolare generica, precisando che si tratta di scuole medio superiori riconosciute dal Cantone; sono quindi da escludere ad esempio le Università private.

Il diritto al sussidio esiste pertanto unicamente per le scuole private elementari, medie, medio superiori (liceo, ecc.) e professionali.

8.2.2 Art. 84b - Contributo

Facciamo presente (come risulta dall'allegato 11) che il sussidio alle famiglie in alcuni casi, e specie nelle fasce di reddito più basse, è superiore alla retta attualmente applicata.

Di conseguenza questo fatto potrebbe far scattare degli aumenti alle rette da parte delle scuole private considerato che il carico delle famiglie sarebbe in ogni caso inferiore a quello attuale.

Per questo motivo possiamo già sin d'ora ritenere che i calcoli effettuati sono da considerare prudenziali.

Con questo sistema di calcolo un minimo del 20% sarà dunque garantito anche ai redditi imponibili superiori a fr. 70'000.-.

Ci si domanda che senso abbia questa misura ed in particolare se a questo punto non ci si trovi di fronte a sussidi erogati ad innaffiatoio e questo contro la tendenza attuale in tema sociale che prevede unicamente l'erogazione di aiuti ben mirati.

8.2.3 Art. 84c - Riconoscimento

Attualmente la Legge sulla scuola prevede 3 tipi di scuole private: quelle che sono semplicemente autorizzate dal Cantone (art. 82 cpv. 2 e art. 86), quelle che sono parificate dal Cantone (art. 83) e quelle che sono riconosciute dalla Confederazione (scuole professionali: art. 87).

Se si esclude il settore professionale di competenza federale l'apertura e l'esercizio di una scuola privata in Ticino deve essere autorizzata dal Consiglio di Stato: l'autorizzazione è rilasciata a chi soddisfa un minimo di requisiti di qualità d'insegnamento, di moralità e idoneità del corpo docenti / della direzione, nonché di adeguatezza dell'edificio e dei locali d'insegnamento.

Per la scuola privata parificata, che esiste solamente nel grado elementare e medio, i requisiti sono chiaramente più elevati: i titoli d'idoneità dei docenti devono essere quelli del settore pubblico, come pure il programma, gli orari, le valutazioni, gli stabili, gli arredi didattici e le prescrizioni igieniche; ne consegue che oltre alla vigilanza generale prevista per la scuole autorizzate, lo Stato esercita una vigilanza didattica.

L'iniziativa popolare introduce tra la scuola autorizzata e la scuola parificata un ulteriore tipo di scuola: la scuola riconosciuta.

Il concetto di scuola riconosciuta, che non è precisato nel testo dell'iniziativa popolare, ha comportato uno sforzo di approfondimento da parte della Commissione scolastica.

In sintesi possiamo dire che la Commissione scolastica ha fatto in modo di stabilire i requisiti per il riconoscimento di una scuola privata:

1. elevandoli al di sopra del concetto di scuola autorizzata;

2. tenendo conto che nel Comitato d'iniziativa figurano rappresentanti della scuola Steiner, una scuola autorizzata ma non parificata di grado elementare e medio;

3. escludendo le scuole che conferiscono diplomi esteri;

4. escludendo le scuole che offrono un sistema formativo senza sbocchi verso titoli riconosciuti dal Cantone o dalla Confederazione.

Statuto

In base alla legge della scuola nel Cantone Ticino possono operare unicamente scuole elementari, medie o medio superiori autorizzate dal Cantone - ritenuto che le scuole private elementari o medie parificate sono un sottoinsieme di quelle autorizzate - oppure scuole professionali riconosciute dalla Confederazione.

Il requisito alla lettera a) dell'art. 84c è pertanto unicamente un richiamo.

Si fa notare che il testo conforme all'iniziativa non prevede alcun criterio relativo alle condizioni di lavoro del personale insegnante nelle scuole private. Questa situazione potrebbe portare ad effetti negativi nella qualità dell'insegnamento.

Di rilevanza inoltre il fatto che il testo dell'iniziativa permette il sussidiamento di qualsiasi scuola anche se questa può essere considerata visibilmente un doppione di quella pubblica (addirittura nella stessa zona geografica).

Personalità giuridica

La lettera b) dell'art. 84c esclude pertanto l'azienda individuale.

Finalità della scuola pubblica

Per tutte le scuole private elementari e medie l'obbligo di rispettare le finalità della scuola pubblica è contenuto già nell'art. 82 cpv. 1 L.Scuola.

Esercizio da almeno tre anni

Per ogni grado in cui opera, una scuola deve assolvere il requisito triennale di esercizio in modo consecutivo.

Criticabile è comunque il fatto che si proceda a riconoscere la scuola in questione già dopo soli tre ani di attività senza che questa abbia almeno dimostrato di saper portare a termine un ciclo completo o abbia portato al conseguimento di un risultato tangibile.

Apertura agli allievi senza discriminazione

Questo implica che una scuola privata che vuole essere riconosciuta deve aprire un bando di iscrizione pubblica e accettare le iscrizioni, entro i limiti della sua capacità, senza poter rifiutare, ad esempio, l'iscrizione di un allievo problematico o che non si riconosce nell'ispirazione religioso/filosofico della scuola.

Nonostante questo, i limiti posti dalla situazione contingente, porteranno comunque a delle scelte che potranno basarsi su criteri soggettivi e non oggettivi.

Strutture scolastiche adeguate

Per strutture scolastiche bisogna intendere risorse logistiche, didattiche e umane adeguate.

Curricolo di studio finalizzato direttamente o indirettamente al conseguimento di titoli o diplomi rilasciati dalle Autorità cantonali o federali

In particolare questo requisito esclude le scuole private:

1. che preparano gli allievi al conseguimento di titoli o diplomi rilasciati da Autorità estere, nonostante siano riconosciuti dalle Autorità elvetiche (ad esempio la maturità liceale italiana conseguita in Svizzera)

2. che preparano al conseguimento di titoli o diplomi interni, i quali non danno alcuno sbocco verso il conseguimento di un titolo o diploma rilasciato dal Cantone o dalla Confederazione

L'obiettivo di questa seconda esclusione era di non dare false speranze alle famiglie che inviano i loro figli in scuole private, le quali non offrono sbocchi effettivamente riconosciuti.

Per conformarsi maggiormente allo spirito dell'iniziativa popolare la Commisione scolastica ha relativizzato questo requisito introducendo l'avverbio "indirettamente", che riconosce anche le scuole private che non permettono di passare direttamente alla scuola pubblica (o alla scuola privata parificata), come è il caso degli allievi che hanno seguito il ciclo elementare e medio della scuola Steiner.

Si tratta di passaggi che implicano prove di accertamento (art. 85 cpv. 2 L.Scuola), esami di ammissione (art. 85 cpv. 3 e art. 86 cpv. 4 L.Scuola) oppure lo statuto di uditore nelle scuole cantonali con l'obbligo in seguito di presentarsi agli esami quali privatisti.

Ricordiamo che i titoli rilasciati in Ticino sono di cinque tipi:

1. licenza di scuola elementare
2. licenza di scuola media
3. maturità liceale
4. maturità commerciale
5. diplomi professionali.

Questa normativa rende praticamente possibile il riconoscimento di qualsiasi scuola con grossi pericoli per la qualità dell'insegnamento e con il rischio di illudere le famiglie sussidiando l'ottenimento di certificati o diplomi che non permettono il passaggio diretto ad una scuola pubblica o privata parificata.

Chiaramente questo articolo è tendenziosamente stato creato per integrare le Scuole Steiner. Si tratta di un'operazione di puro equilibrismo. Con questo articolo in futuro questi criteri potranno essere applicati a qualsiasi nuova scuola in funzione da almeno tre anni.

Non perseguire scopo di lucro

Questo esclude anche versamenti di utili a terzi, ad esempio sotto forma di diritti versati da una società controllata alla casa madre, oppure quale contributo o diritti d'autore per il metodo d'insegnamento praticato nella scuola.

Presentazione della contabilità

La presentazione della contabilità della scuola deve permettere al Dipartimento di effettuare tutte le verifiche contabili del caso in ogni momento.

8.2.4 Art. 84d - Revoca del riconoscimento

Il carattere potestativo della revoca sta a significare che prima di giungere alla revoca del riconoscimento il Consiglio di Stato può impartire un termine adeguato alla scuola per mettersi in regola con i requisiti.

8.2.5 Art. 84e - Vigilanza

L'articolo significa in pratica che il Cantone è tenuto a vigilare sulle scuole private tramite gli ispettori delle scuole elementari e gli esperti delle scuole medie e medio superiori, nonchè di intervenire su segnalazione. Si tratta per lo più di un semplice richiamo; infatti l'art. 85 L.Scuola prevede già la vigilanza generale dello Stato per tutte le scuole non parificate e l'art. 83, cpv. 3 L.Scuola prevede per le scuole parificate la vigilanza generale e quella didattica.

9. Risvolti finanziari legati all'accettazione dell'iniziativa

La Commissione speciale scolastica ha sottoposto il testo conforme al Dipartimento dell'istruzione e della cultura, Divisione della scuola, con il compito di calcolare le ripercus-sioni di ordine finanziario che l'accettazione di questa iniziativa avrebbe per il Cantone.

I servizi dipartimentali hanno perciò provveduto, con la collaborazione dell'ufficio studi e ricerche, a svolgere i relativi calcoli. Si è tenuto conto dei seguenti aspetti:

a) elenco delle scuole private del Cantone Ticino - anno scolastico 1999/2000 - conforme all'art. 84c: n. allievi 1'967.

Le scuole private che vengono perciò prese in considerazione sono le seguenti:

 

Numero degli allievi

Scuole elementari

647

Istituto Von Mentlen - Bellinzona

37

Piccolo Principe - Breganzona

111

Istituto Sant'Eugenio - Locarno

154

Istituto Elvetico - Lugano

188

Istituto Sant'Anna - Lugano

25

Istituto Vanoni - Lugano

25

Scuola Rudolf Steiner - Locarno

13

Scuola Rudolf Steiner - Origlio

94

Scuole medie

883

Collegio Papio - Ascona

235

La Traccia - Bellinzona

67

Istituto Santa Caterina - Locarno

41

Istituto Elvetico - Lugano

233

Istituto Sant'Anna - Lugano

46

Parsifal - Sorengo

93

Collegio Don Bosco - Maroggia

94

Scuola Rudolf Steiner - Origlio

74

Licei

312

Collegio Papio - Ascona

158

Istituto Sant'Anna - Lugano

58

Liceo Diocesano - Breganzona

96

Scuole di lingue e di commercio

125

Istituto Elvetico - Lugano

48

Villa Erica - Locarno

77

Totale

1'967

b) stratificazione dei contribuenti domiciliati con figli a carico (imposta cantonale 1997/98)
c) costo base per allievo 1998, senza i costi per infrastrutture e capitale
d) entità del contributo secondo la scaletta di cui all'art. 84b, cpv. 3.

L'attendibilità della valutazione finanziaria è condizionata:

- dalla mancata disponibilità di dati sulla stratificazione delle famiglie con figli a carico che hanno scelto la scuola privata (nel calcolo si è ipotizzata la stessa stratificazione presente nel "settore pubblico");

- dall'evoluzione del numero di allievi che frequentano le scuole private (un aumento o una diminuzione, come pure una diversa ripartizione degli allievi nei gradi di scuola comporta dei maggiori o minori oneri.

Le tabelle allegate (allegati 10, 11,12,13,14,15 e 16) forniscono gli elementi di dettaglio.

L'incidenza finanziaria dell'applicazione dell'iniziativa è valutata complessivamente in 9,7/mio di fr. annui.

Riepilogo valutazione finanziaria del sussidiamento degli allievi delle scuole private (senza i costi per infrastruttura e capitale)

Scuole elementari

fr.

2'509'479

Scuole medie

fr.

4'598'931

Licei

fr.

1'869'315

Scuole lingue e commercio

fr.

680'946

Totale

fr.

9'658'671

In sostanza ogni allievo che frequenterà la scuola privata costerà allo Stato il doppio di quanto costa un allievo che frequenta la scuola pubblica.

I motivi di questa affermazione sono da collegare al fatto che non esiste una relazione diretta fra frequenza alla scuola privata e risparmio per lo Stato.

In effetti pur con un allievo o due in meno per classe lo Stato dovrà continuare a mantenere i costi fissi allo stesso livello. Ecco quindi che il contribuente sarà chiamato a pagare questi costi ed in più a sovvenzionare la famiglia dell'allievo che per scelta personale frequenta la scuola privata.

La questione si fa ancora più evidente per quanto riguarda la presenza delle scuole pubbliche nelle zone periferiche e discoste del Cantone.

Lo Stato dovrà anche in futuro continuare a garantire questa presenza indipendentemente dal numero degli allievi mantenendo così i costi fissi ad un determinato livello al di sotto del quale non si potrà scendere.

La scelta di una o più famiglie delle zone più remote di questo Cantone di mandare i loro figli ad una scuola privata non farebbe risparmiare nulla, da questo punto di vista, allo Stato.

Attualmente l'offerta della scuola pubblica ticinese copre bene tutto il territorio; la scuola elementare copre capillarmente il Cantone, quella media garantisce una copertura circondariale, le scuole mediosuperiori e professionali sono presenti in ogni Regione.

Per costruire questa rete scolastica i Comuni e il Cantone hanno investito centinaia di milioni. L'introduzione di un finanziamento, seppur indiretto, alla scuola privata rischia a medio termine di creare degli squilibri nella popolazione scolastica dei Comuni, dei Circondari e delle Regioni.Questo fatto potrebbe rimettere in questione l'esistenza di talune sedi scolastiche, in particolare nelle regioni periferiche, che potrebbero creare diseconomie a carico della collettività.

Poiché il contributo sarà versato unicamente dal Cantone, anche per quanto riguarda le scuole elementari, si creerà una distorsione di finanziamento rispetto alla situazione attuale dove anche i Comuni sono chiamati a coprire i costi generati dalla scuola. Questa soluzione è stata adottata per evitare di "irritare" i Comuni e chiamarli a contribuire al finanziamento delle scuole private. Si tratta tuttavia solo di un'azione di diversione poiché alla fine il contribuente sarà in ogni caso chiamato a coprire questa ulteriore spesa dello Stato.

10. Conclusioni e raccomandazione al Gran Consiglio

10.1 Il dovere dello Stato in materia di istruzione pubblica

Tale dovere è sancito dalla Costituzione cantonale del 14 dicembre 1997 che recita (art. 13, cpv. 2):

"Ogni bambino ha il diritto di essere protetto, assistito e guidato. Egli ha pure diritto ad una formazione scolastica gratuita che risponda alle sue attitudini."

e inoltre (art. 14, cpv. 1):

"Il Cantone provvede affinchè […] f) ognuno possa beneficiare di un'istruzione e di una formazione adeguata e possa perfezionarsi conformemente ai suoi desideri e alle sue attitudini;"

Di fatto, il Cantone osserva scrupolosamente questo obbligo che si è imposto con la norma costituzionale. Si può dunque senz'altro affermare che il diritto di ogni cittadino ad una formazione scolastica adeguata è garantito dallo Stato attraverso la scuola pubblica da esso finanziata e diretta.

E' pur vero che la stessa Costituzione, all'art. 8, m) garantisce tra i diritti individuali "la libertà dei genitori di scegliere per i figli scuole diverse da quelle istituite dalle autorità pubbliche, purchè conformi ai requisiti fondamentali previsti dallo Stato in materia di istruzione, e di curarne l'educazione religiosa e morale secondo le proprie convinzioni".

Il cittadino ha dunque il diritto alla libera scelta di una scuola diversa da quelle pubbliche (entro i limiti e nei termini fissati dalla Costituzione), e anche questo suo diritto è sempre rispettato dal Cantone. Ma da questo diritto di scelta non consegue l'obbligo, per lo Stato, di finanziare le scelte private in materia di formazione scolastica. E ciò per due motivi:

a) curare l'educazione religiosa e morale dei figli è compito essenziale dei genitori o dell'autorità parentale; se le convinzioni personali della famiglia la inducono a volere una formazoine religiosa e morale particolare - non del tutto coincidente con quella che lo Stato garantisce nelle scuole pubbliche - non per questo possono pretendere che lo Stato si faccia carico delle loro preferenze individuali.

Lo Stato non può certo trascurare anche i compiti educativi che sono propri della formazione scolastica. Lo fa, infatti, ma con i criteri e in base ai principi che sono stabiliti dalla Legge della scuola del 1° febbraio 1990 (art. 2, cpv. 2):

"² In particolare la scuola, interagendo con la realtà sociale e culturale e operando in una prospettiva di educazione permanente:

a) educa la persona alla scelta consapevole di un proprio ruolo attraverso la trasmissione e la rielaborazione critica e scientificamente corretta degli elementi fondamentali della cultura in una visione pluralistica e storicamente radicata nella realtà del Paese;

b) sviluppa il senso di responsabilità ed educa alla pace, al rispetto dell'ambiente e agli ideali democratici".

Questi, dunque, sono i compiti a cui lo Stato è tenuto attraverso la legge che si è data e che definisce il mandato costituzionale. Ma questi obiettivi educativi - quali l'educazione a scelte consapevoli, l'abitudine a una rielaborazione critica e in una visione pluralistica - possono essere perseguiti appunto da una scuola pubblica aconfessionale. Perché, dunque, lo Stato dovrebbe finanziare istituti privati che non necessariamente perseguono gli stessi obiettivi?

b) Lo Stato deve rispettare il diritto delle famiglie a un'educazione religiosa e morale particolare astenendosi da ogni forma di coercizione che contrasti con questa libertà educativa. Ma questo è il suo dovere: astenersi da interferenze indebite. Non gli si può invece chiedere di assumersi il compito di fornire - sia pure indirettamente, attraverso un finanziamento pubblico - quell'educazione "à la carte" che singoli cittadini possono desiderare.

Si potrebbe ragionare per analogia facendo riferimento ad altri diritti individuali sanciti dalla Costituzione cantonale. L'art. 9 - relativo alla Protezione giuridica - stabilisce, ad esempio, che "Ognuno ha il diritto all'assistenza giudiziaria, gratuita per i meno abbienti, e di ottenere una decisione entro un termine ragionevole." (cpv. 3).

E' doveroso che lo Stato garantisca questo diritto fondamentale; ma lo Stato non ha il dovere di pagare le preferenze dell'imputato, qualora questi volesse scegliersi uno studio d'avvocatura di suo gradimento. E lo stesso ragionamento potrebbe ripetersi per le cure mediche e le spese sanitarie, per le quali la Confederazione e il Cantone garantiscono a tutti le prestazioni di base, ma giustamente lasciano le preferenze individuali - quali la camera singola in caso di ricovero ospedaliero - a carico del singolo.

Queste considerazioni possono valere, per analogia, anche per la questione del finanziamento delle scuole private.

Ne consegue, dunque, che lo Stato ottempera pienamente ai suoi doveri in materia di istruzione pubblica; il diritto del cittadino a scelte particolari in materia di formazione scolastica non comporta per lo Stato altri doveri al di fuori di quelli che già si assume.

10.2 Criteri di opportunità

Scartata, dunque, l'ipotesi che sia dovere dello Stato il finanziamento delle scuole private, resta da chiedersi se vi siano motivi di opportunità per accedere a questa richiesta.

Ebbene, per questo aspetto non vi è alcuna ragione di opportunità; al contrario, vi sono molte ragioni che rendono inopportuna un'eventuale scelta del genere.

Va osservato, in primo luogo, che da decenni lo Stato sussidia istituti privati aventi funzioni sociali in settori particolari, là dove la scuola pubblica non giunge a coprire bisogni oggettivi particolari. Lo Stato prevede poi forme di aiuto per le famiglie i cui figli non possono, per motivi sociali comprovati, frequentare la scuola pubblica.

Se è pur vero che oggi la situazione è da ritenersi insoddisfacente e concerne solo un numero ristretto di casi è altrettanto vero che il Gran Consiglio, nella -scorsa primavera, ha approvato un allargamento dei criteri di accesso al finanziamento tramite la nuova LAPS (Legge sull'armonizzazione delle prestazioni sociali).

Lo Stato garantisce anche agli allievi delle scuole private le prestazioni dei propri servizi scolastici, ossia l'orientamento scolastico e professionale, la ginnastica correttiva e il servizio medico scolastico. Con tutto questo, lo Stato garantisce che non vi sia alcuna discriminazione o disparità di trattamento fra allievi della scuola pubblica e privata. Se, dunque, lo Stato fa già quanto è necessario per garantire il diritto all'istruzione anche in quei casi particolari per i quali l'istituzione pubblica risulta inadeguata, non si vede altro motivo di opportunità per incoraggiare particolari scelte private.

Ma, soprattutto, va considerato che l'incoraggiamento pubblico dell'iniziativa privata in materia di istruzione finirebbe col danneggiare la scuola statale.

Ecco alcuni rischi fondamentali ai quali l'istituzione scolastica sarebbe esposta se lo Stato rinunciasse al primato della scuola pubblica:

  1. possibile diminuzione degli effettivi scolastici, con conseguente necessità di licenziamento di insegnanti per la formazione e l'abilitazione dei quali lo Stato ha investito somme ingenti;

  2. possibile perdita di bravi allievi, se nascessero scuole di particolare prestigio che puntassero esplicitamente sul reclutamento degli studenti migliori;

  3. conseguente livellamento della scuola pubblica sulla mediocrità, o verso il basso;

  4. impossibilità per la scuola pubblica di reggere la concorrenza (perché ha il dovere di badare a tutti e di non rifiutare nessuno).

Anche la storia deve avere un peso. Entro certi limiti il Cantone ha il dovere di rimanervi fedele e di non dimenticare gli insegnamenti e le esperienze passate.

La tradizione è ancor oggi un valore importante. Non perché una tradizione debba essere forzatamente tenuta in vita anche quando il mutare delle condizioni storiche l'ha resa obsoleta; ma perché da questa tradizione deriva la situazione reale in rapporto alla quale va considerata la questione specifica.

Mi spiego: nei Paesi anglossassoni - dove per tradizione l'istruzione pubblica è in gran parte affidata alle iniziative private che hanno prodotto anche ottime scuole - non avrebbe senso deprimere in qualche forma, con un inopportuno intervento statale, gli istituti educativi privati. Ma da noi le cose sono andate in senso contrario: l'istruzione popolare è sorta per volontà dello Stato liberale del secolo XIX, mentre era fortemente avversata dallo schieramento cattolico conservatore.

Questo ha fatto sì che lo Stato del Cantone Ticino investisse grandi sforzi e ingenti risorse - umane e finanziarie - per assolvere egregiamente il dovere che ci era dato e che è sancito dalla Costituzione e dalla Legge della scuola: e ci è riuscito, perché la scuola pubblica ticinese è di buon livello ed esce a testa alta anche da confronti con altri Paesi.

I confronti internazionali, che saranno aggiornati nel 2001, indicano che la scuola pubblica ticinese è di buona qualità; lo dimostrano i test sulla padronanza della lingua materna, sulle scienze naturali e sulla matematica (TIMSS 1995, IEAP 1992).

Disinvestire da una struttura che funziona bene per investire invece in nuove strutture private, che non è detto che funzionino altrettanto bene, sembra insensato. E' un rischio estremo che avrebbe senso solo se l'istituzione scolastica pubblica non fosse in grado di adempiere al dettato costituzionale. Ma non è questo il caso. Dunque, non vi è alcuna ragione di opportunità che spinga a una decisione siffatta.

C'è infine il rischio - da non sottovalutare - che una facilitazione per le famiglie che vogliono delegare a qualche istituto il compito dell'educazione morale dei figli finisca per essere un incoraggiamento alla deresponsabilizzazione personale. Lo Stato non può e non deve incentivare in alcun modo la tendenza di alcune famiglie a disinteressarsi del dovere dell'educazione dei figli. E' anzi doveroso ribadire che il compito educativo primario resta un dovere imprescindibile della famiglia: lo Stato non può e non vuole sostituirsi ad essa in questo compito essenziale, ma neppure vuole che essa se ne dimentichi.

Oggi più che in passato l'impegno esclusivo dello Stato in favore della pubblica istruzione ha una ragione d'essere. La scuola non può essere considerata una merce come un'altra, passibile di entrare nella logica del libero mercato. L'educazione dei giovani è la condizione essenziale per la formazione e la promozione del cittadin.

Il finanziamento della scuola privata si scontra inevitabilmente con la nostra concezione di Stato laico, al di sopra delle parti e uguale per tutti i cittadini. La scuola deve permettere a chi la frequenta di determinarsi liberamente e indipendentemente da quelle che possono essere convinzioni politiche, religiose e filosofiche.

La funzione di integratore sociale della scuola pubblica è un pilastro del nostro Stato. Il fatto che allievi di ogni condizione sociale convivono per anni nella scuola è uno dei valori più importanti della nostra democrazia.

Ogni tentativo, diretto o indiretto, di mettere in discussione il primato della scuola pubblica va dunque fermamente respinto.

10.3 Raccomandazione al Gran Consiglio

La maggioranza della Commissione speciale scolastica invita il Gran Consiglio a deliberare nel seguente modo:

1) l'iniziativa popolare generica in materia legislativa del 25 febbraio 1997 per l'introduzione di un nuovo art. 84bis nella Legge della scuola denominata "per un'effettiva libertà di scelta della scuola" è respinta.

2) è raccomandato al Popolo di respingere il presente disegno di legge.

Per la maggioranza della Commissione speciale scolastica:

Claudio Bordogna, relatore
Adobati - Bosia Volkmer - Celio -
Ferrari Mario - Ghisletta R. - Orelli - Suter

Iniziativa popolare generica

in materia legislativa 21 febbraio 1997 per l’introduzione di un art. 84bis nella Legge della scuola denominata "per un’effettiva libertà di scelta della scuola"

 

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- vista l'iniziativa popolare generica in materia legislativa per l’introduzione di un art. 84bis nella Legge della scuola denominata "per un’effettiva libertà di scelta della scuola" del 21 febbraio 1997

- richiamati gli artt. 37 e segg. della Costituzione cantonale e la legge sull'iniziativa popolare, sul referendum e la revoca del Consiglio di Stato del 22 febbraio 1954;

A.
È elaborato il seguente testo conforme alla domanda di iniziativa:

I.
La Legge della scuola del 1° febbraio 1990 è modificata come segue:

Disposizioni speciali per le scuole riconosciute

a) aiuto alle famiglie

Art. 84a

1Il Cantone versa un contributo finanziario alle famiglie residenti in Ticino con figli che frequentano nel Cantone le scuole private dei gradi elementare, medio e postobbligatorio che sono riconosciute ai sensi dell’art. 84c.

2Le famiglie i cui figli frequentano scuole private già sussidiate da altra fonte pubblica non beneficiano del contributo di cui al cpv. 1.

Non sono considerati sussidi i contributi comunali alla scuola non imposti per legge.

b) contributo

Art. 84b

1Il contributo finanziario non può superare la retta effettiva a carico della famiglia ed è calcolato in base al costo medio per allievo della scuola pubblica di pari grado.

2Dal calcolo del costo medio sono escluse le spese per l’infrastruttura.

3Il contributo varia da un massimo del 50% del costo medio per la famiglia con un reddito imponibile sino a fr. 40’000.- a un minimo del 20% per la famiglia con un reddito imponibile di fr. 70’000.- e oltre.

Il contributo è ridotto di 1% del costo medio per ogni fr. 1’000.- di reddito imponibile tra fr. 40’000.- e fr. 70’000.-.

4Per la determinazione del reddito imponibile e per le vie di ricorso

contro la decisione sul contributo valgono le disposizioni applicabili in materia di concessione degli assegni di studio.

c) riconoscimento

Art. 84c

1Per essere riconosciuta una scuola privata deve adempiere cumulativa-mente i seguenti requisiti:

a) avere lo statuto di scuola elementare, media, media superiore autorizzata dal Cantone o di scuola professionale riconosciuta dalla Confederazione;

b) essere dotata di personalità giuridica;

c) perseguire le finalità della scuola pubblica;

d) essere in esercizio da almeno tre anni;

e) essere aperta, entro i limiti della sua capacità d’accoglienza, a tutti gli allievi senza discriminazione alcuna;

f) disporre di strutture scolastiche adeguate al perseguimento dei programmi di studio;

g) offrire un curricolo di studio finalizzato direttamente o indirettamente al conseguimento di titoli o diplomi rilasciati dalle Autorità cantonali o federali;

h) non perseguire scopi di lucro;

i) presentare annualmente al Dipartimento la contabilità che deve essere tenuta secondo i criteri generalmente riconosciuti.

2Il riconoscimento deve essere richiesto dalla scuola privata interessate secondo le modalità definite nel Regolamento.

3La decisione sulla richiesta di riconoscimento spetta al Consiglio di Stato. Contro questa decisione è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro un termine di quindici giorni.

d) revoca del riconoscimento

Art. 84d

1Il Consiglio di Stato può revocare il riconoscimento quando la scuola non adempie più ai requisiti dell’art. 84c.

2Contro la decisione di revoca è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro un termine di quindici giorni.

e) vigilanza

Art. 84e

Le scuole private riconosciute sono sottoposte alla vigilanza generale del Cantone; sono riservate le disposizioni particolari per le scuole elementari o medie parificate.

II.
Le presenti modifiche di legge, se accolte in votazione popolare, sono pubblicate nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticin.

Il Consiglio di Stato ne fissa la data dell’entrata in vigore.

B.
Le modifiche che precedono sono poste in votazione popolare con la raccomandazione, da parte del Gran Consiglio, di respingerle.