| Rapporto di maggioranza sull'Iniziativa Popolare generica 21.02.1997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| data | 16 ottobre 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dipartimento | Istruzione e cultura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| documenti correlati | rapporto di minoranza | controprogetto | commento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
della
Commissione
speciale
scolastica INDICE La scuola promuove, in collaborazione con la famiglia e con le altre istituzioni educative, lo sviluppo armonico di persone in grado di assumere ruoli attivi e responsabili nella società e di realizzare sempre più le istanze di giustizia e di libertà. In particolare la scuola, interagendo con la realtà sociale e culturale e operando in una prospettiva di educazione permanente:
Queste sono le finalità definite all'art. 2 della Legge della scuola del 1° febbraio 1990. A tal proposito, e subito all'inizio di questo rapporto, sembra opportuno citare il commento, che facciamo nostro, del prof. Franco Zambelloni apparso sul bimestrale Verifiche dell'aprile 1998. "credo che questi valori, indicati come obiettivi dell'educazione pubblica, non possano essere sconfessati o rifiutati da nessuna componente responsabile della nostra Società e della nostra cultura. Questi sono valori generalmente condivisi dalla Società del nostro tempo, nel nostro Paese e nelle altre Nazioni democratiche dell'Occidente. Una scuola pubblica ha il dovere di svilupparli nei suoi allievi ma anche il dovere di non aggiungerne altri, più specifici o propri di una tendenza, un credo o una chiesa particolari." Questo rispetto delle coscienze individuali degli allievi, della loro libertà di pensiero e dei valori comunemente condivisi è un cardine dell'ideologia della scuola pubblica. Non lo è altrettanto necessariamente di una scuola privata o confessionale. 1. La costituzione del Cantone Ticino e la scuola Nella nuova costituzione della Repubblica e Cantone del Ticino del 14 dicembre 1997 troviamo il seguente riferimento alla libertà di scelta della scuola: TITOLO II - Diritti fondamentali e doveri Diritti individuali / Art. 8
Il vecchio articolo 8 della costituzione della Repubblica e Cantone del Ticino del 4 luglio 1830 (riordinata il 29 ottobre 1967) diceva esplicitamente che "è garantita la libertà d'insegnamento privato nei limiti della costituzione federale". Questa norma relativa alla libertà di insegnamento venne introdotta nel 1875. Veniva perciò espressamente citata nella costituzione la garanzia della libertà d'insegnamento privato. A tal proposito sembra giusto ricordare che già questo articolo non comportava obblighi di intervento dello Stato a favore delle scuole private. Questa interpretazione fu anche quella del Tribunale Federale che nel febbraio 1991 si era pronunciato sul ricorso di un cittadino ticinese che gli si era rivolto facendo valere due argomenti:
Il Tribunale Federale non accolse né l'uno né l'altro degli argomenti, ritenendo che dall'articolo 8 non poteva essere ricavato un obbligo del Cantone di intervenire in favore delle scuole private e che la legislazione cantonale non rappresentava una disparità di trattamento. Per quanto riguarda invece la nuova Costituzione del 14 dicembre 1997 l'articolo 8 lettera m) va così interpretato (commento ripreso dal rapporto n. 4341R del 9 giugno 1997 della Commissione costituzione e diritti politici):
2. La condizione dell'educazione nel Cantone Ticino alle origini Per comprendere la storia e l'evoluzione della scuola pubblica occorre conoscerne le sue origini fin dal 1803 data di fondazione della Repubblica del Cantone Ticin. Lo sviluppo della scuola pubblica nel nostro Cantone si intreccia con l'azione politica di Stefano Franscini (1796-1857) definito per molto tempo "padre della popolare educazione" il cui ricordo per molti ticinesi è legato a un ritratto che campeggiava in tutte le aule scolastiche del Cantone. (Il racconto storico è ripreso integralmente da "Stefano Franscini e il suo tempo", raccolta di testi e documenti ad uso dei docenti delle scuole elementari, edizione DIC 1996).
La scuola si sviluppò in seguito in maniera importante. Tappe decisive vennero raggiunte negli anni successivi a dimostrazione di un impegno costante e sempre presente nelle preoccupazione del Govern. In particolare questi ultimi decenni sono stati contrassegnati da alcuni eventi che, per la loro portata, sono sicuramente da citare:
La loro presenza anche nelle zone più periferiche e discoste del Cantone ha portato grande giovamento alla causa della pubblica istruzione facilitando l'accesso e la riuscita negli studi a molti giovani soprattutto tra le fasce di reddito più basse della popolazione. Un'operazione diretta a favore della socialità e del benessere dei nostri giovani che costò non pochi investimenti e sacrifici. La presenza di queste scuole, ripartite capillarmente sul territorio cantonale, resta una pietra miliare nella storia dell'istruzione del nostro Cantone. 2.2 Le tappe principali della politica dell'istruzione in Ticino in breve -
1828
Opuscolo
di
Stefano
Franscini
"della
pubblica
istruzione
nel
Ticino" 3. L'organizzazione del sistema scolastico pubblico ticinese Per comprendere l'organizzazione del sistema scolastico ticinese, evitando di dilungarci in lunghe frasi, riassumiamo con uno schema la sua organizzazione. Essa appare perciò in forma chiara e semplice e definisce graficamente le varie fasi della formazione relazionandole tra il settore definito, l'anno di scuola e l'età approssimativa dell'allievo. Vedi allegato A al rapporto di maggioranza. Per conoscere in dettaglio ed in forma abbreviata la scuola pubblica ticinese è necessario capirne le dimensioni e le sue peculiarità. Alcuni dati appaiono perciò indispensabili a chi si avvicina alla lettura di questo rapporto. Abbiamo perciò selezionato una serie di tabelle (dati per Distretto di residenza 1998/99) rilevate dalla "Scuola ticinese in cifre, edizione 1999": Allievi: -
allegato
1;
spiegazione
delle
abbreviazioni Docenti: - allegato 9; docenti in unità fisiche, docenti trasformati in orario competo, sesso in %, nazionalità in %. 5. Alcune considerazioni sulla scuola pubblica ticinese d'oggi La scuola ticinese deve far fronte in questi anni di forte mobilità e di profondi cambiamenti nel tessuto sociale ed economico a diverse sfide. Una di queste è rappresentata dagli sforzi di integrazione e di valorizzazione delle diversità presenti nella società, e di conseguenza nella scuola. La forte immigrazione di persone di altra lingua e cultura che contraddistingue questo decennio (sono oltre 14'000 gli allievi stranieri presenti nelle nostre scuole, dei quali almeno 10'000 non sono di lingua madre italiana) e le attese diversificate riposte nella formazione da parte delle famiglie e del mondo economico, impongono alla scuola un duplice intervento: da un lato si tratta di porre le premesse per favorire un'effettiva integrazione nella nostra società di chi è diverso (per nazionalità, per lingua, per capacità, ecc.) e, dall'altro, di differenziare gli approcci e le offerte culturali in modo di valorizzare - e non penalizzare - le competenze di ogni persona in vista di un suo inserimento funzionale nel nostro tessuto economico e sociale. Tutto questo si traduce nella necessità di un costante rinnovamento delle strutture scolastiche sia sul piano programmatico sia su quello delle nuove possibilità formative. Confrontata con queste necessità e con delle risorse finanziarie più contenute la nostra scuola ha conosciuto in ogni settore un profondo rinnovamento. Nuovi programmi d'insegnamento, potenziamento delle lingue studiate, diffusione delle nuove tecnologie della comunicazione, sono solo alcune delle caratteristiche che accompagnano la scuola di questi anni. Riforme più incisive stanno coinvolgendo i licei (nel giugno 2001 saranno rilasciate le nuove maturità liceali), le scuole d'indirizzo professionale (con l'offerta di nuovi curricoli formativi e la diffusione sempre più ampia della maturità professionale) e la stessa scuola dell'obbligo con il rinnovamento dei contenuti della scuola media e la riunificazione amministrativa della scuola dell'infanzia e delle scuole elementari. Gli sforzi di rinnovamento si sono completati con due strutture importanti per lo sviluppo del Cantone: l'istituzione dell'Università della Svizzera Italiana e della Scuola universitaria professionale. A breve termine è prevista pure un'incisiva riforma della formazione dei docenti con l'istituzione a Locarno dell'Alta scuola pedagogica. Tutte queste iniziative si inseriscono in un disegno di politica scolastica volto a favorire e sviluppare un insegnamento di qualità. I confronti intercantonali e internazionali ci indicano che siamo sulla buona strada, ma sarebbe assai pericoloso illudersi di poter sedersi sugli allori. Anche nel settore scolastico vi sono spazi per ulteriori miglioramenti, per correggere qua e là aspetti di funzionamento per rispondere al meglio alle attese di una società profondamente cambiata che si attende dalla scuola un contributo significativo nella formazione e nell'educazione di giovani ed adulti. Sì, perché sempre più è avvertita la necessità di estendere le occasioni formative oltre la scuola post-obbligatoria per abbracciare l'intero periodo di attività di un individuo. Difficilmente di questi tempi si esercita per un'intera vita la formazione imparata. Le necessità di riqualificazione professionale e di aggiornamento, le ristrutturazioni in atto nel mondo economico, gli effetti della globalizzazione impongono all'individuo di rivedere le proprie conoscenze, di aggiungerne delle nuove, di prepararsi per delle realtà che non sono racchiuse all'interno delle frontiere cantonali. In questo ambito il Cantone dovrà ulteriormente sviluppare la propria offerta, consapevoli che quest'ultima potrà essere veramente funzionale solo se i destinatari possono disporre a monte di una solida formazione culturale ed umana. In un momento in cui il Cantone si appresta a raccogliere le sfide legate all'adesione degli accordi bilaterali, che determineranno sicuramente una maggiore mobilità di persone qualificate da e verso il Ticino, sarebbe controproducente privare lo Stato dei mezzi finanziari per rispondere al meglio ad uno dei suoi compiti fondamentali: quello di assicurare ai propri cittadini una formazione di qualità quale premessa indispensabile per far fronte all'accresciuta concorrenza di persone e di qualifiche professionali. In questo contesto appare preferibile - e le esperienze condotte in altri Paesi lo confermano - rafforzare il pluralismo nella scuola, favorendo ciò che accomuna le persone piuttosto che avventurarsi in una modifica della nostra organizzazione scolastica che avrà sicuramente importanti ripercussioni sia di ordine finanziario sia per l'intero assetto scolastico comunale e cantonale. 6. Pubblico e privato, un'antitesi totale nella scuola ticinese? Parrebbe che la questione del finanziamento della scuola pubblica si riduca, per quel che riguarda la scuola ticinese, all'antitesi tra pubblico e privato, con la chiusura totale, per coloro che respingono i contenuti dell'iniziativa, a qualsiasi ipotesi di collaborazione o di delega al privato. In effetti le cose non stanno così, come è dimostrato da una lunga storia di stretta collaborazione tra pubblico e privato anche nella scuola ticinese, ma laddove questa collaborazione risulta efficace sotto ogni aspetto, tant'è che è anche istituzionalmente codificata da lungo tempo. Si tratta, come è facile intuire, del settore della formazione professionale. Nel settore della formazione professionale, la collaborazione tra pubblico e privato, sancita nella Costituzione federale nel 1908 ma già in atto fin dagli anni 80 del secolo 19° per mezzo di decreti o di leggi sia sul territorio nazionale sia su quello cantonale, non è mai stato argomento di particolare contesa. Per quel che riguarda la formazione professionale di base, il tirocinio, che nel Ticino si è sviluppato sia nella forma duale sia nelle scuole a tempo pieno (scuole d'arti e mestieri, d'arte applicata e scuole medie di commercio), è sempre vissuto su tale collaborazione. E' tuttavia opportuno osservare che questa collaborazione è operante in un contesto post-obbligatorio, nel quale la responsabilità dello Stato per quel che riguarda i fondamenti dell'istruzione dei suoi cittadini si trasferiscono gradatamente su questi ultimi, essendo gli stessi intanto di età maggiore e perlomeno chiamati, con le loro famiglie (e liberi di farlo fatta astrazione per eventuali condizionamenti di vario genere che non competono a quest'ambito di considerazioni), a una prima scelta tra la via degli studi e la via di una professione. D'altra parte ancora, malgrado l'esistenza incontrovertibile ed efficace della collaborazione tra pubblico e privato nel campo della formazione professionale di base, anche in questo ambito è in atto una differenziazione dei ruoli che nel corso dei decenni è diventata, nel Cantone Ticino, sempre più netta. La stessa evoluzione nella differenziazione dei ruoli è peraltro riscontrabile negli altri Cantoni svizzeri, in modo assoluto nella Romandia. Infatti se alle aziende è riconosciuto in modo quasi esclusivo (fatta eccezione per i casi sopramenzionati di scuole professionali a tempo pieno) la competenza nella formazione pratica dei giovani a tirocinio, al servizio pubblico, ossia alla scuola pubblica, intesa come scuola del Cantone (o, nel resto della Svizzera come scuola del Cantone e dei Comuni) è stata attribuita la parte dell'insegnamento professionale, inteso come formazione sia nella cultura generale sia in quella tecnica. Anzi, si può ben dire che l'attribuzione si sia sviluppata nel Ticino in senso sempre più netto ed esclusivo verso il servizio pubblico e in particolare verso il servizio pubblico cantonale. Infatti dalle iniziali deleghe totali, in talune professioni, ad associazioni professionali anche della formazione scolastica (insegnamento professionale di cultura generale e di conoscenze professionali), l'evoluzione di oltre un secolo ha di fatto cancellato queste deleghe o le ha parecchio svuotate di contenuti sostanziali. L'attuale Legge cantonale sulle scuole professionali, del 2 ottobre 1996, non esclude tale possibilità di delega (art. 14, cpv. 4) limitatamente agli apprendisti del commercio e della vendita, avendola ripresa dalla precedente Legge della scuola del 29 maggio 1958 (art. 168) e fondata sui disposti corrispondenti della Legge federale sulla formazione professionale del 19 aprile 1978 tuttora in vigore (art. 32, cpv. 2). Essa è appunto applicata per l'insegnamento professionale agli apprendisti del commercio e della vendita, che è delegato alla Federazione ticinese della Società svizzera degli impiegati di commercio, sulla scorta di una convenzione pluridecennale, rinnovata l'ultima volta il 17 ottobre 1995. La delega si riduce tuttavia, dal momento che le scuole e i docenti sono in tutto e per tutto cantonali, a un diritto di preavviso sull'assunzione dei docenti, che comporta, come controprestazione da parte della Federazione, l'assunzione di spese di funzionamento per una quota pari all'incirca al 5% dell'importo totale, finanziate con il prelievo di una tassa di frequenza, attualmente di 600 franchi, presso i datori di lavoro degli apprendisti. Analoghe ipotesi di delega, esaminate in tempi recenti con l'Ordine dei medici ticinesi per la formazione di apprendisti assistenti di studio medico, non si sono peraltro concretizzate. A differenza tuttavia di quanto proposto nell'iniziativa occorre sottolineare che, nel caso della Federazione ticinese della Società svizzera degli impiegati di commercio, i rapporti intercorrono non con privati qualsiasi ma con associazioni professionali. E' peraltro da prevedere che l'adozione della nuova legge federale sulla formazione professionale, che entrerà in vigore verosimilmente nel 2003, porterà di fatto alla completa assunzione da parte dei servizi pubblici (Cantoni, eventualmente Comuni in alcune regioni della Svizzera tedesca) delle responsabilità in materia di insegnamento professionale per lasciare alle associazioni professionali la parte di formazione che più loro compete sotto ogni aspetto, ossia quella pratica. Il settore della formazione professionale di base conosce peraltro, nel Cantone Ticino, scuole professionali private a tempo pien. Si tratta o di scuole medie di commercio (scuole a tempo pieno) il cui esame di impiegato di commercio è riconosciuto dalla Confederazione, o di scuole che attraverso un biennio a tempo pieno e un anno di pratica in azienda preparano i loro assolventi agli esami finali di tirocinio di impiegato di commercio o d'ufficio. Le disposizioni cantonali circa il riconoscimento di tali scuole da parte della Confederazione sono contemplate nell'art. 18 della già citata Legge cantonale delle scuole professionali. Sull'ipotesi di un loro finanziamento da parte dello Stato, come è prospettato nell'iniziativa, pesa comunque il fatto che, a parte la seconda categoria di scuole sopramenzionate, il Cantone dispone comunque di una rete regionalmente diffusa di simili scuole: esse hanno infatti sede a Chiasso e a Lugano, in continuazione delle precedenti scuole comunali, e a Locarno per il Sopraceneri quali scuole triennali, alle quali si aggiunge anche la scuola quadriennale di commercio di Bellinzona. Tenuto conto della diffusione quasi capillare dell'offerta, l'interrogativo sull'ipotesi di un sostegno a istituzioni parallele private nelle stesse città (a Lugano e a Locarno, quest'ultima con internato) sembra legittimo. Per quel che riguarda la formazione professionale superiore (o di grado terziario), la competenza del Cantone in materia scolastica è completa, pur riconoscendo che le scuole sono state in buona parte man mano promosse da sollecitazioni dell'economia privata. Questa particolare origine delle scuole è riconosciuta attraverso il mantenimento di una sorta di alto patrocinio dell'economia, assicurato da commissioni di vigilanza composte in maniera prevalente di suoi rappresentanti. Le scuole sono tuttavia, a tutti gli effetti giuridici e amministrativi, scuole cantonali, né si vedrebbe (diversamente a quanto accade in qualche caso nel resto della Svizzera) come nella titolarità di queste scuole possa essere associato il privato. Per venire in conclusione alla domanda posta in ingresso a questo capitolo, da quanto precede si può senz'altro dire che nella scuola ticinese, per quel che riguarda l'ambito della formazione professionale, sia di base sia continua, vi è tutt'altro che un'antitesi tra pubblico e privato. Tuttavia, pur in contesto di collaborazione reciproca, i ruoli si indirizzano sempre più verso una differenziazione totale reciprocamente riconosciuta: la parte scolastica della formazione è assunta dal settore pubblico, quella pratica dal settore privato. 7. Iniziativa popolare legislativa "per un'effettiva libertà di scelta della scuola" Martedì 25 febbraio 1997 veniva pubblicata sul Foglio ufficiale n. 16 la domanda di iniziativa popolare legislativa "Per un'effettiva libertà di scelta della scuola" con cui si chiedeva al Gran Consiglio di: introdurre un nuovo art. 84bis nella legge sulla scuola, volto a garantire un contributo finanziario dello Stato alle famiglie residenti in Ticino con figli che frequentano scuole private riconosciute situate nel Cantone, dalla scuola elementare fino a quella post obbligatoria compresa. Detto contributo dovrà situarsi tra il 20% e il 50% del costo medio per allievo della scuola pubblica di pari grado, e non dovrà comunque superare la retta effettivamente a carico della famiglia beneficiaria. Venerdì 30 maggio 1997 sul Foglio ufficiale n. 43 veniva pubblicato il risultato della domanda di iniziativa popolare generica in materia legislativa per l'introduzione di un nuovo art. 84bis nella legge della scuola denominata "per un'effettiva libertà di scelta della scuola". Accertato un numero sufficiente di firme valide raccolte l'iniziativa venne ritenuta riuscita. Appare subito evidente come il titolo dato a questa iniziativa generica sia fuorviante e creato ad arte per facilitare la raccolta delle firme. Non si tratta infatti di promuovere la libertà di scelta della scuola poichè già oggi chi vuole iscriversi ad una scuola privata è libero di farlo. Il nostro Cantone introdusse infatti già nel 1875, all'art. 8, cpv. 2, la garanzia di libertà d'insegnamento privato nei limiti della Costituzione federale. Questa iniziativa vuole unicamente ottenere un aiuto indiretto, tramite un contributo finanziario alle famiglie, all'attività delle scuole private. 7.1 Riferimenti legislativi e terminologia delle scuole private Oltre ai riferimenti costituzionali, già citati in precedenza il Titolo VIII della legge della scuola del 1° febbraio 1990 tratta l'argomento dell'insegnamento privato In base alla legislazione scolastica (art. 80 e seguenti della Legge della scuola del 1990) le scuole private si suddividono in: a)
scuole
elementari
e
medie
parificate All'elencazione sopra menzionata vanno aggiunte: -
le
scuole
dell'infanzia
(per
le
quali
valgono
in
pratica
le
disposizioni
previste
per
le
scuole
elementari
e
medie
parificate
e
non) In sintesi dunque: scuole
private
parificate
(scuole
dell'infanzia,
elementari,
medie
e
speciali) In pratica le scuole private parificate devono applicare per legge gli stessi programmi, i docenti devono essere in possesso dei titoli di studio adeguati, lo Stato assicura la vigilanza e il titolo rilasciato ha lo stesso valore di quello rilasciato dalle corrispondenti scuole pubbliche. Le scuole private non parificate sottostanno ad una vigilanza generale dello Stato e beneficiano di una più ampia autonomia nei programmi e nell'organizzazione scolastica. Il loro titolo non è riconosciuto dal Cantone. Le scuole private autorizzate non sottostanno ad una particolare vigilanza e i titoli rilasciati non sono riconosciuti dal Cantone (salvo alcune eccezioni nel settore professionale). Il termine di "scuola privata riconosciuta" utilizzato dall'iniziativa non è presente nella legislazione scolastica cantonale. Nella sua interpretazione dovrebbe comprendere praticamente buona parte delle scuole private (parificate, non parificate, autorizzate), ad esclusione di quelle appartenenti al settore della scuola dell'infanzia, poiché queste ultime non sono menzionate dall'iniziativa e di quelle che portano al conseguimento di un diploma estero. L'iniziativa popolare generica in materia legislativa per l'introduzione di un nuovo art. 84bis nella Legge della scuola denominata "per un'effettiva libertà di scelta della scuola", pubblicata il 25.2.1997, è stata elaborata e trattata in base alla vecchia legge sull'iniziativa popolare, sul referendum e sulla revoca del Consiglio di Stato del 22.5.1954 e non in base alla nuova legge sui diritti politici del 7.10.1998 entrata in vigore in data 1.1.1999, dato che quest'ultima non esplica alcun effetto retroattivo. La Commissione speciale scolastica ha elaborato il testo conforme in base all'art. 16 della legge applicabile. 7.3 Elaborazione del testo conforme Nell'elaborazione dell'iniziativa generica in questione la Commissione speciale scolastica ed il Gran Consiglio sono vincolati al rispetto del testo dell'iniziativa anche qualora in sede di esame politico si decida poi di respingerla. Si è tenuto conto dei seguenti principi giurisprudenziali illustrati dall'Avv. Corti alla Commissione: - "secondo la giurisprudenza, l'autorità legislativa, tenuta ad elaborare un progetto concreto conforme all'iniziativa generica, deve rispettare l'oggetto; l'iniziativa traccia una via da cui non può scostarsi, nè per modificare il senso della proposta, nè per disciplinare materie diverse da quelle dell'oggetto della domanda". (DTF I 361.362) - "Per gli autori dell'iniziativa, la scelta della domanda in forma generica implica di per sè la rinuncia a proporre soluzioni concrete atte a realizzarne l'obiettivo. Essi si rimettono alla scelta dell'organo statale competente, il cui margine di manovra deve essere rispettato. Tale margine di manovra è maggiore se gli obiettivi dell'iniziativa sono formulati in modo generale e parzialmente contraddittori". (DTF 111 I°a 119 e riferimenti) - "secondo giurisprudenza invalsa il testo di un'iniziativa dev'essere interpretato in modo oggettivo, ossia come potevano comprenderlo i cittadini ai quali era destinato. Per contro l'interpretazione personale dei promotori e redattori dell'iniziativa non è determinante, soprattutto se data a posteriori". (DTF 150 I°a 159) 8. La proposta di testo conforme Al termine dei lavori la Commissione speciale scolastica ha elaborato il seguente testo conforme all'iniziativa popolare generica in materia legislativa 21 febbraio 2000 per l'introduzione di un art. 84bis nella legge della scuola denominata "per un'effettiva libertà di scelta della scuola" I.
II. Il Consiglio di Stato ne fissa la data dell'entrata in vigore. 8.1 La posizione del Comitato d'iniziativa Nell'ambito dei lavori commissionali si è proceduto all'udienza del Comitato d'iniziativa. Le loro tesi sono state assunte dalla Commissione scolastica e verbalizzate. Con lettera del 26 maggio 2000 il Comitato d'iniziativa "per un'effettiva libertà di scelta della scuola" ha comunicato sostanzialmente il suo accordo al testo conforme così come presentato in precedenza. Le osservazioni critiche riguardavano la proposta della Commissione tendente ad abrogare l'art. 84 della legge sulla scuola (aiuto sociale). In seguito a discussioni la Commisisone ha poi deciso di rinunciare a questa abrogazione. Esprimiamo il nostro massimo rispetto per tutte le persone che dirigono e lavorano in una scuola privata. Si tratta di persone rispettabilissime e con una capacità operativa e didattica altrettanto buona a quella espressa dai colleghi operanti nella scuola pubblica. In molti casi troviamo persone volonterose, appassionate o ispirate da una vocazione religiosa con una forte motivazione etica di voler far bene. Il presente rapporto sviluppa quindi unicamente gli argomenti da opporre quale contributo alla discussione e non è da intendere come critica diretta alle persone o all'istituzione della scuola privata nella sua globalità. 8.2 Commento al testo conforme 8.2.1 Art. 84a - Aiuto alle famiglie Concetto di famiglia residente in Ticino 1. Il contributo finanziario cantonale è previsto unicamente alle famiglie e non può andare quindi direttamente alle scuole private, come avviene ad esempio nel Canton Giura. 2. Solamente le famiglie residenti in Ticino hanno diritto a tale contributo: sono pertanto escluse tutte le famiglie che non risiedono in Ticino, pur avendo figli che frequentano scuole private in Ticino (quindi anche le famiglie ticinesi all'estero che accedono ai sussidi di studio). 3. La commissione scolastica ha respinto la proposta di stabilire dei limiti temporali minimi di residenza delle famiglie per accedere al contributo (a differenza di quanto avviene per l'erogazione di sussidi di studio, che prevede un minimo di 5 anni di residenza in Ticino per le famiglie straniere). Concetto di frequenza in Ticino Tale concetto esclude il contributo per allievi che frequentassero una sede fuori Cantone di una scuola privata ticinese. Concetto di scuola privata Sono escluse da tale concetto le scuole con statuto di diritto privato, che fossero sussidiate dal Cantone o dalla Confederazione; il cpv. 2 dell'articolo ammette le scuole private che fossero sussidiate da Comuni di loro spontanea iniziativa. Questo articolo è stato evidentemente confezionato ad arte, specie il cpv. 2, per permettere agli allievi del Collegio Papio di Ascona di entrare nella lista dei beneficiari del contributo cantonale. Infatti una convenzione dell'11 luglio 1989 tra il Comune di Ascona ed il Collegio Papio stabilisce al punto 5; il Comune di Ascona si impegna a stanziare, a favore del Collegio Papio, per tutta la durata della convenzione e a partire dalla sua entra in vigore, un contributo di fr. 100'000 (per il 1999 il contributo ammontava a fr. 127'748) Grado di scuola L'iniziativa popolare generica esclude il grado della scuola dell'infanzia; in effetti le "case dei bambini di istituzione privata" sono già sussidiate in base all'art. 35 L.Stipendi. Inoltre l'art. 84c, cpv. a) del testo conforme ha specificato il concetto di "scuola post-obbligatoria" riconosciuta, che è contenuto nell'iniziativa popolare generica, precisando che si tratta di scuole medio superiori riconosciute dal Cantone; sono quindi da escludere ad esempio le Università private. Il diritto al sussidio esiste pertanto unicamente per le scuole private elementari, medie, medio superiori (liceo, ecc.) e professionali. Facciamo presente (come risulta dall'allegato 11) che il sussidio alle famiglie in alcuni casi, e specie nelle fasce di reddito più basse, è superiore alla retta attualmente applicata. Di conseguenza questo fatto potrebbe far scattare degli aumenti alle rette da parte delle scuole private considerato che il carico delle famiglie sarebbe in ogni caso inferiore a quello attuale. Per questo motivo possiamo già sin d'ora ritenere che i calcoli effettuati sono da considerare prudenziali. Con questo sistema di calcolo un minimo del 20% sarà dunque garantito anche ai redditi imponibili superiori a fr. 70'000.-. Ci si domanda che senso abbia questa misura ed in particolare se a questo punto non ci si trovi di fronte a sussidi erogati ad innaffiatoio e questo contro la tendenza attuale in tema sociale che prevede unicamente l'erogazione di aiuti ben mirati. 8.2.3 Art. 84c - Riconoscimento Attualmente la Legge sulla scuola prevede 3 tipi di scuole private: quelle che sono semplicemente autorizzate dal Cantone (art. 82 cpv. 2 e art. 86), quelle che sono parificate dal Cantone (art. 83) e quelle che sono riconosciute dalla Confederazione (scuole professionali: art. 87). Se si esclude il settore professionale di competenza federale l'apertura e l'esercizio di una scuola privata in Ticino deve essere autorizzata dal Consiglio di Stato: l'autorizzazione è rilasciata a chi soddisfa un minimo di requisiti di qualità d'insegnamento, di moralità e idoneità del corpo docenti / della direzione, nonché di adeguatezza dell'edificio e dei locali d'insegnamento. Per la scuola privata parificata, che esiste solamente nel grado elementare e medio, i requisiti sono chiaramente più elevati: i titoli d'idoneità dei docenti devono essere quelli del settore pubblico, come pure il programma, gli orari, le valutazioni, gli stabili, gli arredi didattici e le prescrizioni igieniche; ne consegue che oltre alla vigilanza generale prevista per la scuole autorizzate, lo Stato esercita una vigilanza didattica. L'iniziativa popolare introduce tra la scuola autorizzata e la scuola parificata un ulteriore tipo di scuola: la scuola riconosciuta. Il concetto di scuola riconosciuta, che non è precisato nel testo dell'iniziativa popolare, ha comportato uno sforzo di approfondimento da parte della Commissione scolastica. In sintesi possiamo dire che la Commissione scolastica ha fatto in modo di stabilire i requisiti per il riconoscimento di una scuola privata:
Statuto In base alla legge della scuola nel Cantone Ticino possono operare unicamente scuole elementari, medie o medio superiori autorizzate dal Cantone - ritenuto che le scuole private elementari o medie parificate sono un sottoinsieme di quelle autorizzate - oppure scuole professionali riconosciute dalla Confederazione. Il requisito alla lettera a) dell'art. 84c è pertanto unicamente un richiamo. Si fa notare che il testo conforme all'iniziativa non prevede alcun criterio relativo alle condizioni di lavoro del personale insegnante nelle scuole private. Questa situazione potrebbe portare ad effetti negativi nella qualità dell'insegnamento. Di rilevanza inoltre il fatto che il testo dell'iniziativa permette il sussidiamento di qualsiasi scuola anche se questa può essere considerata visibilmente un doppione di quella pubblica (addirittura nella stessa zona geografica). Personalità giuridica La lettera b) dell'art. 84c esclude pertanto l'azienda individuale. Finalità della scuola pubblica Per tutte le scuole private elementari e medie l'obbligo di rispettare le finalità della scuola pubblica è contenuto già nell'art. 82 cpv. 1 L.Scuola. Esercizio da almeno tre anni Per ogni grado in cui opera, una scuola deve assolvere il requisito triennale di esercizio in modo consecutivo. Criticabile è comunque il fatto che si proceda a riconoscere la scuola in questione già dopo soli tre ani di attività senza che questa abbia almeno dimostrato di saper portare a termine un ciclo completo o abbia portato al conseguimento di un risultato tangibile. Apertura agli allievi senza discriminazione Questo implica che una scuola privata che vuole essere riconosciuta deve aprire un bando di iscrizione pubblica e accettare le iscrizioni, entro i limiti della sua capacità, senza poter rifiutare, ad esempio, l'iscrizione di un allievo problematico o che non si riconosce nell'ispirazione religioso/filosofico della scuola. Nonostante questo, i limiti posti dalla situazione contingente, porteranno comunque a delle scelte che potranno basarsi su criteri soggettivi e non oggettivi. Strutture scolastiche adeguate Per strutture scolastiche bisogna intendere risorse logistiche, didattiche e umane adeguate. Curricolo di studio finalizzato direttamente o indirettamente al conseguimento di titoli o diplomi rilasciati dalle Autorità cantonali o federali In particolare questo requisito esclude le scuole private:
L'obiettivo di questa seconda esclusione era di non dare false speranze alle famiglie che inviano i loro figli in scuole private, le quali non offrono sbocchi effettivamente riconosciuti. Per conformarsi maggiormente allo spirito dell'iniziativa popolare la Commisione scolastica ha relativizzato questo requisito introducendo l'avverbio "indirettamente", che riconosce anche le scuole private che non permettono di passare direttamente alla scuola pubblica (o alla scuola privata parificata), come è il caso degli allievi che hanno seguito il ciclo elementare e medio della scuola Steiner. Si tratta di passaggi che implicano prove di accertamento (art. 85 cpv. 2 L.Scuola), esami di ammissione (art. 85 cpv. 3 e art. 86 cpv. 4 L.Scuola) oppure lo statuto di uditore nelle scuole cantonali con l'obbligo in seguito di presentarsi agli esami quali privatisti. Ricordiamo che i titoli rilasciati in Ticino sono di cinque tipi: 1.
licenza
di
scuola
elementare Questa normativa rende praticamente possibile il riconoscimento di qualsiasi scuola con grossi pericoli per la qualità dell'insegnamento e con il rischio di illudere le famiglie sussidiando l'ottenimento di certificati o diplomi che non permettono il passaggio diretto ad una scuola pubblica o privata parificata. Chiaramente questo articolo è tendenziosamente stato creato per integrare le Scuole Steiner. Si tratta di un'operazione di puro equilibrismo. Con questo articolo in futuro questi criteri potranno essere applicati a qualsiasi nuova scuola in funzione da almeno tre anni. Non perseguire scopo di lucro Questo esclude anche versamenti di utili a terzi, ad esempio sotto forma di diritti versati da una società controllata alla casa madre, oppure quale contributo o diritti d'autore per il metodo d'insegnamento praticato nella scuola. Presentazione della contabilità La presentazione della contabilità della scuola deve permettere al Dipartimento di effettuare tutte le verifiche contabili del caso in ogni momento. 8.2.4 Art. 84d - Revoca del riconoscimento Il carattere potestativo della revoca sta a significare che prima di giungere alla revoca del riconoscimento il Consiglio di Stato può impartire un termine adeguato alla scuola per mettersi in regola con i requisiti. L'articolo significa in pratica che il Cantone è tenuto a vigilare sulle scuole private tramite gli ispettori delle scuole elementari e gli esperti delle scuole medie e medio superiori, nonchè di intervenire su segnalazione. Si tratta per lo più di un semplice richiamo; infatti l'art. 85 L.Scuola prevede già la vigilanza generale dello Stato per tutte le scuole non parificate e l'art. 83, cpv. 3 L.Scuola prevede per le scuole parificate la vigilanza generale e quella didattica. 9. Risvolti finanziari legati all'accettazione dell'iniziativa La Commissione speciale scolastica ha sottoposto il testo conforme al Dipartimento dell'istruzione e della cultura, Divisione della scuola, con il compito di calcolare le ripercus-sioni di ordine finanziario che l'accettazione di questa iniziativa avrebbe per il Cantone. I servizi dipartimentali hanno perciò provveduto, con la collaborazione dell'ufficio studi e ricerche, a svolgere i relativi calcoli. Si è tenuto conto dei seguenti aspetti: a) elenco delle scuole private del Cantone Ticino - anno scolastico 1999/2000 - conforme all'art. 84c: n. allievi 1'967. Le scuole private che vengono perciò prese in considerazione sono le seguenti:
b)
stratificazione
dei
contribuenti
domiciliati
con
figli
a
carico
(imposta
cantonale
1997/98) L'attendibilità della valutazione finanziaria è condizionata:
Le tabelle allegate (allegati 10, 11,12,13,14,15 e 16) forniscono gli elementi di dettaglio. L'incidenza finanziaria dell'applicazione dell'iniziativa è valutata complessivamente in 9,7/mio di fr. annui. Riepilogo valutazione finanziaria del sussidiamento degli allievi delle scuole private (senza i costi per infrastruttura e capitale)
In sostanza ogni allievo che frequenterà la scuola privata costerà allo Stato il doppio di quanto costa un allievo che frequenta la scuola pubblica. I motivi di questa affermazione sono da collegare al fatto che non esiste una relazione diretta fra frequenza alla scuola privata e risparmio per lo Stato. In effetti pur con un allievo o due in meno per classe lo Stato dovrà continuare a mantenere i costi fissi allo stesso livello. Ecco quindi che il contribuente sarà chiamato a pagare questi costi ed in più a sovvenzionare la famiglia dell'allievo che per scelta personale frequenta la scuola privata. La questione si fa ancora più evidente per quanto riguarda la presenza delle scuole pubbliche nelle zone periferiche e discoste del Cantone. Lo Stato dovrà anche in futuro continuare a garantire questa presenza indipendentemente dal numero degli allievi mantenendo così i costi fissi ad un determinato livello al di sotto del quale non si potrà scendere. La scelta di una o più famiglie delle zone più remote di questo Cantone di mandare i loro figli ad una scuola privata non farebbe risparmiare nulla, da questo punto di vista, allo Stato. Attualmente l'offerta della scuola pubblica ticinese copre bene tutto il territorio; la scuola elementare copre capillarmente il Cantone, quella media garantisce una copertura circondariale, le scuole mediosuperiori e professionali sono presenti in ogni Regione. Per costruire questa rete scolastica i Comuni e il Cantone hanno investito centinaia di milioni. L'introduzione di un finanziamento, seppur indiretto, alla scuola privata rischia a medio termine di creare degli squilibri nella popolazione scolastica dei Comuni, dei Circondari e delle Regioni.Questo fatto potrebbe rimettere in questione l'esistenza di talune sedi scolastiche, in particolare nelle regioni periferiche, che potrebbero creare diseconomie a carico della collettività. Poiché il contributo sarà versato unicamente dal Cantone, anche per quanto riguarda le scuole elementari, si creerà una distorsione di finanziamento rispetto alla situazione attuale dove anche i Comuni sono chiamati a coprire i costi generati dalla scuola. Questa soluzione è stata adottata per evitare di "irritare" i Comuni e chiamarli a contribuire al finanziamento delle scuole private. Si tratta tuttavia solo di un'azione di diversione poiché alla fine il contribuente sarà in ogni caso chiamato a coprire questa ulteriore spesa dello Stato. 10. Conclusioni e raccomandazione al Gran Consiglio 10.1 Il dovere dello Stato in materia di istruzione pubblica Tale dovere è sancito dalla Costituzione cantonale del 14 dicembre 1997 che recita (art. 13, cpv. 2): "Ogni bambino ha il diritto di essere protetto, assistito e guidato. Egli ha pure diritto ad una formazione scolastica gratuita che risponda alle sue attitudini." e inoltre (art. 14, cpv. 1): "Il Cantone provvede affinchè […] f) ognuno possa beneficiare di un'istruzione e di una formazione adeguata e possa perfezionarsi conformemente ai suoi desideri e alle sue attitudini;" Di fatto, il Cantone osserva scrupolosamente questo obbligo che si è imposto con la norma costituzionale. Si può dunque senz'altro affermare che il diritto di ogni cittadino ad una formazione scolastica adeguata è garantito dallo Stato attraverso la scuola pubblica da esso finanziata e diretta. E' pur vero che la stessa Costituzione, all'art. 8, m) garantisce tra i diritti individuali "la libertà dei genitori di scegliere per i figli scuole diverse da quelle istituite dalle autorità pubbliche, purchè conformi ai requisiti fondamentali previsti dallo Stato in materia di istruzione, e di curarne l'educazione religiosa e morale secondo le proprie convinzioni". Il cittadino ha dunque il diritto alla libera scelta di una scuola diversa da quelle pubbliche (entro i limiti e nei termini fissati dalla Costituzione), e anche questo suo diritto è sempre rispettato dal Cantone. Ma da questo diritto di scelta non consegue l'obbligo, per lo Stato, di finanziare le scelte private in materia di formazione scolastica. E ciò per due motivi:
Scartata, dunque, l'ipotesi che sia dovere dello Stato il finanziamento delle scuole private, resta da chiedersi se vi siano motivi di opportunità per accedere a questa richiesta. Ebbene, per questo aspetto non vi è alcuna ragione di opportunità; al contrario, vi sono molte ragioni che rendono inopportuna un'eventuale scelta del genere. Va osservato, in primo luogo, che da decenni lo Stato sussidia istituti privati aventi funzioni sociali in settori particolari, là dove la scuola pubblica non giunge a coprire bisogni oggettivi particolari. Lo Stato prevede poi forme di aiuto per le famiglie i cui figli non possono, per motivi sociali comprovati, frequentare la scuola pubblica. Se è pur vero che oggi la situazione è da ritenersi insoddisfacente e concerne solo un numero ristretto di casi è altrettanto vero che il Gran Consiglio, nella -scorsa primavera, ha approvato un allargamento dei criteri di accesso al finanziamento tramite la nuova LAPS (Legge sull'armonizzazione delle prestazioni sociali). Lo Stato garantisce anche agli allievi delle scuole private le prestazioni dei propri servizi scolastici, ossia l'orientamento scolastico e professionale, la ginnastica correttiva e il servizio medico scolastico. Con tutto questo, lo Stato garantisce che non vi sia alcuna discriminazione o disparità di trattamento fra allievi della scuola pubblica e privata. Se, dunque, lo Stato fa già quanto è necessario per garantire il diritto all'istruzione anche in quei casi particolari per i quali l'istituzione pubblica risulta inadeguata, non si vede altro motivo di opportunità per incoraggiare particolari scelte private. Ma, soprattutto, va considerato che l'incoraggiamento pubblico dell'iniziativa privata in materia di istruzione finirebbe col danneggiare la scuola statale. Ecco alcuni rischi fondamentali ai quali l'istituzione scolastica sarebbe esposta se lo Stato rinunciasse al primato della scuola pubblica:
Anche la storia deve avere un peso. Entro certi limiti il Cantone ha il dovere di rimanervi fedele e di non dimenticare gli insegnamenti e le esperienze passate. La tradizione è ancor oggi un valore importante. Non perché una tradizione debba essere forzatamente tenuta in vita anche quando il mutare delle condizioni storiche l'ha resa obsoleta; ma perché da questa tradizione deriva la situazione reale in rapporto alla quale va considerata la questione specifica. Mi spiego: nei Paesi anglossassoni - dove per tradizione l'istruzione pubblica è in gran parte affidata alle iniziative private che hanno prodotto anche ottime scuole - non avrebbe senso deprimere in qualche forma, con un inopportuno intervento statale, gli istituti educativi privati. Ma da noi le cose sono andate in senso contrario: l'istruzione popolare è sorta per volontà dello Stato liberale del secolo XIX, mentre era fortemente avversata dallo schieramento cattolico conservatore. Questo ha fatto sì che lo Stato del Cantone Ticino investisse grandi sforzi e ingenti risorse - umane e finanziarie - per assolvere egregiamente il dovere che ci era dato e che è sancito dalla Costituzione e dalla Legge della scuola: e ci è riuscito, perché la scuola pubblica ticinese è di buon livello ed esce a testa alta anche da confronti con altri Paesi. I confronti internazionali, che saranno aggiornati nel 2001, indicano che la scuola pubblica ticinese è di buona qualità; lo dimostrano i test sulla padronanza della lingua materna, sulle scienze naturali e sulla matematica (TIMSS 1995, IEAP 1992). Disinvestire da una struttura che funziona bene per investire invece in nuove strutture private, che non è detto che funzionino altrettanto bene, sembra insensato. E' un rischio estremo che avrebbe senso solo se l'istituzione scolastica pubblica non fosse in grado di adempiere al dettato costituzionale. Ma non è questo il caso. Dunque, non vi è alcuna ragione di opportunità che spinga a una decisione siffatta. C'è infine il rischio - da non sottovalutare - che una facilitazione per le famiglie che vogliono delegare a qualche istituto il compito dell'educazione morale dei figli finisca per essere un incoraggiamento alla deresponsabilizzazione personale. Lo Stato non può e non deve incentivare in alcun modo la tendenza di alcune famiglie a disinteressarsi del dovere dell'educazione dei figli. E' anzi doveroso ribadire che il compito educativo primario resta un dovere imprescindibile della famiglia: lo Stato non può e non vuole sostituirsi ad essa in questo compito essenziale, ma neppure vuole che essa se ne dimentichi. Oggi più che in passato l'impegno esclusivo dello Stato in favore della pubblica istruzione ha una ragione d'essere. La scuola non può essere considerata una merce come un'altra, passibile di entrare nella logica del libero mercato. L'educazione dei giovani è la condizione essenziale per la formazione e la promozione del cittadin. Il finanziamento della scuola privata si scontra inevitabilmente con la nostra concezione di Stato laico, al di sopra delle parti e uguale per tutti i cittadini. La scuola deve permettere a chi la frequenta di determinarsi liberamente e indipendentemente da quelle che possono essere convinzioni politiche, religiose e filosofiche. La funzione di integratore sociale della scuola pubblica è un pilastro del nostro Stato. Il fatto che allievi di ogni condizione sociale convivono per anni nella scuola è uno dei valori più importanti della nostra democrazia. Ogni tentativo, diretto o indiretto, di mettere in discussione il primato della scuola pubblica va dunque fermamente respinto. 10.3 Raccomandazione al Gran Consiglio La maggioranza della Commissione speciale scolastica invita il Gran Consiglio a deliberare nel seguente modo:
Per la maggioranza della Commissione speciale scolastica: Claudio
Bordogna,
relatore Iniziativa popolare generica in materia legislativa 21 febbraio 1997 per l’introduzione di un art. 84bis nella Legge della scuola denominata "per un’effettiva libertà di scelta della scuola"
Il
Gran
Consiglio - vista l'iniziativa popolare generica in materia legislativa per l’introduzione di un art. 84bis nella Legge della scuola denominata "per un’effettiva libertà di scelta della scuola" del 21 febbraio 1997 - richiamati gli artt. 37 e segg. della Costituzione cantonale e la legge sull'iniziativa popolare, sul referendum e la revoca del Consiglio di Stato del 22 febbraio 1954; A. I.
II. Il Consiglio di Stato ne fissa la data dell’entrata in vigore. B. |
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