| Rapporto sul messaggio | |||
| numero | 6104 | ||
| data | 19 novembre 2008 | ||
| dipartimento | Istituzioni | ||
| documenti correlati | ritorno al messaggio | ||
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della Commissione della legislazione sul messaggio 19 agosto 2008 concernente l'adesione del Cantone Ticino al concordato del 15 novembre 2007 sulle misure contro la violenza in occasione di manifestazioni sportive e modifica della legge sulla polizia 1. Il recente passato (anzi il presente) "federale"Nella prima parte del messaggio 6104 (alla quale si rinvia) vengono ricordati gli atti legislativi federali in merito alle misure contro la violenza in occasione di manifestazioni sportive. Già nel corso del dibattito intervenuto lo scorso 19 febbraio (a seguito del messaggio n. 5931 concernente la modifica della legge sulla polizia in materia di misure contro la violenza in occasione di manifestazioni sportive del 22 maggio 2007 e del relativo rapporto della Commissione della legislazione del 31 gennaio 2008) erano stati espressi in Gran Consiglio dubbi circa l’opportunità e soprattutto sulla costituzionalità di queste misure, o meglio circa il fatto che incombesse a Berna e non ai Cantoni legiferare in merito. Le perplessità erano avvalorate anche dal fatto che alcuni di questi articoli di legge (gli articoli 24b, 24d e 24e della legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna, in seguito LMSI) entrati in vigore il 1° gennaio 2007 sarebbero stati applicabili solo fino al 31 dicembre 2009, dopo la tenuta nel nostro Paese dei campionati europei di calcio e quelli di disco su ghiaccio: cosa più unica che rara. Ripetiamo: si è agito in maniera maldestra per non essere in ritardo e farsi superare dagli eventi, cosa di cui è difficile andar fieri. 2. Il presente (per noi il prossimo futuro) concordatarioI Cantoni hanno fatto loro questi dubbi e, per il tramite della Conferenza delle direttrici e dei direttori dei Dipartimenti cantonali di giustizia e polizia (in seguito CCDGP), hanno redatto il 15 novembre 2007 il testo di concordato sulle misure contro la violenza in occasione di manifestazioni sportive oggi all’esame del Gran Consiglio. Le Camere federali hanno riconosciuto che questa è la giusta via (e, secondo noi, lo sarebbe stata sin dall’inizio) ed hanno rinunciato ad estendere la portata temporale degli articoli 24b, 24d e 24e della LMSI: il Consiglio nazionale non ha voluto entrare in materia su un’ipotetica "variante federale" contrariamente a quanto aveva fatto in un primo tempo il Consiglio degli Stati, allineatosi poi alla Camera bassa. Nel frattempo si è inoltre appreso che i Cantoni di San Gallo e Appenzello Interno hanno dato la loro adesione per cui il Concordato entrerà in vigore il prossimo 1° gennaio 2010[1]. 3. Le differenze tra le norme della LMSI in vigore "a termine" e quelle contenute nel ConcordatoIl quadro delle misure non viene sconvolto e si propone in linea di massima di inserire nel diritto concordatario le disposizioni ora vigenti a livello federale (LMSI e OMSI). Le divergenze tra LMSI e Concordato sono minori e poco numerose. Riprendiamo per semplicità il passaggio del messaggio che ad esse si riferisce: «Rispetto alla legislazione federale (art. 21a cpv. 2 OMSI), il concordato precisa, all’articolo 2 capoverso 2, che è considerato un comportamento violento non solo la minaccia della sicurezza pubblica in stadi o padiglioni sportivi ma anche la minaccia in prossimità degli impianti sportivi e nel viaggio di andata e ritorno. L’articolo 10 del concordato introduce la possibilità per le autorità cantonali competenti ad applicare le misure in materia di violenza sportiva di formulare all’indirizzo degli organizzatori di manifestazioni sportive una raccomandazione di pronunciare divieti di accedere a stadi per coloro che hanno dimostrato un comportamento violento fuori dagli stadi. Questa misura costituisce un complemento alle sanzioni già previste nella legge». La Commissione della legislazione condivide queste modifiche e propone quindi al Parlamento di dare la sua approvazione all’adesione del Canton Ticino al Concordato sulle misure contro la violenza in occasione di manifestazioni sportive anche se… Anche se non può sottacere un fatto: la Commissione, con scritto datato 11 settembre 2007 aveva invitato il Governo a proporre alcune modifiche a quello che allora era ancora un semplice progetto di Concordato. Il Consiglio di Stato se ne era correttamente fatto interprete (scritto del 25 settembre 2007) ma la CCDGP non aveva tenuto conto né delle proposte ticinesi né di quelle formulate da altri Cantoni perché temeva di allungare i tempi di adozione e l’entrata in vigore del Concordato. Quindi "prendere o lasciare". Suggeriamo oggi al plenum di "prendere" ma non possiamo nascondere un certo disagio: a cosa serve sottoporre in consultazione ai Cantoni un progetto di Concordato[2] se si sa sin dall’inizio che non se ne modificherà nemmeno una virgola? È lecito chiederselo e altrettanto speriamo faccia la CCDGP! Non sottoscrivere il Concordato significherebbe però "chiamarsi fuori" in una materia che implica stretta collaborazione tra i Cantoni e ciò sarebbe autolesionistico. Inoltre la necessità di sottoscriverlo è data anche dal fatto che il nostro Cantone - come altri d’altronde - ha quest’anno vissuto episodi di teppismo collegati a manifestazioni sportive: una ventina di tifosi[3] sono stati oggetto di divieto d’accesso a determinate area sportive (maxi-schermi compresi) sull’intero suolo elvetico per la durata di un anno ed inoltre sono state emanate una decina di diffide a carico di hooligan d’oltre Gottardo. Si tratta di gesti di violenza che inquietano fortemente la nostra popolazione e che devono essere quindi prevenuti e repressi grazie a strumenti legali adeguati. 4. Un "più" ticineseCon il messaggio n. 6104 del 19 maggio 2008 il Governo propone anche una modifica parallela della legge sulla polizia. Si tratta di un elemento importante e sulla cui opportunità la Commissione concorda, riconoscendo però che occorrerà applicarla "cum grano salis" e con cautela, come prevede giustamente il Governo. Le sarebbe per altro difficile non farlo visto che fu la Commissione stessa, nel corso del dibattito dello scorso febbraio, ad auspicare che si andasse in questa direzione. Così si può riassumere la "filosofia" di fondo: colui che fa della violenza un hobby che esercita in occasione di manifestazioni frequentate da centinaia di persone, non si farà scrupolo alcuno ad ampliare il suo ventaglio dal calcio all’hockey o a passare da quelle prettamente sportive ad altre che possono andare dal Carnevale alla festa della vendemmia per giungere al più recente Bottellon (rivelatosi per altro, malgrado i timori, praticamente innocuo nella sua prima tenuta). Se quindi l’autorità intende limitare i rischi dovrà poter prevedere le sanzioni del divieto di accesso a un’area, dell’obbligo di presentarsi in polizia e del fermo preventivo di polizia non solo per i campi di calcio o le piste di ghiaccio ma anche per altri eventi. Ampliare queste misure al di là delle manifestazioni sportive, desiderio espresso all’unanimità anche dalla Conferenza svizzera dei comandanti delle polizie cantonali, è quanto prevede il nuovo art 10d della legge sulla polizia. Ricordiamo - come fa il Governo nel suo messaggio - che i criteri d’applicazione delle varie misure non divergeranno da quelli applicabili per le manifestazioni sportive (anzi una prudenza maggiore si impone) e che i diretti interessati godranno per far valere i loro diritti degli stessi rimedi giuridici. 5. Conclusioni Per le ragioni sovra esposte invitiamo il Gran Consiglio: a dare l’adesione del Cantone Ticino al concordato del 15 novembre 2007 sulle misure contro la violenza in occasione di manifestazioni sportive; ad approvare la modifica alla Legge sulla polizia con l’introduzione del nuovo art 10d.
Per la Commissione della legislazione: [1] Il Concordato nasce "giuridicamente" nel momento in cui ha raccolto l’adesione di almeno due Cantoni. [2] Il che, nel nostro Cantone, implica un coinvolgimento anche del Gran Consiglio come in effetti avvenne. [3] Parrebbe trattarsi di diciotto maggiorenni (tra i quali due ragazze) e due minorenni. |
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