Rapporto di minoranza sul messaggio 
 
numero 5588    
data 20 settembre 2005    
dipartimento Istituzioni / Sanità e socialità    
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della Commissione della legislazione
sul messaggio 13 ottobre 2004 concernente la modifica dell'art. 57 della Legge sugli esercizi pubblici del 21 dicembre 1994 (Les Pubb)

1. Introduzione

"La politica deve smetterla di voler prescrivere tutto a tutti". Così ha argomentato il Consigliere di Stato di Basilea Campagna Erich Straumann motivando il rifiuto dell’Esecutivo del Semicantone di dar seguito ad una mozione che chiedeva l’introduzione di un divieto di fumo generalizzato negli esercizi pubblici.

Al di là del fatto che il problema del fumo - non fumo negli esercizi pubblici ha già suscitato (e certamente non mancherà di suscitare) fin troppe discussioni, in quantità inversamente proporzionale all’importanza del tema sollevato (i principali problemi del Cantone sono ben altri), non si può fare a meno di rimarcare quanto segue: mentre da un lato si invoca maggiore libertà per i cittadini e per le imprese, dall’altro non si perde neanche un’occasione per inventarsi sempre nuovi divieti, obsoleti e proibizionisti, mortificando la libertà del singolo e il suo senso di responsabilità, creando un gigantesco Stato repressivo, balia e ficcanaso.

Nel caso del divieto di fumo negli esercizi pubblici, poi, l’intervento statale andrebbe a toccare non già spazi di proprietà dello Stato, ma spazi privati, quali sono bar, ristoranti, night club, ecc., che fino a prova contraria non appartengono al Cantone. C’è da chiedersi dove porterà questa strada: il prossimo passo sarà proibire il fumo nelle abitazioni? Anche lì, infatti, e a maggior ragione, ci sono persone esposte al fumo passivo in modo assai più intenso e durevole degli occasionali clienti di bar e ristoranti: si pensi ai familiari - ed in particolare ai figli - dei fumatori.

2. Il Ticino e altrove

Gli Stati europei in cui vige il divieto di fumo negli esercizi pubblici sono Italia e Irlanda. Ma che il risultato ottenuto sia così positivo come alcuni vorrebbero far credere è ancora da dimostrare: in Italia dall’introduzione del divieto di fumo fioriscono i bar più o meno "clandestini", allestiti in spazi privati, da club e associazioni. Con buona pace degli esercenti e delle leggi sugli esercizi pubblici - che evidentemente in tali spazi non vengono applicate.

In Irlanda il divieto di fumo è stato accompagnato da un sensibile allungamento degli orari d’apertura dei pub (do ut des).

Negli altri Cantoni in cui si è discusso sull’introduzione di divieti di fumo negli esercizi pubblici, i divieti sono stati respinti. Presumere che i politici d’Oltregottardo siano meno sensibili di noi - o addirittura insensibili - ai problemi di salute pubblica e di fumo passivo sarebbe offensivo oltre che manifestamente errato. Nel Canton Berna la mozione Löffel (respinta) chiedeva che per gli esercizi pubblici le cui piccole dimensioni rendevano impossibile la creazione di locali separati per fumatori e non fumatori venissero introdotte delle deroghe all’(eventuale) divieto di fumo. In Ticino non si vuole neppure concedere questo. Volontariamente si ignorano le esigenze dei piccoli bar e ristoranti, soprattutto nelle regioni discoste, la cui clientela si compone perlopiù di anziani che si incontrano per bere qualcosa, "socializzare" (aspetto su cui sempre più si punta, soprattutto quando si parla di anziani) e fumare qualche sigaretta o farsi qualche pipata... in santa pace.

Si possono facilmente immaginare le conseguenze che l’introduzione di un divieto di fumo potrebbe avere per questi locali - che non hanno la possibilità di creare sale separate per fumatori. Il Consiglio di Stato deve peraltro ancora dimostrare che queste piccole "osterie di valle" costituiscano un pericolo per la salute pubblica.

Non ancora soddisfatti, ci si spinge addirittura, travalicando ogni buon senso, a voler vietare il fumo anche nelle discoteche, nei casinò, addirittura nei night club. (Resta aperto l’interrogativo a sapere se nei cosiddetti centri autogestiti sarà ancora permesso fumare, e, soprattutto, cosa fumare).

Bisogna a questo punto chiedersi cosa fa, in tema di divieto di fumo, la differenza tra i politici del Ticino e quelli del resto della Svizzera: un’improbabile ed improponibile inferiore coscienza sanitaria, che non supererebbe il massiccio del Gottardo? O non si tratta invece del fatto che alle nostre latitudini la proposta di divieto è stata lanciata e sostenuta da una lobby anti-fumo finanziata ogni anno con 270mila franchi di contributi pubblici?

Va inoltre rilevato che la problematica del fumo passivo dovrebbe semmai essere regolata, più che a livello cantonale, a livello federale. Non solo per motivi ideali di uniformità su un tema di salute pubblica che come tale non dipende dalle realtà locali, ma anche per motivi molto pratici. Ad esempio la tanto decantata "vocazione turistica" si oppone, per una questione di logica, ad una regolamentazione sul fumo negli esercizi pubblici variabile da Cantone a Cantone, che metterebbe i turisti - sia stranieri sia elvetici - in difficoltà.

3. Un divieto voluto?

Giova poi sottolineare che il divieto di fumo negli esercizi pubblici non è sostenuto dagli esercenti ticinesi, ma solo dai vertici di GastroTicino (e di alcune sue sezioni), la cui organizzazione non li rende rappresentativi della base. In effetti, dal sondaggio sul tema realizzato da GastroSuisse emerge chiaramente che circa il 65% degli esercenti ticinesi è contraria al divieto. Gli stessi vertici di GastroSuisse si oppongono al divieto. La grande maggioranza degli esercenti ticinesi ritiene infatti che il divieto di fumo avrebbe conseguenze negative in termini di cifra d’affari, ciò che porterebbe a chiusure e licenziamenti.

Ricordiamo di transenna che il settore della ristorazione viene già penalizzato dal nuovo tasso massimo di alcolemia allo 0.5 per mille, e soprattutto dal clima di paura creato attorno a quest’ultimo da una campagna propagandistica federale dai toni catastrofisti e fuorvianti, nonché da controlli polizieschi escogitati più per aumentare le entrate dello Stato che per motivi di sicurezza.

Che il 70% della popolazione sia composta da non fumatori nessuno lo mette in dubbio, ma che questo 70% di popolazione voglia assolutamente degli esercizi pubblici senza fumo è ancora tutto da dimostrare. Del resto in Ticino già esiste un’offerta non trascurabile di esercizi pubblici senza fumo: 70 sono completamente senza fumo, 274 hanno una sala per non fumatori e 547 dispongono di una zona fumo separata dal resto del locale, per un totale dunque di 891 esercizi pubblici.

È auspicio anche della minoranza della Commissione della legislazione che questa offerta possa ulteriormente ampliarsi: ciò deve però avvenire su base volontaria e non a seguito dell’ennesima coercizione statale.

Anche la minoranza della Commissione della legislazione è dunque favorevole ad un divieto di fumo negli esercizi pubblici a condizione che venga introdotto su base volontaria dagli esercenti, mentre si oppone ad un divieto imposto per legge.

Se infatti veramente la grande maggioranza della popolazione desidera esercizi pubblici senza fumo, vuol dire che quanti introdurranno il divieto di fumare aumenteranno la propria clientela a scapito di quelli che continuano a permettere di fumare. In base alla legge della domanda e dell’offerta, dunque, nel giro di breve tempo gli esercizi pubblici senza fumo diventeranno spontaneamente la maggioranza.

Né si può trascurare che dall’introduzione di un divieto di fumo negli esercizi pubblici nascerebbero disagi per chi abita vicino ad un bar. La conseguenza del divieto di fumo all’interno degli esercizi pubblici sarebbe infatti la formazione, al loro esterno, di capannelli di clienti-fumatori vocianti, che escono per accendere la loro sigaretta: con buona pace della quiete notturna del vicinato.

Quanto alle deroghe all’entrata in vigore del divieto di fumo, queste ultime non costituiscono certamente una soluzione di compromesso, ma semplicemente un temporeggiamento che ottiene l’unico risultato di spostare il problema in là nel tempo di uno o due anni, senza peraltro risolvere alcunché.

4. Ristoranti

La minoranza della Commissione della legislazione, pur attenendosi al principio della libertà di scelta sopra enunciato, ritiene di poter condividere la posizione più volte sentita sia nel dibattito commissionale che fuori sull’incompatibilità tra gastronomia e fumo. Questa incompatibilità dovrebbe però apparire evidente in prima linea ai ristoratori, spingendoli ad introdurre dei divieti di fumo su base volontaria o a creare delle sale separate.

La minoranza della Legislativa è comunque disposta ad approvare l’introduzione di un divieto di fumo nei ristoranti, a meno che questi dispongano di sale separate per fumatori e non fumatori.

Ristoranti le cui piccole dimensioni rendono impensabile la realizzazione di sale separate, devono tuttavia poter chiedere all’autorità competente una deroga dal divieto, ed ottenere, a seguito della medesima, di essere lasciati liberi di decidere se accettare o meno i fumatori al proprio interno

L’introduzione del divieto di fumo nei ristoranti, a mente della minoranza della Legislativa, va preceduto da un periodo transitorio della durata di due anni, per permettere ai titolari della patente gli eventuali adeguamenti dei locali.

L’introduzione del divieto di fumo nei ristoranti presuppone inoltre il riordino del ginepraio normativo sulle patenti per esercizi pubblici, onde poter stabilire con coerenza i campi d’applicazione del divieto.

Tale riordino sarebbe comunque più che auspicabile indipendentemente dalla problematica del fumo passivo.

5. Pulizia e non polizia

Il fumo passivo è un problema di salute pubblica. Deve pertanto andare affrontato con misure di salute pubblica e non con l’ennesima misura di polizia quale si configura il divieto generalizzato proposto dal Consiglio di Stato nel messaggio n. 5588.

La minoranza della Commissione della legislazione ritiene quindi che - proprio come avviene per l’inquinamento atmosferico - anche nel caso del fumo passivo, nei locali dove il fumo sarà ancora permesso, così come pure nei locali "non fumatori", il principio determinante debba essere quello della pulizia dell’aria all’interno degli esercizi pubblici. La preoccupazione dello Stato deve infatti semmai essere quella di offrire ai propri cittadini aria pulita, e non una pioggia di divieti.

Le moderne tecnologie rendono possibile la pulizia dell’aria da particelle di fumo (ed altro) a costi contenuti ed accessibili a tutti.

Si propone dunque che il Consiglio di Stato, dopo attenta valutazione delle possibilità tecniche in quest’ambito, elabori dei parametri di pulizia dell’aria da applicare all’interno degli esercizi pubblici, così da disporre di valori certi entro i quali attenersi.

6. Conclusioni

In sostanza la minoranza della Commissione della legislazione non condivide la formulazione dell’art. 57 della Legge sugli esercizi pubblici così come proposta dal Consiglio di Stato nel messaggio n. 8 in quanto:

- costituisce una limitazione della libertà personale;

- costituisce un’eccessiva limitazione della libertà d’impresa degli esercizi pubblici;

- si propone di trattare allo stesso modo ciò che è diverso (ad esempio gastronomia e discoteche, grandi ristoranti e minuscoli bar di valle), configurando così una palese violazione del principio di non-discriminazione;

- mette in difficoltà numerosi esercizi pubblici, in particolare quelli più piccoli e delle zone discoste;

- comporta difficoltà d’applicazione (chi controllerebbe il rispetto del divieto? Si dovranno creare ronde di polizia ad hoc? Ci si affiderà all’autodenuncia? Alla denuncia tra concorrenti? Alle telefonate anonime?);

- pregiudica il diritto alla quiete di chi vive vicino ad un esercizio pubblico.

********

La minoranza della Commissione della legislazione respinge pertanto la formulazione dell’art. 57 della Legge sugli esercizi pubblici elaborata dal Consiglio di Stato nel messaggio n. 5588 e propone invece la seguente formulazione:

Art. 57

1Il fumo è vietato all’interno dei ristoranti, ad eccezione di quelli che dispongono di sale separate e chiuse per fumatori e non fumatori. I ristoranti le cui piccole dimensioni rendono improponibile la creazione di sale separate possono ottenere una deroga al divieto. Gli altri esercizi pubblici sono liberi di accogliere o meno i fumatori al proprio interno

2Il Consiglio di Stato promuove l’introduzione di divieti di fumo negli esercizi pubblici su base volontaria.

3L’apertura o meno ai fumatori va indicata chiaramente con appositi cartelli esposti all’esterno del locale in maniera ben visibile.

4Tutti gli esercizi pubblici, indipendentemente dall’apertura ai fumatori, devono rispondere ai criteri di pulizia dell’aria fissati dal Consiglio di Stato nell’apposito regolamento.

5Le precedenti disposizioni non si applicano alle camere degli esercizi pubblici con alloggio.

Nelle disposizioni transitorie, la minoranza della Commissione della legislazione propone inoltre il seguente cpv. 3:

3È fissato un periodo transitorio di due anni dall'entrata in vigore del divieto di cui all’art. 57 cpv. 1, durante il quale il gerente ha la facoltà di procrastinare l'introduzione del divieto di fumare nel proprio esercizio pubblico, rispettivamente il titolare di patente di adeguare i locali alla possibilità di creare sale separate, o di chiedere una deroga al divieto qualora siano dati i presupposti di cui all’art. 57 cpv. 1.

Per la minoranza della Commissione della legislazione:
Rodolfo Pantani e Lorenzo Quadri, relatori
Fiori - Mellini

Disegno di

LEGGE
sugli esercizi pubblici del 21 dicembre 1994; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 13 ottobre 2004 n. 5588 del Consiglio di Stato;

- visto il rapporto di minoranza 20 settembre 2005 n. 5588 R2 della Commissione della legislazione,

decreta:

I.

La Legge sugli esercizi pubblici del 21 dicembre 1994 è così modificata:

Fumo

Art. 57

1Il fumo è vietato all’interno dei ristoranti, ad eccezione di quelli che dispongono di sale separate e chiuse per fumatori e non fumatori. I ristoranti le cui piccole dimensioni rendono improponibile la creazione di sale separate possono ottenere una deroga al divieto. Gli altri esercizi pubblici sono liberi di accogliere o meno i fumatori al proprio interno

2Il Consiglio di Stato promuove l’introduzione di divieti di fumo negli esercizi pubblici su base volontaria.

3L’apertura o meno ai fumatori va indicata chiaramente con appositi cartelli esposti all’esterno del locale in maniera ben visibile.

4Tutti gli esercizi pubblici, indipendentemente dall’apertura ai fumatori, devono rispondere ai criteri di pulizia dell’aria fissati dal Consiglio di Stato nell’apposito regolamento.

5Le precedenti disposizioni non si applicano alle camere degli esercizi pubblici con alloggio.

II. - Disposizione transitoria ed entrata in vigore

1Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

2Il Consiglio di Stato fissa la data dell'entrata in vigore della legge.

3È fissato un periodo transitorio di due anni dall'entrata in vigore del divieto di cui all’art. 57 cpv. 1, durante il quale il gerente ha la facoltà di procrastinare l'introduzione del divieto di fumare nel proprio esercizio pubblico, rispettivamente il titolare di patente di adeguare i locali alla possibilità di creare sale separate, o di chiedere una deroga al divieto qualora siano dati i presupposti di cui all'art. 57 cpv. 1.

ALLEGATO

Modifiche di leggi

Con l'entrata in vigore della presente modifica di legge:

I.

La Legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario (Legge sanitaria) del 18 aprile 1989, è così modificata:

 

Art. 52 cpv. 4

4Abrogato.