| Rapporto di maggioranza sul messaggio |
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| numero | 5432 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 dicembre 2003 |
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| dipartimento | Finanze e economia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| documenti correlati | ritorno al messaggio | rapporto di minoranza 1 | rapporto di minoranza 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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della Commissione della gestione e delle finanze sul messaggio 17 ottobre 2003 concernente il Preventivo 2004 INDICE 1. Il preventivo 2003, il consuntivo 2002 ed il preconsuntivo 2003 2. Raffronto intercantonale a fine 2002 3. La realtà economica e le prospettive congiunturali 4. Il preventivo 2004 in sintesi 5. La crisi del 17 ottobre 2003 6. Le reazioni al preventivo 2004 7. L’esame del preventivo 2004 8. I punti forti del preventivo 2004 9.1 Le misure preavvisate positivamente 9.1.1 Modifica della Legge tributaria del 21 giugno 1994
9.1.2
Modifica della Legge sulla
perequazione finanziaria intercomunale (LPI) 9.1.4 Modifica della Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 9.1.5 Modifica della Legge sulla scuola del 1°febbraio 1990
9.1.7
Modifica del DL sulla
protezione delle bellezze naturali e del paesaggio 9.1.8 Modifica delle modalità di gestione dell’Aeroporto cantonale
9.1.11
Modifica della Legge sulla
stima ufficiale della sostanza immobiliare 9.1.12 Modifica della Legge concernente l’imposta sui cani del 24 novembre 1980 9.1.13 Modifica della legge sul turismo del 30 novembre 1998 9.2 Misure preavvisate negativamente 9.2.2 Modifica della Legge cantonale sulle foreste (LCFo) del 21 aprile 1998 10. Altre misure di contenimento 11. Le altre posizioni in Commissione 12. Il Piano finanziario e le Linee direttive: qualche anticipazione Allegati All. 1: Spese e ricavi correnti, uscite ed entrate per investimenti dal 1996 al P2004 per Dipartimento All. 2: Spese e ricavi correnti dal 1996 al P2004 per Dipartimento e per voce contabile All. 3: Maîtrise des dépenses courantes selon l’ordre usuel des cantons (Cahier de l’IDHEAP 211, pag.62) All. 4: Maîtrise des dépenses courantes par ordre décroissant des notes de la derniére année ( Cahier de l’IDHEAP 211, pag.63) All. 5: Flexibilité du budget selon l’ordre usuel des cantons (Cahier de l’IDHEAP 211, pag.68)
All. 6:
Flexibilité du budget par ordre décroissant des notes de la derniére année All. 7: Elenco dei principali contributi al lordo e al netto dal 1995 a P2004 All. 8: Evoluzione PPA 1993/30.6.2003 All. 9: Riduzione contributi di localizzazione geografica per il P2004 All. 10: Casse malati : evoluzione categorie sussidiate con l’entrata in vigore degli sgravi fiscali , senza le misure del P2004 All. 11: Casse malati : evoluzione categorie sussidiate con l’entrata in vigore degli sgravi fiscali , con le misure del P2004 All. 12: Riduzione lineare del 10% dei contributi ai Comuni All. 17: Docenti incaricati nelle scuole pubbliche e impegnati a conseguire la prima abilitazione all'ASP All. 18: Raffronto intercantonale delle condizioni di lavoro dei docenti La presentazione delle proposte governative sul preventivo 2004 (P2004) è stata attesa a lungo e con preoccupazione. In effetti, già ben prima che il messaggio fosse licenziato, la stampa attraverso i suoi canali, aveva avuto accesso e quindi aveva pubblicato dati senz’altro preoccupanti. Chi non ricorda le prime anticipazioni, secondo le quali il disavanzo d’esercizio sarebbe stato pari per il 2004 all’incirca a 460 milioni di franchi ? Solo in seguito è stato possibile chiarire che simili prospettive costituivano in realtà la semplice raccolta delle aspettative dei servizi, non ancora vagliate ed approfondite dal Consiglio di Stato. Le attese sul P2004 e - più ad ampio respiro - sulle prospettive per la legislatura appena iniziata, erano d’altro canto già nate in occasione della presentazione dei documenti politici, che lo hanno preceduto. Pensiamo, in particolare, al Preventivo 2003, al Consuntivo 2002 ed al Preconsuntivo 2003, per i quali rinviamo ai relativi messaggi e rapporti, rispettivamente alle anticipazioni consegnateci dal Consiglio di Stato: ci limitiamo qui dunque ad evidenziare qualche dato. Il consuntivo 2002 ha segnato - sulla base di un tasso d’inflazione assestatosi sullo 0.6% - un disavanzo d’esercizio pari a 42.2 milioni di franchi: il risultato complessivo è stato in attivo di 3.7 milioni di franchi. A fine 2002 il debito pubblico ammontava a 813.9 milioni di franchi, pari a fr.2’609.- per abitante. Il preventivo 2003 prospetta per il conto di gestione corrente uscite per 2'316.1 milioni di franchi ed entrate per 2'299.2 milioni di franchi: ne risulta un disavanzo d’esercizio di 220.9 milioni di franchi. L’onere netto per investimenti ammonta a 222.0 milioni di franchi. Il disavanzo totale risulta quindi pari a 239.0 milioni di franchi. Nelle intenzioni del Consiglio di Stato il debito pubblico a fine 2003 dovrebbe fissarsi in 1.087 mia a Preconsuntivo 2003 e in 1.413 mia quale stima a P2004. Il Preconsuntivo 2003, allestito a metà settembre sulla base delle situazioni contabili dei primi 8 mesi e delle informazioni in possesso della Sezione delle finanze, stima un peggioramento del conto di gestione corrente del Consuntivo 2003 pari a 34.1 milioni di franchi rispetto al preventivo. Il disavanzo di gestione corrente 2003 si attesterebbe pertanto a 255.0 milioni di franchi. Il Preventivo ne stimava 220.9. Il peggioramento è da ricondurre all’evoluzione delle spese correnti, che risultano di 22.5 milioni di franchi superiori a quanto preventivato (+ 0.84%) e dei ricavi correnti, che risultano di 11.6 milioni di franchi inferiori alle stime di preventivo (- 0.47%). Il Preventivo 2003, il Consuntivo 2002 ed il Preconsuntivo 2003 ci hanno quindi già indotti a confrontarci con la tendenza di fondo, che ritroviamo accentuata - nel P2004, e che attiene all’evoluzione della spesa e – meglio – delle uscite correnti. Le uscite non solo aumentano più delle entrate, ma registrano un tasso di crescita nettamente superiore all’inflazione e ancor più nettamente divergente dall’evoluzione del PIL. Concretamente, nel 2001, 2002, 2003 le uscite correnti sono aumentate di 296.5 milioni di franchi, considerando il dato provvisorio del Preconsuntivo 2003. Nel 2001/2002, la tendenza è stata compensata, o nascosta, dalle sopravvenienze fiscali. Alleghiamo qualche dato interessante, che permette di visualizzare con cifre precise la citata evoluzione (v. All. 1 e 2). 2. Raffronto intercantonale a fine 2002 Come in altre occasioni in precedenza, la Commissione ha voluto gettare uno sguardo oltre i confini cantonali. Il raffronto intercantonale è reso possibile in particolare dall’IDHEAP, Institut de hautes études en administration publique di Losanna, che ogni anno appunto pubblica il « Comparatif des finances cantonales», all’interno del quale da qualche tempo viene fatto riferimento pure ad alcune città, per il Ticino, a Bellinzona. In generale, si osserva che la situazione finanziaria dei Cantoni è più disparata nel 2002 di quanto non lo fosse nel 2001: i valori ottenuti nella valutazione generale variano da 2.00 a 5.25, quando nel 2001 passavano da 2.25 a 4.81. Complessivamente, per il 2002 il Cantone Ticino riceve una valutazione pari a 3.81 punti, che lo classifica al 14esimo posto. L’anno precedente, il 2001, la nota ottenuta dal Ticino era più alta: 4.25. Nel dettaglio, la solidità finanziaria viene valutata con una buona nota: 5.22. Si tratta in ogni caso di un risultato meno buono di quello conseguito nel 2001, con 5.89. Le note si fanno dolenti sulla qualità della gestione finanziaria, ove il Ticino figura all’ultimo posto, passando da una valutazione già non buona nel 2001- 2.14 - ad una ancora peggiore nel 2002 - 2.00 -. Ritroviamo dunque la tendenza dell’evoluzione della spesa, che abbiamo sottolineato al capitolo precedente. Non solo: viene pure confermato che la tendenza dell’evoluzione della spesa si è fatta problematica a partire dal 2001. Le nostre considerazioni si fondano sui dati del controllo della spesa corrente e della flessibilità della spesa, che vengono annessi quali All. 3, 4, 5 e 6. 3. La realtà economica e le prospettive congiunturaliIl messaggio governativo si sofferma alle pagine 6 e seguenti sull’evoluzione economica del nostro Cantone. La commissione si limita a esporre qualche breve considerazione sulla ben nota, difficile situazione congiunturale: la sua evoluzione ha infatti evidenti ripercussioni sulle scelte politiche, che dobbiamo/dovremo adottare. L’economia ticinese, per il riflesso dell’andamento di quella mondiale, ha iniziato a rallentare nel corso del 2001. I segnali erano avvertibili già prima dei gravi attacchi dell’11 settembre. Da allora, l’evoluzione negativa è divenuta più marcata, tanto che se il 2002 costituisce per il Ticino un anno di recessione, segnato da una diminuzione del PIL cantonale in termini reali pari al - 0.2%, il 2003 può semmai essere definito anno di stagnazione, con crescita pari a zero. La ripresa viene ora pronosticata per il 2004, dopo che in effetti già era stata prevista per il 2003: per il prossimo anno le stime più recenti prevedono una crescita del PIL pari all’1%. L’incertezza per il futuro quindi rimane, forse accentuata dalla constatazione fatta da alcuni, secondo i quali in Ticino starebbe crescendo il lavoro nero e dunque un’economia sommersa. La disoccupazione, diminuita sensibilmente tra il 1998 e il 2001, dall’inizio del rallentamento economico ha ripreso a crescere in Ticino, come ha ripreso a crescere negli atri Cantoni. Il più recente tasso di disoccupazione in Ticino è del 4.0%, nella media svizzera del 3.7%. 4. Il preventivo 2004 in sintesiIl messaggio sul P2004 è ricco di dati, indicazioni, grafici e tabelle: rinviamo alle stesse, rinunciando a riproporle, per non appesantire il rapporto commissionale. Ci limitiamo qui a rammentare che nelle intenzioni del Consiglio di Stato, considerata un’inflazione dello 0.6%, il conto di gestione corrente prospetta uscite per 2'391.4 milioni di franchi. Le entrate sono stimate in 2'326.5 milioni di franchi. Ne risulta un disavanzo d’esercizio di 276.8 milioni di franchi. L’onere netto per investimenti ammonta a 261.5 milioni di franchi. Il disavanzo totale risulta quindi pari a 326,3 milioni di franchi. Il capitale proprio, che ammontava a 525.2 milioni di franchi a fine 2002, diminuisce sino a 270 mio a Preconsuntivo 2003 e a - 7 mio a P2004 (disavanzo riportato). Il debito pubblico aumenta e raggiunge 1.413 mia (stima a P2004). A titolo di raffronto, per comprendere meglio l’ordine di grandezza del debito pubblico, rammentiamo che il gettito fiscale delle persone fisiche nel P2004 ammonta a 668.2 milioni di franchi, quello delle persone giuridiche a 248.5 milioni di franchi. Aggiungiamo che le uscite correnti aumentano a P2004 di 75.3 milioni di franchi, e quindi del 3.2% rispetto al Preventivo 2003. In termini reali, a partire da un rincaro stimato allo 0.6%, le uscite correnti aumenteranno del 2.6%. Negli ultimi tre anni - 2001, 2002, 2003 - le uscite correnti sono aumentate di 296.5 milioni di franchi, quando l’evoluzione economica, segnata dalla recessione, è risultata di segno opposto. Le prospettive economiche e finanziarie per i prossimi anni, con una particolare attenzione alla struttura fiscale ticinese, sono state recentemente fatte oggetto di un interessante articolo dell’economista Mauro Baranzini, apparso sul Corriere del Ticino il 1°dicembre, dal quale ci permettiamo di riprendere qualche passaggio: «Quello che sorprende, nelle discussioni sulla crescita del deficit pubblico cantonale, è che si continui a parlare di "tagli" alla spesa pubblica, piuttosto che di misure di "contenimento" relative ad aumenti che in ogni caso superano la crescita del reddito cantonale. È ovvio che ogni misura di contenimento comporta sacrifici per molte categorie; ma in un momento di gravi difficoltà finanziarie tutti siamo chiamati a dare il nostro contributo di solidarietà per evitare allo Stato di dover veramente tagliare nella "viva carne". La colpa di questa situazione, secondo alcuni, starebbe nei tagli fiscali degli scorsi anni. Credo che questo sia, in parte, pretestuoso. Innanzitutto perché una parte di queste riduzioni delle imposte dirette sono state fatte a favore delle famiglie e dei figli, rispettando il criterio dell'equità orizzontale (cioè tra contribuenti con lo stesso reddito, ma con oneri di famiglia diversi) e non solo dell'equità verticale (cioè tra contribuenti con diversi livelli di reddito). Per troppo tempo il legislatore, e non solo in Ticino o in Svizzera, si è concentrato sull'equità verticale. Questo fatto, anche se congiuntamente ad altri importanti fattori, ha portato in tutta Europa a una preoccupante diminuzione del numero dei figli per famiglia.[...] ne va di mezzo il futuro di tutta la società e della previdenza sociale in particolare. [...] La struttura fiscale ticinese in particolare (e quella svizzera in generale) resta pur sempre tra le più progressiste al mondo: infatti tre quarti del gettito fiscale è costituito da imposte dirette (sul reddito soprattutto, ma anche sul patrimonio) e solo un quarto da quelle indirette come l'IVA (queste ultime, benché modulate, sono solo leggermente progressive). Si potrebbe aggiungere inoltre che, grosso modo, il 40% meno ricco delle famiglie non paga in pratica imposte dirette; mentre il 30% più ricco ne paga quasi l'80%. Potrebbe darsi che lo Stato, in situazioni eccezionali, sia obbligato a chiedere maggiore solidarietà alle classi benestanti. Su questo si può certamente discutere; ma non si dovrebbe respingere in blocco le revisioni strutturali del sistema fiscale. Né tanto meno bisognerebbe rinunciare al principio di rigore con il quale la finanza pubblica dev'essere gestita. [...] Perché lo Stato possa nel lungo periodo continuare ad essere uno Stato sociale forte, occorre quindi grande prudenza nella gestione delle finanze pubbliche e del debito pubblico». 5. La crisi del 17 ottobre 2003Contestualmente alla presentazione del P2004, il 17 ottobre il Consiglio di Stato ha comunicato al Paese la propria decisione, adottata quello stesso giorno, di esautorare la Direttrice del DSS da una parte importante delle proprie competenze. I settori scorporati dal DSS, e quindi l'Istituto delle Assicurazioni sociali e la Divisione dell'azione sociale, sono stati assegnati agli altri membri del Governo Solo qualche giorno più tardi il Consiglio di Stato ha poi adottato un’ulteriore risoluzione, con la quale ha ripristinato il cahier delle competenze del DSS: nel contempo, ha fissato per iscritto precise regole di collegialità. La collegialità dovrebbe in effetti costituire quel comune denominatore, che impronta l’attività ed i rapporti all’interno d’un organismo collegiale, quale è per classica definizione il Consiglio di Stato. Molti, politici e non, hanno faticato a capire le ragioni, che hanno indotto il Consiglio di Stato a muoversi, come abbiamo brevemente riassunto. Non vi è dubbio che la stima e la fiducia per la politica, già in calo, ne hanno ulteriormente sofferto. Le vicende che hanno segnato l’Esecutivo ticinese sono troppo recenti e lo sconcerto che esse hanno creato è ancora troppo palpabile, perché la Commissione della gestione e delle finanze le riprenda nel dettaglio. I commissari non possono comunque tacere sulle constatazioni, che essi hanno potuto fare di persona, e sui segnali, che hanno colto e che appaiono preoccupanti in prospettiva futura. L’assenza della Direttrice del DSS all’incontro di approfondimento sia sul P2004 che sul Piano finanziario, previsto da settimane con la Commissione, costituisce un episodio, che sembra purtroppo non potersi considerare come isolato, ma segnale di un disagio più ampio. Alla Commissione è infatti stato ribadito da parte dei Consiglieri presenti, che la Direttrice del DSS non ha prestato la propria collaborazione, per l’adozione di misure di contenimento nei settori di sua competenza, non adattando ad esempio i limiti di reddito per l’accesso ai sussidi per il pagamento dei premi cassa malati, a seguito dell’entrata in vigore del III° e del IV° pacchetto fiscale. Misure di moderazione delle uscite hanno dovuto essere approntate dai colleghi, senza disporre degli approfondimenti e delle concertazioni, che si impongono La Commissione ha quindi dovuto procedere alle correzioni al P2004, che vengono illustrate ai considerandi seguenti, in particolare per permettere di concertare le soluzioni da adottare con gli enti, istituti, associazioni, fondazioni e aziende autonome, cui il DSS eroga sussidi. 6. Le reazioni al preventivo 2004La presentazione del P2004 ha destato reazioni contrastanti nel Cantone, che non si sono limitate alle decisioni, poi, come accennato, rientrate, adottate dall’Esecutivo. Il P2004 ha raccolto importanti sostegni, che si sono poi concretizzati nella sottoscrizione di questo rapporto da parte dei rappresentanti dei gruppi PLR e PPD, una volta accolte le precisazioni, che ritroveremo alle prossime pagine. Le critiche si sono focalizzate sia sulle misure proposte, sia sull’impostazione di fondo, che ha improntato l’allestimento del P2004, e dunque sulla necessità di intervenire sulla tendenza già ricordata più sopra, che vede accentuarsi il divario tra entrate ed uscite. Qualcuno sostiene, e verosimilmente questa tesi sarà ripresa pure nell’ambito di un possibile rapporto di minoranza o nel corso del dibattito parlamentare, che siamo un Paese ricco, che non deve preoccuparsi né di contenere le uscite, né di aumentare le entrate. Si tratta senz’altro di un'ipotesi allettante, che permetterebbe a tutti qualche sonno tranquillo in più e qualche grattacapo in meno In effetti, le previsioni contenute nel Piano finanziario danno atto che il debito pubblico è in costante e preoccupante crescita, tanto da assestarsi a fine legislatura a ben oltre i 2 miliardi di franchi, se non dovessimo adottare misure di contenimento. E il debito pubblico non ci preoccupa certo in quanto tale, ma per i suoi effetti sui costi di gestione corrente: nell’ipotesi, oggi forse un po’ azzardata, che i tassi d’interesse non aumentino, si può infatti stimare che un tale debito pubblico costerà circa 80-85 milioni di franchi all’anno di interessi passivi. Sul fronte opposto, troviamo chi punta il dito accusatorio sulle entrate, anziché sulle uscite. Come i dati ed i grafici allegati al rapporto dimostrano, in effetti le uscite determinate soprattutto dallo svolgimento di compiti esistenti e non dall’assunzione di compiti nuovi -aumentano ad un «ritmo» di 100 milioni di franchi all’anno Le entrate per contro tengono Detto altrimenti: otto anni di politica di sgravi fiscali - dal 1996 ad oggi - corrispondono a 108 mio di franchi a carico del Cantone, a fronte dei 119 mio proposti dall'iniziativa popolare, che mirava alla diminuzione lineare delle aliquote, adottata in votazione popolare grazie all’appoggio della maggioranza dei cittadini. Come accennato, numerose sono poi state le reazioni, alle misure di contenimento delle uscite contemplate nel P2004. Molte di queste sono pure state recapitate direttamente alla Commissione, che ritiene dunque di doverle riportare in breve, anche perché le richieste di audizione, formulate essenzialmente dalle associazioni mantello delle diverse realtà operanti nel sociale, non sono state accolte favorevolmente da quella che in quel frangente è risultata la maggioranza commissionale. L’Associazione ticinese delle istituzioni sociali A.T.I.S. ha a più riprese sottolineato «le forti preoccupazioni derivanti da un’eventuale approvazione dei dati di preventivo che comprometterebbero in modo serio le prestazioni finora erogate». Sempre a detta dell'A.T.I.S. le cifre indicate nel messaggio non tengono conto dei costi cagionati dalla messa in esercizio di progetti e prestazioni approvati nel corso dell’anno 2003. Ciò ha quale conseguenza una diminuzione dei sussidi rispetto al fabbisogno di determinati settori (pur considerando il blocco del personale). A detto importo occorre aggiungere anche le misure di contenimento avanzate dalla Confederazione che per il 2004 ammontano a fr. 3'000'000.-. L’A.T.I.S elenca poi le prestazioni e le strutture già in esercizio, che verrebbero messe in forse dall’approvazione integrale del P2004. L’Associazione dei Comuni in ambito socio-sanitario ha pure manifestato alla Commissione la propria contrarietà alle misure contemplate nel P2004; essa ha pure sottolineato la perplessità rispetto all’esclusione dalla concertazione del più importante finanziatore di strutture e servizi socio-sanitari ticinesi, e quindi dei Comuni. Singole case per anziani hanno direttamente manifestato alla Commissione le proprie difficoltà in vista del contenimento dei sussidi prospettato nel P2004. Alla Commissione si sono appellate pure le Antenne Icaro e Alice. Esse hanno evidenziato che il calcolo contenuto nel decreto che le tocca, è basato su di un dato di cassa (fr. 650'000.-), cioè su quanto il Cantone ha versato nel 2002, non sul dato di competenza, che era di fr. 1'401'143.-. Hanno pure aggiunto che l’UFAS ha da anni annunciato l’intenzione di voler gradualmente abbandonare il versamento di sussidi a strutture quali le Antenne. Se dunque entrasse in vigore il decreto relativo tra l’altro alle Antenne, queste precisano che dovrebbero chiudere «in quanto l’importo previsto permette esclusivamente di adempiere agli obblighi contrattuali, per sei mesi». I sindacati hanno promosso assemblee e allestito comunicati, in particolare sulle misure che concernono la scuola. Essi hanno tra l’altro chiesto al DECS l’immediata apertura di trattative sulle condizioni di insegnamento dei docenti, che coinvolgano i sindacati, ma anche i rappresentanti degli organi di conduzione degli istituti (così ad esempio, l’assemblea straordinaria del sindacato OCST docenti del 6 novembre). Più in generale, i sindacati hanno pure contestato la prevista riduzione del personale della pubblica Amministrazione. Alla Commissione si sono poi rivolti alcuni collegi di docenti del medio e del medio superiore, con prese di posizione lunghe ed articolate. Essi hanno in particolare contestato l’aumento di un’ora dell’onere di insegnamento dei docenti a parità di salario, sottolineando tra l’altro che «la realtà è che il docente si vede sempre più gravato di compiti di ogni tipo e che, lungi dal poterne accettare l’aumento, dovrebbe a buon titolo rivendicare una diminuzione del suo orario settimanale. Non si tratta di una battuta provocatoria». I docenti contestano sostanzialmente il peggioramento delle loro condizioni di lavoro, l’ampiezza e la delicatezza del loro compito. Si fanno pure portavoce di timori occupazionali. I docenti di ginnastica correttiva hanno sottolineato che l’abbandono totale del servizio andrebbe a detrimento della salute dei nostri giovani. Essi hanno quindi proposto di mantenerlo come previsto dalla risoluzione governativa del luglio 2001, continuando, quindi, l’educazione al portamento ed il controllo degli allievi con un corpo docente di 16 unità a tempo pieno o, in alternativa, riducendo ulteriormente il servizio, concentrandolo nella fascia scolastica che va dalla quarta elementare alla seconda media, con un numero di insegnanti pari a 10 posti di lavoro a tempo pieno L’ordine dei medici dentisti ha fatto presente che «le spese per il servizio dentario scolastico nell’anno scolastico 92/93 si situavano attorno ai fr. 2'960'000.- per crescere fino ai fr. 3'750'000.- a causa dei ragazzi arrivati in Svizzera a seguito degli eventi bellici nei paesi della ex Jugoslavia. Con l’introduzione di un tetto massimo per allievo di fr. 700.-, che porta ad escludere le terapie complesse ed ad adottare una linea di cura più consona alle esigenze sociali di un servizio quale l’SDS, il servizio completo costa per l’anno scolastico 2002/2003 quanto nel 92/93 vale a dire fr. 2’9655'000. -». L’Alleanza patriziale ticinese ha criticato la proposta contenuta nel P2004 sul Demanio forestale cantonale, evidenziando tra l’altro che «terreni abbandonati a se stessi diventano facilmente teatro di disastri naturali (frane, ecc.), per il cui ripristino diverrebbe poi indispensabile spendere somme ben maggiori della modesta cifra di 438 mila franchi annui che, ingenuamente, si pensa di poter risparmiare». La Federlegno Ticino si è pure espressa contro la vendita del demanio cantonale. Non tutti si sono rivolti alla Commissione, per manifestare le propria opposizione al P2004. Sui mass media si sono via via succedute posizioni critiche. È pure successo che la stampa ha fornito informazioni scorrette, fomentando il clima di incertezza e di mancanza di fiducia nelle istituzioni, che, come già scritto, è oggi palpabile. È stato ad esempio il caso del «Caffè», che per la penna di Clemente Mazzetta ha distorto ed ingigantito i dati sui mandati pubblici. Vi sono state manifestazioni pubbliche il 12 novembre: un’altra è in calendario per il 3 dicembre. Si incita allo sciopero anche per il 16 dicembre. La Commissione auspica che la soluzione che viene proposta tramite il presente rapporto serva ad evitare un ulteriore inasprimento della conflittualità sociale. 7. L’esame del preventivo 2004La Commissione ha ricevuto il messaggio governativo sul P2004 nei giorni seguenti il 17 ottobre. Da subito, ha sottolineato la necessità imprescindibile di disporre pure del Piano finanziario e delle Linee direttive. Ci troviamo infatti all’inizio di una legislatura, i cui segnali premonitori Preventivo 2003, Preconsuntivo 2003 e Consuntivo 2002 indicano una tendenza, i cui sviluppi nei prossimi anni non possono non essere considerati sin d’ora. In occasione dell’incontro con il Consiglio di Stato del 20 novembre a Montecarasso, la Commissione ha quindi finalmente avuto accesso ai primi dati di Piano finanziario, non ancora del tutto definitivi, sui quali torneremo più sotto. Il messaggio sulle Linee direttive e sul Piano finanziario ancora non é stato licenziato dall’Esecutivo. I gruppi PPD e PS, unitamente a quello della Lega, hanno formulato un’importante serie di domande al Consiglio di Stato, alla maggior parte delle quali è stata data risposta. Sin dall’inizio dell’esame del P2004 la Commissione si è prefissata di giungere in tempi relativamente brevi ad esprimersi sul messaggio governativo e quindi a sottoscrivere il proprio rapporto, in modo da permettere al Parlamento di votare nell’ultima seduta di quest’anno Tale intento non trova giustificazione unicamente nell’opportunità di evitare la gestione provvisoria: è in effetti fondato principalmente sulla volontà di porre qualche punto fermo nel marasma di informazioni e controinformazioni che investono il cittadino, e di evitare il perdurare di quelle che potrebbero apparire facili strumentalizzazioni. 8. I punti forti del preventivo 2004I punti forti del P2004 sono costituiti dalle misure strutturali proposte dal Consiglio di Stato, per contenere l’evoluzione della crescita delle uscite, per moderare l’aumento della spesa corrente. Prima di entrare nel merito delle soluzioni prospettate dal Governo, una premessa si impone. Tali misure non comportano la diminuzione delle uscite correnti, che al contrario aumenteranno nel 2004 di 75.3 milioni di franchi, pari al 3.2% rispetto al Preventivo 2003. In termini reali, stimato il rincaro allo 0,6%, le uscite correnti aumenteranno dunque nel prossimo anno del 2.6%. Si mira dunque, come più volte detto e scritto, a contenere l’aumento delle uscite: non si operano per contro tagli sulle spese. L’allegato elenco dei principali contributi al lordo e al netto dal 1995 al P2004 da pienamente atto di quanto appena illustrato (v. all. 7). Nel formulare le misure strutturali menzionate nel P2004, il Consiglio di Stato si è fondato su di una considerazione, che la Commissione condivide. Se lo Stato deve potersi assicurare i mezzi per far fronte ai propri compiti attuali, come pure futuri, rispettivamente contenere l’aumento della crescita delle uscite, ognuno deve essere chiamato a contribuire, o detto altrimenti, nessuno può chiamarsi fuori. Ecco allora la simmetria dei sacrifici, espressione ormai più popolare di quella della revisione dei compiti dello Stato, che in effetti mantiene tutta la sua attualità e che ne costituisce il corollario. Come accennato, il Consiglio di Stato ha voluto proporre misure strutturali: esse mirano a incidere durevolmente, sulla struttura della spesa dello Stato. Il loro effetto non si limita quindi al 2004, ma è stato pensato per andare oltre, e così contribuire anche nei prossimi anni al contenimento delle uscite. La Commissione condivide l’impostazione adottata dal Governo, che non si è accontentato di misure transitorie, che per loro stessa definizione, sono destinate ad esaurirsi in breve. Daniele Besomi nel suo commento su «Azione» del 26 novembre contesta «l’adozione urgente di misure che intaccano, a breve e a lungo termine, la qualità del servizio sinora proposto dall’Ente pubblico». Altri si sono espressi in modo analogo: senz’altro uno dei rapporti di minoranza si baserà su argomentazioni del tutto simili, che la Commissione o quantomeno la sua maggioranza non può che mettere in dubbio. La qualità del servizio non viene penalizzata, ma mantenuta su buoni livelli. Non solo: le misure di contenimento prospettate permettono di mantenere a buoni livelli pure nei prossimi anni la qualità dei servizi, evitando un’impostazione miope, che ci porterebbe a gravi difficoltà già nel breve termine. Alcune delle misure prospettate richiedono modifiche legislative: per ognuna di esse è allegato al P2004 un decreto separato. Il Consiglio di Stato ha rinunciato a formulare un decreto unico, che avrebbe dato unità all’intera manovra di contenimento del deficit d’esercizio, ma che poneva evidenti dubbi costituzionali in merito all’unità di materia. Singolarmente sui diversi decreti potrà dunque essere esercitato lo strumento del controllo democratico costituito dal referendum, che nel frattempo è già stato preannunciato da fronti diversi a più riprese. Altre misure vengono adottate tramite modifiche di regolamento e risultano quindi di competenza del Consiglio di Stato. Parte delle misure di contenimento prospettate, cui il messaggio dedica numerose pagine, a partire dalla 66, non hanno dato adito a particolari discussioni: ci limitiamo quindi a riprenderle e a commentarle brevemente nel rapporto. Per altre è stato l’opposto: esse sono state all’origine di scioperi e potrebbero ancora causarne di ulteriori. Al prossimo punto ci soffermiamo quindi in particolare sulle misure che non incontrano consenso unanime. Se il Consiglio di Stato mira al contenimento delle uscite proponendo l’adozione di misure strutturali, esso si preoccupa pure del contenimento delle spese per il personale tramite: - la riduzione lineare del 2% all’anno dei posti permanenti autorizzati (PPA) e del contingente del personale avventizio (CPA) per i quattro anni del piano finanziario, misura già chiesta dal Gran Consiglio nell’ambito dell’approvazione del Preventivo 2003 del Cantone. Gli effetti della riduzione per il 2004 sono parziali: essi ammontano a ca. 4.2 milioni di franchi; - il blocco della spesa per ausiliari al P2004 e in seguito la riduzione del 2% all’anno per quattro anni. Il contenimento sul 2004 ammonta a 0.5 milioni di franchi; - il blocco degli aiuti straordinari al livello del preventivo 2003 e in seguito riduzione del 2% all’anno per quattro anni. Il contenimento sul 2004 ammonta a 4.3 milioni di franchi. Precisiamo ancora che la decisione concernente il personale non va intesa quale taglio “lineare” degli effettivi. I Dipartimenti, le Divisioni, le Sezioni, la Cancelleria possono proporre le loro strategie nell’obiettivo fissato dal Consiglio di Stato. Nessuna chiusura di uffici è dunque posta in nesso causale diretto con la riduzione degli effettivi. In tale contesto si inserisce pure l’azione del Gruppo di lavoro misto, recentemente istituito dal Governo per valutare l’adeguatezza degli effettivi del personale nei diversi settori dell’Amministrazione cantonale. La Commissione ha acquisito dati interessanti sull’evoluzione del personale, che allega quindi quale documento esplicativo (v. All. 8). Vi sono contenuti i dati sull’evoluzione dei PPA dal 1993 al 30 giugno 2003 nel complesso e suddivisi per Dipartimento: nel complesso i PPA sono aumentati da 4292.42 a 4392.73 unità. Vi è stato pure un aumento dal 2002 al 2003, quando già il Parlamento, come accennato, aveva chiesto la riduzione lineare del 2% del personale. Significativa è pure l’occupazione del personale avventizio, le cui unità a fina maggio 2003 erano pari a 1033.18. In Commissione è stata ventilata l’ipotesi di fissare un tetto alla spesa salariale: la si sottopone al Consiglio di Stato quale spunto di riflessione per il futuro. Le misure elencate non concernono i docenti, per i quali è prospettata un’altra soluzione che sarà illustrata più sotto, nonché i posti direttamente ed interamente finanziati da terzi, per i quali un’eventuale diminuzione numerica non avrebbe alcun effetto positivo sul risultato d’esercizio. Altro elemento forte del P2004 è costituito dal volume degli investimenti. Come preannunciato, il conto degli investimenti presenta uscite per 463.9 milioni di franchi, contro i 420.3 del preventivo 2003 - + 43,6 milioni ed entrate per 202.4 milioni di franchi (preventivo 2003: 198.3 milioni di franchi). L’onere netto è pertanto di 261.5 milioni di franchi contro i 222.0 del preventivo 2003. Il Consiglio di Stato intende quindi aumentare in modo importante il suo impegno nella realizzazione di investimenti propri e nel sostegno a investimenti di terzi. La Commissione si è interrogata sull’opportunità di tale aumento, rispettivamente sulla necessità di contenere gli investimenti, per contenere le uscite. È quindi emerso che nel 2004 giungono a «maturazione» un numero importante di opere, che da tempo attendono di essere realizzate. L’Esecutivo confida quindi che l’importo messo a preventivo possa poi effettivamente ritrovarsi a consuntivo. La Commissione si augura che tale auspicio possa concretizzarsi. La Commissione non ha dunque voluto toccare le cifre prospettate per gli investimenti, il cui impatto positivo sull’economia cantonale è d’altro canto indiscutibile. È pure vero che a più riprese in Gran Consiglio è stata reclamata l’attuazione di investimenti, che permettessero, da una parte, di dotare il nostro Cantone di quelle strutture di cui ha necessità e, nel contempo, dall’altra, di dare impulsi al mercato dell’edilizia. 9.1 Le misure preavvisate positivamente9.1.1 Modifica della Legge tributaria del 21 giugno 1994La misura proposta dal Consiglio di Stato una tantum per il 2004 consiste nel prevedere una correzione del 3.823 % sull’imposta sul reddito delle persone fisiche e dei contribuenti tassati alla fonte. In effetti, viene adeguato il meccanismo di neutralizzazione del passaggio dalla tassazione biennale prenumerando a quella annuale postnumerando, introdotta a partire dal 2003. Il correttivo era stato valutato a partire dall’evoluzione congiunturale positiva degli ultimi 20 anni. Negli ultimi due anni, la realtà cantonale è purtroppo diversa: la crescita economica è stata, in termini reali, di -0.2% nel 2002 e pari a zero nel 2003. Di qui, l’adeguamento del correttivo, che evita uno sgravio fiscale supplementare a favore delle persone fisiche, rispettivamente per i contribuenti tassati alla fonte, e che dunque concerne in ugual modo tutti i contribuenti. La misura permette di aumentare il gettito delle persone fisiche nel 2004 di 21. 9 milioni di franchi. Complessivamente, nel prossimo anno il gettito delle persone fisiche raggiunge 668.2 milioni di franchi. La correzione permette inoltre di aumentare il gettito 2004 delle imposte alla fonte di 2.3 milioni di franchi, portandolo complessivamente a 62.3 milioni di franchi. Nel corso del dibattito commissionale sulla neutralizzazione del correttivo si sono confrontate interpretazioni politiche diametralmente opposte. Chi ritiene improponibile anche un contenuto ritocco delle aliquote si è ritrovato contrapposto a chi vedrebbe di buon occhio un ripensamento della politica fiscale, concretamente il suo aggravio. Vi è poi l’ipotesi prospettata dal Consiglio di Stato per il 2004, che oggettivamente, nell’attuale momento congiunturale non può essere letta come un aggravio, bensì come un mancato sgravio. La Commissione approva dunque la correzione proposta una tantum dal Consiglio di Stato per il 2004, improntata al principio condiviso della simmetria dei sacrifici, ma quale misura straordinaria, limitatamente al 2004, auspicando che non sia riproposta in seguito. Nell’ipotesi che prenda finalmente avvio la ripresa economica, la ripetizione della correzione della neutralizzazione per il cambiamento di sistema d’imposizione, equivarrebbe infatti ad un aggravio fiscale. Dalle anticipazioni dei contenuti del Piano finanziario e delle Linee direttive, sembra di poter intravedere che in effetti il Consiglio di Stato si stia orientando verso la riproposta della correzione della neutralizzazione fiscale anche nei prossimi anni del quadriennio. La Commissione esprime sorpresa e riserve per la nuova impostazione, che il Governo sembra pronto ad adottare, in contrasto con le precise indicazioni contenute nel P2004. 9.1.2 Modifica della Legge sulla perequazione finanziaria intercomunale (LPI) del 25 giugno 2002 La misura proposta, a cui sono dedicate le pagine 66 e 67 del messaggio, alle quali si rinvia per il commento che riportano, è duplice. Essa introduce la possibilità del differimento su due anni del versamento dell’aiuto transitorio residuo in caso di aggregazione, contemplato dall’art. 21 della Legge sulla perequazione finanziaria intercomunale. La Legge prevede oggi il versamento in un’unica rata al nuovo comune sorto da un’aggregazione. Essa introduce pure un tetto massimo per l’esborso del contributo per la localizzazione geografica, o meglio attribuisce al Consiglio di Stato la facoltà di fissare annualmente, tramite decreto esecutivo, il contributo massimo erogabile. Il contributo massimo prospettato nel messaggio sul P2004 ammonta a 3 milioni di franchi. Per comprendere la soluzione prospettata, è bene ricordare che la LPI, entrata in vigore il 1.1.2003, prevede appunto, tra l’altro, il contributo di localizzazione geografica. Tale contributo viene quindi versato per la prima volta nel 2003. Il contributo è pari a: - 80% del maggior costo pro capite cantonale, che è pari a fr. 214.-, delle spese nette legate al traffico (spese correnti relative alla manutenzione delle strade); - 50% del costo pro capite per il trasporto degli allievi di scuola elementare e dell’infanzia; - 80% del contributo del Comune a copertura del disavanzo di gestione corrente dell’azienda acqua potabile, dopo verifica del prelievo di adeguate tasse di consumo. L’art. 25 del regolamento della LPI precisa che la condizione per beneficiare del contributo è di fissare il moltiplicatore d’imposta al 90% e di disporre di risorse fiscali pro capite inferiori alla media. Il contributo vuole compensare i maggiori costi causati dalla localizzazione geografica periferica. I Comuni potenzialmente beneficiari, indicati all’art. 30 del regolamento della LPI, sono 109. In applicazione della legge e del regolamento, i Comuni, ai quali sarà versato un contributo di livellamento per il 2003 pari a fr. 4'445’000.--, sono 84. In effetti, solo una parte dei conteggi 2003 è stato allestito in modo definitivo; per gli altri, si dispone di una stima abbastanza attendibile. Nel 2004, per il quale come accennato è stato fissato un limite di 3 milioni di franchi, vi sarà una riduzione lineare del 34,9% sulle quote 2003, come emerge dall’All. 9. La Commissione ha discusso la modifica prospettata, conscia dell’importanza che riveste in particolare per i comuni decentrati, il contributo di localizzazione, introdotto con la recente revisione della Legge sulla perequazione finanziaria intercomunale. Essa invita quindi il Consiglio di Stato ad avere ben presente la realtà di tanti comuni periferici, quando fisserà l’importo di sua competenza. La somma messa a preventivo per il 2004 non deve nei prossimi anni subire ulteriori correzioni verso il basso. Il messaggio contiene alle pagine 67 e seguenti, numerosi dati che illustrano le ragioni, che hanno indotto il Consiglio di Stato a verificare l’opportunità di adottare misure in questo delicato settore dell’azione sociale. Per tali precisazioni rinviamo quindi al documento governativo. Ci limitiamo qui a riportare qualche indicazione complementare, dopo aver rammentato che l’ammontare dei sussidi per il pagamento dei premi dell’assicurazione obbligatoria di base si fissa nel 2004 a 180.5 milioni di franchi. L’aumento rispetto al Preventivo 2003 157.5 milioni di franchi è quindi pari a 23 milioni di franchi - + 14.6% -. Analogamente vale per il Preconsuntivo 2003, che stima i contributi erogati nel corrente anno in fr.157,5 + 21,5 = 179 milioni di franchi, con un aumento dunque di 1,5 milioni di franchi, + 0,8%. Non tutte le misure proposte concernenti l’assicurazione malattia richiedono una modifica di legge. Non è ad esempio necessario alcun adeguamento legislativo per la riduzione dei limiti di reddito determinante, al di sotto dei quali gli assicurati percepiscono il sussidio pieno I limiti passano da fr. 14'000.- a fr.13'000.- per le persone sole e da fr. 20'000.- a fr. 18'000.- per le famiglie. Parimenti, non è necessaria alcuna modifica legislativa per l’adeguamento della quota minima a carico degli assicurati sussidiati all’evoluzione dei premi dell’assicurazione di base obbligatoria: l’adeguamento corrisponde all’80% dell’aumento del premio medio in Ticino Per comprendere tali modifiche è opportuno ricordare che l’entrata in vigore degli sgravi fiscali del III° pacchetto (1° gennaio 2001, con effetti dunque sulle dichiarazioni fiscali 2001/2002) e del IV pacchetto (1° gennaio 2003 ) ha portato ad un aumento degli aventi diritto ai sussidi cassa malati. A parità di reddito lordo, con le maggiori deduzioni, il reddito imponibile e quindi anche il reddito determinante in base alla LCAMal diminuisce: le fasce di reddito che, prima degli sgravi, si trovavano appena al di sopra dei limiti che danno diritto ai sussidi, vi rientrano automaticamente. Con l’entrata in vigore del III° pacchetto, è stato ad esempio stimato un aumento automatico di beneficiari pari a circa 6'100 assicurati, grazie alla diminuzione del reddito imponibile, a parità di reddito lordo. Di fatto quindi, gli sgravi del III° pacchetto comportano un aumento del numero degli assicurati mediante un aumento del reddito lordo, al di sotto del quale viene versato il sussidio. Con l’entrata in vigore del IV° pacchetto, si stima un ulteriore importante incremento di assicurati sussidiati: aumentano infatti gli assicurati che, a parità di limiti di reddito, potranno beneficiare dei sussidi cassa malati, in quanto con i nuovi sgravi il reddito imponibile diminuirà a parità di reddito lordo. La tassazione 2001/2002 è stata utilizzata per la prima volta, ai fini di sussidi cassa malati, nel 2003. I sussidi 2002 sono stati definiti e versati ancora in base ai redditi imponibili risultanti dalle dichiarazioni fiscali 1999/2000. Gli assicurati sussidiati nel 2002 erano 67’1300, più 19'096 beneficiari di prestazioni complementari AVS/AI. Nel 2003 sono circa 92'000. Per il 2004 si stima che ve ne saranno circa 95'000. Le tassazioni 2003 saranno considerate per i sussidi cassa malati del 2005; le notifiche arriveranno infatti nel corso del 2004. Il Consiglio di Stato ha quindi proposto una correzione dei limiti di reddito determinante per il sussidio, per rispettare l’obiettivo politico di una socialità più mirata perseguita con la riforma della LAPS, concretamente per garantire la neutralità nella concessione dei sussidi rispetto al 2003. La Commissione invita a sostenere tale correzione, che si prefigge in effetti di limitare l’erogazione dei sussidi per i premi cassa malati a favore di quegli assicurati, che già ne beneficiavano prima dell’entrata in vigore dei citati sgravi fiscali, come risulta con evidenza dalle simulazioni che sono qui annesse quali All. 10 e 11. Non venissero adottate le misure proposte ed applicabili per quanto concernei limiti di reddito per i sussidi pieni dal 2004 ed i limiti di reddito per i figli dal 2005, si allargherebbe la fascia di beneficiari. Vi sono poi le misure che richiedono una modifica di legge: il Parlamento dovrà esprimersi approvandole o respingendole. Contro le decisioni parlamentari potrà poi essere lanciato il referendum. Si tratta in particolare della: quota media ponderata, che si propone venga calcolata sulle 20 casse meno care per le tre categorie di assicurati: adulti, giovani adulti (18-25 anni) e minorenni, e non più sulla base di tutte le casse malati riconosciute in Ticino, ai fini dell’assicurazione di base obbligatoria. Questa facoltà è prevista dall’art. 34 cpv. 2 LCAMal nel caso in cui le casse raccolgano almeno i due terzi degli assicurati del Cantone. La nuova modalità di calcolo della quota media ponderata comporta un minor aumento dei sussidi di cassa malati valutato in 9.5 milioni di franchi nel 2004. Il cambiamento di cassa malati permetterà inoltre pure all’assicurato stesso di spendere meno per i premi cassa malati, optando per una cassa meno cara, come dimostra la simulazione proposta alla pagina 69 del messaggio. Il Consiglio di Stato ha chiesto al Dipartimento competente che gli assicurati sussidiati ricevessero tempestivamente una comunicazione ufficiale, per renderli attenti della modifica in atto e invitarli a verificare la propria posizione. Assicurati morosi: la modifica di legge proposta dal Consiglio di Stato unanime, intende promuovere, attraverso specifici interventi, l’assunzione delle responsabilità da parte di determinati assicurati insolventi nei confronti dell’obbligo di pagare il premio dell’assicurazione obbligatoria delle cure medicosanitarie. L’esperienza, di cui la direzione dell'Istituto delle assicurazioni sociali ha dato atto alla Commissione, ha mostrato che esiste oggi un’utilizzazione impropria da parte di taluni assicurati della garanzia sociale del pagamento del premio. Si tratta di persone il cui tenore di vita consentirebbe ragionevolmente, nonostante nei loro confronti sia stato rilasciato un Attestato di carenza beni, di pagare il premio per l’assicurazione obbligatoria contro le malattie, usufruendo, se del caso, dei sussidi individuali. In talune situazioni questo ricorso improprio alla protezione sociale si estende ben oltre i 5 anni. Ciò non dovrebbe essere il caso, perché lo scopo della garanzia e dell’aiuto è quello di sopperire a particolari e momentanee difficoltà economiche. Un prolungato intervento di presa a carico dei crediti scoperti, quando si estende su periodi di tempo troppo lunghi, snatura il provvedimento e provoca deresponsabilizzazione individuale. La misura di risparmio comporta un rientro per l’anno 2004, di 2.4 milioni di franchi. Sussidi per i figli: la diminuzione del reddito imponibile a parità di reddito lordo, determinata come visto sopra dall’entrata in vigore dei pacchetti di sgravio fiscale, rende sostenibile un adeguamento dei limiti di reddito che danno diritto al sussidio per i premi per i figli a carico, al di fuori della fascia degli assicurati sussidiati come persone sole o come famiglie. La modifica di legge proposta riduce il limite per la concessione dell’aiuto dal secondo figlio in avanti da fr. 39'000.- a fr. 34'000.- quello per il sussidio dal terzo figlio in avanti da fr. 65'000.- a fr. 55'000. -. La misura, che la Commissione approva e che entrerà in vigore a partire dal 2005, comporta un rientro di 0.8 mio oltre ai 2.4 milioni di franchi. 9.1.4 Modifica della Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 La modifica è contemplata alle pagine 75 e 76 del messaggio, alle quali si rinvia. La misura proposta prevede un ribaltamento, seppur relativamente limitato, di oneri dal Cantone ai Comuni, ai quali viene ora chiesto di partecipare alle spese ed agli eventuali ricuperi delle spese assistenziali nella misura del 20%. Tale ribaltamento sarebbe a detta del Governo giustificato dal potere di controllo che la LAS, riveduta, attribuisce ad ogni Comune. La Commissione esprime dubbi e scetticismo sulla possibilità per i Comuni di influire sulle decisioni assistenziali. La commissione auspica dunque di poter verificare nei prossimi anni l’evoluzione delle decisioni in materia di prestazioni assistenziali. Già in altre occasioni e pure per altre misure contemplare nel P2004, il Cantone limita le proprie uscite, caricandole sui Comuni. Si tratta di una strategia che in effetti non contiene le spese, ma le ripartisce in modo diverso. Essa va quindi adottata con estrema prudenza, anche perché ai Comuni non è data facoltà di esprimersi preventivamente in merito. Rimane poi d’attualità l’obiettivo già contemplato nelle Linee direttive della scorsa legislatura, di verifica e ridefinizione dei flussi finanziari tra Cantone e Comuni. 9.1.5 Modifica della Legge sulla scuola del 1°febbraio 1990 La Commissione ha esaminato con preoccupata attenzione le misure concernenti la scuola ticinese. Alcune presuppongono la modifica della Legge della scuola. Altre, che pure la toccano direttamente, sono subordinate alla revisione di altre leggi e verranno quindi esposte più sotto. Concretamente, ci viene qui chiesto di appoggiare la chiusura del servizio della ginnastica correttiva. Il messaggio a pag. 76 illustra nel dettaglio le ragioni di tale proposta, che la Commissione condivide, non senza aver rinunciato a ribadire che nessuna limitazione o soppressione di servizi e/o prestazioni viene approvata a «cuor leggero», ma è frutto della irrinunciabile ponderazione tra i bisogni degli utenti – in questo caso, di bambini e ragazzi - e la difficile realtà finanziaria, che si prospetta. La Commissione aggiunge che gli alunni della scuola dell’obbligo seguono settimanalmente lezioni di educazione fisica, impartite da docenti, che dispongono di un alto grado di formazione. Durante tali lezioni, gli allievi hanno quindi modo di effettuare esercizi, che favoriscono il loro sviluppo fisico armonioso, anche per quanto concerne il portamento. Durante la fase transitoria che va dal settembre 2004 al settembre 2007, - non si sostituiranno i docenti partenti; - si imposterà l'attività a dipendenza delle risorse disponibili in un determinato anno scolastico, e quindi dei docenti ancora in attività. Questa scelta imporrà una limitazione e una differenziazione dell'attività in alcune sedi di scuola elementare o di scuola media; - si valuteranno con i docenti interessati le possibili alternative professionali, tenendo conto della loro preparazione , e in applicazione delle norme previste dalla LORD. Il Consiglio di Stato alla pagina 77 del messaggio, propone di abrogare la base legale, e quindi l’art. 94 LALPT, per la concessione di sussidi ai Comuni per i lavori pianificatori di chiaro interesse cantonale. Il risparmio é quantificabile in fr. 250'000.- annui a partire dal 1°gennaio 2006: negli anni 2004 e 2005 occorre infatti dar seguito alle promesse di sussidio già formulate ai Comuni. La commissione riconferma le considerazioni espresse al precedente punto 9.1.4. sui rapporti tra Cantone e Comuni. 9.1.7 Modifica del DL sulla protezione delle bellezze naturali e del paesaggio del 16 gennaio 1940 La misura, illustrata a pagina 77 del messaggio, prevede di stralciare l’art. 4 del decreto legislativo sulla protezione delle bellezze naturali e del paesaggio, che dà oggi modo al Cantone di assegnare sussidi sulle spese per la conservazione e la manutenzione di paesaggi, località caratteristiche, luoghi storici e monumenti culturali, ecc. Il risparmio è quantificabile in fr. 300'000.- annui a partire dal 1°gennaio 2007: negli anni 2004, 2005 e 2006 occorre infatti dar seguito alle promesse di sussidio già formulate ed alle convenzioni già sottoscritte. Nuovamente, la commissione riconferma le considerazioni espresse al precedente punto 9.1.4. sui rapporti tra Cantone e Comuni. 9.1.8 Modifica delle modalità di gestione dell’Aeroporto cantonaleIl messaggio vi dedica le proprie pagine 78 e 79. Il risparmio delle uscite correnti per il Cantone a partire dal 1° gennaio 2005, nel caso previsto in cui l’aeroporto di Lugano-Agno venisse privatizzato e la sua gestione, unitamente a quella dell’aeroporto di Locarno, passasse nelle mani di Lugano, è quantificabile in 1.8 milioni di franchi. La Commissione preavvisa positivamente la misura, pur nutrendo qualche dubbio sulla sua concreta realizzabilità. Essa si chiede quindi se il Dipartimento del territorio non possa verificare ed approntare altre misure di contenimento per i prossimi anni. La misura è descritta alla pagina 79 del messaggio. Se innanzitutto si può premettere che valgono ancora una volta le considerazioni espresse al precedente punto 9.1.4., come pure quelle proposte al punto 9.1.6. sugli interventi sulla scuola, occorre aggiungere che nel corso dell’esame del messaggio sul P2004, è pervenuta alla Commissione da parte del Consiglio di Stato per il tramite del DECS, una proposta alternativa, che è stata accolta positivamente. Rimane la riduzione lineare del 10% del sussidio cantonale per le scuole comunali, che comporta un trasferimento di oneri ed un aggravio per i Comuni per un importo complessivo di 5.33 milioni di franchi. Cambiano le modalità di ripartizione di tale percentuale tra i Comuni, che viene modulata a dipendenza della loro situazione finanziaria. Se infatti i coefficienti che varrebbero secondo quanto prospettato dal messaggio emergono dalla tabella All. 12, quelli corretti secondo la forza finanziaria comunale e che siamo chiamati a votare, sono quelli che risultato dalla tabella All. 13. La Commissione propone quindi di correggere come segue il decreto con cui viene modificata la Legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti : Prima di illustrare la misura che implica la revisione della LORD riteniamo opportuno formulare una premessa, che permette di rispondere alle obiezioni che da qualche settimane sentiamo di frequente, secondo cui i mezzi per la scuola in Ticino sarebbero sempre meno Nell'All. 14 figura l’evoluzione dei costi del DECS dal 1999 al 2004, dalla quale emerge che se la crescita delle spese correnti, senza addebiti interni, dal 1999 al 2004 è stata pari a fr. 86'132'151.-, dal 2003 al 2004 essa è pari a fr. 15'597'195.-. Alleghiamo quindi pure il dettaglio della maggior spesa nel DECS dal 2003 al 2004 (v. All. 15). L’accresciuto investimento di mezzi nella scuola ha portato concretamente in più campi ad un ampliamento ed ad un miglioramento dell’offerta: pensiamo al potenziamento della formazione professionale, alla SUPSI; all’USI, ma anche alla nuova curricolo maturità federale, ecc. . La misura prospettata alle pagine 79 e seguenti del messaggio, è ormai conosciuta: sull’ora lezione settimanale in più rispetto alla normativa vigente per i docenti delle scuole cantonali – scuole medie, medie superiori, scuole professionali, ginnastica correttiva, alta scuola pedagogica – si è detto e scritto molto, vi sono state assemblee, trasmissioni televisive e radiofoniche, si è scesi nelle piazze e ancora vi si tornerà. Molti docenti la contestano, i sindacati sono contrari, anche qualche gruppo genitori si è espresso in modo critico. La Commissione ha avuto modo di chiarire alcuni aspetti che ritiene essenziali in vista dell’approvazione della nuova norma, che comporta un contenimento delle spese - oneri sociali compresi – così riassunto: - nel 2004: ca. 4 milioni di franchi, per l’effetto sui mesi di settembre – dicembre, - nel 2005: ca. 11 milioni di franchi. Tali importi equivalgono ad una diminuzione teorica di ca. 2100 ore di lezione, che a loro volta corrispondono a ca. 88 posti di lavoro, pari all’1% sul quadriennio. È utilizzato il termine «teorico», poiché l’effetto concreto della misura proposta varia a dipendenza dell’onere di lavoro del docente: - se a tempo pieno, dovrà svolgere un’ora di lezione in più a parità di stipendio; - se a tempo parziale, dovrà o potrà svolgere lo stesso numero di lezioni, ma con un salario inferiore del 4%. Il contenimento di 11 milioni di franchi è quindi frutto sia del risparmio delle ore aggiuntive svolte, sia dei minori stipendi versati. La Commissione si è innanzitutto interrogata sulle conseguenze occupazionali. Le considerazioni udite in proposito paventano infatti licenziamenti e importanti perdite di posti di lavoro. I dati ottenuti dal Dipartimento ed avallati dal Consiglio di Stato portano ad altre conclusioni: dagli stessi emerge ad esempio l’aumento della massa salariale, che passa da 235.3 milioni di franchi a Consuntivo 2000 a 262.0 milioni di franchi a P2004 e quindi degli effettivi dei docenti, che pure crescono Le prospettive per il prossimo anno scolastico si riassumono nei seguenti termini: - aumento effettivi scuole medie e medie superiori: ca. 450 allievi, pari a ca. 40 nuovi posti di lavoro: di questi, 4 classi nel medio superiore, equivalenti a 8 nuovi posti di lavoro; - necessità di sostituire le persone con almeno 60 anni, che andranno in pensione: ca. 80 persone, pari a 60 posti annui, di cui 48 nelle scuole cantonali, 25 nelle scuole medie. Nel 2003 i pensionamenti di docenti con 58 e più anni sono stati 99, pari a 87 posti, di cui 75 nelle scuole cantonali; - posti transitoriamente occupati nel 2003/2004 da supplenti nelle scuole medie e medie superiori: ca.30 posti di lavoro. I dati sopra evidenziati portano ad affermare che il fabbisogno di nuovi docenti per le scuole cantonali (40 + 48 + 30 = 118 posti a tempo pieno) consente di assorbire l’impatto della misura proposta dal Consiglio di Stato e di limitare, ma solo nel 2004/2005, il numero delle nuove assunzioni. Nel dettaglio i dati sono i seguenti: Scuola media nel corso dell'anno scolastico 2003/04 le ore complessive di insegnamento ammontano a circa 22'500. Di queste, l'80% è attribuita a docenti nominati, il 18% a docenti incaricati, mentre il 2% delle ore sono assegnate a docenti che beneficiano di un incarico speciale. Se, come proposto dal Consiglio di Stato nell'ambito del P2004, si decidesse di aumentare di un'ora l'impegno dei docenti che lavorano a orario completo, l'introduzione di questa misura comporterebbe per il settore medio per l’anno scolastico 2004/05, la perdita di circa 800 ore, corrispondenti a 30 posti d'insegnamento a orario completo. D’altra parte, i bisogni di sostituzione, rispettivamente la necessità di rispondere alla crescita degli allievi, secondo i dati illustrati sopra, portano a calcolare in 67 i posti a orario completo disponibili nel 2004/2005. I dati confermano che per i docenti, siano essi incaricati (anche per coloro che seguono l'abilitazione) o nominati, le misure di risparmio adottate non avranno conseguenze. Leggere variazioni potrebbero intervenire a dipendenza della disciplina insegnata. I docenti nominati ed incaricati nel corso dell’anno scolastico 2003/2004 saranno dunque riconfermati anche nel 2004/2005. La «limitazione» delle assunzioni vale comunque solo per il 2004/2005: il numero dei pensionati tende infatti ad aumentare, come risulta dall’allegata stima dei bisogni di sostituzione di docenti dovuti all’età secondo il settore scolastico nel prossimo ventennio (v. All. 16. Aggiungiamo ancora che la riforma della scuola media, che sarà introdotta nel 2004/2005, comporterà quando sarà attuata a pieno regime, un maggior onere di ca. 2.6 milioni di franchi, pari a ca. 23 nuovi posti di lavoro. Analogamente, vale per la scuola media superiore. La Commissione ha verificato pure la realtà degli abilitandi all’ASP. Essa emerge nel dettaglio dall’All. 17. Nemmeno per loro le prospettive occupazionali possono dirsi compromesse dalla misura di contenimento in discussione. La Commissione tende poi ad escludere che l’ora lezione settimanale in più comporti un peggioramento della qualità dell’insegnamento prestato alle scolaresche ticinesi. I raffronti intercantonali annessi (v. All. 18) appaiono rassicuranti: sono assai numerosi i Cantoni, ove i docenti già sono chiamati a prestare un numero superiore di ore di lezione rispetto ai colleghi ticinesi. I docenti di scuola media di Lucerna, Obvaldo, Glarona, Zugo, Friborgo, Soletta già prestano 24 ore di lezione settimanali, che equivalgono al nuovo, futuro orario del docente di scuola media ticinese ( 23 + 1). In altri Cantoni, le ore di lezione settimanali sono ancora più numerose. Analogamente, vale per il medio superiore, dove in molti Cantoni, la settimana dei docenti comprende attorno alle 30 ore di lezione. E non risulta che in quei Cantoni la qualità dell’insegnamento sia inferiore. Rimane un appunto, che non possiamo non rivolgere al Dipartimento competente. La misura proposta non è purtroppo stata presentata e discussa prima di essere inglobata nel P2004, con chi ne veniva colpito. Le reazioni dei docenti sono poi state numerose: essi non hanno contestato solo la misura adottata «sulle loro spalle». Hanno pure sottolineato, di esserne venuti a conoscenza dalla stampa alla pubblicazione del P2004. La classe magistrale, impegnata a collaborare con i genitori nel compito impegnativo, e nel contempo ricco di soddisfazioni, di educare scolari ed adolescenti, meritava un approccio più aperto, che sicuramente avrebbe evitato o quantomeno contenuto, pure le incomprensioni e le tensioni attuali. Il raffronto intercantonale, lo ammettiamo, a volte porta a conclusioni, che possono apparire forzate ed affrettate. Vale comunque la pena di rammentare che allorquando in Ticino discutiamo sull’ora lezione settimanale in più, nel Cantone dei Grigioni vengono adottate soluzioni che non possono non essere giudicate più penalizzanti. Pensiamo ad esempio alla severa limitazione dell’accesso alle scuole medie superiori. La Commissione invita ad approvare la modifica legislativa proposta, che esclude l’applicazione alla scuola ticinese della misura del contenimento del 2% del personale, valida per l’Amministrazione, e scongiura misure assai più drastiche, quali ad esempio l’aumento del numero di allievi per classe, oppure la riduzione di un anno del curricolo liceale. 9.1.11 Modifica della Legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare del 13 novembre 1996Il messaggio illustra a pagina 81 la modifica proposta. L’art.32 della Legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare prevede nella sua versione attuale che le nuove stime siano notificate sotto forma di decisione per lettera raccomandata a tutti i proprietari interessati. Le decisioni da intimare sono circa 400'000, delle quali circa 180'000 si riferiscono ai fondi edificabili o edificati, il resto a fondi non edificabili terreni agricoli, boschi, pascoli, ecc. -. La soluzione prospettata per contenere i costi consiste nell’intimare per posta A le decisioni unicamente per i fondi edificabili o edificati, per i quali i proprietari hanno compilato la dichiarazione di stima. Per gli altri fondi, si procederà al semplice deposito presso la cancelleria comunale. Il risparmio previsto ammonta a fr.1'820'000.-. La Commissione invita il Parlamento ad accogliere favorevolmente l’adeguamento legislativo. 9.1.12 Modifica della Legge concernente l’imposta sui cani del 24 novembre 1980 Il messaggio illustra a pagina 82 la modifica proposta. Viene concretamente chiesto di abolire il paragrafo inerente il versamento ai Comuni di una quota, pari a fr. 20.-, dell’imposta complessiva pagata dai possessori di cani domiciliati in Ticino Il Consiglio di Stato precisa che esso aveva aderito al testo uscito dal dibattito parlamentare sulla nuova Legge sull’agricoltura, a condizione di neutralizzare il ribaltamento degli oneri relativi all’inseminazione artificiale e alle condotte veterinarie sui conti dello Stato. Il risparmio previsto ammonta a fr. 410'000.-, somma pari ai citati oneri trasferiti dai Comuni al Cantone con l’entrata in vigore della nuova Legge sull’agricoltura. La Commissione invita il Parlamento ad accogliere favorevolmente l’adeguamento legislativo. 9.1.13 Modifica della legge sul turismo del 30 novembre 1998 Il messaggio illustra alle pagine 82 e 83 la modifica proposta. Viene concretamente chiesto di non più riversare all’ETT le due quote relative alla tassa cantonale sul gioco d’azzardo, cosiddetta “tassa sui Kursaal “, e a quelle sulle patenti degli esercizi pubblici senza alloggio. Oggi l’ETT dispone di altri importanti fonti d’entrata, che gli sono garantite dallo Stato. Il risparmio previsto ammonta a fr. 110'000.-. La Commissione invita il Parlamento ad accogliere favorevolmente l’adeguamento legislativo. 9.2 Misure preavvisate negativamente La Commissione non ha preavvisato positivamente tutte le misure proposte dal Consiglio di Stato. Di seguito, ne indichiamo le ragioni. Sin d’ora precisiamo che la Commissione è conscia del peggioramento del risultato, che le decisioni adottate al suo interno comportano: non è infatti stato possibile individuare per l’aggravio più consistente finanziariamente, misure di contenimento sostitutive. I limiti dell’attività commissionale sono noti: la Commissione non ha avuto né il tempo, né i mezzi ad esempio, contatti con la Direttrice interessata, che, come scritto, non ha partecipato all’incontro con la Commissione; accesso ai dati, per non citarne che alcuni per formulare valide alternative. Per questo, la Commissione precisa, e lo confermerà nuovamente più sotto, che essa attende, contestualmente alla presentazione del rapporto governativo sui consuntivi 2003, chiare indicazioni da parte del Consiglio di Stato, e meglio dalla Direttrice del DSS, sugli approfondimenti che essa è incaricata di svolgere con enti, istituti, associazioni, fondazioni e aziende autonome attivi nell’ambito sociale. Il decreto proposto è descritto alle pagine 72 e seguenti del messaggio governativo. Esso mira a contenere l’incremento delle spese per contributi a enti e associazioni – e, nel caso del mantenimento a domicilio, a persone entro limiti che non superino gli importi del consuntivo 2002, maggiorati del rincaro intervenuto nel 2002, pari al 6%, e previsto per il 2004, nuovamente, pari al 6%, oppure gli importi del preventivo 2003 maggiorati del 2.5%; fa stato il più basso di questi due limiti. Il decreto si rende necessario, a detta del Consiglio di Stato, alla luce dell’evoluzione registrata a partire dal 2001: l’insieme dei sussidi che erano stati sottoposti al decreto approvato il 16 dicembre 1999 è infatti fortemente aumentato. Il messaggio riporta dati esaurienti in proposito, affidandosi a grafici e tabelle alle quali rinviamo. La Commissione condivide la preoccupazione espressa nel messaggio per l’impennata dei contributi a enti e associazioni, che dal 2000 al 2004 sono cresciuti di fr.19'659'668.-, pari al 33.5 % del volume erogato. La Commissione condivide pure la necessità di bloccare la marcata tendenza alla crescita delle uscite alla citata voce contributi. Tuttavia, non aderisce al decreto legislativo per le seguenti ragioni, che attengono sia al metodo che al contenuto. A causa dell’atteggiamento di chiusura adottato dalla Direttrice del Dipartimento competente, le misure prospettate non hanno avuto la possibilità di essere valutate, discusse e concertate con chi opera al fronte del sociale. La Commissione ritiene per contro necessario un approccio diverso, che coinvolga gli operatori, per concordare con loro le modalità e gli spazi di contenimento. La Commissione ha poi avuto modo di accertare che il decreto proposto non considera minimamente le realtà sorte dopo il 2002. Esse sono in effetti numerose, sia ad esempio nel settore delle case per anziani, come pure in quello per invalidi. Se il decreto venisse dunque approvato con il P2004, i contributi a disposizione nel 2002, con i relativi adeguamenti al rincaro, dovrebbero bastare anche per sussidiare le strutture nate dopo. Risultato ben difficilmente conseguibile, se non con la già paventata rinuncia alle citate nuove esperienze. Rimangono poi altri aspetti da chiarire, che menzioniamo affinché possano essere approfonditi nei prossimi mesi. Attualmente, le case per anziani sono sussidiate per 4/5 dai Comuni, per 1/5 dal Cantone. E’ quindi legittimo chiedersi se il contenimento proposto per i sussidi cantonali, debba o possa avere ripercussione pure su quelli comunali. La Commissione si attende che questo aspetto, senz’altro determinante, sia chiarito e risolto. La Confederazione ha preannunciato di volersi disimpegnare in modo importante nel sostegno agli istituti ad agli enti, che si occupano degli invalidi: le misure di sgravio decise dal Consiglio federale nell’ambito delle prestazioni collettive AI, prevedono infatti una riduzione di 41 milioni di franchi nel 2005 e di 81 milioni di franchi nel 2006. In considerazione del fatto che la Confederazione partecipa nella misura del 37.5% ai costi dell’AI, l’obiettivo prefissato sarà dunque raggiunto unicamente grazie ad una riduzione dei mezzi a disposizione dell’AI per un importo di 218 milioni di franchi. La verifica dipartimentale attesa per i prossimi mesi dovrà quindi confrontarsi pure con questo aspetto. La Commissione ha quindi deciso che il decreto non potrà entrare in vigore nel 2004. Essa chiede al Consiglio di Stato, e meglio al Dipartimento diretto dalla Consigliera Pesenti, di adoperarsi affinché misure di contenimento nell’ambito sociale possano essere adottate con il preventivo 2005, dopo essere state negoziate con le parti che ne sono coinvolte. Indicazioni precise, concrete e dettagliate dovranno essere presentate alla Commissione al più tardi con il consuntivo 2003. La proposta commissionale, che invita alla non adozione della misura di contenimento per le citate ragioni, implica l’aumento del disavanzo d’esercizio di fr. 9'765'600.-, equivalenti complessivamente agli importi messi a preventivo per queste voci contabili e verificati ancora recentemente dai servizi competenti. Con tale importo potranno essere sussidiate pure le realtà – case per anziani, istituti per invalidi - nate dopo il 2002. Di seguito vi viene presentato lo specchietto indicante i dati, forniti dal DSS, in base ai quali si è giunti al risultato indicato. La voci ripristinate per il 2004 rappresentano gli importi che permettono l'applicazione della legislazione vigente (e la copertura del fabbisogno riconosciuto) in materia di sussidi a enti.
L’aumento del disavanzo d’esercizio che deriva dalla non adozione del decreto è importante: la Commissione richiama quindi, una volta ancora al rigore finanziario, che risulta imprescindibile in ogni ambito. La Commissione resta in attesa di misure strutturali e vincolanti da parte del Dipartimento competente e invita sin d'ora i Servizi preposti a sfruttare, nella misura del possibile, il proprio margine discrezionale e a intervenire sulle spese non soggette a vincoli legali. 9.2.2 Modifica della Legge cantonale sulle foreste (LCFo) del 21 aprile 1998La misura, proposta alle pagine 77 e 78 del messaggio, tende alla vendita di una parte del demanio forestale pubblico. Nel frattempo, già dal 2004, il Cantone rinuncerebbe alla squadra del demanio forestale. Il contenimento preventivato, a partire dal 2005, ammonta a fr. 438'000.-. La proposta ha destato un certo, giustificato, sconcerto. Innanzitutto, qualora si voglia essere realisti, non si può non concludere che nessuno acquisterà mai il demanio pubblico. Ma allora, è legittimo chiedersi, che ne sarà dei boschi e degli alpi cantonali nei prossimi anni? Come potrà il Cantone continuare a chiedere in particolare ai Patriziati, proprietari di ampie fasce boschive, il rispetto delle normative legali, che impongono la cura di boschi, se esso stesso le disattenderà? Quali catastrofi naturali, quali danni, causati dall’incuria nella pulizia di boschi e corsi d’acqua, si prospettano per il prossimo futuro? La Commissione ha quindi deciso di non avallare la misura prospettata, che chiede quindi al Parlamento di non votare. Preoccupata di non appesantire oltre il disavanzo, ha chiesto al Dipartimento interessato, quello del Territorio, di adottare una misura di contenimento sostitutiva. Nella lettera del 2 dicembre del Consiglio di Stato alla Commissione si legge quindi che il Dipartimento del territorio si è impegnato a ridurre nel preventivo 2005 di fr. 400'000.- la spesa di gestione corrente nel settore della manutenzione delle strade nazionali (CRB 786 Gruppo di spesa 31 / beni e servizi). Il messaggio sul preventivo 2003 proponeva, tra l’altro, lo stralcio del cpv. 4 dell’art. 69 della Legge sanitaria, secondo il quale «4Il Dipartimento riconosce agli Ordini un indennizzo per le spese di organizzazione del servizio». Nel corso del dibattito parlamentare svoltosi nel mese di dicembre 2002, a seguito della richiesta formulata dalla collega Francesca Gemnetti, segretaria dell’Ordine dei medici del Cantone Ticino, la modifica legislativa è stata sospesa: essa aveva infatti sottolineato, che la commissione sanitaria non era stata interpellata, e neppure gli Ordini interessati. Analoga richiesta di sospensione viene riformulata ora, con motivazioni del tutto analoghe. Nel contempo, l’Ordine dei medici ribadisce di essere d’accordo di rinunciare a chiedere un qualsiasi rimborso per i costi organizzativi del picchetto, visto l’andamento finanziario dello Stato. Per ragioni pragmatiche, la commissione aderisce a tale richiesta, che permette comunque di contenere le uscite di fr.100'000.-. 10. Altre misure di contenimento Il Consiglio di Stato illustra alle pagine 83 e 84 del messaggio una serie di misure di contenimento della spesa di competenza sua o dei singoli Dipartimenti, che non necessitano modifiche di legge. Le riportiamo per completezza, limitandoci ad un breve commento. Dipartimento istituzioni ¨ Rinuncia al 50 % dell'aumento di credito dedicato all'integrazione degli stranieri; ¨ Rinuncia al progetto di certificazione ISO9001 per la Sezione permessi e immigrazione; ¨ Rinuncia al sostegno finanziario agli Enti designati al sostegno alle ex prostitute nel quadro della Legge sulla prostituzione; ¨ Riduzione al 50 % degli aiuti straordinari necessari per l'alimentazione della banca dati INFOSTAR dello stato civile e conseguente allungamento del periodo di ripresa dati; ¨ Dilazione su più anni degli aiuti al risanamento stanziati per le aggregazioni; ¨ Rinuncia al potenziamento del personale di sorveglianza al Penitenziario cantonale e rinuncia alla scuola di formazione; ¨ Riduzione del personale di supporto al Tribunale d'Appello; ¨ Riduzione del personale di supporto presso le Preture; ¨ Rinuncia al potenziamento pro tempore del Tribunale delle Espropriazioni in vista dell'entrata in vigore delle nuove stime; ¨ Nuova impostazione dell'organizzazione della Protezione civile in vista della nuova Legge cantonale a seguito della nuova riforma in atto; ¨ Rinuncia del progetto e-policing della Polizia cantonale. Dipartimento dell'educazione, cultura e dello sport ¨ Sospensione della LAPS per il settore delle borse di studio LAPS (Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali): contenimento - 4.5 mio di fr. per il 2004; - 6.5 mio di fr. a partire dal 2005 fino all'entrata in vigore della Nuova perequazione finanziaria;
¨
Sospensione fino al settembre
2008 della concessione del congedo d'aggiornamento: ¨ Chiusura della sede del Centro didattico cantonale di Chiasso, con effetto al 31 dicembre 2003; ¨ Aumento del 20 % delle tasse scolastiche delle scuole terziarie e delle tasse dei corsi per adulti (+ 10%), con effetto al settembre 2004; ¨ Finanziamento con il Fondo lotteria di parte del contributo al Festival del film di Locarno; ¨ Riduzione del 5 % del contributo 2004 alla SUPSI; ¨ Riduzione del 5 % del contributo 2004 all'USI. Un appunto merita la citata riduzione del 5% del contributo 2004 all’USI. Essa è infatti stata calcolata in base ai parametri negoziati prima della decisione parlamentare relativa all’istituzione della nuova facoltà di scienze informatiche. Nel DL relativo alla nuova facoltà si precisa che la liberazione del relativo credito e quindi di fr.235'000.- per il 2004, è subordinata all’approvazione del preventivo da parte del Gran Consiglio. Tale cifra, trascorsi i termini di referendum, va quindi iscritta a preventivo in aggiunta al montante già previsto per il 2004. Per gli anni successivi, i parametri terranno conto della nuova facoltà. 11. Le altre posizioni in CommissioneLa Commissione si è chinata sul P2004 con senso critico nei confronti della sua impostazione e delle misure, che vi sono prospettate, rispettivamente con apertura e disponibilità nei confronti di altre soluzioni: tant’è che ben due decreti legislativi di cui uno con un’importante ripercussione economica - non vengono accolti. Adottato un tale approccio, la commissione auspicava di poter individuare una linea, che raccogliesse l’unanimità dei vari gruppi, che vi sono rappresentati. Ciò non è in effetti stato possibile. Anzi, tale intendimento era verosimilmente utopico: non dimentichiamo infatti che il P2004 non è stato approvato dalla Direttrice del DSS, Consigliera Patrizia Pesenti. Accanto al rapporto della maggioranza commissionale, figureranno quindi altri due testi. Quello sottoscritto dal gruppo PS, che pur non contestando la necessità di contenimento delle uscite, critica la politica fiscale seguita negli ultimi anni e non approva le misure contenute nel P2004, in particolare quelle che concernono il sociale e la scuola. Il PS dimentica che contro i pacchetti fiscali proposti dal Consiglio di Stato ed adottati dal Parlamento, non è stato lanciato alcun referendum. Dimentica pure che le misure più incisive sul gettito sono state adottate in votazione popolare, a seguito di un'iniziativa lanciata dalla Lega dei Ticinesi. Il PS, che non suggerisce aggravi fiscali, propone in particolare l’abolizione del monte ore nelle scuole medie e medie superiori. Questa alternativa, che comporta un contenimento annuo di circa 4 milioni di franchi, non è condivisa da tutti gli istituti scolastici. Propone inoltre di estendere la misura fiscale concernente la correzione del coefficiente di neutralizzazione in vista del passaggio alla tassazione annuale, ai Comuni. L’altro rapporto di minoranza è stato preannunciato dalla Lega dei Ticinesi, che sostanzialmente si oppone alla neutralizzazione del coefficiente fiscale per il 2004. La maggioranza commissionale richiama quindi le considerazioni che ha formulato al punto 9.1.1., laddove ha precisato che in effetti la correzione del coefficiente evita uno sgravio nel 2004. Essa non comporta per contro alcun aggravio fiscale, rispetto ai parametri validi sino al 2002, quando per l’ultima volta siamo stati tassati con il sistema biennale. Sia in Commissione che fuori è stato preannunciato il lancio di uno o più referendum contro i decreti legislativi che il Parlamento dovesse adottare contestualmente al voto del P2004. 12. Il Piano finanziario e le Linee direttive: qualche anticipazione 13. ConclusioniLa Commissione quindi chiede al Consiglio di Stato, e meglio al Dipartimento diretto dalla Consigliera Pesenti, di adoperarsi affinché misure di contenimento nell’ambito sociale possano essere adottate con il preventivo 2005, dopo essere state negoziate con le parti che ne sono coinvolte. Indicazioni precise, concrete e dettagliate dovranno essere presentate alla Commissione al più tardi con il consuntivo 2003. ***********************
Per la maggioranza della Commissione
gestione e finanze: Disegno di LEGGE sulla perequazione finanziaria intercomunale (LPI) del 25 giugno 2002; modifica Il
Gran Consiglio visto il messaggio 17 ottobre 2003 n. 5432 sul Preventivo 2004 del Consiglio di Stato; decreta: Articolo 1 La legge sulla perequazione finanziaria intercomunale (LPI) del 25 giugno 2002, è così modificata: Art. 21 cpv. 6 Nel caso in cui il comune beneficiario del contributo transitorio aderisce ad una nuova aggregazione di comuni il contributo residuo è versato al nuovo comune in una o due rate. Art. 15 cpv. 5 (nuovo) Il Consiglio di Stato può fissare annualmente, tramite decreto esecutivo, il contributo massimo erogabile. Articolo 2 Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entrerà in vigore il 1° gennaio 2004. Disegno di LEGGE cantonale di applicazione della legge federale sull’assicurazione malattie (LCAMal) del 26 giugno 1997; modifica Il
Gran Consiglio visto il messaggio 17 ottobre 2003 n. 5432 sul Preventivo 2004 del Consiglio di Stato; decreta: I. La Legge cantonale di applicazione della legge federale sull’assicurazione malattie (LCAMal) del 26 giugno 1997 è così modificata: Art. 20, titolo marginale A. Assicurati insolventi Art. 20 cpv.3 (modifica) 3Prima di procedere al pagamento dei crediti irrecuperabili, l’istanza competente applica il sussidio per la riduzione dei premi. Art. 20 cpv.4 (nuovo) 4Il regolamento definisce i criteri secondo i quali l’autorità designata paga i crediti irrecuperabili all’assicuratore malattia. Il criterio base è quello della prolungata morosità degli assicurati insolventi che hanno diritto alla partecipazione al pagamento del premio dell'assicurazione malattie. Art. 20 cpv.5 (nuovo) 5I crediti irrecuperabili relativi agli assicurati minorenni sono sempre pagati. Art. 22 cpv. 2 (modifica) 2L'art. 90 OAMal si applica quando l’autorità designata non paga i crediti irrecuperabili all’assicuratore malattia. Art. 34 cpv. 2, 3 e 4 2Il Consiglio di Stato limita il numero degli assicuratori malattia per il calcolo della quota media cantonale ponderata degli assicurati adulti, giovani adulti e minorenni alle 20 assicurazioni con premio meno caro per gli adulti, i giovani e i minorenni. 3 Abrogato. 4 Abrogato. Art. 45, titolo marginale A. Famiglie non sussidiate Art. 45 cpv.1 (modifica) 1 Le famiglie non sussidiate con un reddito determinante fino a fr. 55'000.- sono esonerate dal pagamento del premio dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie per il terzo ed i successivi figli. C. Altre famiglie Art. 46 Abrogato Art. 83a (nuovo) D. Assicurati insolventi Per i casi che non adempiono i criteri di cui all'art. 20 cpv. 4, l'autorità designata paga all'assicuratore malattia i crediti dichiarati irrecuperabili entro il 31.12.2003. II.
Trascorsi i termini per l’esercizio del
diritto di referendum la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino
ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entrerà in vigore il Disegno di Decreto legislativo concernente la partecipazione dei Comuni alle spese assistenziali
Il Gran Consiglio visto il messaggio 17 ottobre 2003 n. 5432 sul Preventivo 2004 del Consiglio di Stato; decreta: Articolo 1 La legge sull'assistenza sociale dell'8 marzo 1971 è così modificata:
Articolo 2 Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2004. Disegno di Legge della scuola del 1° febbraio 1990; modifica
Il Gran Consiglio visto il messaggio 17 ottobre 2003 n. 5432 sul Preventivo 2004 del Consiglio di Stato; decreta: Articolo 1 La legge della scuola del 1° febbraio 1990, è così modificata: Art. 71 abrogato Art. 89 lett. b) abrogata Articolo 2 Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore secondo modalità stabilite dal Consiglio di Stato, al più tardi il 1° settembre 2004. Disegno di Legge cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio del 23 maggio 1990; modifica
Il Gran Consiglio visto il messaggio 17 ottobre 2003 n. 5432 sul Preventivo 2004 del Consiglio di Stato; decreta: Articolo 1 La Legge cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio del 23 maggio 1990 è così modificata: Art. 94 abrogato Articolo 2 Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2006. Disegno di Decreto legislativo sulla protezione delle bellezze naturali e del paesaggio del 16 gennaio 1940; modifica
Il Gran Consiglio visto il messaggio 17 ottobre 2003 n. 5432 sul Preventivo 2004 del Consiglio di Stato; decreta: Articolo 1
Il Decreto legislativo
sulla protezione delle bellezze naturali e del paesaggio del Articolo 4 abrogato Articolo 2 Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2007. Disegno di
Legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti del 5 novembre 1954; modifica
Il Gran Consiglio - visto il messaggio 17 ottobre 2003 n. 5432 sul Preventivo 2004 del Consiglio di Stato; - visto il rapporto di maggioranza 2 dicembre 2003 n. 5432 R1 della Commissione della gestione e delle finanze, decreta: I. La legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti, del 5 novembre 1954, è così modificata: Art. 34 cpv. 4 (nuovo) 4Il sussidio cantonale è calcolato in base ai parametri indicati dai capoversi precedenti e applicando la seguente tabella, in deroga all'art. 11 della legge sulla perequazione finanziaria intercomuanle: Forza finanziaria sussidio fino a 30 punti 90% ogni punto e mezzo in più 1,125% in meno da 120 punti in avanti 22,5%
II. Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2004.
Disegno di Legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995; modifica
Il Gran Consiglio visto il messaggio 17 ottobre 2003 n. 5432 sul Preventivo 2004 del Consiglio di Stato; decreta: Articolo 1 La legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995, è così modificata: Art. 79 cpv. 2 Nelle scuole medie e postobbligatorie, l’orario settimanale d’insegnamento a tempo pieno di ciascuna categoria di docenti è fissato dal Consiglio di Stato da un minimo di 24 a un massimo di 28 ore; esso può venire esteso fino a 42 ore per i docenti di lavoro e di laboratorio, o per quelle attività dove la presenza in sede prevale sulla preparazione e lo svolgimento di lezioni. Articolo 2 Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° settembre 2004. Disegno di DECRETO LEGISLATIVO concernente la modifica dell'art. 32 della Legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare del 13 novembre 1996 Il
Gran Consiglio visto il messaggio 17 ottobre 2003 n. 5432 sul Preventivo 2004 del Consiglio di Stato; decreta: Articolo 1 L'art. 32 della Legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare del 13 novembre 1996 è così modificato: Art. 32 1L'Autorità, tramite il Municipio, comunica le decisioni di stima relative ai fondi edificabili o edificati (contenenti i dati d'accertamento e di valutazione) a tutti i contribuenti interessati, unitamente all'avviso di pubblicazione. 2Le decisioni di stima dei fondi non edificabili e non edificati sono unicamente depositate presso la Cancelleria comunale durante il periodo di pubblicazione previsto per gli altri fondi. Articolo 2 Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore. Disegno di legge concernente l'imposta sui cani del 24 novembre 1980; modifica
Il Gran Consiglio visto il messaggio 17 ottobre 2003 n. 5432 sul Preventivo 2004 del Consiglio di Stato; decreta: Articolo 1 La Legge concernente l'imposta sui cani del 24 novembre 1980 è così modificata: Art. 3 I Comuni vigilano sulle notifiche dei cani tenuti sul territorio comunale. Essi provvedono in particolare a comunicare al Dipartimento finanze e economia., alla fine di ogni mese, la distinta delle notifiche ricevute e a segnalare i trasgressori non iscritti nell'elenco. Articolo 2 Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2004. Disegno di legge sul turismo del 30 novembre 1998; modifica
Il Gran Consiglio visto il messaggio 17 ottobre 2003 n. 5432 sul Preventivo 2004 del Consiglio di Stato; decreta: Articolo 1 La Legge sul turismo del 30 novembre 1998 è così modificata: Art. 11 lett d) L'ETT è finanziato: d) con la quota parte della tassa cantonale prelevata secondo gli art. 43 della Legge federale sul gioco d'azzardo e sulle case da gioco del 18 dicembre 1998 e art. 12 della Legge di applicazione della Legge federale sul commercio ambulante e della Legge federale sul gioco d'azzardo e sulle case da gioco. L'importo è pari allo 0,9% del prodotto lordo dei giochi. Art. 19 cpv. 2 Il 45% dell'importo annuo della patente o del permesso pagato dagli esercizi pubblici senza alloggio, dai grotti e dai canvetti, giusta la legislazione cantonale sugli esercizi pubblici, è destinato alla promozione turistica. Articolo 2 Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2004. Disegno di legge tributaria del 21 giugno 1994; modifica
Il Gran Consiglio visto il messaggio 17 ottobre 2003 n. 5432 sul Preventivo 2004 del Consiglio di Stato; decreta: Articolo 1 La legge tributaria del 21 giugno 1994 è così modificata: Neutralizzazione 2004 delle aliquote dell’art. 35 13.1.1.1.1.1 Art. 309a (nuovo)1L'imposta calcolata applicando le aliquote dell'articolo 35 cpv. 1 e 2 è, limitatamente al periodo fiscale 2004, aumentata del 3.823 %. 2Tale aumento non si applica ai fini del calcolo dell'imposta cantonale base alla quale applicare il moltiplicatore comunale secondo l'articolo 276 cpv. 2. Articolo 2 Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2004. Disegno di DECRETO LEGISLATIVO concernente il Preventivo 2004 Il
Gran Consiglio decreta: Articolo 1 Le entrate e le spese per l'esercizio 2004 sono preventivate e autorizzate come ai seguenti bilanci preventivi: Conto di gestione corrente
Articolo 2 Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore. |
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