| Rapporto sul messaggio |
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| numero | 5341 | ||
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3 settembre 2003 |
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| dipartimento | Istituzioni | ||
| documenti correlati | ritorno al messaggio | ||
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della Commissione della legislazione sulla mozione 7 ottobre 2002 presentata da Moreno Colombo e Giorgio Salvadé concernente l’elaborazione di un manuale/commentario, dall’art. 252 all’art. 327 del codice civile "Del sorgere della filiazione – Degli effetti della filiazione"; Con mozione il 19 febbraio 2001 i deputati Moreno Colombo e Giorgio Salvadé proponevano al Consiglio di Stato l’elaborazione di un manuale/commentario, dall’art. 252 all’art. 327 del codice civile "Del sorgere della filiazione – Degli effetti della filiazione". La richiesta era motivata con l’esigenza, sia per i cittadini a titolo privato, sia per i membri di autorità pubbliche, tutorie in particolare, di meglio conoscere diritti e doveri in materia di filiazione, autorità parentale, conseguenze per i figli in caso di divorzio, adozioni, diritti di visita, interventi delle autorità tutorie ecc. Con il Messaggio n. 5148 del 21 agosto 2001 il Consiglio di Stato riconosceva l’importanza del tema, preannunciava la pubblicazione di un manuale per le autorità tutorie nuovamente costituite e faceva riferimento a programmi di formazione nel settore. La Commissione della legislazione, nella seduta commissionale del 4 dicembre 2001, conveniva di ritenere evasa la mozione ai sensi dei considerandi del messaggio governativo e in tal senso pure decideva il Gran Consiglio il 28 gennaio 2002. Con nuova mozione del 7 ottobre 2002, qui in esame, gli stessi mozionanti rilevano con delusione che, nel manuale appena pubblicato per le autorità tutorie, il tema delle "relazioni personali" era evaso in poche righe. Postulano quindi nuovamente l’allestimento di un manuale/commentario da mettere a disposizione " delle autorità e dei privati cittadini", per facilitare la comprensione degli articoli dal 252 al 327 del codice civile, suggerendo se del caso la traduzione in italiano di C. HEGNAUER, Grundriss des Kinderrechts. Con il Messaggio n. 5341 del 10 dicembre 2002 il Consiglio di Stato spiega che il manuale pubblicato dallo Stato per le Commissioni tutorie non era specifico sul tema evidenziato dai mozionanti, ma spaziava sulla vasta materia di loro competenza. D’altra parte, con la presenza ora di giuristi alla testa di Commissioni tutorie, e vista la disponibilità di opere in lingua francese o tedesca sulla materia, traduzioni specifiche in italiano non si giustificano Propone quindi di respingere la mozione. ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ La Commissione della legislazione osserva intanto che la delusione dei mozionanti è giustificata. Il Consiglio di Stato aveva lasciato loro credere, rispondendo alla prima mozione del 2001, di accingersi a fare quanto da loro atteso, salvo poi smentirsi nei fatti. Questo modo di evadere atti parlamentari, con promesse più attente ad accontentare temporaneamente i richiedenti che ad approfondire seriamente la fattibilità ed opportunità delle loro richieste, non merita sostegno Anche se non è estranea alla politica, siccome utile a conseguire consenso a breve termine. Nel merito però la Commissione, dopo discussione, ritiene la richiesta dei mozionanti non accettabile, almeno non completamente. La materia dei rapporti tra genitori e figli ecc. è regolata dal codice civile, che come tutti i testi di legge federali è facilmente reperibile in lingua italiana, via Internet e su supporto cartaceo. I commentari sui testi di legge non hanno valore ufficiale, ma rappresentano opinioni dei loro autori, in genere professori universitari, talvolta diverse tra loro. Chi vuole approfondire la materia, oltre ai commentari (dottrina), dovrebbe leggersi anche le sentenze dei tribunali (giurisprudenza): quest’ultima largamente pubblicata e accessibile, ma non priva di contraddizioni e in continua evoluzione. In questo raffronto critico, di natura scientifica, fra testo di legge, dottrina e giurisprudenza, avendo presenti i fondamenti costituzionali, storici e culturali del diritto, consiste il lavoro dei giuristi, poco importa se nella veste di avvocati o giudici, chiamati a chiarire diritti e doveri delle parti, in generale o in un preciso caso. È giustificato, da parte di non giuristi confrontati privatamente o come membri di autorità con problemi come quelli che interessano i mozionanti, il bisogno o anche solo la curiosità di meglio e più conoscere. Ma la pretesa che lo Stato possa o addirittura debba, quasi come "garante di una informazione oggettiva e completa", facilitare una tale conoscenza tramite manuali e traduzioni è difficilmente praticabile e poco rispettosa della natura dei problemi trattati. Le conoscenze aventi carattere scientifico richiedono basi teoriche difficilmente semplificabili e sono in continua evoluzione; riassumerle per non specialisti comporta un elevato grado di arbitrarietà. La Commissione, pur sensibile all’argomento che la conoscenza del diritto – più di altre discipline – ha forti implicazioni politiche e di "coinvolgimento" dei cittadini, ritiene che non è compito dello Stato provvedervi con "manuali" aventi carattere ufficiale. Vale per il diritto ciò che vale per altre discipline scientifiche. Visto che il mal di schiena costituisce un problema diffuso, si potrebbe chiedere allo Stato che pubblichi dei manuali ad uso di tutti, con le indicazioni su come prevenirlo e curarlo. Oppure, visto che il deterioramento delle costruzioni in cemento armato costituisce pure un problema diffuso, pubblicare manuali su come prevenirlo e ripararlo, ad uso dei proprietari di immobili. Tali richieste non sono criticabili soltanto da un punto di vista della concorrenza ai professionisti: medici o ingegneri o giuristi. Simili edizioni dell’amministrazione cantonale sarebbero opera – se non impossibile – inopportuna, già perché meno attendibile, completa e aggiornata delle numerose e sempre nuove pubblicazioni che appaiono, in ambito universale o almeno nazionale. È forte il rischio di ridursi ad una concezione autarchica della conoscenza scientifica in Ticino, gestita dallo Stato. In circostanze eccezionali, come in occasione dell’introduzione del nuovo diritto matrimoniale nel 1988, la Cancelleria federale aveva pubblicato e perfino fatto distribuire alla popolazione informazioni a carattere divulgativo, su cosa sarebbe cambiato rispetto al diritto precedente. Ma si tratta appunto di casi eccezionali, con il supporto di competenze e risorse ben diverse da quelle dell’Amministrazione cantonale, utili in momenti in cui la legge cambia radicalmente, ma già superate dopo poco, quando i tribunali cominciano ad interpretarla applicandola. La richiesta di tradurre semplicemente in italiano il commentario di un autore non tiene conto del rischio che, ad opera di traduzione terminata, parte dei contenuti siano già superati (il manuale citato nella mozione, HEGNAUER, Grundriss des Kinderrechts, ha conosciuto frequenti edizioni rivedute e corrette e non è oggi considerato fra i più aggiornati). Senza dire che è spesso preferibile rivolgersi all’opera originale che ad una traduzione, la cui impeccabile qualità, in materie inevitabilmente tecniche, è difficile assicurare. Con la diffusione della conoscenza accelerata da Internet, sempre più spesso il professionista – giurista, medico, ingegnere ecc. – è confrontato col laico che, sulla base di testi divulgativi o mal capiti, pretende di contraddirlo. Il che è inevitabile e magari auspicabile: ma è ben altra cosa se il testo invocato ha un carattere di ufficialità, siccome edito dallo Stato. Non si tratta soltanto di rispettare il carattere scientifico di specifiche professionalità. Senza i fondamenti di metodo derivanti dalla dimestichezza con una disciplina scientifica, anche il miglior testo divulgativo può indurre a pericolosi malintesi, là dove non indulge ad altrettanto pericolose semplificazioni. Dare carattere ufficiale allo stato attuale della conoscenza non è compito dello Stato, ed è anzi pericoloso pensare che lo possa essere. Ciò anche in materia di diritti e doveri stabiliti dalle leggi. Ciò che distingue un testo di legge (pubblico, per definizione) dai commenti (necessariamente privati) che lo accompagnano è proprio il carattere ufficiale del primo rispetto a quello non ufficiale del secondo. La Commissione ritiene che lo Stato possa sostenere pubblicazioni di qualità e ritenute di interesse pubblico, anche nel campo giuridico, poco importa se originali o traduzioni (e spesso lo fa) finanziandole a vario titolo. Inoltre, che debba promuovere l’accesso alle opere pubblicate, ad esempio tramite il finanziamento di biblioteche, accessi Internet nelle scuole ecc. Ma non crede che debba sostituirsi all’iniziativa privata e farsi promotore al punto da inevitabilmente conferire carattere di ufficialità ad una pubblicazione che "pretende" di fungere da manuale per chi, laico, opera in campi retti da discipline scientifiche. ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ La Commissione, rinnovando il rimprovero al Governo per l’ambiguità del primo messaggio del 2001, propone di approvare le conclusioni del messaggio governativo del 10 dicembre 2002 e di respingere quindi la mozione, fatto salvo l’invito al Governo ad eventualmente sussidiare iniziative editoriali private nei limiti sopra descritti. Per la Commissione legislazione: |
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