| Rapporto sul messaggio |
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| numero | 5318-5432 | ||
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18 marzo 2004 |
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| dipartimento | Sanità e socialità - Finanze e economia | ||
| documenti correlati | ritorno al messaggio 5318 | ritorno al messaggio 5432 | |
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sui messaggi 5 novembre 2002 e 17 ottobre 2003 concernenti i Preventivi 2003 e 2004 limitatamente al problema dei picchetti medici notturni e festivi Sul tema in oggetto, proposto dal Consiglio di Stato nel Messaggio n. 5318 sui Preventivi per il 2003, poi rimasto in sospeso, e quindi ripreso nel Messaggio n. 5432 sui Preventivi 2004, la Commissione sanitaria rassegna il seguente rapporto. LA LEGGE VIGENTELa Legge sanitaria vigente, all'art. 30a cpv. 2, recita: "(...) gli Ordini dei medici, dei dentisti, dei farmacisti e dei veterinari organizzano il servizio sanitario di picchetto, segnatamente notturno e festivo". L'art. 69 della stessa Legge recita invece: "1(...) 2I medici, i dentisti, i farmacisti ed i veterinari, sono tenuti ad assicurare i servizi di picchetto notturno e festivo organizzati dagli Ordini a livello regionale e locale, in conformità all'art. 30 cpv. 2. 3(...) 4Il Dipartimento riconosce agli Ordini un indennizzo per le spese di organizzazione del servizio". Quest'ultima norma è stata introdotta in occasione dell'esame commissionale del messaggio governativo n. 4544 del 26 giugno 1996 per la modifica della Legge Sanitaria del 18 aprile 1989, mentre il messaggio in parola non la prevedeva. In precedenza, la Legge stabiliva anzi esplicitamente che l'obbligo dei picchetti dovesse essere assunto "senza compensi particolari". La Commissione ritenne per contro di introdurre questa norma. Come motivazione, il rapporto del 14 novembre 2000 al riguardo (v. pag. 10) dice solo: "per la rimunerazione la Commissione ha riconosciuto che il Cantone deve corrispondere agli Ordini preposti all'organizzazione dei picchetti le conseguenti spese, escludendo una rimunerazione diretta all'operatore sanitario"., mentre a pag. 15 ribadisce unicamente: "si riconosce agli Ordini (...) un indennizzo per le spese di organizzazione del servizio". LA PROPOSTA DI CAMBIAMENTOIn occasione del dibattito parlamentare del dicembre 2000 sulle proposte di modifica della Legge Sanitaria, l'innovazione in parola non è tuttavia stata contestata, per cui è entrata in vigore insieme alle altre innovazioni, e già al Preventivo 2001 è stata introdotto all'uopo un credito di 100'000.- franchi (centomila). Nel messaggio sul Preventivo 2003 il CdS è però tornato sull'argomento proponendo l'abrogazione del cpv. in parola, con l'argomento che "tenuto conto della situazione finanziaria del Cantone e della relativa necessità di controllare la spesa, nell'ambito del riesame dei compiti dello Stato, il Consiglio di Stato ha ritenuto opportuno mettere in discussione tale finanziamento, visto che innanzitutto i servizi di picchetto forniscono delle prestazioni ambulatoriali e che di conseguenza, per principio, devono essere finanziati dagli assicuratori (...). Inoltre (...) il servizio di picchetto medico non risulta finanziato dall'Ente pubblico in nessun altro Cantone". Questa proposta era stata fatta propria anche dal Rapporto di maggioranza della Commissione della Gestione (v. pag. 26), ma nella discussione parlamentare del dicembre 2002 è stato deciso di lasciarla in sospeso, rinviando l'esame della tematica alla nostra Commissione. Passato un altro anno, nel messaggio sui Preventivi 2004 il Consiglio di Stato "richiama integralmente la motivazione di cui al citato messaggio (quello sui preventivi 2003, NdA) e la relativa proposta di modifica della legge (...). Ritenuto che la proposta in questione non è ancora stata evasa, si invita il Gran Consiglio a volersi pronunciare in merito alla stessa e ad adottare il relativo disegno di Legge che modifica la Legge sanitaria". PAGAMENTI IN SOSPESOPur essendo formalmente entrata in vigore nel 2001, la disposizione in oggetto è finora rimasta lettera morta. Sul tema vi è stato bensì un certo scambio di corrispondenza (invero piuttosto "spaziato" nel tempo) fra il DSS - e per esso l'Ufficio di sanità - e gli ordini professionali interessati, ma senza giungere ad accordi circa l'ammontare dell'indennizzo che il Cantone dovrebbe versare. Dalla corrispondenza agli atti, si evince comunque che le richieste espresse al DSS dagli Ordini professionali sono le seguenti: - Ordine dei medici per il 2001 e il 2002: 35'000.- franchi all'anno (6'000.- fr. per il lavoro organizzativo di segretariato di ognuno dei 5 Circoli medici in cui è suddiviso il Cantone, più 5'000 per la Commissione di vigilanza sui picchetti) - Ordine dei farmacisti: 21'000.- franchi all'anno (3'000 per ognuno dei suoi 4 circoli, più 2'000 per costi di segreteria dell'OFCT, più 3'000 per manutenzione e abbonamenti apparecchi Natel, più 4'000 per la realizzazione dei cartelli indicatori per il pubblico) - Ordine dei veterinari: 10 mila franchi all'anno (senza ulteriori specificazioni). Più complessa è invece la situazione per quanto riguarda l'Ordine dei dentisti. Il picchetto previsto dalla Legge si riferisce infatti chiaramente a situazioni di emergenza, quali ad esempio la rottura di denti a seguito di incidenti; situazioni che si verificano raramente (l'Ordine calcola, in media, 5-10 casi all'anno). Un picchetto "24 ore su 24" non sarebbe quindi oggettivamente giustificato, tanto più che i servizi di Pronto soccorso degli ospedali sono comunque in grado di praticare le prime cure. Per i casi di "normale" mal di denti, il picchetto è invece organizzato regionalmente dall'Ordine professionale, sia pur limitatamente ad alcune ore, il sabato e la domenica (per situazioni di dolore acuto fuori dagli orari stabiliti i pazienti possono rivolgersi alle farmacie di turno o anch'essi ai centri di Pronto Soccorso degli ospedali). Per questo tipo di picchetto l'Ordine dei dentisti, non avendo un segretariato permanente, ne ha demandato l'organizzazione ai suoi affiliati che si occupano del servizio urgenze. L'OMCT, come ha ribadito con lettera del 12 marzo u.s., finora non ha preteso nessun indennizzo ed è disposto a rinunciarvi anche in futuro (pur quantificando i costi in ca. 28'000.- fr. annui: 6'000 per ognuno dei 4 circondari e 4'000.- fr. per spese vive). Nella stessa lettera l'OMDCT aggiunge tuttavia che "nel caso di ampliamento si riserverà la facoltà di richiedere un adeguato compenso" e afferma la sua contrarietà alla proposta del Governo Va infine rilevato che l'Ordine del medici, con lettera del 17 novembre u.s., ha confermato che "l'OMCT ha postulato unicamente il rimborso di quanto dovuto per il 2001 e il 2002, anno in cui non vi è alcuna decisione di revoca dell'indennizzo. Per il 2003 e il 2004 l'OMCT è d'accordo di rinunciar a chiederlo, visto l'andamento finanziario dello Stato". Per quanto riguarda la scelta di principio, gli Ordini professionali si sono invece espressi contro lo stralcio dell'art. 69, cpv. 4, proposto del Consiglio di Stato. CONSIDERAZIONIIl problema si presenta in modo diverso a seconda che si considerino gli anni passati (2001, 2002, e a questo punto anche 2003) o quelli a venire. Nel primo caso, la Commissione ritiene che il Cantone non possa contestare il versamento di un indennizzo per le spese organizzative, così come previsto dalla Legge. Quanto al suo ammontare, la Commissione non è in grado di giudicare se le cifre richieste siano corrette o meno, per cui ritiene che la questione debba essere esaminata dal Dipartimento, d'intesa con gli interessati. Che un indennizzo per il lavoro organizzativo svolto debba essere versato appare indubbio. La Commissione auspica tuttavia che gli indennizzi siano limitati ai costi effettivamente organizzativi e alle spese vive, considerato che le prestazioni sanitarie fuori orario sono fatturate con supplemento. Diverso, almeno dal unto di visiti teorico, è invece il problema per l'anno in corso e per quelli futuri; un'eventuale modifica della legge come proposto dal Consiglio di Stato, in effetti, sarebbe possibile. Dal lato pratico, obbligare qualcuno a svolgere un determinato compito senza riconoscergli un adeguato indennizzo per le spese necessarie al suo svolgimento appare tuttavia assai discutibile. È vero che l'intervento del medico (o di altri fornitori di prestazioni sanitarie) deve, per principio, essere finanziato dagli assicuratori, ma l'organizzazione del picchetto esula dagli incassi degli operatori sanitari che li assicurano, per cui dev'essere considerata a parte. Onde correggere la vaghezza dell'articolo vigente, che ha probabilmente contribuito a far sì che in 3 anni non sia ancora stato trovato un accordo sull'ammontare dell'indennizzo riconosciuto, la Commissione propone di completare il testo dell'art. 69, nel senso che le parti interessate ne discutano annualmente. CONCLUSIONIPer quante ragioni e secondo le considerazioni che precedono, la Commissione propone al Gran Consiglio di adottare il seguente decreto: a) l'art. 69 cpv. 4 della legge sanitaria è modificato come segue: agli Ordini professionali citati é riconosciuto un indennizzo per le spese di organizzazione del servizio. L'importo verrà definito annualmente nei preventivi dello Stato, previo accordo fra il Dipartimento e gli Ordini stessi; b) per gli anni dal 2001 al 2003 il Consiglio di Stato è invitato a dar seguito al vigente art. 69 cpv. 4, raggiungendo entro tempi ragionevolmente brevi, u n accordo con gli Ordini professionali interessati sull'indennizzo da versare.Per la Commissione speciale sanitaria: |
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