| Messaggio |
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| numero | 5997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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21 novembre 2007 |
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| dipartimento | Sanità e socialità | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| documenti correlati | rapporto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Rapporto del Consiglio di Stato
sulle mozioni presentate da: Signora Presidente, il 14 dicembre 2004, questo Consiglio modificava l’art. 10 del Regolamento concernente l’anticipo e l’incasso degli alimenti per i figli minorenni, del 18 maggio 1988, aggiungendovi un capoverso 2 che recita: “La prestazione può essere erogata per un periodo di al massimo 60 mesi cumulativi”. La norma adottata è entrata in vigore il primo gennaio 2005. Certamente, il breve intervallo fra la decisione e la sua messa in vigore, con la difficoltà di assicurare informazioni e spiegazioni soddisfacenti, ha contribuito a suscitare numerose espressioni di dissenso nei confronti della limitazione temporale dell’anticipo alimenti a 5 anni (60 mesi), precedentemente concesso, sulla base delle decisioni giudiziarie o delle convenzioni approvate dalle autorità competenti, fino alla maggiore età del figlio. La decisione del Consiglio di Stato non è tuttavia stata adottata alla leggera. Nel corso della preparazione del preventivo 2005, tutti i settori di spesa sono stati chiamati a dare il loro contributo alla necessità di limitare i disavanzi e l’autofinanziamento negativo. La manovra portata a termine ha permesso di limitare l’aumento delle uscite correnti a 51 milioni di franchi di frenare il disavanzo preventivato all’importo ancora molto elevato di 262 milioni di franchi e l’autofinanziamento negativo a 53 milioni di franchi. La riduzione di qualsiasi prestazione non è del tutto indolore: occorre quindi operare delle scelte, non in funzione della minor reazione, anche emotiva, che esse possono incontrare, bensì in funzione del minor impatto negativo che esse possono esercitare sulle persone toccate e sulla collettività. Nel lavoro di selezione delle misure di risparmio – con la preoccupazione, dunque, di intervenire là dove fosse logico farlo, dove le conseguenze negative fossero contenute, dove fossero disponibili reti di sicurezza opportune per i casi di rigore – una delle misure è la durata dell’anticipo alimenti erogato dallo Stato. Il Messaggio sul preventivo 2005, a pag. 93, esponeva sinteticamente le ragioni logiche di quel provvedimento: “Una prestazione che si ritiene un anticipo di importi dovuti da altri, per essere tale presuppone di essere recuperata presso il debitore. Il Ticino, ispirandosi ad altre realtà cantonali e come esso stesso aveva già predisposto nel periodo 1981-1988, introduce un limite temporale nel diritto a beneficiare della prestazione. La base logica di tale provvedimento è che se, nei primi cinque anni, non si è riusciti ad ottenere che il debitore degli alimenti ottemperi ai suoi doveri, allora difficilmente si riuscirà nel seguito, salvo cambiamenti radicali ed eccezionali nella situazione del debitore. E’ ragionevole, in tal caso, interrompere gli “anticipi” e sostituirli con prestazioni sociali mirate a chi ne avesse bisogno: in particolare, nei casi di bisogno, subentrano gli assegni famigliari integrativi ed eventualmente le altre prestazioni in base alla LAPS”. Sempre a pagina 93 si precisava poi che “La misura proposta è strutturale, per gli anni seguenti il risparmio sarà superiore, consolidamento a 2,5 milioni di franchi”. Tutte e tre le mozioni propongono ora di sopprimere la limitazione temporale, di ritornare quindi allo status quo ante, e lo fanno principalmente sulla base dei seguenti assunti: 1. che la cessazione dell’anticipo dopo cinque anni di erogazione avrebbe creato “gravi disagi e difficoltà a numerose famiglie monoparentali”; 2. che “molte famiglie (…) hanno dovuto far capo agli assegni integrativi e, quale ultima ratio, all’assistenza sociale”; 3. che “il risparmio conseguito con tale misura è assai modesto” mentre “i contraccolpi negativi sono invece di ampia portata”; 4. che va considerato come “la situazione finanziaria attuale del Cantone, nonché le previsioni future, siano differenti rispetto a quelle che hanno indotto il Consiglio di Stato a contenere nel tempo l’anticipo degli alimenti per i figli minorenni”; 5. che, poiché assistiamo a “finanze cantonali rientrate nel 2006 in regime di autofinanziamento positivo, una misura di risparmio in un settore sociale così delicato quale l’anticipo alimenti non abbia più ragione di esistere”; 6. che ”il vero problema non è la limitazione nel tempo dell’anticipo degli alimenti, quanto piuttosto il recupero”. Per verificare i primi tre punti, il Consiglio di Stato ha fatto elaborare uno studio, sulla base dei dati disponibili presso i servizi competenti, che riguarda l’impatto della limitazione temporale da quando è entrata in vigore (primo gennaio 2005) alla fine del 2006[1]. Ricordiamo che uno studio d’impatto era stato chiesto anche dalla Mozione presentata da Marina Carobbio il 21 giugno 2006 “Istituzione di un servizio d’incasso alimenti”, a cui verrà data risposta separata poiché la richiesta principale di quella Mozione non era la soppressione della limitazione temporale dell’anticipo, né una generica richiesta di potenziamento dei recuperi, bensì un nuovo compito per lo Stato: istituire un servizio per l’incasso degli alimenti a disposizione, gratuitamente, sia di chi è al beneficio degli anticipi alimenti (questo c’è già), sia di chi non chiede l’anticipo allo Stato (e questo sarebbe un nuovo compito). Dallo studio effettuato, si ottiene il quadro che viene riassunto qui di seguito: impatto numerico sulle famiglie, ricorso a prestazioni sociali sostitutive dell’anticipo alimenti, impatto finanziario. Impatto numerico sulle famiglie- Nel periodo dal 1.1.2005 (data d’entrata in vigore della nuova normativa) al 31.12.2006, vi sono state 914 famiglie che, a causa della nuova normativa, hanno perso il diritto all’anticipo alimenti per almeno un figlio. - Nel medesimo periodo (1.1.2005-31.12.2006), i figli minorenni che hanno perso il diritto all’anticipo sono stati 1’343. - L’introduzione del limite temporale a un massimo di 5 anni ha esplicato progressivamente i suoi effetti. Infatti, anche se i 5 anni dall’inizio dell’erogazione degli anticipi erano già trascorsi il primo gennaio 2005, la soppressione dell’anticipo aveva effetto solo alla scadenza della decisione, tramite il mancato rinnovo della prestazione[2]. Dal 2006 la misura esplica interamente i suoi effetti, sia sul numero di beneficiari, sia sulla spesa lorda, che sono entrambi considerevolmente diminuiti. Ora, ogni anno escono dai beneficiari coloro che hanno cominciato a ricevere gli anticipi 5 anni prima e affluiscono, nel gruppo dei beneficiari, i nuovi casi: se questi non superano quelli che hanno cominciato a beneficiare degli anticipi 5 anni prima, gli effettivi si stabilizzano e la spesa pure, al livello inferiore cui è scesa in seguito al provvedimento. Ricorso a prestazioni sociali sostitutive dell’anticipo alimenti- Delle 914 famiglie che, a causa della limitazione temporale, hanno perso il diritto all’anticipo per almeno 1 figlio, 145 (15,9%) ricevevano prestazioni Laps già prima del provvedimento. - Solo 57 famiglie (6,2% di 914) hanno richiesto e ottenuto prestazioni Laps sostitutive dell’anticipo alimenti. - In tutto, 202 famiglie hanno ricevuto una o più prestazioni LAPS nel mese di dicembre del 2006: in tutto, 278 prestazioni (Assegni integrativi per i figli-AFI; Assegni di prima infanzia-API; prestazioni assistenziali). - Gli importi delle prestazioni Laps ricevuti nel 2006 da famiglie che hanno perso gli anticipi (comprese le famiglie che ricevevano già le prestazioni prima della limitazione temporale) si ripartiscono nel modo seguente: Indennità straordinarie di disoccupazione (1%), AFI (45%), API (8%), Assistenza (46%). - La perdita dell’anticipo alimenti ha comportato una compensazione tramite assegni per i figli (assegni integrativi, talvolta anche assegni di prima infanzia) per le famiglie relativamente più giovani, con figli di età inferiore a 15 anni (data limite per percepire gli AFI). - Le famiglie meno giovani, con figli che verosimilmente hanno un’età superiore a 15 anni e non soddisfano dunque più le condizioni necessarie per beneficiare degli assegni integrativi, né tanto meno degli assegni di prima infanzia (concessi solo se almeno un figlio è di età inferiore ai tre anni), hanno potuto beneficiare di prestazioni di assistenza. Impatto finanziario della limitazione temporale e impatto della sua soppressioneLa stima dell’impatto finanziario tiene conto dei seguenti fattori: - Impatto sulla spesa lorda per gli anticipi; - Impatto sulla spesa lorda per prestazioni sociali a favore di coloro che già le ricevevano prima dell’adozione del provvedimento (adeguamento delle prestazioni sociali); - Impatto sulla spesa lorda per prestazioni sociali di chi le ha richieste per compensare la soppressione dell’anticipo alimenti dopo 5 anni; - Impatto sulla spesa netta, per il Cantone, delle prestazioni sociali dovute all’introduzione del limite temporale. Come è noto, infatti, le prestazioni Laps non sono interamente a carico delle finanze cantonali: gli AFI, in ragione di circa il 50%, sono finanziati dai datori di lavoro, lavoratori e indipendenti; le prestazioni assistenziali sono finanziate in ragione del 20% dai Comuni; - Impatto sui recuperi di alimenti anticipati. La stima tiene pure conto del dato seguente. Si è costatato che l’importo delle prestazioni LAPS versate alle 57 famiglie che, dopo la perdita dell’anticipo alimenti, hanno chiesto e ottenuto una prestazione LAPS (nuovi casi), supera l’importo degli anticipi persi. L’importo totale può quindi essere suddiviso in due componenti: - quella che compensa gli anticipi persi (effetto diretto della limitazione temporale); - quella che compensa una lacuna di reddito (rispetto ai minimi vitali di riferimento) creata da motivi diversi dalla soppressione degli anticipi e che, per quei motivi, la si sarebbe potuta richiedere. Poiché si può ipotizzare che, almeno in alcuni casi, la perdita dell’anticipo sia stata l’elemento che ha provocato la domanda di prestazioni, ottenute poi per un importo superiore a quello perso, questo importo supplementare rispetto agli alimenti persi può essere considerato un effetto indiretto della misura di limitazione temporale. Fatte queste precisazioni, il calcolo dell’impatto finanziario per il 2006 ha dato i risultati seguenti (cifre arrotondate): - La limitazione temporale ha comportato una diminuzione della spesa lorda annua per anticipo alimenti di 5 milioni di franchi. - Per le famiglie che già ricevevano prestazioni Laps, queste sono aumentate al lordo di 1,0 milioni per compensare la riduzione degli anticipi. - Per le famiglie che hanno richiesto e ottenuto per la prima volta prestazioni Laps, queste, al lordo, hanno compensato in ragione di 0,4 milioni di franchi la perdita di anticipi (effetto diretto), mentre in ragione di 0,9 milioni di franchi hanno colmato una lacuna di reddito dovuta ad altri fenomeni (effetto indiretto). - A una riduzione degli anticipi di 5 milioni di franchi corrisponde una riduzione degli importi ricuperati di circa 1,5 milioni di franchi (30% degli anticipi). - Poiché, come spiegato, le prestazioni Laps non sono interamente a carico delle finanze cantonali, la limitazione temporale degli alimenti ha comportato un risparmio netto di 2,5 milioni di franchi, se non si conta l’effetto indiretto della misura di limitazione. - Se si prende in considerazione l’effetto indiretto, il risparmio netto scende a 1,9 milioni di franchi. L’impatto finanziario della soppressione della limitazione temporale sul preventivo 2008 dello Stato sarebbe ancora più importante, per il motivo che segue. Il calcolo dell’impatto sul 2006 tiene conto del mese in cui l’erogazione degli anticipi è cessata poiché i 60 mesi di erogazione sono stati raggiunti: e non si tratta certo sempre del mese di gennaio; quindi, talvolta il risparmio per il 2006 si limita a qualche mensilità. La stima dell’impatto sul 2008 tiene conto invece del fatto che il ripristino dell’erogazione di anticipi per le 914 famiglie che lo hanno perso comporta di regola il versamento di 12 anticipi per ognuna delle famiglie riammesse a beneficiarne. Ne conseguono i risultati seguenti: - Con la soppressione della limitazione temporale, la spesa lorda per anticipi sarebbe più elevata di ben 6,6 milioni di franchi[3]. - Se aumentano gli anticipi, aumentano anche i ricuperi (ipotizziamo di un importo pari a 1/3 del maggior volume di anticipi). - Le prestazioni Laps verrebbero poi ridotte dell’importo pari agli alimenti ripristinati: la riduzione delle indennità straordinarie di disoccupazione e degli API andrebbe interamente a beneficio del bilancio del Cantone, mentre quella degli AFI solo per il 50% e quella delle prestazioni assistenziali per l’80%. - Tenuto conto di tutte le variazioni di spese e di ricavi, la soppressione della limitazione temporale degli alimenti comporterebbe un onere netto per il Cantone, a preventivo 2008, di 3,4 milioni di franchi. L’eventuale soppressione della limitazione temporale degli anticipi avrebbe dunque ripercussioni su numerose voci delle uscite e delle entrate del preventivo 2008 in diversi “Centri di responsabilità budgetaria (CRB)”: questi dettagli delle modifiche da introdurre nel preventivo 2008 del Cantone, se venisse soppressa la limitazione temporale dell’anticipo alimenti, sono presentate nella tabella allegata a questo Messaggio. In definitiva, lo studio conferma la valutazione ex-ante che il Consiglio di Stato aveva presente al momento di adottare il provvedimento: - esso avrebbe comportato un risparmio netto per lo Stato non irrilevante; - molti dei beneficiari di anticipo, poiché beneficiano verosimilmente di una discreta situazione finanziaria, non avrebbero fatto ricorso a prestazioni sociali sostitutive; - per la minoranza che si fosse trovata in difficoltà, sarebbe stata attivata la rete di protezione sociale disponibile in Ticino: AFI, API, Assistenza. Non sono invece confermate le assunzioni 1., 2. e 3. delle mozioni. Ma anche le assunzioni 4. e 5. non sono purtroppo sostenibili (sottolineiamo “purtroppo”). Esse riguardano la situazione finanziaria del Cantone, che permetterebbe di fare a meno di misure di risparmio, e permetterebbe quindi di sopprimere la limitazione temporale dell’anticipo alimenti. I dati principali sono i seguenti: - il preventivo 2008 espone un disavanzo d’esercizio di 174 milioni di franchi; - esso prevede un autofinanziamento positivo, ma contenuto in 43 milioni di franchi a fronte di un volume d’investimenti netti di 216 milioni di franchi: ne consegue un grado di autofinanziamento inferiore al 20%; - gli investimenti netti non coperti dall’autofinanziamento comportano un aumento tendenziale del debito verso terzi di 173 milioni di franchi; - le tendenze di piano finanziario della gestione corrente (attualmente in fase di affinamento e di correzione) destano ancora preoccupazione e non consentono allentamenti del rigore finanziario. Di fronte a questi dati, e alla conseguente necessità di operare ancora altre misure strutturali di contenimento del disavanzo, è difficile reintegrare la misura in materia di anticipo alimenti che non ha avuto conseguenze drastiche per i cittadini toccati da questo provvedimento, grazie all’esistenza degli assegni per i figli (integrativi e di prima infanzia). Il sesto e ultimo assunto delle mozioni è che si possa fare molto di più per recuperare gli importi anticipati e, quindi, ridurne il costo netto. È possibile, ma non è comprovato. Il Consiglio di Stato ha comunque dato seguito alla sollecitazione delle mozioni e, in particolare, di quella di Moreno Colombo e cofirmatari del 26 febbraio 2007, che chiede esplicitamente “di potenziare il servizio dei recuperi”. La mozione chiede anche di fornire i dati sui recuperi dal 2004 al 2006, che vengono riassunti nella tabella seguente:
Alcune osservazioni: - per gestire gli anticipi, l’USSI occupava 1,5 unità di personale (equivalente tempo pieno) nel 2004, 1,0 unità oggi (-33,3%); - l’USSI occupava 4,0 unità di personale dedicato al recupero alimenti (equivalente tempo pieno) nel 2004, 3,5 unità oggi (-12,5%); - dato il loro organico esiguo, gli addetti al recupero si concentrano essenzialmente sulle pratiche inerenti ai “casi correnti” di anticipo, quelli indicati nella tabella. Si tratta delle persone che dovrebbero versare ancora i contributi alimentari per i loro figli, ma non lo fanno: gli alimenti sono allora anticipati dallo Stato, cui il creditore cede i suoi diritti. Lo Stato procede allora nei confronti del debitore per recuperare sia l’anticipo, sia ciò che, eventualmente, esso deve al figlio in più dell’importo anticipato (che ammonta, al massimo, a 700 fr. mensili). Sono invece solo sporadici gli interventi sui casi non più correnti, che sono oltre 2'000; - il recupero sui casi correnti è facilitato dal fatto che il credito di alimenti è un credito privilegiato, anche se ceduto dal creditore allo Stato: per questo motivo si privilegia, nell’azione di recupero, l’intervento sui casi correnti; - l’importo degli anticipi e quello dei recuperi esposti nella tabella non sono direttamente confrontabili: gli anticipi sono quelli erogati nel corso dell’anno, mentre i recuperi sono il rimborso ottenuto su anticipi di quell’anno e di anni precedenti: le percentuali dell’ultima riga non significano quindi che un terzo degli anticipi 2006 è stato recuperato nel medesimo anno, ma che l’incasso di importi recuperati è ammontato a un terzo dell’importo dei nuovi anticipi erogati; - la percentuale dei recuperi, dopo l’introduzione della limitazione temporale degli anticipi, è più elevata. La ragione dell’ultima osservazione è la seguente: se si continuano ad erogare anticipi per 10, 15 o persino 18 anni anche se il debitore è in condizioni di manifesta inidoneità a rimborsare almeno in parte gli anticipi, le probabilità di recupero diminuiscono considerevolmente e con esse le percentuali di recupero. La sesta assunzione dei mozionanti, secondo cui “il vero problema non è la limitazione nel tempo dell’anticipo degli alimenti, quanto piuttosto il recupero”, in tal senso non è proprio corretta, perché le due cose sono legate. Risulta che in alcuni Cantoni la percentuale di recuperi è superiore a quella del Ticino, proprio perché quei Cantoni praticano da sempre, e in modo più incisivo del Ticino, la limitazione temporale dell’erogazione di anticipi: se il debitore non rimborsa almeno parzialmente il suo debito, dopo due anni l’anticipo cessa (perché non è più un anticipo che, per definizione, dovrebbe essere rimborsato) e, in alternativa, si offrono, se richieste e necessarie, prestazioni sociali: esattamente quello che si è fatto anche da noi con la riforma del dicembre 2004. È evidente, tuttavia, che qualche miglioramento delle quote di recupero possa essere ottenuto anche con il potenziamento del servizio, rendendo possibile l’intervento sulle pratiche meno recenti, per verificare se la situazione di insolvenza del debitore sia nel frattempo stata superata. Per potenziare la capacità di recupero, questo Consiglio ha preferito sperimentare una via alternativa al potenziamento del personale dell’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento addetto ai recuperi. Ha incaricato questo ufficio, e la Divisione dell’azione sociale e delle famiglie, di verificare la possibilità e l’interesse di un partenariato con società specializzate nella riscossione di crediti. Verificata l’esistenza di società specializzate e potenzialmente interessate, si è proceduto all’allestimento del bando di concorso pubblicato sul Foglio Ufficiale 87/2007, di martedì 30 ottobre 2007[4]. Con il prossimo anno, dunque, il servizio recuperi dell’USSI rimarrebbe ancora più concentrato sui “casi correnti”, mentre la società d’incasso interverrebbe con la sua specifica professionalità sui casi in cui l’obbligo di versare contributi alimentari ai propri figli è scaduto, ma rimane il dovere di rimborsare allo Stato gli importi anticipati (che rimangono acquisiti allo Stato) e la differenza eventuale fra gli alimenti anticipati (massimo 700 fr. al mese) e quelli dovuti in base alla convenzione o alla decisione dell’autorità competente, che lo Stato riversa poi all’avente diritto. Il contratto che s’intende stipulare è del tipo seguente: nessun pagamento in contanti alla società d’incasso, ma possibilità di trattenere una percentuale dell’importo recuperato; a uscite zero per lo Stato, quindi, le sue entrate dovrebbero migliorare. Per concludere: tutti e sei gli assunti che fondano la richiesta delle mozioni di abrogare la limitazione temporale dell’anticipo alimenti non reggono alla prova dei fatti. Il Consiglio di Stato auspica quindi il mantenimento del provvedimento in vigore dal primo gennaio 2005. Questa nostra presa di posizione, e gli argomenti che la sorreggono esposti nelle pagine precedenti, vale anche come risposta all’interrogazione No 160 della signora P. Kandemir Bordoli e cofirmatari che chiede al Consiglio di Stato “se e quando intende ripristinare l’anticipo alimenti senza limiti di tempo”. Vogliate gradire, signora Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.
Per il Consiglio di Stato:
Allegati:
ALLEGATO 1 Effetti sul 2008 dell’abolizione della limitazione temporale dell’anticipo alimenti: calcolo della variante di preventivo
ALLEGATO 2 Ripristino immediato dell’anticipo degli alimenti per i figli minorenni senza limitazioni temporali Con la presente mozione si chiede la modifica dell’art. 10 cpv. 2 del Regolamento concernente l’anticipo e l’incasso degli alimenti per i figli minorenni del 18 maggio 1988, eliminando segnatamente il limite temporale per l’anticipo degli alimenti, ossia "il periodo massimo di sessanta mesi cumulativi". Motivazioni 1. Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989Ex art. 27 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, entrata in vigore in Svizzera il 26 marzo 1997, gli Stati parti riconoscono il diritto di ogni fanciullo ad un livello di vita sufficiente per consentire il suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale (cpv. 1). Spetta ai genitori o ad altre persone che hanno l’affidamento del fanciullo la responsabilità fondamentale di assicurare, entro i limiti delle loro possibilità e dei loro mezzi finanziari, le condizioni di vita necessarie allo sviluppo del fanciullo (cpv. 2). Gli Stati parti adottano adeguati provvedimenti, in considerazione delle condizioni nazionali e compatibilmente con i loro mezzi, per aiutare i genitori ed altre persone aventi la custodia del fanciullo ad attuare questo diritto ed offrono, se del caso, un’assistenza materiale e programmi di sostegno, in particolare per quanto riguarda l’alimentazione, il vestiario e l’alloggio (cpv. 3). Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento al fine di provvedere al ricupero della pensione alimentare del fanciullo presso i suoi genitori o altre persone aventi una responsabilità finanziaria nei suoi confronti, sul loro territorio o all’estero. In particolare, per tener conto dei casi in cui la persona che ha una responsabilità finanziaria nei confronti del fanciullo vive in uno Stato diverso da quello del fanciullo, gli Stati parti favoriscono l’adesione ad accordi internazionali oppure la conclusione di tali accordi, nonché l’adozione di ogni altra intesa appropriata (cpv. 4). 2. Codice civile svizzero - del mantenimento da parte dei genitori (art. 276 - 295) Ai sensi dell’art. 276 CCS, i genitori devono provvedere al mantenimento del figlio, incluse le spese di educazione e formazione e delle misure prese a sua tutela (cpv. 1). Il mantenimento consiste nella cura e nell’educazione ovvero, se il figlio non è sotto la custodia dei genitori, in prestazioni pecuniarie (cpv. 2). Ex art. 277 CCS, l’obbligo di mantenimento dura fino alla maggiore età del figlio (cpv. 1). Se, raggiunta la maggiore età, il figlio non ha ancora una formazione appropriata, i genitori, per quanto si possa ragionevolmente pretendere da loro dato l’insieme delle circostanze, devono continuare a provvedere al suo mantenimento fino al momento in cui una simile formazione possa normalmente concludersi (cpv. 2). Giusta l’art. 285 CCS, il contributo per il mantenimento deve essere commisurato ai bisogni del figlio, alla situazione sociale e alle possibilità dei genitori, e tener conto inoltre della sostanza e del reddito del figlio, come pure della partecipazione del genitore che non ha la custodia del figlio alle cure di costui (cpv. 1). I contributi di mantenimento spettano al figlio e, per la durata della minore età, sono versati al suo rappresentate legale oppure al detentore della custodia (art. 289 cpv. 1 CCS). La pretesa si trasmette con tutti i diritti all’ente pubblico che provveda al mantenimento (art. 289 cpv. 2 CCS). Ex art. 290 CCS, se il padre o la madre non adempie l’obbligo di mantenimento, l’Autorità tutoria o un’altro ufficio designato dal diritto cantonale deve, a distanza dell’altro genitore, prestare un aiuto appropriato e gratuito per l’esecuzione della pretesa di mantenimento. Il diritto pubblico disciplina il pagamento di anticipazioni quando i genitori non soddisfano al loro obbligo di mantenimento del figlio (art. 293 cpv. 2 CCS). 3. Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 Ai sensi dell’art. 27 cpv. della Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 lo Stato garantisce, nei limiti delle disposizioni stabilite dal regolamento d’applicazione, l’anticipo e l’incasso degli alimenti per figli minorenni, quando l’obbligato non provveda al pagamento. L’anticipo non costituisce una prestazione assistenziale propriamente detta e il relativo importo non è soggetto all’obbligo di rimborso da parte del beneficiario; lo Stato è surrogato nei diritti del beneficiario nei confronti dell’obbligato al pagamento (cpv. 2). Ex art. 1 del Regolamento concernente all’anticipo per l’incasso degli alimenti per i figli minorenni del 18 maggio 1988, l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (denominato in seguito Ufficio) è competente per l’applicazione degli art. 289 cpv. 2, 293 cpv. 2, del CCS e dell’art. 27 della legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (cpv. 1). In particolare l’Ufficio anticipa al genitore richiedente gli alimenti dovuti all’altro genitore per i figli minorenni in virtù delle decisioni del giudice o di una convenzione, approvata dall’Autorità competente, quando l’obbligato non provvede al regolare versamento (cpv. 2). L’anticipo corrisponde all’importo degli alimenti per figli minorenni fissato dalla sentenza o dalla convenzione, ritenuto un massimo mensile di fr. 700.00 per ogni figlio (art. 4). L’anticipo è versato al genitore richiedente a cui è attribuita la custodia del figlio o dei figli minorenni (art. 5). Ex art. 7 la domanda dell’anticipo implica la concessione del diritto agli alimenti allo Stato il quale è surrogato nel diritto ad ottenere gli alimenti per i figli minorenni (cpv. 1). L’Ufficio provvede, previa diffida all’obbligato all’incasso degli alimenti dovuti. Eventuali differenze saranno riversate al genitore richiedente (cpv. 2). L’Ufficio rappresenta lo Stato nelle relative cause giudiziarie (cpv. 3). Ex art. 8, l’Ufficio può querelare l’obbligato agli alimenti per il reato di trascuranza dei doveri di assistenza famigliare (art. 217 CPS). Ai sensi dell’art. 10, la decisone di anticipo è, di regola, valida un anno ed è rinnovabile alla scadenza (cpv. 1). La prestazione può essere erogata per un periodo al massimo di sessanta mesi cumulativi (cpv. 2). 4. Il problema degli anticipi alimenti va risolto alla radice A partire dal 1. marzo 2005, nel Regolamento concernente l’anticipo e l’incasso degli alimenti per i figli minorenni del 18 maggio 1988 è stata introdotta la limitazione temporale all’art. 10 cpv. 2, che stabilisce un periodo massimo di sessanta mesi cumulativi per l’erogazione degli alimenti per i figli minorenni dovuti ex art. 276 e seg. CCS L’introduzione di questa limitazione ha creato gravi disagi e difficoltà a numerose famiglie monoparentali, alle quali è mancato un sostegno finanziario, spesso necessario per il proprio sostentamento. Molte famiglie monoparentali - già confrontate a situazioni di vita spesso difficili e penalizzanti - hanno dovuto far capo agli assegni integrativi e, quale ultima ratio, all’assistenza sociale. Oltre a subire situazioni d’ingiustizia e di forti disagi, queste famiglie hanno vissuto un sorta d’abbandono anche da parte dello Stato, che ha limitato nel tempo l’anticipo degli alimenti dovuti ai figli minorenni, senza far praticamente nulla per rafforzare il servizio e la struttura destinati a incassare tali contributi presso i genitori debitori. Lo Stato - che con questo provvedimento ha inteso contenere qualche spesa nell’ambito della procedura sulle misure di risparmio - ha scelto la strada più semplice per affrontare un problema di fondo che riguarda gli effettivi debitori dei contributi alimentari, ossia il problema concernente l’incasso di quanto anticipato ai genitori con figli a carico. A questo proposito si richiamano gli atti parlamentari già presentati, segnatamente interrogazione del 27 maggio 2005 di Gianni Guidicelli interpellanza del 22 febbraio 2005 di Carlo Luigi Caimi e Armando Boneff mozione del 21 giugno 2006 di Marina Carobbio per il gruppo PS. Dai contenuti e dalle richieste dei menzionati atti parlamentari, nonché dai dati a disposizione, risulta infatti che nel Cantone Ticino il servizio incaricato di incassare i contributi alimentari anticipati dallo Stato è assai carente. Da un confronto con altri Cantoni, il Ticino risulta incassare meno di un terzo di quanto anticipato e questo nonostante i titoli esecutivi di cui dispone il creditore. Secondo gli autori della presente mozione, anziché penalizzare le famiglie monoparentali - soluzione certamente più semplice e rapida, ma nel contempo più iniqua - lo Stato potrebbe e dovrebbe dotarsi - per usare le parole della mozione del 21 giugno 2006 - di un servizio di incasso alimenti semplice, facilmente accessibile, poco burocratico e che si occupi di tutti gli aspetti dell’incasso di contributi alimentari. Non da ultimo va rilevato come la situazione finanziaria attuale del Cantone, nonché le previsioni future, siano differenti rispetto a quelle che hanno indotto il Consiglio di Stato a contenere nel tempo l’anticipo degli alimenti per i figli minorenni. 5. Conclusioni Richiamate le considerazioni di cui ai punti precedenti, ritenuto in particolare che: ogni figlio minorenne ha diritto a un livello di vita sufficiente che favorisca il suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale; lo Stato è chiamato ad adottare adeguati provvedimenti per aiutare i genitori aventi la custodia dei figli minorenni ad attuare questo diritto, anticipando, se e quando necessario, i contributi alimentari e provvedendo al relativo ricupero presso il genitore debitore; la limitazione temporale nell’anticipo degli alimenti da parte dello Stato penalizza diverse famiglie monoparentali, già confrontate a situazioni di vita molto difficili e delicate; il vero problema non è la limitazione nel tempo dell’anticipo alimenti, quanto piuttosto il recupero dei contributi anticipati presso i loro effettivi debitori e relativamente a questo aspetto lo Stato può certamente operare con maggiore efficienza; si chiede di voler procedere alla modifica dell’art. 10 cpv. 2 del Regolamento concernente l’anticipo e l’incasso degli alimenti per i figli minorenni del 18 maggio 1988, eliminando segnatamente il limite temporale per l’anticipo degli alimenti, ossia il periodo massimo di sessanta mesi cumulativi.
Giovanni Jelmini
ALLEGATO 3 Ripristinare l’anticipo alimenti e potenziare il servizio dei recuperi Già in occasione del voto sul Preventivo 2007 avevo sostenuto la mozione Jelmini che prevedeva il ripristino dell’anticipo alimenti. La mozione è stata respinta per un solo voto anche a causa dell’assenza di molti colleghi. Considerato che il Consuntivo 2006 presenta un autofinanziamento positivo, pur con la consapevolezza che le finanze dello Stato devono essere tenute sotto controllo anche per i prossimi anni, ritengo importante ripristinare una misura che sta mettendo in seria difficoltà parecchie madri separate o divorziate alle quali è stato tolto l’anticipo alimenti dopo il periodo di 60 mesi. Le famiglie monoparentali vanno aiutate non solo a parole, ma anche con i fatti! Per questi motivi chiedo al Consiglio di Stato: 1. di ripristinare con effetto 1° gennaio 2007 l’anticipo alimenti stabilito dal giudice per il mantenimento dei figli; 2. di potenziare il servizio dei recuperi. Per questo si chiede di presentare proposte concrete indicando nel contempo una statistica dei recuperi sinora effettuati (numero dei casi trattati, importi erogati e importi recuperati per gli anni 2004/2005/2006).
Moreno Colombo ALLEGATO 4 Anticipo alimenti: stralciare immediatamente il cpv. 2 dell’art. 10 del Regolamento concernente l’anticipo e l’incasso degli alimenti per i figli minorenni La limitazione per motivi di risparmio dell’anticipo alimenti alle madri separate a un massimo di 60 mesi, limitazione in vigore da ormai quasi 2 anni e mezzo, continua a colpire duramente numerose famiglie monoparentali, un certo numero delle quali, a seguito di detto "taglio", si vede costretto a ricorrere a prestazioni assistenziali. Tale limitazione ha quale base legale l’art. 10 cpv. 2 del Regolamento concernente l’anticipo e l’incasso degli alimenti per i figli minorenni, che stabilisce: «La prestazione può essere erogata per un periodo di al massimo 60 mesi cumulativi». Il risparmio conseguito con tale misura è assai modesto: ca. 2 milioni di franchi all’anno I contraccolpi negativi sono invece d’ampia portata. Riteniamo che, viste anche le finanze cantonali rientrate nel 2006 in regime di autofinanziamento positivo, una misura di risparmio in un settore sociale così delicato quale l’anticipo alimenti non abbia più ragione di esistere. In occasione del dibattito sul Preventivo 2007, il Gran Consiglio ha respinto, per un solo voto (complice anche l’assenza di molti deputati), la mozione Jelmini che chiedeva di portare la spesa preventivata per l’anticipo alimenti per l’anno in corso da 6.5 a 8.5 milioni. In risposta all’interrogazione n. 50.07 (Lorenzo Quadri), chiedente per l’appunto se il Consiglio di Stato, visto l’autofinanziamento positivo emergente dal Consuntivo 2006, non intendeva ripristinare l’anticipo alimenti, l’Esecutivo cantonale rispondeva: «Il nostro Consiglio ritiene opportuno prendere in considerazione la possibilità di rivedere il Regolamento (sull’anticipo alimenti, ndr) nell’ambito della preparazione del preventivo 2008 dello Stato». La mozione Moreno Colombo e cofirmatari del 26 febbraio 2007, anch’essa mirante al ripristino dell’anticipo alimenti, risulta tutt’ora inevasa. Essendo nel frattempo iniziata una nuova legislatura, si ritiene che siano date le premesse per una immediata abrogazione dell’art. 10 cpv. 2 del Regolamento concernente l’anticipo e l’incasso degli alimenti per i figli minorenni, e non per una semplice «presa in considerazione dell’ipotesi» e per di più «nell’ambito dell’allestimento del preventivo 2008», ciò che nella migliore delle ipotesi priverebbe per altri 7 mesi numerose famiglie monoparentali di un sostegno necessario (e che lo diventa sempre di più a seguito del peggioramento della morale di pagamento tra ex coniugi); un sostegno che non costituisce affatto un’ "elemosina", ma concretizza un diritto stabilito in sede giudiziaria. Contemporaneamente vanno potenziate le misure per il recupero nei confronti del coniuge inadempiente di quanto anticipato dallo Stato. Con la presente mozione si chiede pertanto al Consiglio di Stato: - di stralciare immediatamente il cpv. 2 dell’art. 10 del Regolamento concernente l’anticipo e l’incasso degli alimenti per i figli minorenni.
Lorenzo Quadri e Attilio Bignasca
ALLEGATO 5 Dal divorzio all’assistenza sociale il passo è breve: situazione delle famiglie monoparentali La Commissione federale per le questioni femminili ha presentato questa settimana i risultati di uno studio sulle conseguenze della separazione e del divorzio sulle donne. Nello studio si afferma che se il reddito dopo il divorzio o la separazione non basta a coprire le esigenze di due economie domestiche, le donne cadono vittime della povertà in misura doppia rispetto agli uomini. Gravi disparità fra i sessi trovano posto nella prassi giuridica e nell’applicazione dell’as-sistenza sociale. Uno dei mezzi più efficace per evitare alle famiglie monoparentali di cadere in povertà si è dimostrato il servizio anticipo alimenti che in Ticino recentemente è stato limitato a cinque anni e in molti studi viene indicata l'importanza dell'esecuzione rapida e regolare dei contributi alimentari Visti i numerosi interventi parlamentari presentati sul tema, alla luce delle conclusioni della ricerca della Commissione federale per le questioni femminili e in virtù della promozione della parità fra uomo e donna ci appare più che urgente il ripristino dell’anticipo alimenti senza limiti di tempo. Chiediamo pertanto al Consiglio di Stato, se e quando intende ripristinare l’anticipo alimenti senza limite di tempo per una più equa ripartizione fra i sessi delle conseguenze della separazione e del divorzio. PER IL GRUPPO PS:
[1] Elena Sartoris, Valutazione dell’impatto finanziario della limitazione temporale a 5 anni dell’anticipo alimenti, Divisione dell’azione sociale e delle famiglie, Bellinzona. Rapporto atteso entro fine 2007. [2] L’Art. 10, cpv.1 del Regolamento sugli anticipi recita: “La decisione di anticipo è, di regola, valida un anno ed è rinnovabile alla scadenza.” [3]Circa 600 fr. al mese (7'200 fr. all’anno) per ognuna delle 914 famiglie che hanno perso progressivamente gli anticipi dal primo gennaio 2005 in poi. [4] Concorso pubblico in procedura libera ai sensi della Legge sulle commesse pubbliche (LCPubb) del 20 febbraio 2001 per l’aggiudicazione del mandato d’incasso di crediti derivati dall’anticipo alimenti, FU 87/2007, 30.10.07, pag. 8370-8371. |
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