| Messaggio aggiuntivo |
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| numero | 5994a | ||||||||||||||||||
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30 settembre 2008 |
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| dipartimento | Istituzioni | ||||||||||||||||||
| documenti correlati | messaggio | rapporto parziale 1 | rapporto parziale 2 | ||||||||||||||||
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Complemento al messaggio n. 5994 del 13 novembre 2007 concernente la legge sulla revisione della giurisdizione amministrativa Signora Presidente, Signore e signori deputati, con il presente messaggio vi sottoponiamo un complemento al messaggio n. 5994 del 13 novembre 2007 concernente la legge sulla revisione della giurisdizione amministrativa. Quel messaggio risale a quasi un anno fa e nel frattempo il Gran Consiglio ha adottato alcune leggi o modificato disposizioni che devono essere rese conformi alla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale e all’impostazione proposta con il messaggio n. 5994. Si tratta sostanzialmente di modificazioni formali. Legge organica comunale (Messaggio n. 5994, n. VIII, 8 – disegno di legge n. VIII) Con la modificazione del 7 maggio 2008 della legge organica comunale, nell’articolo 86 è stato inserito il concetto di rinuncia alla carica mentre è stato tolto quello di ricusa. Tuttavia, la nuova norma ha mantenuto l’indicazione che il Consiglio di Stato in tali casi decide inappellabilmente. Ciò è in contrasto con i principi della legge sul Tribunale federale e occorre pertanto togliere l’indicazione che la decisione del Governo è definitiva. Nell’articolo 134, le proposte formulate nel messaggio n. 5994 sono superate dalla modificazione del 7 maggio 2008. Non è pertanto più necessario modificare ulteriormente l’articolo 134 della legge organica comunale. Legge sull’elezione degli uffici e dei consigli patriziali (Messaggio n. 5994, n. VIII, 12 – Disegno di legge n. XII) Il 9 luglio 2008, il Consiglio di Stato ha licenziato il messaggio n. 6094 concernente la nuova legge sulle elezioni patriziali. Qualora la legge possa essere posta in vigore entro il 1° gennaio 2009, la modificazione della vigente legge sull’elezione degli uffici e dei consigli patriziali cade. Legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici (Disegno di legge n. XVIbis) Non è più possibile adire direttamente il Tribunale federale nelle controversie con il Cantone, ragione per la quale l’articolo 22 capoverso 3 deve essere abrogato. Si tratta di una modificazione che non figura nel messaggio n. 5994. Legge sul notariato (Messaggio n. 5994, n. VIII, 16 – Disegno di legge n. XVIIIbis) Poiché il messaggio n. 5784 del 9 maggio 2006 concernente le ispezioni notarili non verrà verosimilmente trattato entro la fine dell’anno, occorre modificare la legge sul notariato per istituire un rimedio giuridico contro le sanzioni disciplinari. La modificazione qui proposta figura già, con le motivazioni, nel messaggio n. 5784. Legge di applicazione della legge federale del 6 ottobre 2006 concernente le prestazioni complementari all’assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (Disegno di legge n. XLIVbis) Occorre abrogare l’articolo 38 in quanto esso non è conforme alla nuova terminologia sui ricorsi al Tribunale federale ed è in contrasto con i principi che reggono il progetto di alleggerimento della legislazione cantonale. Non spetta infatti al diritto cantonale disciplinare le vie di ricorso davanti al Tribunale federale. La modificazione non era inclusa nel messaggio n. 5994 perché l’adozione di quella legge si è sovrapposta con il messaggio concernente la legge sulla revisione della giurisdizione amministrativa. Legge sull’integrazione sociale e professionale degli invalidi (Messaggio n. 5994, n. VIII, 23 – Disegno di legge n. XLVI) Le modificazioni proposte sono già state esposte nel messaggio n. 5994. Poiché il Gran Consiglio ha approvato già il 23 ottobre 2007 la modificazione della legge sull’integrazione sociale e professionale degli invalidi, esso non ha potuto tenere conto della proposta di adeguamento formulata nel messaggio n. 5994. È pertanto necessario apportare tali modificazioni nella trattazione del messaggio n. 5994, riprendendo il testo di legge proposto in quel messaggio (messaggio n. 5994, n. VIII, 23). Legge tributaria (Messaggio n. 5994, n. VIII, 41 – Disegno di legge n. LXXXV) In relazione alla necessità di adeguare la legge tributaria alle nuove disposizioni federali che prescrivono ai cantoni di garantire una via giudiziaria per le controversie di diritto pubblico (art. 29a e 191b della Costituzione federale), con il messaggio n. 5994 avevamo, tra l'altro, proposto di modificare l'articolo 246, prevedendo la possibilità di ricorrere direttamente alla Camera di diritto tributario contro le decisioni di condono delle imposte, degli interessi e delle multe tributarie. Un più attento esame del disciplinamento che riguarda le contestazioni delle decisioni in materia fiscale ci induce tuttavia a riformulare questa nostra proposta prevedendo, oltre alla possibilità del ricorso alla Camera di diritto tributario, anche il (preliminare) reclamo all'Ufficio che ha emesso la decisione di condono (l'Ufficio esazione e condoni della Divisione delle contribuzioni). La ragione di questa nostra proposta è da ricercare nella necessità di stabilire, anche in materia di contestazione dei condoni, una procedura che sia in sintonia con le procedure di contestazione di tutte le altre decisioni previste dal nostro ordinamento tributario. Senza dimenticare che l'introduzione di una possibilità di contestazione intermedia (il reclamo) dovrebbe ridurre i casi di ricorso e quindi anche alleviare il carico di lavoro della Camera di diritto tributario. La proposta che alleghiamo alla presente - e che sostituisce quella oggetto del disegno di legge allegato al messaggio n. 5994 - stabilisce inoltre che, per uno stesso periodo fiscale, è data la possibilità di presentare una sola domanda di condono. Si tratta di un'aggiunta che riteniamo necessaria per evitare di dover ripetutamente decidere dei condoni che si riferiscono ai medesimi anni di imposta, ciò che crea oneri amministrativi non indifferenti. La nuova procedura (che prevede il reclamo e il ricorso) dovrebbe d'altra parte dare una sufficiente garanzia di tutela degli interessi di quei contribuenti che intendono contestare le decisioni. Resta comunque ancora riservata la possibilità del contribuente di accedere ai rimedi straordinari della revisione o del riesame (per quest'ultimo, in particolare quando la situazione dovesse cambiare dopo la decisione sul condono). Legge concernente l’imposta sui cani (Messaggio n. 5994, n. VIII, 43 – Disegno di legge n. LXXXVII) Poiché il 19 febbraio 2008, il Gran Consiglio ha adottato la nuova legge sui cani e ha abrogato la legge concernente l’imposta sui cani, la modificazione proposta cade. Legge sull’esercizio delle professioni di fiduciario (Messaggio n. 5994, n. VIII, 44) La legge sull’esercizio delle professioni di fiduciario vigente contiene delle lacune che vengono colmate nel caso dell’approvazione del disegno di legge annesso al messaggio n. 5896 del Consiglio di Stato licenziato il 6 marzo 2007. Non è comunque necessario modificare la legge vigente poiché la clausola generale proposta nell’articolo 60 capoverso 2 della legge di procedura per le cause amministrative istituisce il Tribunale cantonale amministrativo quale autorità di ricorso contro le decisioni del Consiglio di Stato non dichiarate definitive dalla legge. Disposizione finale sull’entrata in vigore della legge sulla revisione della giurisdizione amministrativa (Messaggio n. 5994, n. VIII, 47 – Disegno di legge n. XCI) Visti i tempi di trattazione del messaggio, non si giustifica più un’entrata in vigore scaglionata delle modificazioni legislative. In conclusione, vi invitiamo ad approvare il messaggio n. 5994 con i complementi che figurano nel presente messaggio aggiuntivo. Rammentiamo che le nuove disposizioni devono entrare in vigore al più tardi il 1° gennaio 2009. Vogliate gradire, signora Presidente, signore e signori deputati, l’espressione della nostra massima stima.
Per il Consiglio di Stato:
Disegno di LEGGE sulla revisione della giurisdizione amministrativa (complemento al disegno di legge annesso al messaggio n. 5994 del 13 novembre 2007)
Il Gran Consiglio - visto il messaggio 13 novembre 2007 n. 5994 del Consiglio di Stato, - visto il messaggio aggiuntivo 30 settembre 2008 n. 5994A del Consiglio di Stato, d e c r e t a : VIII. La legge organica comunale del 10 marzo 1987 è modificata come segue:
XVIbis. La legge del 24 ottobre 1988 sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici è modificata come segue:
XVIIIbis. La legge del 23 febbraio 1983 sul notariato è modificata come segue:
XLIVbis. La legge del 23 ottobre 2007 di applicazione della legge federale del 6 ottobre 2006 concernente le prestazioni complementari all’assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LaLPC) è modificata come segue:
XLVI. La legge del 14 marzo 1979 sull’integrazione sociale e professionale degli invalidi è modificata come segue:
LXXXV. La legge tributaria del 21 giugno 1994 è modificata come segue:
LXXXVII. Il disegno di legge concernente l’imposta sui cani decade.
XCI. Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi e entra in vigore il 1° gennaio 2009. |
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