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13 novembre 2007 |
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| documenti correlati | messaggio aggiuntivo | rapporto parziale 1 | rapporto parziale 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Legge sulla revisione della giurisdizione amministrativa Signora Presidente, signore e signori deputati, con il presente messaggio ci pregiamo sottoporre alla Vostra attenzione il progetto di legge sulla revisione della giurisdizione amministrativa, che è la conseguenza dell’entrata in vigore della legge sul Tribunale federale. I. MODIFICAZIONE DEL DIRITTO FEDERALE E RIPERCUSSIONI SULLA LEGISLAZIONE CANTONALEQuesta riforma è richiesta dai più recenti sviluppi che ha conosciuto il diritto federale in materia giudiziaria. La prima fase è stata rappresentata dall’approvazione, avvenuta il 12 marzo 2000, degli articoli 29a e 191b della Costituzione federale. L’articolo 29a prevede la garanzia della via giudiziaria stabilendo, per ogni persona, il diritto di sottoporre le controversie al giudizio di un’autorità giudiziaria. Solo in casi eccezionali, la Confederazione e i Cantoni possono escludere la via giudiziaria. L’articolo 191b riprende questo principio e prescrive che i Cantoni devono istituire autorità giudiziarie per giudicare le controversie di diritto pubblico. Gli articoli 29a e 191b della Costituzione federale sono entrati in vigore il 1° gennaio 2007, simultaneamente alla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF). La legge sul Tribunale federale concretizza i suddetti principi nell’ambito del diritto pubblico. A questo riguardo, l’articolo 86 capoverso 2 della citata legge - e, per il rinvio ivi contenuto, l’articolo 114 - impone ai Cantoni l’istituzione di tribunali superiori che giudicano quali autorità di grado immediatamente inferiore al Tribunale federale. Si precisa che l’esigenza del carattere “superiore” del tribunale di ultima istanza cantonale non esclude la coesistenza di diverse autorità giudiziarie, in considerazione del fatto che le controversie di diritto pubblico sono più variate di quelle del diritto civile o penale. Per tenere contro delle esigenze di specializzazione o anche per motivi organizzativi si giustifica dunque il mantenimento di tribunali settoriali competenti per l’intero territorio cantonale, quali, per esempio, il tribunale delle assicurazioni, il tribunale fiscale o le commissioni di ricorso in materie specifiche (Thomas Pfisterer, Der kantonale Gesetzgeber vor der Reform der Bundesrechtspflege, in: Bernhard Ehrenzeller / Rainer j. Schweizer (ed.), Die Reorganisation der Bundesrechtsdpflege - Neuerungen und Auswirkungen in der Praxis, San Gallo 2006, pag. 309-310; Hansjörg Seiler, in: Hansjörg Seiler / Nicolas von Werdt / Andreas Güngerich, Bundesgerichtsgesetz (BGG) - Handkommentar, Berna 2007, ad art. 86 n. 17). Un’analisi storica della nozione di tribunale superiore conduce dunque ad ammettere la possibilità per i Cantoni di mantenere le commissioni di ricorso; tale soluzione è d’altronde la più rispettosa della sovranità di cui godono i Cantoni in materia di organizzazione giudiziaria. Pertanto, possono coesistere diversi tribunali superiori e devono essere considerati inferiori solo i tribunali, le cui decisioni sono impugnabili davanti a un’altra istanza cantonale o che le sono gerarchicamente subordinati. Ciò che è considerato importante dalla dottrina è che il tribunale superiore, che decide quale ultima istanza cantonale, adempia i requisiti dell’indipendenza e abbia pieno potere cognitivo. L’articolo 86 capoverso 2 LTF riserva in modo esplicito il caso in cui una legge federale speciale preveda che le decisioni di altre autorità giudiziarie siano impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale. Dall’articolo 86 capoverso 2 LTF si desume inoltre che nei casi in cui una decisione cantonale, in base a una legge speciale, è impugnabile davanti al Tribunale amministrativo federale o al Tribunale penale federale, non è necessario prevedere la facoltà di ricorso a un’autorità giudiziaria cantonale (Hansjörg Seiler, op. cit., ad art. 86 n. 18). Un’eccezione al principio dell’impugnabilità dinanzi a un tribunale cantonale superiore è prevista in primo luogo dall’articolo 86 capoverso 3 LTF, il quale stabilisce che per le decisioni di carattere prevalentemente politico i Cantoni possono istituire quale autorità di grado immediatamente inferiore al Tribunale federale un’autorità diversa da un tribunale. Questa eccezione deve essere interpretata in modo restrittivo. È pertanto possibile sottrarre al giudizio di un’autorità giudiziaria cantonale solo quegli atti di governo, emanati dal Gran Consiglio o dal Consiglio di Stato, di natura essenzialmente politica, nei quali vi è un potere di apprezzamento estremamente ampio. Si tratta in particolare delle decisioni in materia di piano direttore cantonale, di diritto di grazia, di concessione e rifiuto di sussidi facoltativi da parte del Gran Consiglio e di aggregazioni comunali. La seconda eccezione riguarda l’articolo 88 capoverso 2 LTF, ove i Cantoni sono esonerati dall’obbligo di prevedere un rimedio giuridico a un tribunale contro gli atti del Parlamento e del Governo in materia dei diritti politici. Si tratta essenzialmente delle decisioni del Consiglio di Stato o del Gran Consiglio concernenti gli atti preparatori e i risultati delle votazioni o elezioni, come pure delle decisioni del Parlamento cantonale di dichiarare irricevibile una domanda di iniziativa popolare. Negli altri settori del diritto pubblico, è invece fondamentalmente ammissibile il ricorso al Tribunale federale, e ciò sia nella forma del ricorso in materia di diritto pubblico ai sensi degli articoli 82 e seguenti LTF, sia, ove quest’ultimo gravame è inammissibile, nella forma del ricorso sussidiario in materia costituzionale giusta gli articoli 113 e seguenti LTF, cosicché in questi ambiti è necessario prevedere la facoltà di ricorso a un tribunale cantonale. Ricordiamo inoltre che contro gli atti normativi del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato non vi è l’obbligo per i Cantoni di istituire un’autorità giudiziaria di ricorso (art. 87 LTF). A livello cantonale, diverse lacune nell’ambito della protezione giuridica del cittadino nel settore del diritto amministrativo sono già state colmate con la legge concernente l’adeguamento della legislazione cantonale all’articolo 98a della legge federale sull’organizzazione giudiziaria, approvata dal Gran Consiglio il 12 marzo 1997 ed entrata in vigore il 9 maggio / 6 giugno 1997. L’articolo 98a della vecchia legge federale sull’organizzazione giudiziaria, nel frattempo sostituita dalla legge sul Tribunale federale, prescriveva ai Cantoni di istituire autorità giudiziarie di ultima istanza cantonale, nella misura in cui le decisioni di queste ultime fossero state direttamente impugnabili con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale. L’articolo 98a concerneva essenzialmente norme cantonali di applicazione del diritto federale, mentre l’articolo 86 capoverso 3 LTF estende la garanzia della via giudiziaria anche al settore del diritto cantonale autonomo, cosicché vi è la necessità di legiferare per porre rimedio alle lacune ancora esistenti in questo ambito. Secondo l’articolo 130 capoverso 3 LTF, i Cantoni devono adeguare il diritto cantonale alle nuove esigenze in materia di giurisdizione amministrativa entro due anni dall’entrata in vigore della legge sul Tribunale federale e quindi entro il 1° gennaio 2009. II. PRINCIPI GENERALI DELLA RIFORMAPer le nuove materie interessate dalla riforma, si propone di attribuire in linea di principio al Tribunale cantonale amministrativo la competenza generale di fungere da autorità giudiziaria di ricorso. Dal profilo della tecnica legislativa, si preferisce inserire in ogni singola legge toccata dalla riforma le indicazioni circa la facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo. Questa soluzione, che è già stata adottata nell’ambito dell’adeguamento della legislazione cantonale all’articolo 98a della legge federale sull’organizzazione giudiziaria, ha il pregio di essere più pratica e di garantire ai cittadini e ai funzionari una maggiore chiarezza in materia di rimedi di diritto, come aveva evidenziato la Commissione della legislazione nel rapporto n. 4600R del 21 febbraio 1997 concernente la legge citata. Inoltre, anche se si scegliesse la soluzione di regolare la materia con una norma unica nella legge di procedura per le cause amministrative, si dovrebbe ugualmente modificare alcune singole leggi per definire delle eccezioni all’iter abituale dei ricorsi e, soprattutto, si dovrebbero comunque abrogare parecchie disposizioni che sanciscono oggi il carattere definitivo delle decisioni del Consiglio di Stato o di istanze subordinate. Per colmare eventuali lacune, proponiamo in ogni caso di inserire nella legge di procedura per le cause amministrative una norma sussidiaria per l’attribuzione della competenza al Tribunale cantonale amministrativo. In alcuni singoli casi connessi con il settore delle assicurazioni sociali e del diritto fiscale, anziché al Tribunale cantonale amministrativo si prevede invece il ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni o alla Camera di diritto tributario del Tribunale di appello. Anche il Tribunale di espropriazione è considerato quale tribunale cantonale superiore, limitatamente ai settori, che giudica quale ultima istanza cantonale, concernenti i contributi di miglioria e le stime immobiliari. Contro le decisioni del Gran Consiglio è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo solo nei casi espressamente previsti dalla legge. Si tratta, per esempio, dei casi in materia di concessione della cittadinanza cantonale, di istituzione e scioglimento di consorzi di Comuni, di riconoscimento e di disconoscimento di patriziati, di concessione e rifiuto di sussidi obbligatori. Un altro aspetto qualificante della revisione è quello di consentire di principio il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo solo contro le decisioni del Consiglio di Stato. Questa proposta si pone in sintonia con quanto deciso dal Gran Consiglio nel 1997. In tal modo, il Consiglio di Stato funge da filtro, il che ha il vantaggio di limitare l’aggravio del Tribunale cantonale amministrativo. L’esperienza illustra che questa funzione di filtro si rivela efficace, poiché solamente circa un quinto delle decisioni del Consiglio di Stato sono impugnate davanti al Tribunale cantonale amministrativo. Osserviamo inoltre che il Servizio dei ricorsi prepara in modo sollecito i progetti di decisione di competenza governativa, cosicché la procedura di ricorso si conclude entro tempi ragionevoli e non cagiona ai ricorrenti un’attesa insostenibile. Ciò consente al Tribunale cantonale amministrativo di trattare con maggiore agio i successivi ricorsi che vengono proposti. Nei casi in cui la natura della controversia richiede un esame sollecito dei ricorsi, si rinuncia a istituire il ricorso al Governo: ciò vale, per esempio, in materia di commesse pubbliche, ove, essendovi urgenza, viene mantenuto il ricorso diretto dal committente al Tribunale cantonale amministrativo. Un ulteriore caso in cui non si prevede il ricorso al Consiglio di Stato è quello delle decisioni amministrative emanate dagli enti cantonali di diritto pubblico (Ente ospedaliero cantonale, Azienda elettrica ticinese, Azienda cantonale dei rifiuti), per le quali è istituito il ricorso diretto al Tribunale cantonale amministrativo. Ciò serve a salvaguardare meglio la loro autonomia. La norma colma eventuali lacune per quel che concerne le decisioni di diritto amministrativo ai sensi dell’articolo 1 capoverso 1 della legge di procedura per le cause amministrative emanate dagli enti cantonali. Nei settori retti dal diritto privato, come ad esempio per i rapporti di lavoro dell’Ente ospedaliero cantonale con i medici e il personale ai sensi dell’articolo 8 della legge sull’EOC, la competenza, in caso di controversie, è evidentemente del giudice civile. Le decisioni dell’Ente ticinese per il turismo e degli enti turistici locali sono già impugnabili davanti al Consiglio di Stato e al Tribunale cantonale amministrativo secondo l’articolo 39 della legge sul turismo. Qualora il diritto cantonale già preveda commissioni indipendenti di ricorso, queste sono di principio mantenute, sia laddove esse intervengono quali autorità inferiori al Tribunale cantonale amministrativo (Commissione di ricorso in materia parrocchiale, Commissione giuridica in materia sociopsichiatrica, Commissione di ricorso in materia di raggruppamento dei terreni), sia quando decidono in modo definitivo (Commissione di ricorso in materia di legge sull’acquisto di fondi da parte di persone all’estero, Commissione di ricorso dell’Università e della Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana). Per quanto attiene al settore alquanto complesso dei sussidi, reputiamo opportuno disciplinare in modo unitario la materia nell’ambito dell’apposita legge sui sussidi cantonali, che è così valorizzata nel suo ruolo di legge quadro. La soluzione prescelta viene commentata nella parte che tratta la modifica della legge in questione. III. MOZIONE 26 FEBBRAIO 2007 presentata da fabio regazzi e oviedo marzorini CONCERNENTE LA SOPPRESSIONE (TOTALE O PARZIALE) DELLA GIURISDIZIONE DEL CONSIGLIO DI STATO QUALE AUTORITÀ DI RICORSOIl Consiglio di Stato propone di respingere la mozione e di mantenere pertanto la competenza ricorsuale del Governo Come è già stato indicato nel capitolo precedente, a favore di questa scelta è determinante il ruolo di filtro del Consiglio di Stato, le cui decisioni nell’80% dei casi non vengono più impugnate. Ciò consente pertanto di sgravare efficacemente il Tribunale cantonale amministrativo. È ben vero che in questo modo le vie di ricorso si allungano Tuttavia, si può prevedere che qualora fosse data la possibilità di impugnare le decisioni di singole autorità inferiori direttamente davanti al Tribunale cantonale amministrativo, il vantaggio in termini di celerità sarà per finire azzerato dai ritardi derivanti dall’elevato numero di ricorsi e dall’insufficienza dei mezzi a disposizione del tribunale, cosicché il cittadino non trarrebbe un reale beneficio da questa riforma. Il Servizio dei ricorsi funziona in modo efficace e sollecito e non si giustifica pertanto un mutamento radicale dell’attuale assetto. Inoltre, il Servizio dei ricorsi può rimediare agli errori e alle lacune procedurali insite nelle decisioni delle istanze inferiori, cosicché il Tribunale cantonale amministrativo risulta sgravato da simili incombenze. D’altronde, si ribadisce che già si prevede il ricorso diretto al Tribunale cantonale amministrativo nei casi in cui la natura della controversia esige una soluzione rapida, come ad esempio nel settore, assai rilevante per il mondo economico, delle commesse pubbliche. Il Servizio dei ricorsi costituisce inoltre un utile strumento di conoscenza e di controllo da parte dell’esecutivo dell’attività dell’amministrazione che il Consiglio di Stato presiede, per il tramite del quale il Governo può intervenire sollecitamente a correggere decisioni amministrative errate o inopportune, senza dover attendere una decisione definitiva delle istanze giudiziarie. Vero è che, come ha messo in evidenza il rapporto finale dell’ottobre 2002 della Commissione d’inchiesta amministrativa istituita dal Consiglio di Stato nel 2000 per indagare sul caso Cuomo (rapporto citato, pagine 81-82), la possibilità di controllo è tuttavia ristretta ai casi in cui vi è ricorso al Consiglio di Stato e viene meno se i rapporti tra il Servizio dei ricorsi e il Consiglio di Stato non sono disciplinati in modo che quest’ultimo sia reso attento sulle eventuali mancanze di chi ha emanato la decisione. Ciò nonostante rimane che al Consiglio di Stato - per il tramite della competenza ricorsuale - è data l’occasione di conoscere in tempi brevi eventuali disfunzioni riscontrate nell’operato dell’amministrazione. Non appare nemmeno convincente l’ipotesi di sostituire il ricorso al Consiglio di Stato con quello a una commissione indipendente di prima istanza, che deciderebbe quale autorità inferiore al Tribunale cantonale amministrativo. Nel campo del diritto pubblico risulta eccessivo prevedere tre autorità giudiziarie di ricorso, delle quali due cantonali e una federale. Inoltre, una tale soluzione sarebbe anche più onerosa perché le decisioni non sarebbero preparate da funzionari ma adottate da giudici, i quali beneficiano mediamente di una retribuzione superiore. Il numero di giuristi (giudici e vicecancellieri o segretari giudiziari) della nuova autorità dovrebbe corrispondere almeno a quello dei giuristi attuali del Servizio dei ricorsi perché i casi da trattare sarebbero i medesimi. Al momento, il Servizio dei ricorsi occupa l’equivalente di circa dieci giuristi a tempo pieno La retribuzione annua media di un giurista nell’amministrazione cantonale è di circa fr. 103'500.- rispetto a fr. 190'500.- di un giudice di prima istanza e a fr. 111'000.- di un vicecancelliere o segretario giudiziario. A questi importi, a carico dello Stato vanno aggiunti gli oneri sociali, i quali sono calcolati in funzione dello stipendio. Sulla base di questi dati, per ogni creazione di un posto di giudice, vi sarebbe un aumento dei costi per lo Stato di circa fr. 100'000.- e la trasformazione di ogni posto di giurista in uno di vicecancelliere comporterebbe un aumento di fr. 10'000.-. Inoltre, si renderebbe opportuno trasferire la nuova autorità, che ora ha i suoi uffici a Bellinzona nel Palazzo delle Orsoline, in un’altra sede, per separarla anche dal profilo logistico dal resto dell’amministrazione cantonale, causando delle ulteriori spese. La dottrina propende per il mantenimento di un servizio dei ricorsi interno all’amministrazione cantonale, e questa scelta è stata di recente confermata dalla nuova Costituzione del 27 febbraio 2005 del Cantone di Zurigo, la quale stabilisce, nell’articolo 77 capoverso 1, il principio della procedura di ricorso in due fasi, davanti a un’autorità amministrativa interna in prima istanza e davanti a un tribunale in seconda istanza. In conclusione, non conviene cambiare il sistema attuale che ha dato buona prova di sé e invitiamo il Gran Consiglio a respingere la mozione del 26 febbraio 2007 presentata dai deputati Fabio Regazzi e Oviedo Marzorini. IV. MOZIONE 4 GIUGNO 2007 presentata da filippo gianoni CONCERNENTE L’INTRODUZIONE NELLA LEGGE DI PROCEDURA PER LE CAUSE AMMINISTRATIVE DI UNA NORMA CHE REGOLI LE PROCEDURE DI ACCORDO AMICHEVOLE E DI MEDIAZIONEIl Consiglio di Stato approfitta del presente messaggio per prendere posizione sulla mozione del 4 giugno 2007 con la quale si domanda al Governo di introdurre nella legge di procedura per le cause amministrative una norma che regoli le procedure di accordo amichevole e di mediazione. Per la verità, l’atto parlamentare formula una invito di modificazione legislativa al Governo nella forma dell’iniziativa generica ai sensi dell’articolo 96 lettera b della legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato. Il Consiglio di Stato reputa superflua una norma sulla mediazione nella legge di procedura per le cause amministrative. Innanzitutto, il tentativo di conciliazione per il tramite di una procedura di mediazione può avere luogo solo con il consenso delle parti in causa. Di conseguenza, se vi è accordo sul principio della ricerca di una soluzione, non è necessario il coinvolgimento dell’autorità amministrativa. Inoltre, quest’ultima ha in ogni caso la facoltà, menzionata in modo esplicito nell’articolo 17 della legge di procedura per le cause amministrative, di esperire un tentativo di conciliazione. Inoltre, essa può anche sospendere la procedura, con il consenso delle parti, se queste sono in trattativa per risolvere la disputa in modo amichevole o se decidono di designare una persona indipendente, quale arbitro o mediatore. In conclusione, il Consiglio di Stato reputa superflua l’introduzione di norme sulle procedure di accordo amichevole o di mediazione nel campo del diritto amministrativo e invita a respingere la mozione del 4 giugno 2007 presentata dal deputato Filippo Gianoni. V. POTENZIAMENTO DEL TRIBUNALE CANTONALE AMMINISTRATIVOPer fare fronte all’estensione delle competenze assegnate al Tribunale cantonale amministrativo si rende necessario potenziare questa autorità giudiziaria mediante l’attribuzione di un nuovo giudice e di un nuovo vicecancelliere. Nell’ultimo decennio, infatti, al Tribunale cantonale amministrativo sono state assegnate diverse nuove competenze, e in quest’ambito una prima fase importante è stata determinata dalle materie attribuite a questa autorità giudiziaria nel 1997 dal già citato adeguamento della legislazione cantonale all’articolo 98a della legge federale sull’organizzazione giudiziaria. Un altro settore importante, di cui il Tribunale cantonale amministrativo si occupa da una decina di anni, è quello dei ricorsi in materia di commesse pubbliche. In tempi più recenti, un membro del Tribunale cantonale amministrativo è stato designato quale giudice delle misure coercitive in materia di diritto degli stranieri. Si manifesta inoltre in modo chiaro la tendenza di attribuire ulteriori competenze al Tribunale cantonale amministrativo, come dimostra la recente proposta governativa, formulata nel messaggio n. 5931 del 22 maggio 2007, concernente la modifica della legge sulla polizia in materia di misure contro la violenza in occasione di manifestazioni sportive. I dati statistici confermano l’incidenza sul numero di ricorsi determinata dalle modificazioni legislative nel frattempo intervenute. A titolo di esempio, riguardo alle competenze assunte dal Tribunale cantonale amministrativo nel quadro della riforma concernente l’articolo 98a della legge federale sull’organizzazione giudiziaria, rileviamo che nel 2006 sono stati introdotti 47 ricorsi in materia di diritto degli stranieri e 24 ricorsi in materia di circolazione stradale; per quanto attiene alle commesse pubbliche, sono stati presentati 85 ricorsi, che sono spesso assai complessi e impegnativi nella loro trattazione. Il trasferimento alla Pretura penale, intervenuto il 1° gennaio 2003, della competenza sulle contravvenzioni amministrative non ha risolto in modo definitivo il problema del sovraccarico del Tribunale cantonale amministrativo, poiché l’impegno causato dai nuovi compiti si è rivelato assai gravoso. In relazione a questo tema il Governo aveva già interpellato il Consiglio della magistratura, il quale, il 22 dicembre 2006, aveva messo in evidenza il costante aumento del carico di lavoro del Tribunale cantonale amministrativo, invitando il Consiglio di Stato a porre rimedio alla situazione mediante l’aumento di un giudice. A mente del Consiglio della magistratura ciò è indispensabile per evitare che l’inesorabile aumento del carico di lavoro possa paralizzare l’operatività di questa autorità giudiziaria. Il 14 luglio 2006 è entrata in vigore la nuova legge sull’organizzazione giudiziaria che ha, fra l’altro, integrato il Tribunale della pianificazione del territorio nel Tribunale cantonale amministrativo, che conta ora quattro giudici. Tuttavia, non vi è stato materialmente un aumento dell’organico, perché la nuova autorità giudiziaria, nella sua attuale composizione, ha assorbito i giudici e le competenze del Tribunale della pianificazione del territorio. Questa misura ha permesso una gestione più razionale e una maggiore flessibilità nell’attività, ma non può da sola consentire un incremento rilevante del numero di incarti trattati. Nell’attuale situazione già difficile si innestano le nuove competenze che devono essere attribuite al Tribunale cantonale amministrativo sulla base degli adeguamenti imposti dal diritto federale. Per queste considerazioni appare necessario potenziare l’organico del Tribunale cantonale amministrativo mediante l’attribuzione di un giudice e di un vicecancelliere in più. Qualora non si attuasse questo provvedimento, vi sarebbe il serio rischio, come ha rilevato il Consiglio della magistratura nella sua presa di posizione, che il Tribunale cantonale amministrativo non possa più fronteggiare il carico di lavoro, il che darebbe origine a dei forti ritardi incompatibili con le esigenze di uno Stato di diritto e gravemente lesivi degli interessi dei ricorrenti. Questo aumento richiede la modifica della legge sull’organizzazione giudiziaria. Il Consiglio di Stato riconosce inoltre che l’aumento delle competenze del Tribunale cantonale amministrativo può ripercuotersi anche sul carico di lavoro della cancelleria e si riserva pertanto di esaminare in seguito la situazione. Allo scopo di porre celermente rimedio alle attuali difficoltà, proponiamo di non attendere il 1° gennaio 2009 per fare entrare in vigore le norme sul potenziamento del Tribunale cantonale amministrativo, ma di consentire l’avvio della procedura di elezione del nuovo giudice, che richiede comunque del tempo, immediatamente dopo l’approvazione parlamentare del disegno di legge. VI. ALCUNI DATI STATISTICIIl Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato istruisce all’incirca 1560 ricorsi l’anno Esso adotta 160 decisioni in via definitiva, mentre 1400 decisioni sono impugnabili davanti all’autorità superiore. I ricorsi al Tribunale cantonale amministrativo contro tali decisioni sono circa 280-300 l’anno Il Tribunale cantonale amministrativo è anche competente a trattare i ricorsi in materia di pianificazione del territorio presentati contro decisioni del Consiglio di Stato, le cui pratiche sono istruite da parte del Dipartimento del territorio. Rileviamo che il Tribunale cantonale amministrativo giudica anche ricorsi contro decisioni di autorità diverse dal Consiglio di Stato. Per esempio, esso decide 80-100 ricorsi contro le decisioni dei committenti in materia di appalti e commesse pubbliche. In futuro, il Tribunale cantonale amministrativo dovrà inoltre giudicare i ricorsi contro decisioni ora adottate in via definitiva da parte di Dipartimenti. In particolare, il Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport decide in modo definitivo circa 40 ricorsi l’anno Le tabelle che seguono mostrano le vie di ricorso sulla base della legislazione vigente (Tabella 1) e secondo la proposta del Consiglio di Stato (Tabella 2). I dati riportati nelle tabelle si basano sulle statistiche del 2006. Nel caso in cui i dati variano in modo sensibile da un anno all’altro, sono stati indicati dei valori medi. Le tabelle non includono i casi particolari, quali, per esempio, le azioni dirette al Tribunale cantonale amministrativo nel caso di contestazioni di natura pecuniaria derivanti dal rapporto di lavoro da parte dei dipendenti dello Stato. Occorre tuttavia tenere presente che talora anche questi casi sono complessi. Infine, rileviamo che è difficile fornire una stima attendibile sul numero dei ricorsi contro le decisioni finora non impugnabili. Per quanto concerne il condono delle imposte, nel 2006, la Divisione delle contribuzioni ha respinto circa 500 istanze. Secondo il progetto di messaggio, contro tali decisioni sarà possibile ricorrere alla Camera di diritto tributario del Tribunale di appello.
VII. PROCEDURA DI CONSULTAZIONEIl 5 giugno 2007, il Dipartimento delle istituzioni ha avviato una procedura di consultazione presso le autorità giudiziarie interessate dalla riforma, presso la Cancelleria dello Stato e tutti gli altri Dipartimenti come pure presso gli Ordini degli avvocati e dei notai. L’impostazione di fondo, ivi compreso il mantenimento del ricorso al Consiglio di Stato, è stata sostanzialmente condivisa e su singoli punti sono state formulate osservazioni, che sono state considerate nella redazione definitiva del presente messaggio. L’Ordine degli avvocati ha espresso l’auspicio di semplificare le vie di ricorso, per esempio, mediante la fissazione di un termine uniforme. La proposta è interessante ma travalica l’ambito del presente messaggio e, vista la complessità del tema, merita di essere ulteriormente approfondita in un secondo tempo. VIII. COMMENTO DELLE PRINCIPALI MODIFICAZIONI LEGISLATIVESi attira l’attenzione sul fatto che il presente messaggio rinuncia a proporre la modificazione di alcune norme, già oggetto di altre proposte governative. In altri casi, le proposte qui formulate decadono o devono essere modificate a dipendenza delle decisioni parlamentari su altri disegni di legge. Nell’ambito della trattazione dei diversi messaggi occorrerà inoltre prestare attenzione ai principi esposti nel presente documento. Si tratta in particolare di: - messaggio n. 5868 del 19 dicembre 2006 concernente la revisione delle norme sull’ineleggibilità, sulla destituzione e sulla sospensione di persone condannate o perseguite per crimini o delitti contrari alla dignità della carica (paragrafi 4 e 13); - messaggio licenziato nel secondo semestre 2007 concernente l’adeguamento della legislazione cantonale in materia di protezione dei dati personali agli accordi di Schengen e Dublino (paragrafo 7); - messaggio n. 5784 del 9 maggio 2006 concernente la modifica della legge sul notariato del 23 febbraio 1983 e della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910 in materia di ispezioni notarili (paragrafo 16); - messaggio n. 5924 del 2 maggio 2007 concernente l’attuazione della nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC) nel Cantone Ticino (paragrafo 23); - messaggio n. 5847 del 10 ottobre 2006 concernente la nuova legge cantonale sui cani (paragrafo 43); - messaggio n. 5896 del 6 marzo 2007 concernente la revisione totale della legge sull’esercizio delle professioni di fiduciario (paragrafo 44).
1. Legge sulla cittadinanza ticinese e sull’attinenza comunaleQuesta legge introduce la novità di rilievo del ricorso al Tribunale cantonale amministrativo contro le decisioni comunali in materia di conferimento dell’attinenza comunale e contro le decisioni cantonali sulla concessione della cittadinanza cantonale. Ciò è dettato dal fatto che il Tribunale federale ha stabilito che la concessione della cittadinanza non rappresenta un atto prevalentemente di natura politica ma costituisce una vera e propria decisione, nell’ambito della quale l’autorità competente, pur godendo di un ampio potere di apprezzamento, deve rispettare le garanzie procedurali e formali dei richiedenti, e deve trattare il caso in modo tale da rispettare il divieto dell’arbitrio e della discriminazione. In altre parole, si tratta di un atto concernente l’applicazione del diritto (DTF 129 I 217 e DTF 129 I 232, in particolare consid. 3.3). Le decisioni negative di naturalizzazione soggiacciono inoltre all’obbligo di motivazione secondo l’articolo 29 capoverso 2 della Costituzione federale (diritto di essere sentito) in relazione con l’articolo 8 capoverso 2 Costituzione federale (divieto di discriminazione). Pertanto, le decisioni di diniego del Gran Consiglio, del Consiglio comunale e dell’Assemblea comunale devono essere motivate (DTF 129 I 232). Di conseguenza, le decisioni in materia di cittadinanza non possono essere considerate di carattere prevalentemente politico ai sensi dell’articolo 86 capoverso 3 LTF, cosicché è necessario prevedere anche in questo ambito un rimedio di diritto al Tribunale cantonale amministrativo. Questo ricorso è così possibile sia contro le decisioni del legislativo comunale, dopo che è stato esperito il ricorso al Governo cantonale, sia contro quelle del Consiglio di Stato e del Gran Consiglio. 2. Legge di applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniereLa norma estende la facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo contro tutte le decisioni del Consiglio di Stato, ossia anche nei casi nei quali lo straniero in questione non ha un vero e proprio diritto al rilascio del permesso. Per le medesime ragioni esposte nel punto precedente, anche questa materia non può essere considerata di carattere prevalentemente politico. 3. Legge cantonale di applicazione alla legge federale concernente le misure coercitive in materia di diritto degli stranieriCon una recente modifica è stata tolta al giudice dell’istruzione e dell’arresto la competenza in materia di misure coercitive, poiché il magistrato penale non poteva svolgere simili mansioni. La legge ha quindi affidato questo compito a un giudice del Tribunale di appello. È stato così designato un giudice del Tribunale cantonale amministrativo. Questa soluzione cagiona al Tribunale cantonale amministrativo, che già riceve ulteriori nuove competenze, un onere eccessivo, ragione per la quale si rende opportuno attribuire una simile incombenza a un’altra autorità. Il Tribunale cantonale amministrativo fungerà comunque da autorità di ricorso. Quale giudice delle misure coercitive si designa un pretore civile. 4. Legge sull’esercizio dei diritti politiciLe decisioni del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato sono di principio definitive in virtù della facoltà concessa ai Cantoni dall’articolo 88 capoverso 2 LTF, che non impone l’obbligo di prevedere il ricorso a un’autorità giudiziaria cantonale contro gli atti di prima istanza del Parlamento e del Governo in materia di diritti politici. Qualora la decisione contestata sia emanata da un altro organo, secondo l’articolo 88 capoverso 2 LTF occorre prevedere un rimedio giuridico, che secondo la giurisprudenza del Tribunale federale deve essere dato davanti a un tribunale (sentenza del Tribunale federale del 12 febbraio 2007 n. 1P.338/2006 e 1P.582/2006, consid. 3.10). Di conseguenza, se la decisione spetta a un’autorità comunale, istituiamo il ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo, mentre le decisioni adottate dal Gran Consiglio e dal Consiglio di Stato sono definitive. Il Consiglio di Stato è consapevole che la proposta istituisce due diverse vie di ricorso contro gli atti nella procedura preparatoria a dipendenza se si tratti di elezioni e votazioni cantonali o comunali. La motivazione risiede nel già citato articolo 88 capoverso 2 LTF. Nel caso di elezioni e votazioni cantonali, si mantiene la situazione attuale, che prevede la decisione in via definitiva del Governo Per contro, nelle elezioni e votazioni comunali, poiché le contestazioni riguardano atti di organi comunali, autorità che non rientrano nell’eccezione dell’articolo 88 capoverso 2 LTF, non è più ammissibile la decisione definitiva del Consiglio di Stato e occorre istituire un ricorso a un’autorità giudiziaria. Per quanto attiene i ricorsi contro i risultati delle votazioni e delle elezioni, la legge vigente contempla già delle norme che distinguono l’ambito cantonale da quello comunale. Al momento, se si tratta di votazioni o elezioni comunali, il ricorso è deciso in modo definitivo dal Consiglio di Stato; se invece si tratta di votazioni o elezioni cantonali, il ricorso è trattato dal Gran Consiglio, la cui decisione non è impugnabile. Ricordiamo che i risultati sono proclamati dall’Ufficio elettorale comunale nel caso di votazioni comunali o di elezioni comunali con spoglio comunale, dall’Ufficio cantonale di accertamento nella composizione di tre giudici del Tribunale di appello nel caso di elezioni con spoglio cantonale e dall’Ufficio cantonale di accertamento costituito dal Consiglio di Stato negli altri casi. Contro le decisioni dell’Ufficio cantonale di accertamento nella composizione di tre giudici del Tribunale di appello, che a nostro avviso, può essere assimilato al Consiglio di Stato, in quanto lo sostituisce per evitare conflitti di interesse e garantire una maggiore oggettività nella proclamazione dei risultati delle elezioni politiche, proponiamo il mantenimento del ricorso al Gran Consiglio. Si vuole infatti evitare che dei giudici del Tribunale di appello siano chiamati a giudicare decisioni di altri giudici del medesimo tribunale. Quando il Consiglio di Stato funge da Ufficio cantonale di accertamento, ad esempio nelle votazioni cantonali, non è necessario prevedere la facoltà di ricorso a un’autorità giudiziaria, grazie all’eccezione dell’articolo 88 capoverso 2 LTF. Per le stesse ragioni esposte in precedenza, occorre designare un’autorità giudiziaria che decide i ricorsi contro i risultati delle elezioni comunali con spoglio comunale (elezione del Sindaco e elezioni complementari comunali) e delle votazioni comunali. In materia di diritti politici federali, l’articolo 80 capoverso 1 della legge federale sui diritti politici stabilisce che le decisioni su ricorso pronunciate dal Governo cantonale possono essere direttamente impugnate con ricorso al Tribunale federale. Per una migliore sistematica all’articolo 167, i capoversi 2 e 3 sono invertiti. Attiriamo infine l’attenzione sul fatto che davanti al Parlamento è pendente il messaggio n. 5868 del 19 dicembre 2006 in materia di ineleggibilità, destituzione e sospensione, con il quale è formulata la proposta di modificare alcune norme della legge sull’esercizio dei diritti politici. Per l’armonizzazione di quel disegno di legge con il presente messaggio rinviamo al commento concernente l’adeguamento della legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato, al paragrafo 13. 5. Legge sulla poliziaLe modifiche perseguono lo scopo di colmare le lacune esistenti, in particolare nel settore delle tasse prelevate dalla polizia e dello statuto degli agenti, con particolare riferimento agli aspiranti gendarmi. 6. Legge sulla protezione civileA partire dal 1° gennaio 2007, con l’istituzione del Tribunale amministrativo federale, contro le decisioni cantonali di ultima istanza in materia pecuniaria è ammesso il ricorso all’autorità amministrativa federale competente, contro la cui decisione può essere adito il Tribunale amministrativo federale (articolo 67 della legge federale del 4 ottobre 2002 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile, nella versione entrata in vigore il 1° gennaio 2007). Sulla base di queste considerazioni, si rende opportuno stabilire un’unica istanza amministrativa cantonale competente a trattare la domanda, visto che il controllo di natura giudiziaria è comunque garantito dal Tribunale amministrativo federale. 7. Legge sulla protezione dei dati personaliLegge sulla protezione dei dati personali elaborati dalla polizia cantonale e dalle polizie comunaliA seguito dell’adeguamento della legislazione federale e cantonale agli accordi di Schengen e di Dublino, occorre modificare alcune norme in materia di protezione dei dati. Il tema dei rimedi di diritto è affrontato nell’ambito di tale messaggio separato. 8. Legge organica comunaleL’articolo 134 capoverso 5 della legge organica comunale introduce la facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo anche contro i provvedimenti disciplinari di minore entità adottati dal Municipio nei confronti dei dipendenti comunali. Nell’articolo 207 capoverso 2 si estende la facoltà di ricorrere anche al Comune, che può essere leso nella sua autonomia dai provvedimenti di vigilanza adottati dal Consiglio di Stato. Per esempio, per evitare conflitti di interesse, il Comune non può ricorrere contro le sanzioni disciplinari inflitte ai membri del Municipio e del Consiglio comunale. L’attuale articolo 208 prevede il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo solo contro le decisioni degli organi comunali, ragione per cui il nuovo articolo 213a, colmando la lacuna, estende questa facoltà anche contro le decisioni adottate dall’autorità cantonale, che è chiamata in alcuni casi a ratificare degli atti comunali, quali ad esempio l’approvazione di regolamenti comunali, la decisione in merito alle dimissioni di municipali ai sensi dell’articolo 86 capoverso 2, la prestazione di fideiussioni o la concessione di mutui a favore di privati giusta l’articolo 183 capoverso 2. 9. Legge sulla fusione e separazione di ComuniLegge sulle aggregazioni e separazioni dei ComuniGli articoli 19 e 20 della legge del 6 marzo 1945 sulla fusione e separazioni di Comuni trattano di casi di minore importanza concernenti la rettifica dei confini e le cessioni territoriali di piccola entità, le quali non rivestono un carattere prevalentemente politico e soggiacciono quindi al ricorso al Tribunale cantonale amministrativo. L’aggregazione e la separazione di Comuni, che sono disciplinate dalla legge del 16 dicembre 2003 sulle aggregazioni e separazioni dei Comuni, rappresentano invece atti aventi uno spiccato carattere politico, ragione per cui suggeriamo di non prevedere alcuna facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo in questa materia. 10. Legge sul consorziamento dei ComuniÈ introdotta la facoltà di ricorrere contro le decisioni del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato in materia di istituzione coattiva di un consorzio e di scioglimento di un consorzio. Non reputiamo infatti che questa materia abbia un prevalente carattere politico. 11. Legge organica patrizialeViene istituita la possibilità di ricorso contro le decisioni di riconoscimento e di disconoscimento del patriziato. Si tratta infatti di un ambito eminentemente giuridico, ove occorre stabilire se un patriziato adempie i requisiti di legge fissati dall’articolo 1 della legge organica patriziale. Per quanto attiene alla procedura di consorziamento, il rinvio alla relativa legge nell’articolo 37 capoverso 3 si estende anche ai rimedi giuridici. Per contro, essendo di natura politica, contro la decisione del Gran Consiglio sulla fusione di patriziati non è ammesso il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo. La modifica dell’articolo 145 e il nuovo articolo 151a mirano, analogamente a quanto previsto nella legge organica comunale, a colmare la lacuna nei casi dove il diritto vigente non prevede ancora il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo. 12. Legge sull’elezione degli uffici e dei consigli patrizialiAnalogamente a quanto previsto in ambito comunale, anche per le elezioni patriziali occorre istituire, conformemente all’articolo 88 capoverso 2 LTF, un’autorità giudiziaria di ricorso contro le decisioni adottate dagli organi patriziali. 13. Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di StatoPoiché il Consigliere di Stato toccato dalla decisione di destituzione è gravemente leso nei suoi diritti, occorre prevedere la facoltà di ricorrere a un’autorità giudiziaria. Infatti, prevale il carattere individuale della decisione, simile a una misura disciplinare che può avere anche conseguenze di carattere finanziario (risoluzione di un rapporto di lavoro; cassa pensioni). La destituzione soggiace inoltre a condizioni giuridiche ben definite, ossia è subordinata alla condanna dell’interessato per crimini o delitti contrari alla dignità della carica, ragione per cui non siamo di fronte a una decisione prevalentemente politica. Si attira l’attenzione sul fatto che in materia di ineleggibilità, destituzione e sospensione è pendente davanti al Parlamento il messaggio n. 5868 del 19 dicembre 2006. Per armonizzare quel messaggio con la presente proposta, suggeriamo di adottare, nell’ambito della trattazione del tema dell’ineleggibilità, il seguente testo di modificazione della legge sull’esercizio dei diritti politici in sostituzione di quello che figura nel messaggio n. 5868:
14. Legge sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docentiLegge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docentiSi estende il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo a tutti gli ambiti previsti dalla legge sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti, quali ad esempio le decisioni di congedo, le autorizzazioni per occupazioni accessorie e per l’esercizio di cariche pubbliche e le sanzioni disciplinari di minore entità. Si propone di abrogare l’articolo 68 della legge sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti, che prevede l’azione diretta al Tribunale cantonale amministrativo per le contestazioni di natura pecuniaria derivanti dal rapporto di impiego dei dipendenti che soggiacciono a questa legge. Questa scelta sembra opportuna per sgravare il Tribunale cantonale amministrativo e per seguire anche in questo ambito l’impostazione di fondo della presente riforma della giurisdizione amministrativa. 15. Legge sull’organizzazione giudiziariaLa modifica concerne esclusivamente il potenziamento del Tribunale cantonale amministrativo con un giudice supplementare, sulla cui motivazione rinviamo al capitolo IV. 16. Legge sul notariatoOccorre prevedere la facoltà di ricorrere contro le decisioni del Consiglio di disciplina notarile emanate in ambito disciplinare, perché esso adotta queste decisioni in prima istanza nella sua funzione di autorità amministrativa di vigilanza che può agire anche d’ufficio. Il Consiglio può invece continuare a decidere in modo definitivo i reclami circa le parcelle notarili, poiché in quest’ambito esso interviene quale vera e propria autorità di ricorso. Una proposta di adeguamento della legge sul notariato conforme ai principi citati è già stata presentata con il messaggio n. 5784 del 9 maggio 2006 concernente la modifica della legge sul notariato del 23 febbraio 1983 e della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910 in materia di ispezioni notarili. Invitiamo pertanto il Gran Consiglio a trattare il tema, affinché le disposizioni sui rimedi giuridici possano entrare in vigore entro il 1° gennaio 2009. 17. Legge di procedura per le cause amministrativeL’attuale articolo 55 capoverso 3 è superato dalla nuova impostazione, ancorata nell’articolo 60, secondo la quale il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo costituisce la regola, fatte salve alcune situazioni particolari. L’articolo 60 capoverso 2 mira, quale norma sussidiaria, a colmare eventuali lacune o dimenticanze nell’ambito della protezione giuridica. Nell’articolo 71 lettera b si precisa che l’azione diretta al Tribunale cantonale amministrativo è ammissibile solo quando è coinvolto un ente di diritto pubblico cantonale. Nel caso di enti di diritto pubblico di livello locale, come ad esempio le aziende municipalizzate, si applica la via ricorsuale ordinaria. Negli articoli 72 e 73 capoverso 1 si adegua il riferimento all’attuale codice di procedura civile del 1971. L’articolo 80 capoverso 4 viene abrogato, poiché incompleto e superfluo. Nel nuovo articolo 80a si precisa che le decisioni del Gran Consiglio sono impugnabili davanti al Tribunale cantonale amministrativo solo nei casi espressamente previsti dalla legge. Questa facoltà non è segnatamente data per le decisioni aventi un carattere prevalentemente politico. 18. Legge di applicazione della legge federale sull’assistenza internazionale in materia penaleL’articolo 3 va abrogato, poiché disciplina un tema già regolato nell’articolo 22 della legge federale del 20 marzo 1981 sull’assistenza internazionale in materia penale (AIMP). L’articolo 4 va pure abrogato, perché l’articolo 25 capoverso 1 AIMP, nella versione entrata in vigore il 1° gennaio 2007, stabilisce che le decisioni di prima istanza delle autorità cantonali possono essere impugnate direttamente con ricorso alla Camera dei reclami penali del Tribunale penale federale. 19. Legge di procedura per le contravvenzioniLegge sull’esercizio del diritto di graziaL’articolo 22 della legge di procedura per le contravvenzioni, che verte sul condono di multe inflitte da autorità amministrative, e la legge sull’esercizio del diritto di grazia disciplinano una materia di natura prevalentemente politica, nella quale vi è un potere di apprezzamento assai esteso, cosicché non reputiamo opportuno prevedere la facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo. 20. Legislazione sulla scuolaAnche in materia scolastica occorre prevedere la facoltà generale di ricorso a un tribunale, poiché non siamo di fronte a decisioni aventi un carattere prevalentemente politico. Pertanto, anche le decisioni in materia di valutazioni scolastiche e di sanzioni disciplinari adottate dalle autorità scolastiche sono impugnabili in prima istanza davanti al Consiglio di Stato, contro le cui decisioni è poi ammesso il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo. Il Consiglio di Stato garantisce una prassi uniforme nell’applicazione del diritto amministrativo. Anche con tale impostazione, il Dipartimento ha la possibilità di essere coinvolto nella presentazione delle osservazioni. Inoltre, risulta inopportuno prevedere dapprima il ricorso al Dipartimento e poi al Consiglio di Stato, poiché ciò allungherebbe eccessivamente delle procedure che rivestono una certa urgenza, e la natura della contestazione non coinvolge interessi pubblici di particolare rilevanza. I rimedi di diritto sono fondamentalmente disciplinati, per l’intero ambito scolastico, dalla legge sulla scuola, che funge da legge quadro. Nelle leggi specifiche, nelle quali viene inserito un rinvio alla legge sulla scuola, sono inoltre indicati i rimedi giuridici in casi particolari. 21. Legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitarioNella legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario si introduce una norma generale sui rimedi giuridici che mira, quale clausola generale, a colmare qualche lacuna e a sostituire le singole norme settoriali. Poiché le decisioni del Medico cantonale in materia di provvedimenti coattivi limitano sensibilmente la libertà personale dei pazienti e rivestono un carattere urgente, nell’articolo 42 capoverso 4 è mantenuto il ricorso immediato al Tribunale cantonale amministrativo. 22. Legge sull’assistenza sociopsichiatricaPer motivi di parallelismo delle forme, si reputa opportuno prevedere una duplice facoltà di ricorso anche contro le decisioni di rifiuto di un ricovero volontario, cosicché tutte le decisioni della Commissione giuridica saranno impugnabili davanti al Tribunale cantonale amministrativo. 23. Legge sull’integrazione sociale e professionale degli invalidiSi attira l’attenzione sulla necessità di adeguare ai principi del presente messaggio il disegno di modificazione della legge sull’integrazione sociale e professionale degli invalidi, annesso al messaggio n. 5924 del 2 maggio 2007 concernente l’attuazione della nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC) nel Cantone Ticino Per armonizzare quella proposta con il presente messaggio, suggeriamo di adottare, nell’ambito della trattazione del tema della nuova perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, il seguente testo di modificazione della legge sull’integrazione sociale e professionale degli invalidi, in sostituzione di quello che figura nel messaggio n. 5924:
Per il resto, si confermano le proposte del disegno di legge annesso al messaggio n. 5924.
24. Legge concernente il rinnovo di abitazioniLegge concernente il miglioramento delle condizioni di abitazione nelle regioni di montagnaPoiché questi atti legislativi sono di durata indeterminata ai sensi dell’articolo 77 capoverso 1 della legge del 17 dicembre 2002 sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato, la forma corretta è quella della legge. Per il resto, si adeguano le norme all’impostazione generale del presente messaggio. 25. Legge cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorioLe decisioni del Gran Consiglio in materia di piano direttore, sia quando decide come istanza unica, sia quando interviene su ricorso, sono definitive, vista la natura politica di tale materia. 26. Legge edilizia cantonaleQuesta norma mira a introdurre il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo in materia di autorizzazione ad esercitare la professione di spazzacamino: questo tema è disciplinato dal decreto esecutivo, che si fonda sugli articoli 41a e seguenti della legge edilizia, concernente la pulizia periodica degli impianti calorici a combustione. La nuova disposizione crea inoltre una base legale ineccepibile per subordinare ad autorizzazione l’esercizio della professione di spazzacamino 27. Legge di espropriazioneLa norma colma una lacuna in materia di conferimento del diritto di espropriazione ai Comuni per opere fuori della loro giurisdizione e ad altri enti di diritto pubblico e privato. 28. Legge sul raggruppamento e la permuta dei terreniSi colmano alcune lacune nei rimedi giuridici e la Commissione di ricorso di seconda istanza viene soppressa e sostituita dal Tribunale cantonale amministrativo. Infatti, la Commissione di ricorso di seconda istanza, che viene attualmente nominata dal Consiglio di Stato di volta in volta giusta l’articolo 108, non adempie pienamente i requisiti di indipendenza e di stabilità nel tempo che devono caratterizzare una vera autorità giudiziaria. Rimane invece la Commissione di ricorso in prima istanza, che esercita una funzione di filtro, quale autorità inferiore al Tribunale cantonale amministrativo. La Commissione di ricorso è competente in materia di nuovo riparto dei fondi nell’ambito del raggruppamento dei terreni. 29. Legge sulle imposte e tasse di circolazione dei veicoli a motoreLegge cantonale di applicazione alla legge federale del 3 ottobre 1975 sulla navigazione internaAnalogamente a quanto previsto nel campo fiscale, anche in materia di imposte e tasse di circolazione e di navigazione si introduce dapprima il reclamo alla stessa autorità che ha deciso in prima istanza, la cui decisione è poi impugnabile davanti alla Camera di diritto tributario del Tribunale di appello. 30. Legge sull’agricolturaLa norma trae la sua origine dall’articolo 166 capoverso 2 della legge federale del 29 aprile 1998 sull’agricoltura, la quale stabilisce che contro le decisioni dei Cantoni è ammissibile il ricorso al Tribunale amministrativo federale, fatta eccezione per le decisioni cantonali sui miglioramenti strutturali sussidiati. 31. Legge sugli impianti di trasporto in condotta di combustibili e carburanti liquidi e gassosiIl decreto esecutivo va in primo luogo trasformato in legge formale, in quanto lo stesso poggia su una base legale carente, violando in tal modo i principi della legalità e della separazione dei poteri. Nella nuova legge non vengono riprese le norme, in quanto superflue, che ripetono quanto già disciplinato dalle disposizioni federali. Occorre inoltre prevedere il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo contro le decisioni del Consiglio di Stato. 32. Legge sui consorziPoiché i consorzi ai sensi di questa legge possono coinvolgere anche i privati e i loro diritti di proprietà, reputiamo che i ricorsi che contestano la pubblica utilità decisi dal Gran Consiglio non abbiano un carattere prevalentemente politico, ragione per cui le decisioni del Parlamento devono poter essere impugnate davanti al Tribunale cantonale amministrativo. 33. Legge regolante gli scavi all’alveo dei laghi, fiumi e torrentiPoiché questo atto legislativo è di durata indeterminata ai sensi dell’articolo 77 capoverso 1 della legge del 17 dicembre 2002 sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato, la forma corretta è quella della legge. Per il resto, oltre ad adeguamenti puramente formali, si introduce il filtro del ricorso al Consiglio di Stato prima di poter adire il Tribunale cantonale amministrativo. 34. Legge sull’utilizzazione delle acqueLa norma estende la facoltà di ricorso all’intero ambito delle decisioni in materia di utilizzazione della acque, ivi compreso il settore delle autorizzazioni. 35. Legge sulla protezione delle bellezze naturali e del paesaggioIl decreto legislativo deve essere trasformato in legge per le medesime ragioni già esposte nel paragrafo dedicato alla legge regolante gli scavi all’alveo dei laghi, fiumi e torrenti. 36. Legge concernente la raccolta di funghiPer le medesime ragioni di tecnica legislativa già esposte, questo decreto legislativo deve essere trasformato in legge. Inoltre, in un atto legislativo formale non è opportuna l’indicazione di un ufficio amministrativo ben determinato, poiché la delega di attribuzione ai singoli uffici rientra nelle facoltà del Governo sulla base della legge del 25 giugno 1928 concernente le competenze organizzative del Consiglio di Stato e dei suoi dipartimenti. Si introduce inoltre il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo per le autorizzazioni previste dalla legge. 37. Legge concernente la conservazione dei musei storici e archeologiciIl decreto legislativo deve essere trasformato in legge per le medesime ragioni già esposte nel paragrafo dedicato alla legge regolante gli scavi all’alveo dei laghi, fiumi e torrenti. 38. Legge cantonale sul lavoroViene colmata una lacuna, istituendo la facoltà di ricorrere al Tribunale cantonale amministrativo anche contro le decisioni del Consiglio di Stato concernenti l’apertura e la chiusura dei negozi. 39. Legge di applicazione della legge federale sul conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoroIl decreto esecutivo deve essere trasformato in legge formale per le stesse ragioni indicate nel paragrafo concernente la legge sugli impianti di trasporto in condotta di combustibili e carburanti liquidi e gassosi. Occorre inoltre prevedere il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo contro le decisioni del Consiglio di Stato. 40. Legge sul rilancio dell’occupazione e sul sostegno ai disoccupatiSi attira l’attenzione sul fatto che il disegno di legge modifica l’articolo 30 nella versione adottata dal Gran Consiglio il 20 marzo 2007 ma non ancora entrata in vigore al momento del licenziamento del presente messaggio. 41. Legge tributariaViene istituita, colmando una lacuna, la facoltà di ricorso alla Camera di diritto tributario in materia di condono dell’imposta. 42. Legge sui sussidi cantonaliSi introduce una clausola generale di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo contro le decisioni del Consiglio di Stato in materia di concessione, rifiuto, riduzione o revoca del sussidio. Le corrispondenti norme nelle singole leggi vengono così abrogate; si tratta, per esempio, dei sussidi previsti nella legge sul promovimento e il coordinamento delle colonie di vacanza, nella legge concernente il promovimento, il coordinamento e il sussidiamento delle attività sociali a favore delle persone anziane, nella legge sull’integrazione sociale e professionale degli invalidi e nella legge per l’innovazione economica. La clausola generale si applica anche riguardo ai sussidi previsti da altre leggi, quali, ad esempio, la legge sui musei etnografici regionali, la legge sui percorsi pedonali ed i sentieri escursionistici e la legge sulla protezione delle bellezze naturali e del paesaggio. Per le decisioni del Gran Consiglio, occorre a nostro avviso distinguere tra i sussidi obbligatori, per i quali la base legale riconosce al destinatario un diritto all’ottenimento del sussidio, e i sussidi facoltativi, per i quali non esiste un simile diritto. Nel caso di sussidi obbligatori, deve essere data la facoltà di ricorso, perché siamo di fronte a una materia “giustiziabile”, ove le condizioni legali sono chiaramente definite, mentre se i sussidi sono facoltativi, il Gran Consiglio dispone di un ampio potere di apprezzamento e quindi è manifesta la natura politica del sussidio, che viene deciso anche in base a considerazioni e priorità di natura finanziaria e economica. Si rileva inoltre che le competenze del Gran Consiglio in materia di sussidi concernono importi rilevanti. Ricordiamo inoltre che, giusta l’articolo 3 capoverso 3 della legge sui sussidi cantonali, non sono considerati sussidi le prestazioni sociali di cui alla legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali. D’altronde, in quest’ambito, è sempre ammesso il ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni. Sono riservate le leggi speciali, come quella di applicazione e di complemento della legge federale sull’aiuto agli investimenti nelle regioni montane, ove le decisioni del Consiglio di Stato sono definitive, essendo direttamente ammissibile il ricorso al Tribunale amministrativo federale. 43. Legge concernente l’imposta sui caniIn considerazione della natura fiscale della materia, si introduce dapprima il reclamo alla stessa autorità che ha deciso in prima istanza, la cui decisione è poi impugnabile davanti alla Camera di diritto tributario del Tribunale di appello. Al momento del licenziamento del presente messaggio è pendente il messaggio n. 5847 del 10 ottobre 2006 concernente la nuova legge cantonale sui cani, che propone l’abrogazione della legge concernente l’imposta sui cani. Qualora quest’ultima legge sarà abrogata, la proposta formulata nel disegno di legge qui allegato di introdurre l’articolo 6a cade. 44. Legge sull’esercizio delle professioni di fiduciarioLa legge del 18 giugno 1984 sull’esercizio delle professioni di fiduciario contiene delle lacune nell’ambito dei rimedi giuridici. Tuttavia, si rinuncia a proporre in questa sede una modificazione della legge vigente, poiché il 6 marzo 2007 il Consiglio di Stato ha licenziato il messaggio n. 5896 concernente la revisione totale della legge sull’esercizio delle professioni di fiduciario. L’articolo 28 del disegno di legge è compatibile con la legislazione federale, in quanto estende la possibilità di ricorrere al Tribunale cantonale amministrativo contro tutte le decisioni dell’autorità di vigilanza. 45. Legge di applicazione e di complemento della legge federale sull’aiuto agli investimenti nelle regioni montaneLe decisioni del Consiglio di Stato sono definitive, poiché l’articolo 24 della legge federale del 21 marzo 1997 sull’aiuto agli investimenti nelle regioni montane prevede che le decisioni cantonali sono impugnabili mediante ricorso al Tribunale amministrativo federale. 46. Legge sugli esercizi pubbliciSi colma una lacuna, estendendo a tutte le decisioni del Consiglio di Stato la facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo. Si attira l’attenzione sul fatto che al momento è allo studio un’ampia revisione della legge sugli esercizi pubblici. 47. Disposizione finale sull’entrata in vigore della legge sulla revisione della giurisdizione amministrativaLa revisione del diritto cantonale deve entrare in vigore il 1° gennaio 2009, in conformità a quanto disposto dall’articolo 130 capoverso 3 LTF. In deroga a ciò, si propone di porre in vigore anticipatamente le seguenti modificazioni: a. articolo 51 della legge del 26 febbraio 2007 sulla protezione civile: la modificazione si rende necessaria in seguito all’entrata in vigore, lo scorso 1° gennaio 2007, della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale; b. articolo 42 capoverso 1 e articolo 49 capoverso 1 della legge del 10 maggio 2006 sull’organizzazione giudiziaria: l’entrata in vigore immediata delle norme per consentire il potenziamento del Tribunale cantonale amministrativo è opportuna al fine di permettere di porre rimedio celermente alle difficoltà di tale autorità; si rileva inoltre che la procedura di elezione del nuovo giudice richiede del tempo e il nuovo magistrato potrà verosimilmente assumere la carica solo dopo parecchi mesi dall’entrata in vigore della base legale; c. articoli 3 e 4 della legge del 16 maggio 1988 di applicazione della legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale: le due norme possono essere abrogate subito, trattandosi di un adeguamento a disposizioni federali già in vigore. Il Consiglio di Stato propone di fare entrare in vigore prima del 1° gennaio 2009 anche il passaggio di competenza in materia di misure coercitive nel campo del diritto degli stranieri dal giudice designato all’interno del Tribunale di appello al giudice designato da parte del Consiglio di Stato tra i pretori civili. Poiché occorre avere il tempo di designare il magistrato, anziché un’entrata in vigore immediata della modificazione della legge dell’8 giugno 1998 di applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere, è opportuno delegare al Governo la facoltà di fissare l’entrata in vigore della nuova disposizione. IX. CONSEGUENZE FINANZIARIEL’attribuzione al Tribunale cantonale amministrativo di un ulteriore giudice e di un nuovo vicecancelliere cagionerà allo Stato, compresi gli oneri sociali, spese annue supplementari pari a circa fr. 410'000.--. A livello logistico saranno necessari dei piccoli interventi, i cui costi verranno caricati sulle voci di gestione corrente. X. CONGRUENZA CON LE LINEE DIRETTIVE E IL PIANO FINANZIARIO E CONCLUSIONELa revisione del diritto cantonale per estendere la facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo e per potenziare questa autorità giudiziaria figura nel rapporto del dicembre 2003 del Consiglio di Stato al Gran Consiglio sulle linee direttive e sul piano finanziario 2004-2007 e negli aggiornamenti del dicembre 2004 e del novembre 2005 (obiettivo n. 10, scheda n. 2: un apparato giudiziario efficace). Per le ragioni esposte, Vi invitiamo a voler approvare il disegno di legge proposto, che dovrà entrare in vigore, conformemente a quanto previsto dal diritto federale, il 1° gennaio 2009, e a voler respingere la mozione del 26 febbraio 2007 concernente la soppressione (totale o parziale) della giurisdizione del Consiglio di Stato quale autorità di ricorso. Vogliate gradire, signora Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.
Per il Consiglio di Stato:
Disegno di LEGGE sulla revisione della giurisdizione amministrativa Il Gran
Consiglio - visto il messaggio 13 novembre 2007 n. 5994 del Consiglio di Stato, d e c r e t a :
I. La legge dell’8 novembre 1994 sulla cittadinanza ticinese e sull’attinenza comunale è modificata come segue:
II. La legge dell’8 giugno 1998 di applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere è modificata come segue:
III. La legge cantonale del 17 aprile 1997 di applicazione alla legge federale concernente le misure coercitive in materia di diritto degli stranieri è modificata come segue:
IV. La legge del 7 ottobre 1998 sull’esercizio dei diritti politici è modificata come segue:
V. La legge del 12 dicembre 1989 sulla polizia è modificata come segue:
TITOLO IVa (nuovo) - RIMEDI DI DIRITTO
VI. La legge dell’8 novembre 1976 sulle attività private di investigazione e di sorveglianza è modificata come segue:
VII. La legge del 26 febbraio 2007 sulla protezione civile è modificata come segue:
VIII. La legge organica comunale del 10 marzo 1987 è modificata come segue:
Capitolo III - dei ricorsi contro le decisioni delle autorità cantonali
IX. La legge del 6 marzo 1945 sulla fusione e separazione di Comuni è modificata come segue:
X. La legge del 21 febbraio 1974 sul consorziamento dei Comuni è modificata come segue:
XI. La legge organica patriziale del 28 aprile 1992 è modificata come segue:
Capitolo IV - Dei ricorsi contro le decisioni delle autorità cantonali
XII. La legge del 25 marzo 1965 sull’elezione degli uffici e dei consigli patriziali è modificata come segue:
XIII. La legge del 17 dicembre 2002 sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato è modificata come segue:
XIV. La legge del 15 marzo 1995 sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti è modificata come segue:
XV. La legge dell’8 novembre 2005 sull’assegnazione e sull’uso di posteggi nell’ammi-nistrazione cantonale è modificata come segue:
XVI. La legge del 5 novembre 1954 sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti è modificata come segue:
Capitolo III - Contestazioni di natura pecuniaria
XVII. La legge del 10 maggio 2006 sull’organizzazione giudiziaria è modificata come segue:
XVIII. La legge del 3 giugno 2002 sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria è modificata come segue:
XIX. La legge del 19 aprile 1966 di procedura per le cause amministrative è modificata come segue:
XX. La legge del 9 novembre 1992 di applicazione delle norme federali in materia di locazione di locali d’abitazione e commerciali e di affitto è modificata come segue:
XXI. La legge del 16 maggio 1988 di applicazione della legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale è modificata come segue:
XXII. La legge del 19 dicembre 1994 di procedura per le contravvenzioni è modificata come segue:
XXIII. La legge del 18 aprile 1911 di applicazione e complemento del Codice civile svizzero è modificata come segue:
XXIV. La legge del 5 novembre 1945 sull’esercizio del diritto di grazia è modificata come segue:
XXV. La legge del 1° febbraio 1990 della scuola è modificata come segue:
XXVI. La legge del 19 giugno 1990 concernente l’aggiornamento dei docenti è modificata come segue:
XXVII. La legge del 21 ottobre 1974 sulla scuola media è modificata come segue:
XXVIII. La legge del 26 maggio 1982 sulle scuole medie superiori è modificata come segue:
TITOLO III - RIMEDI DI DIRITTO
XXIX. La legge del 4 febbraio 1998 sull’orientamento scolastico e professionale e sulla formazione professionale continua è modificata come segue:
XXX. La legge del 2 ottobre 1996 sulle scuole professionali è modificata come segue:
TITOLO IV - RIMEDI DI DIRITTO
XXXI. La legge del 3 ottobre 1995 sull’Università della Svizzera italiana, sulla Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana e sugli Istituti di ricerca è modificata come segue:
XXXII. La legge del 17 dicembre 1973 sul promovimento e il coordinamento delle colonie di vacanza è modificata come segue:
XXXIII. La legge del 18 giugno 1990 sui musei etnografici regionali è modificata come segue:
XXXIV. La legge del 18 aprile 1989 sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario (Legge sanitaria) è modificata come segue:
XXXV. Il decreto legislativo del 26 marzo 2001 concernente la pianificazione delle attrezzature medico-tecniche di diagnosi o di cura a tecnologia avanzata o particolarmente costosa (clausola del bisogno) è modificato come segue:
XXXVI. La legge del 19 giugno 1978 d’applicazione della legge federale sugli stupefacenti del 3 ottobre 1951 è modificata come segue:
XXXVII. La legge del 19 dicembre 2000 sull’EOC (Ente ospedaliero cantonale) è modificata come segue:
TITOLO IIIa (nuovo) - RIMEDI DI DIRITTO
XXXVIII. La legge del 2 febbraio 1999 sull’assistenza sociopsichiatrica (LASP) è modificata come segue:
XXXIX. La legge del 5 novembre 1997 sul servizio medico nelle zone di montagna (LMont) è modificata come segue:
XL. La legge del 26 giugno 2001 sul servizio pre-ospedaliero di soccorso e trasporto sanitario (Legge autoambulanze) è modificata come segue:
XLI. La legge dell’11 giugno 1996 sugli assegni di famiglia è modificata come segue:
XLII. La legge del 15 settembre 2003 sul sostegno alle attività delle famiglie e di protezione dei minorenni (Legge per le famiglie) è modificata come segue:
XLIII. La legge del 2 ottobre 1996 sul sostegno e il coordinamento della attività giovanili (Legge giovani) è modificata come segue:
XLIV. La legge del 25 giugno 1973 concernente il promovimento, il coordinamento e il sussidiamento delle attività sociali a favore delle persone anziane è modificata come segue:
XLV. La legge del 16 dicembre 1997 sull’assistenza e cura a domicilio è modificata come segue:
La legge del 14 marzo 1979 sull’integrazione sociale e professionale degli invalidi è modificata come segue:
XLVII. La legge del 22 ottobre 1985 sull’abitazione è modificata come segue:
XLVIII. Il decreto legislativo del 12 settembre 1978 concernente il rinnovo di abitazioni è modificato come segue:
TITOLO - LEGGE CONCERNENTE IL RINNOVO DI ABITAZIONI
XLIX. Il decreto legislativo del 29 marzo 1972 concernente il miglioramento delle condizioni di abitazione nelle regioni di montagna è modificato come segue:
TITOLO - LEGGE CONCERNENTE IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI ABITAZIONI NELLE REGIONI DI MONTAGNA
L. La legge dell’8 marzo 1971 sull’assistenza sociale è modificata come segue:
LI. La legge cantonale del 23 maggio 1990 di applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio è modificata come segue:
LII. La legge del 29 gennaio 1990 sui territori soggetti a pericoli naturali è modificata come segue:
LIII. La legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 è modificata come segue:
LIV. La legge cantonale del 24 marzo 2004 sull’esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto è modificata come segue:
LV. La legge del 1° dicembre 1997 sull’esercizio della professione di impresario costruttore è modificata come segue:
TITOLO IV - DISPOSIZIONI PENALI, PROCEDURALI E FINALI
LVI. La legge del 23 marzo 1983 sulle strade è modificata come segue:
LVII. La legge del 9 febbraio 1994 sui percorsi pedonali ed i sentieri escursionistici è modificata come segue:
LVIII. La legge dell’8 marzo 1971 di espropriazione è modificata come segue:
LIX. La legge del 23 novembre 1970 sul raggruppamento e la permuta dei terreni è modificata come segue:
LX. La legge del 24 settembre 1985 di applicazione alla legge federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante è modificata come segue:
LXI. La legge del 9 febbraio 1977 sulle imposte e tasse di circolazione dei veicoli a motore è modificata come segue:
LXII. La legge del 26 febbraio 2007 sugli impianti pubblicitari è modificata come segue:
LXIII. La legge concernente la designazione delle autorità competenti per l’applicazione del concordato del 15 ottobre 1951 concernente gli impianti di trasporto a fune e le sciovie esonerati dalla concessione federale è adottata come segue:
LXIV. La legge cantonale del 22 novembre 1982 di applicazione alla legge federale del 3 ottobre 1975 sulla navigazione interna è modificata come segue:
LXV. La legge del 3 dicembre 2002 sull’agricoltura è modificata come segue:
LXVI. La legge sugli impianti di trasporto in condotta di combustibili e carburanti liquidi e gassosi è adottata come segue:
richiamate: - la legge federale del 4 ottobre 1963 sugli impianti di trasporto in condotta di combustibili e carburanti liquidi o gassosi, segnatamente l’articolo 32 capoverso 2, l’articolo 42 capoverso 1 e l’articolo 52 capoverso 3; - l’ordinanza del 2 febbraio 2000 sugli impianti di trasporto in condotta, segnatamente l’articolo 28; - l’ordinanza del 4 aprile 2007 sulle prescrizioni di sicurezza per gli impianti di trasporto in condotta;
LXVII. La legge del 22 giugno 1994 sull’approvvigionamento idrico è modificata come segue:
TITOLO IVa (nuovo) - RIMEDI DI DIRITTO
LXVIII. Il decreto legislativo del 31 marzo 1982 concernente le tasse in materia di protezione delle acque è modificato come segue:
TITOLO - LEGGE CONCERNENTE LE TASSE IN MATERIA DI PROTEZIONE DELLE ACQUE
LXIX. La legge del 12 settembre 1978 sulle acque sotterranee è modificata come segue:
LXX. La legge del 21 luglio 1913 sui consorzi è modificata come segue:
LXXI. Il decreto legislativo del 17 settembre 1928 regolante gli scavi all’alveo dei laghi, fiumi e torrenti è modificato come segue:
TITOLO - LEGGE REGOLANTE GLI SCAVI ALL’ALVEO DEI LAGHI, FIUMI E TORRENTI
LXXII. La legge del 7 ottobre 2002 sull’utilizzazione delle acque è modificata come segue:
LXXIII. La legge cantonale dell’8 febbraio 1994 sull’energia è modificata come segue:
LXXIV. La legge del 25 giugno 1958 istituente l’Azienda elettrica ticinese è modificata come segue:
LXXV. La legge del 24 marzo 2004 concernente l’istituzione dell’azienda cantonale dei rifiuti è modificata come segue: Capitolo IIIa (nuovo) - Rimedi di diritto
LXXVI. Il decreto legislativo del 16 marzo 1994 concernente la limitazione degli orari di apertura delle stazioni di distribuzione e di vendita dei carburanti nel Sottoceneri è modificato come segue:
LXXVII. La legge del 5 febbraio 1996 sull’organizzazione della lotta contro gli incendi, gli inquinamenti e i danni della natura è modificata come segue:
LXXVIII. Il decreto legislativo del 30 maggio 2005 concernente la raccolta di funghi è modificato come segue: TITOLO - LEGGE CONCERNENTE LA RACCOLTA DI FUNGHI
LXXIX. La legge cantonale del 12 dicembre 2001 sulla protezione della natura è modificata come segue:
LXXX. Il decreto legislativo del 28 febbraio 1944 concernente la conservazione dei musei storici e archeologici è modificato come segue:
TITOLO - LEGGE CONCERNENTE LA CONSERVAZIONE DEI MUSEI STORICI E ARCHEOLOGICI
LXXXI. La legge cantonale dell’11 novembre 1968 sul lavoro è modificata come segue:
LXXXII. La legge del 12 marzo 1984 di applicazione alla legge federale sul lavoro a domicilio del 20 marzo 1981 è modificata come segue:
LXXXIII. La legge di applicazione della legge federale sul conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro è adottata come segue:
visto l’articolo 20 capoverso 1 della legge federale del 28 settembre 1956 concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro (LOCCL),
LXXXIV. La legge del 13 ottobre 1997 sul rilancio dell’occupazione e sul sostegno ai disoccupati è modificata come segue:
LXXXV. La legge tributaria del 21 giugno 1994 è modificata come segue:
LXXXVI. La legge del 22 giugno 1994 sui sussidi cantonali è modificata come segue:
LXXXVII. La legge del 24 novembre 1980 concernente l’imposta sui cani è modificata come segue:
LXXXVIII. La legge del 17 ottobre 1977 di applicazione e di complemento della legge federale sull’aiuto agli investimenti nelle regioni montane è modificata come segue:
LXXXIX. La legge del 21 dicembre 1994 sugli esercizi pubblici è modificata come segue:
XC. La legge del 25 giugno 1997 per l’innovazione economica è modificata come segue:
XCI. 1Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi e, fatti salvi i capoverso 2 e 3, entra in vigore il 1° gennaio 2009. 2Le seguenti modificazioni di legge entrano in vigore immediatamente: a. articolo 51 della legge del 26 febbraio 2007 sulla protezione civile; b. articoli 42 capoverso 1 e 49 capoverso 1 della legge del 10 maggio 2006 sull’organizzazione giudiziaria; c. articoli 3 e 4 della legge del 16 maggio 1988 di applicazione della legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale. 3La modificazione dell’articolo 4 capoverso 2 della legge cantonale del 17 aprile 1997 di applicazione alla legge federale concernente le misure coercitive in materia di diritto degli stranieri entra in vigore alla data fissata dal Consiglio di Stato.
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