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numero 5964    
data

11 settembre 2007

   
dipartimento Istituzioni    
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Rapporto del Consiglio di Stato sulla mozione 13 dicembre 2006 presentata da Yasar Ravi e cofirmatari per la promozione di un rapporto paritario tra bambini, padri e madri, nonostante separazione o divorzio

Signora Presidente,
signore e signori deputati,

il Consiglio di Stato ha preso atto della mozione del 13 dicembre 2006 con la quale si propone la costituzione di un Forum per la promozione di un rapporto paritario tra bambini, padri e madri, nonostante separazione o divorzio.

Il Governo rileva innanzitutto che, come ammesso dagli autori della mozione, lo Stato si è dotato di diversi strumenti per gestire le conseguenze dei divorzi: strumenti giuridici (norme specifiche nel codice civile, CC, e nel codice di procedura civile, CPC), strutture forensi (Preture, Commissioni tutorie regionali), istituzioni sociali pubbliche e sostegno a enti privati (Ufficio delle famiglie e dei minorenni, Ufficio del tutore ufficiale, Associazione ticinese famiglie monoparentali e ricostituite, Consultori matrimoniali familiari, ecc.).

Il Consiglio di Stato segnala in particolare l’importante ruolo svolto dai consultori familiari, punto di riferimento per chi deve affrontare una difficile situazione familiare. Il diritto federale prevede che i coniugi, qualora insorgano difficoltà matrimoniali, devono poter far capo a consultori matrimoniali o familiari (art. 171 CC). I coniugi possono, insieme o separatamente, chiedere la mediazione del giudice qualora essi siano in disaccordo su un affare importante per l’unione coniugale o se uno di loro non adempia ai suoi doveri familiari. Il giudice richiama i coniugi ai loro doveri e cerca di conciliarli. Con il loro consenso può far capo a periti o indirizzarli a un consultorio matrimoniale o familiare (art. 172 CC). Spetta ai Cantoni emanare le necessarie norme di attuazione di questi principi. Il Cantone Ticino ha adottato la legge sui consultori matrimoniali-familiari del 20 febbraio 1989, per promuovere e sostenere questi servizi nelle diverse regioni. Il Cantone riconosce e sussidia i consultori che adempiono ai requisiti fissati in queste norme. Comunità familiare assicura il servizio nel Luganese e nel Bellinzonese, mentre a Mendrisio e a Locarno i consultori sono gestiti dall’Associazione centro studi di coppia e famiglia. I consultori prestano il loro aiuto a famiglie, coppie, singoli, offrendo consulenza e sostegno per affrontare i problemi connessi al rapporto di coppia, alla vita familiare e comunitaria. Secondo l’art. 3 della legge, i consultori hanno anche facoltà di provvedere alla preparazione al matrimonio e di prestare consulenza a fidanzati, a conviventi e al coniuge vedovo, separato o divorziato. Oltre alle sedute di consulenza in senso classico, centrate sull’ascolto e la comprensione delle dinamiche interne alla coppia e alla famiglia, i consultori offrono pure la mediazione famigliare, un servizio specifico destinato ad aiutare la coppia confrontata con una separazione o un divorzio. Un aiuto per superare i conflitti e per avere condizioni che consentano di mantenere un clima di reciproco rispetto e di continuare a svolgere il rispettivo ruolo di genitore in modo adeguato e complementare. Un altro importante e delicato servizio offerto dai consultori è l’ascolto dei minori, che viene effettuato su specifica richiesta delle Preture. Gli operatori attivi nei consultori devono disporre di una formazione specifica nel campo della coppia e della famiglia, che corrisponda ai criteri e agli standard minimi della Federazione romanda e ticinese dei servizi di consultazione coniugale (FRTSCC). Agli stessi è richiesto un importante e costante sforzo di aggiornamento. I consultori garantiscono inoltre la collaborazione di un gruppo allargato nel quale figurano un assistente sociale, un medico, uno psicoterapeuta, un educatore, un giurista e un economista (art. 4). In altre parole si avvalgono di specialisti in consulenza, terapia familiare e mediazione: si tratta di un’équipe multidisciplinare che può offrire sostegno e accompagnamento psicologico e pratico nelle diverse fasi della separazione. I consultori presentano infine la caratteristica di un servizio di base, accessibile a tutti su richiesta volontaria degli interessati, con particolare riguardo alle situazioni in cui oltre al disagio relazionale vi sono precarie condizioni economiche. Lo Stato continuerà a sostenere questo importante servizio, le cui prestazioni e il finanziamento saranno stabiliti mediante un contratto di prestazioni a partire dal 1. gennaio 2008.

La procedura di divorzio deve essere avviata presso l’autorità giudiziaria competente nel Cantone di domicilio di uno dei coniugi. Le strutture forensi collaborano strettamente con esperti e tecnici (strutture di natura sociale, pedagogica). L’audizione dei figli è di regola condotta dal giudice civile. Lo stesso può delegare a terzi in particolare ai consultori matrimoniali-familiari questo compito a seconda delle circostanze, come per esempio nel caso in cui sono necessarie conoscenze specifiche.

Il Consiglio di Stato riconosce esplicitamente da tempo le prestazioni per favorire il mantenimento delle relazioni personali fra figli minorenni e genitori anche dopo la separazione o il divorzio, sussidiando i cosiddetti “Punti d’incontro”. Si tratta di servizi che offrono un luogo neutro a disposizione dei bambini, dei genitori e delle autorità civili, con lo scopo di preservare, nel limite del possibile, un diritto fondamentale del minorenne: la continuità della relazione con i genitori attraverso l’esercizio del diritto di visita, a prescindere dalla separazione della coppia. Il Punto d’incontro è proposto nelle situazioni in cui, per gravi conflitti, il diritto di visita è minacciato o compromesso e necessita quindi l’intervento di un terzo garante. Il Punto di incontro può fungere da luogo per il “passaggio”, la consegna del figlio da un genitore all’altro, oppure rappresentare il luogo dove, su indicazione dell’autorità competente, viene esercitato il diritto di visita “sorvegliato”. Attualmente sono riconosciuti e sussidiati due Punti di incontro a Lugano e Bellinzona. A inizio settembre 2007 è stata aperta una nuova sede a Locarno

Per quanto attiene la questione dell’autorità parentale, si ricorda innanzitutto che gli effetti del divorzio e della separazione sono regolati dal diritto federale. Durante il matrimonio i genitori esercitano congiuntamente l’autorità parentale. Con la pronuncia del divorzio il giudice attribuisce di regola l’autorità parentale a uno dei coniugi (art. 133 cpv. 1 CC), tenendo conto di tutte le circostanze importanti per il bene del figlio e prendendo in considerazione una richiesta comune dei genitori e, nella misura del possibile, il parere del figlio (art. 133 cpv. 2 CC). In questa decisione il giudice dispone di un ampio potere di apprezzamento e stabilisce d’ufficio i fatti rilevanti. A determinate condizioni, il giudice può mantenere l’esercizio congiunto dell’autorità parentale. A istanza comune dei genitori, il giudice dispone la prosecuzione dell’esercizio in comune dell’autorità parentale, purché ciò sia compatibile con il bene del figlio e i genitori gli sottopongano per omologazione una convenzione che stabilisca la loro partecipazione alla cura del figlio e fissi la ripartizione delle spese per il suo mantenimento (art. 133 cpv. 3 CC). L’autorità parentale congiunta non è pertanto automatica ma richiede un progetto comune dei genitori sulla ripartizione delle cure da prestare ai figli e sulle spese di mantenimento. Il giudice esamina se la soluzione proposta dai genitori corrisponde all’interesse del figlio. L’approvazione da parte del giudice delle conclusioni dei genitori sulla sorte dei figli dipende dalle circostanze del singolo caso concreto (età dei figli, vicinanza degli alloggi dei genitori tra di loro e della scuola, capacità di cooperazione dei genitori nell’educazione del figlio).

Nella pratica, il ricorso all’esercizio congiunto dell’autorità parentale viene chiesta nel 20% circa delle cause di divorzio con figli.

I genitori divorziati che desiderano l’autorità parentale congiunta possono rivolgersi all’autorità tutoria del domicilio del figlio minorenne (art. 315 cpv. 1 CC) con una richiesta comune per chiedere la modifica della sentenza di divorzio e l’esercizio in comune dell’autorità parentale (art. 134 cpv. 3 e 133 cpv. 3 CC), corredata dalla convenzione nella quale stabiliscono la loro partecipazione alla cura del figlio e fissano la ripartizione dei costi di mantenimento. La procedura è amministrativa e l’autorità tutoria dovrà procedere all’audizione del figlio minorenne e dei genitori, conformemente a quanto previsto dall’articolo 144 CC. L’adempimento delle condizioni per l’attribuzione dell’autorità parentale in comune è frequentemente verificato non solo dal giudice e dall’autorità tutoria (a dipendenza della competenza) ma anche da una persona esperta (ad esempio uno psicologo, un educatore, eccetera) che possa chiarire se i genitori hanno una sufficiente intesa.

Per quanto concerne le questioni di coordinamento e della collaborazione fra i diversi enti e servizi, si rileva che la nuova Legge sul sostegno alle attività delle famiglie e di protezione dei minorenni del 15 settembre 2003, entrata in vigore il 1° gennaio 2006, ha lo scopo di favorire l’autonomia e la responsabilità delle famiglie, promuovendo le prestazioni finalizzate al loro sostegno nello svolgimento delle loro funzioni, assicurare le prestazioni di protezione rivolte alle gestanti, ai minorenni e alle famiglie confrontati con situazioni di disagio o crisi e coordinare le risorse disponibili sul territorio.

Questa legge prevede la creazione di un Osservatorio cantonale della politica familiare; un organismo propositivo e consultivo del Consiglio di Stato per tutte le questioni concernenti i temi di politica familiare sull’insieme del territorio cantonale. Lo scopo è sviluppare una politica familiare coordinata e integrata, promuovere la politica familiare e valutare l’impatto di altre politiche settoriali sulla famiglia.

Si segnala inoltre che nel sito internet dell’Ufficio del sostegno a enti e attività per le famiglie e i giovani è consultabile una lista con i recapiti e le informazioni principali riguardanti associazioni, enti e servizi sociali e sanitari operanti in Ticino In applicazione dell’art. 33 della Legge per le famiglie è in corso la realizzazione di un progetto, denominato “Infofamiglie”, che permetterà l’accesso a tutte le informazioni inerenti la politica familiare, sia direttamente alle famiglie, sia alle autorità, sia agli addetti ai lavori.

La Legge per le famiglie, al capitolo “progetti generali” (art. 34 – 36), prevede altresì il riconoscimento e il sussidiamento di iniziative o progetti finalizzati a:

promuovere e rafforzare la responsabilità e le capacità delle famiglie e dei suoi singoli membri a far fronte alle situazioni critiche;

identificare e ridurre i fattori di rischio, in particolare dello sviluppo fisico, psichico o sociale dei minorenni;

sensibilizzare le persone che si occupano di minorenni sulle tematiche di politica familiare;

accrescere le competenze genitoriali;

promuovere ricerche e approfondimenti sulla condizione familiare e dei minorenni.

Questi progetti devono essere realizzati da enti pubblici o privati riconosciuti e devono anch’essi essere coordinati. A tal proposito è auspicabile che nuove iniziative vengano elaborate congiuntamente da più enti assieme, come espressione della volontà di perseguire gli stessi obiettivi. In altri termini, si tratta di promuovere una “pedagogia del progetto” che valorizzi le sinergie e le collaborazioni piuttosto che la contrapposizione degli uni contro gli altri.

Un interessante esempio di iniziativa congiunta è la promozione delle recenti serate di dibattito e confronto sul tema delle conseguenze del divorzio, ad opera dell’Associazione genitori non affidatari (AGNA) unitamente all’Associazione Ticinese delle famiglie monoparentali e ricostituite (ATFMR), con la collaborazione di diversi esperti, anche dei consultori matrimoniali familiari.

In conclusione, e sulla base delle considerazioni espresse, il Governo reputa che esiste già un’ampia collaborazione fra le figure professionali e le istituzioni chiamate in gioco in caso di divorzio e che pertanto le attività proposte dai mozionanti vengano già svolte dalle strutture esistenti. La Legge per le famiglie permette l’organizzazione, la valorizzazione e il riconoscimento di queste attività, senza necessariamente dover istituire un nuovo organismo quale il Forum proposto.

Vogliate gradire, signora Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:
La Presidente, P. Pesenti
Il Cancelliere, G. Gianella