| Messaggio |
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| numero | 5107 | ||
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10 aprile 2001 |
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| dipartimento | Opere Sociali | ||
| documenti correlati | rapporto | ||
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Rapporto del Consiglio di Stato sull'iniziativa parlamentare 5 dicembre 2000 presentata da Fulvio Pezzati per la Commissione della gestione e delle finanze per la definizione delle competenze del Gran Consiglio in materia ospedaliera con il presente Rapporto il Consiglio di Stato, come da voi richiesto in data 19 dicembre 2000 e in seguito sollecitato dalla Commissione della gestione e delle finanze in data 18 gennaio 2001, prende posizione sul progetto elaborato dalla Commissione della gestione e delle finanze concernente l'Iniziativa parlamentare 5 dicembre 2000 presentata da Fulvio Pezzati per la Commissione della gestione e delle finanze per la definizione delle competenze del Gran Consiglio in materia ospedaliera. Con questa Iniziativa parlamentare, a seguito della nuova Legge sull'Ente ospedaliero Cantonale approvata il 19 dicembre 2000, si intende ripartire diversamente le competenze in materia di pianificazione del settore stazionario cantonale che beneficia del finanziamento dell'assicurazione sociale contro le malattie. In base all'art. 39 della Legge federale sull'assicurazione malattia del 18 marzo 1994 (LAMal) la pianificazione del settore stazionario riguarda: gli ospedali nel Cantone (istituti somatici acuti, istituti psichiatrici e istituti di riabilitazione); gli ospedali fuori Cantone a cui possono far capo i domiciliati nel Cantone; le case di cura (istituti per anziani e istituti per invalidi). Attualmente l'art. 63 della Legge di applicazione della Legge federale sull'assicurazione malattie del 26 giugno 1997 (LCAMal) attribuisce la competenza di elaborare, aggiornare ed adottare la pianificazione art. 39 LAMal al Consiglio di Stato. Il Consiglio di Stato deve comunque sottoporla per discussione al Gran Consiglio e deve adottarla tenendo conto della stessa discussione. Con il progetto di modifica della LCAMal elaborato dalla Commissione della gestione e delle finanze si intende attribuire al Gran Consiglio l'approvazione dell'analisi del fabbisogno e dei criteri pianificatori. Dopo tale approvazione, il Consiglio di Stato approva definitivamente la pianificazione e la lista degli istituti. Secondo l'Iniziativa parlamentare per principio questa modifica della LCAMal non si applica alla pianificazione art. 39 LAMal che, secondo la Decisione del Consiglio federale del 3 maggio 2000, deve essere presentata entro il 30 giugno 2001. La Commissione della gestione ha sottolineato che non intende interferire nel
processo pianificatorio in corso, ma vuole garantire una ripartizione
equilibrata per il futuro.
1. Considerazione preliminare Nella lettera del 18 gennaio 2001 al Consiglio di Stato, la Commissione della gestione e delle finanze, "pur riconoscendo che l'art. 51 cpv. 4 prevede una risposta da parte dell'Esecutivo entro sei mesi successivi alla presentazione dell'iniziativa, visto che il tema è già stato ampiamente discusso e le conclusioni sembrano già acquisite anche da parte vostra" auspica una presa di posizione a breve termine da parte del Consiglio di Stato, "in modo da poter discutere l'oggetto nel corso della sessione parlamentare prevista per il 19 febbraio 2001". A questa richiesta il Governo non si oppone, tuttavia ritiene necessario
segnalare al Parlamento almeno una questione importante che avrebbe meritato il
dovuto approfondimento, senza il quale non si può assicurare una soluzione
coerente alla ripartizione delle competenze in materia di pianificazione: si
tratta dell'uniformità della procedura per i diversi ambiti in cui la
legislazione prevede una pianificazione. A pagina 8, punto 5.2 si segnala infatti che, siccome la pianificazione LAMal non riguarda solo gli ospedali somatici, ma anche le case per anziani medicalizzate, gli istituti per invalidi e gli ospedali psichiatrici, si dovranno adeguare anche le rispettive leggi. Al riguardo la Commissione si riserva se del caso di presentare un'iniziativa parlamentare. Ma la questione dell'uniformità delle procedure pianificatorie non è limitata ai settori socio-sanitari, essa concerne anche gli altri settori dell'attività dello Stato, come pure la sua attività generale (Legge sulla pianificazione cantonale; Rapporto sugli indirizzi; Linee direttive ed il piano finanziario quadriennali).
2. Considerazioni generali La competenza attuale del Consiglio di Stato di approvare la pianificazione del settore stazionario art. 39 LAMal discende da una decisione del Gran Consiglio, per cui il Governo, come già precisato alla Commissione della gestione e delle finanze nell'ambito dell'esame del Disegno di Legge sull'Ente ospedaliero cantonale (si veda la lettera del 5 settembre 2000), si rimette alla volontà del legislatore cantonale. Tuttavia il Consiglio di Stato ritiene utile ripresentare al Gran Consiglio le ragioni che a suo modo di vedere, giustificano il mantenimento della soluzione attuale che prevede (art. 63, LCAMal), l'approvazione da parte del Consiglio di Stato e la discussione da parte del Gran Consiglio. In generale, senza voler entrare nel merito, si ricorda che all'inizio degli anni 80, la questione della ripartizione delle competenze in materia di pianificazione, è stata lungamente dibattuta nell'ambito dei lavori preparatori e nella discussione parlamentare della Legge sulla pianificazione cantonale (Messaggio dell'11 luglio 1980; Rapporto di maggioranza del 13 novembre 1980; Rapporto di minoranza del 27 novembre 1980) e della stessa Legge sugli ospedali pubblici (Rapporto di minoranza del 6 dicembre 1982 e dibattiti parlamentari, si veda VGC sezione autunnale 1982, pag. 947 e segg.). La soluzione adottata dalla Legge sulla pianificazione cantonale del 10 dicembre 1980, secondo cui la pianificazione è semplicemente discussa e non approvata o votata dal Gran Consiglio, è poi stata ripresa sia dalla Legge sugli ospedali pubblici del 20 dicembre 1982, sia dalla Legge sull'assistenza sociopsichiatrica del 26 gennaio 1983. Per quanto riguarda la Legge sugli ospedali pubblici meritano di essere richiamate le considerazioni formulate dallo stesso Gran Consiglio nel Rapporto di maggioranza n. 2531 del 30.11.1982. Nel commento agli art. 7 e 8 a pag. 1137 VGC è stato evidenziato come il Parlamento debba unicamente discutere i principi generali della pianificazione in modo da "sottrarre il Piano ospedaliero cantonale alle pressioni regionali locali o di gruppi professionali, che arrischierebbero di modificarne la razionalità tecnica". Sulla pianificazione del settore stazionario a carico dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie, il Gran Consiglio si è poi espresso nel Rapporto n. 4474, 4504 e 4474 A del 5 giugno 1997 concernente la LCAMal. A pag. 16-17 di questo documento si precisa che l'attribuzione al Consiglio di Stato di approvare la pianificazione è dovuta ai seguenti argomenti: " a) si garantisce
maggior fluidità e celerità a tutte le operazioni in materia pianificatoria; Al Gran Consiglio d'altro canto rimangono pur sempre degli strumenti d'intervento in materia pianificatoria di non trascurabile importanza che la Commissione della gestione ha ritenuto di precisare, e meglio: a) la discussione della
pianificazione in sede parlamentare. A questo riguardo il legislativo sarà
chiamato
Si rammenta poi anche la
possibilità conferita alle cliniche private, agli assicuratori, ecc. che non Ora la Commissione, a seguito della nuova Legge sull'Ente ospedaliero cantonale, propone che il Gran Consiglio approvi i due elementi più generali della pianificazione art. 39 LAMal: l'analisi del fabbisogno e i criteri pianificatori. La motivazione principale di questa proposta è costituita dalla nuova ripartizione delle competenze tra le Autorità superiori (il Gran Consiglio e il Consiglio di Stato) e l'Ente ospedaliero cantonale (Consiglio di amministrazione, Direzione generale e Direzione degli ospedali). In particolare la
Commissione della gestione e delle finanze a pagina 7 dell'Iniziativa (si veda
punto 31) evidenzia che con la Legge sugli ospedali pubblici del 20 dicembre
1982, se il Gran Consiglio discuteva gli obiettivi generali nell'ambito di una
pianificazione indicativa, conservava poi tutte le competenze decisionali
importanti, poiché doveva votare gli investimenti e definire per legge gli
ospedali e anche le specializzazioni (art. 11 Losp). Al riguardo innanzitutto si osserva che la pianificazione del settore stazionario secondo l'art. 39 LAMal per principio va oltre al settore degli ospedali pubblici gestiti dall'Ente ospedaliero cantonale, per cui può essere discutibile il voler far dipendere l'attribuzione della competenza di approvazione della pianificazione LAMal dall'impostazione della Legge sull'Ente ospedaliero cantonale. D'altra parte l'obiettivo della pianificazione LAMal si limita a definire quali istituti sono autorizzati ad esercitare a carico dell'assicurazione malattia sociale di base e per quali prestazioni. In ogni caso per quanto
riguarda la ripartizione delle competenze si sottolinea che con la nuova Legge
sull'Ente ospedaliero cantonale, se da una parte si accresce l'autonomia
dell'Ente stesso alfine di favorire la qualità delle prestazioni e nel contempo
la riduzione dei costi, d'altra parte non si attenua l'importanza del suo
controllo da parte del Gran Consiglio. Il contratto di
prestazione, quale nuovo strumento di finanziamento di un ente sussidiato, non
attenua il controllo da parte del Gran Consiglio, ma ne modifica solo le
modalità: da un controllo sulle risorse, quali ad esempio gli investimenti e
l'organico del personale, si passa a un controllo sulle prestazioni. A motivazione di una approvazione della Pianificazione LAMal da parte del Gran Consiglio, a pag. 7, punto 35 dell'Iniziativa è poi stato ricordato il nuovo sistema introdotto nel settore dei trasporti. Al riguardo sono necessarie delle precisazioni. Innanzitutto la pianificazione cantonale dei trasporti prevista dalla Legge sul coordinamento pianificatorio e finanziario in materia di infrastrutture e di servizi di trasporto, poi ripresa all'art. 6 della L sui trasporti pubblici, non è approvata dal Gran Consiglio, ma è adottata dal Consiglio di Stato che la integra nel Piano direttore cantonale secondo la procedura prevista dalla LALPT (art. 7 Legge sul coordinamento citata): scheda dato acquisito, con possibilità di ricorso al Gran Consiglio (art. 18 LALPT; procedura sostanzialmente confermata dal Rapporto 4831 del 19 ottobre 2000 della Commissione speciale pianificazione del territorio). Ciò che approva il Gran Consiglio è invece l'offerta di trasporto e i crediti necessari alla sua esecuzione. L'offerta di trasporto non è la pianificazione, ma è lo strumento che concreta gli indirizzi della Pianificazione cantonale (in particolare artt. 9 e 12 L sui trasporti). Questo voto (si veda DL concernente lo stanziamento di un credito di progettazione per le opere e gli interventi prioritari del Piano regionale dei trasporti del Luganese, presentato con il Messaggio 2.03.1994 concernente il Piano dei trasporti del Luganese e lo stanziamento di un credito di progettazione) è dovuto alle conseguenze finanziarie dirette: i crediti necessari alla sua esecuzione. Anche nel settore dei trasporti vi sono due livelli distinti:
Contrariamente a quanto si afferma nell'iniziativa (p.7) l'attribuzione dell'approvazione della pianificazione LAMal al Consiglio di Stato e l'attribuzione al Gran Consiglio della decisione sul contributo globale concernente il contratto di prestazione con l'EOC è simile all'impostazione in vigore nel settore dei trasporti. A sostegno del
mantenimento della soluzione attuale che prevede l'approvazione da parte del
Consiglio di Stato (art. 63 LCAMal), si constata che la pianificazione LAMal
evolve verso un documento sempre più dettagliato, con aspetti molto tecnici.
3. Considerazioni in
merito alla soluzione specifica elaborata dalla Al di là della questione principale sull'attribuzione al Gran Consiglio della competenza di approvare la pianificazione art. 39 LAMal, il Consiglio di Stato in merito alla soluzione specifica elaborata dalla Commissione della gestione e delle finanze ritiene necessario formulare tre riserve.
In base all'art. 66 del Disegno di modifica il Gran Consiglio approva o respinge l'analisi del fabbisogno e i criteri pianificatori. In pratica al Gran Consiglio si riconosce un diritto di veto. Questa impostazione non può essere accettata dal Consiglio di Stato. Al riguardo si precisa la seguente motivazione. La pianificazione del settore stazionario art. 39 LAMal continuerà anche in futuro ad essere vincolata a precise scadenze fissate dalla Confederazione (finora si ricordano le scadenze del 31.12.1997 e del 30 giugno 2001). Per garantire il rispetto dei termini è necessario che la responsabilità dell'approvazione sia attribuita in modo chiaro a un solo organo In questo senso la proposta della Commissione di limitare la competenza del Gran Consiglio all'approvazione o al rifiuto delle proposte del Consiglio di Stato tende a diluire la responsabilità tra più organi. Come evidenziato nelle considerazioni finali del Rapporto di pianificazione LAMal del 20 dicembre 2000 (pag. 88 e 89), se la presentazione del Cantone non dovesse rispettare le scadenze fissate dall'Autorità federale le conseguenze finanziarie per gli istituti sanitari saranno molto serie. Difficoltà finanziarie che trascinano con sé problemi a livello di strategia aziendale, qualità delle cure, politica del personale. Per questa ragione il Consiglio di Stato ritiene che il Gran Consiglio, se vuole assumere delle responsabilità, debba farlo con la necessaria chiarezza. Il Gran Consiglio non può limitarsi ad un veto sulle proposte elaborate dal
Consiglio di Stato in collaborazione con la Commissione della pianificazione. A questo riguardo preliminarmente si osserva che fra le componenti principali elencate dall'art. 64 del Disegno di modifica LCAMal ne manca almeno uno: i mandati di prestazione dei singoli istituti. La proposta della
Commissione della gestione e delle finanze risulta problematica poiché non
assegna l'approvazione di tutta la pianificazione ad un solo organo, ma
suddivide questa competenza tra il Gran Consiglio e il Consiglio di Stato a
dipendenza delle componenti (artt. 66 e 67 Disegno Modifica LCAMal). Da un punto di vista tecnico questa soluzione pone evidenti difficoltà: se la definizione di analisi del fabbisogno è abbastanza sicura, la definizione di criteri pianificatori non è evidente. Al riguardo basterebbe confrontare le precisazioni che figurano al punto 50, pag. 8 dell'Iniziativa parlamentare con il capitolo 5.1 del Rapporto di pianificazione del 20.12.2000, relativo ai criteri. Tra l'altro, se prendiamo come esempio la pianificazione attuale, il voto sui criteri da parte del Gran Consiglio sarebbe stato un esercizio di facciata: infatti i criteri sono stati definiti dall'Autorità federale. A livello tecnico la
suddivisione della competenza di approvazione a dipendenza delle componenti
della pianificazione, risulta poi particolarmente problematica, poiché questi
elementi sono interdipendenti. In particolare si
sottolinea che le decisioni definitive sulle componenti più generali della
pianificazione possono essere stabilite solo alla conclusione del processo di
pianificazione con l'attribuzione dei mandati di prestazione.
4. Conclusione La Pianificazione ospedaliera è un compito esecutivo che discende dalla Legge federale, dove criteri e termini pianificatori vengono fissati dall'Autorità federale (Consiglio federale). Il Consiglio di Stato ritiene che il Cantone deve svolgere questo compito con la massima chiarezza, nell'interesse delle parti coinvolte: strutture sanitarie e assicuratori malattia, sui quali ricadono le eventuali conseguenze finanziarie di una pianificazione mancata. Il Consiglio di Stato non intravede motivi eccezionali validi per modificare la procedura attuale, per altro adottata dal Gran Consiglio solo pochi anni fa (giugno '97). Soprattutto perché verrebbe introdotta una eccezione nelle procedure in cui per principio le pianificazioni vengono proposte e discusse. Il Consiglio di stato si rimette alla volontà del legislatore nel caso in cui il Gran Consiglio volesse assumere maggiori competenze in materia di pianificazione ospedaliera. Nel caso di tale opzione il Consiglio di Stato raccomanda l'adozione di una procedura perlomeno non ambigua. Nel caso il Gran Consiglio assumesse più responsabilità sarà indispensabile che la pianificazione ospedaliera, come ogni altro atto legislativo venga proposta dal Consiglio di Stato (nella forma del Messaggio governativo) e votata dal legislativo con eventuali modifiche (emendamenti). Le opzioni status quo o Messaggio governativo permettono una chiara assunzione di responsabilità. Tutte le soluzioni ibride sono foriere di complicazioni e ritardi. L'interesse e l'obiettivo del cittadino è la soluzione concreta del problema della qualità delle cure e dei costi sanitari. Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.
Per il Consiglio di
Stato: |
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