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Word97
Modifica
degli
articoli
16,
18
e
20
della
legge
cantonale
sulla
pesca
e
sulla
protezione
dei
pesci
e
dei
gamberi
indigeni
del
26
giugno
1996
(LCP)
Signor
Presidente,
signore
e
signori
deputati,
con
il
presente
messaggio
sottoponiamo
alla
vostra
attenzione
il
progetto
di
modifica
degli
articoli
16,
18
e
20
della
legge
cantonale
sulla
pesca
e
sulla
protezione
dei
pesci
e
dei
gamberi
indigeni
del
26
giugno
1996
(LCP).
I.
Considerazioni
introduttive
Lo
scorso
18
febbraio
la
Federazione
Ticinese
per
l'Acquicoltura
e
la
Pesca
(FTAP)
ha
inoltrato
al
Dipartimento
del
territorio
delle
proposte
di
modifica
degli
articoli
16,
18
e
20
LCP.
La
richiesta
faceva
seguito
al
preoccupante
calo
degli
affiliati
alla
FTAP
-
riduzione
di
circa
3'000
unità
-
dall'entrata
in
vigore,
avvenuta
il
1°
gennaio
1997,
della
nuova
normativa
cantonale.
La
FTAP
richiede
in
particolare:
a)
la
diminuzione
della
tassa
per
l'ottenimento
della
patente
annuale
di
pesca
(D1);
b)
la
reintegrazione
della
possibilità
per
gli
stranieri
non
domiciliati
e
non
dimoranti
in
Svizzera
di
staccare
tale
tipo
di
patente,
nonché
la
definizione
della
posizione
dei
frontalieri;
c)
uno
sconto
sul
prezzo
delle
patenti
per
gli
studenti,
gli
apprendisti,
le
persone
motulese
costrette
su
sedia
a
rotelle
e
per
chi
è
al
beneficio
della
rendita
AVS+complementare;
d)
licenze
gratuite
per
ragazzi
di
età
inferiore
ai
10
anni;
e)
l'aumento
del
costo
delle
patenti
turistiche
e
l'introduzione
di
una
sovrattassa
da
versare
alla
FTAP;
f)
l'obbligo
dell'allestimento
della
statistica
sul
pescato
anche
per
chi
stacca
la
patente
turistica
con
validità
di
quindici
giorni;
g)
ai
Comuni
di
rinunciare,
a
favore
del
Fondo
per
la
fauna
ittica
e
la
pesca,
all'introito
derivante
dal
10%
del
ricavo
delle
patenti
di
pesca
vendute.
Lo
scrivente
Consiglio,
sentiti
i
servizi
dell'amministrazione
cantonale
interessati
e
preso
atto
delle
risultanze
del
sondaggio
effettuato
presso
tutti
i
Comuni
ticinesi
(volto
a
conoscere
la
loro
opinione
in
merito
a
un'eventuale
rinuncia
dell'introito
derivante
dalla
vendita
delle
patenti),
formula
le
seguenti
considerazioni
e
proposte,
che
tengono
necessariamente
conto
dell'obiettivo
governativo
di
migliorare
la
situazione
finanziaria
dell'Ufficio
della
caccia
e
della
pesca.
Infatti
è
stato
richiesto
al
Dipartimento
del
territorio,
in
sede
di
P.
2000,
di
valutare,
in
collaborazione
con
il
Dipartimento
delle
finanze
e
dell'economia,
la
possibilità
e,
in
seguito,
di
applicare
le
misure
realizzabili
per
migliorare
il
risultato
finanziario
dell'Ufficio
della
caccia
e
della
pesca.
II.
Considerazioni
generali
Il
passato
ci
insegna
che
ogni
modifica
di
legge
che
comporta
un
aumento
delle
tasse
è
accompagnata
da
una
diminuzione
del
numero
di
pescatori.
Così
dal
1977
al
1979
la
diminuzione
delle
patenti
annuali
è
stata
dell'ordine
delle
3'500
unità;
nel
1982,
a
seguito
di
un
piccolo
aggiornamento
delle
tasse,
la
riduzione
è
stata
di
800
pescatori.
Nel
1997
l'ultima
revisione
della
legge
ha
comportato
sino
allo
scorso
anno
un
calo
di
3'000
unità,
di
cui
circa
300
pescatori
stranieri,
ai
quali
l'attuale
legge
preclude
la
possibilità
di
staccare
la
patente
annuale
(D1).
Va
tuttavia
rilevato
che
già
negli
ultimi
anni
antecedenti
la
modifica
di
legge
la
tendenza
delle
patenti
annuali
era
al
ribasso
(anno
1994:
-231
/
anno
1996:
-382).
Il
costo
delle
attuali
patenti
di
tipo
D
è
stato
confrontato
con
quello
praticato
in
altri
Cantoni,
dove
le
prestazioni
sono
paragonabili.
Il
Cantone
Ticino
presenta
uno
dei
prezzi
più
favorevoli
(0.55
fr./giorno,
contro
ad
esempio
0.76
fr./g.
del
Vallese,
1.67
fr./g.
dei
Grigioni).
Tenuto
conto
poi
delle
catture
potenziali
e
di
quelle
effettivamente
realizzate,
il
rapporto
prezzo/offerta
è
sicuramente
il
migliore
di
tutta
la
Svizzera.
III.
Commento
alle
singole
richieste
a)
Il
calo
dei
pescatori
riscontrato
a
seguito
della
novella
legislativa,
non
è,
a
mente
dello
scrivente
Consiglio,
imputabile
unicamente
all'aumento
del
costo
della
patente
D1
(da
fr.
100.--
a
fr.
200.--).
Infatti
sono
relativamente
pochi
i
giovani
che
intraprendono
questa
attività,
nonostante
il
prezzo
favorevole
della
patente
praticato
attualmente
nei
loro
confronti
(fr.
50.--).
Inoltre
occorre
considerare
che
l'aumento
della
D1
di
fr.
100.--
ha
portato
a
una
riduzione
del
33%
rispetto
al
1996,
mentre
per
la
D3,
il
cui
prezzo
è
stato
elevato
di
soli
fr.
20.--
(da
fr.
60.--
a
fr.
80.--),
il
calo
è
stato
ben
del
56%.
Degli
attuali
23
prezzi
differenziati
delle
patenti,
la
categoria
D1
(domiciliati
adulti)
rappresenta
il
75%
del
ricavo
complessivo
delle
patenti,
per
cui
una
diminuzione
del
suo
prezzo
va
attentamente
ponderata.
Ogni
riduzione
di
fr.
10.--
della
patente
annuale
(D1)
corrisponde,
per
il
Cantone,
a
una
riduzione
reale
di
circa
fr.
40'000.--
delle
entrate.
Il
nostro
Consiglio
ritiene
che,
in
assenza
della
rinuncia
da
parte
dei
Comuni
all'introito
derivante
dal
10%
del
ricavo
delle
patenti
di
pesca
vendute,
la
riduzione
massima
del
costo
della
patente
D1
possa
essere
al
massimo
di
fr.
20.--
(minore
introito
per
il
Cantone
dell'ordine
di
fr.
80'000.--).
Occorre
infatti
ricordare
che
il
40%
degli
introiti
derivanti
dal
rilascio
delle
patenti
è
destinato
al
Fondo
per
la
fauna
ittica
e
la
pesca
(art.
20
lett.
a)
LCP),
il
quale
già
ora
non
presenta
una
situazione
finanziaria
particolarmente
florida,
impedendo
un'incisiva
politica
d'intervento
a
favore
delle
ristrutturazioni
delle
piscicolture
e
della
valorizzazione
e
recupero
degli
ambienti
acquatici.
Attualmente
l'introito
annuo
a
favore
del
Fondo,
derivante
dalle
entrate
delle
patenti,
corrisponde
a
circa
fr.
400'000.--.
Di
questi,
circa
fr.
300'000.--
vengono
riversati
alle
dodici
Società
affiliate
alla
FTAP
che
si
occupano
dell'allevamento
e
del
ripopolamento
dei
corpi
d'acqua
ticinesi.
Altri
fr.
50'000.--
circa
vengono
impiegati
per
l'ordinaria
manutenzione
della
dozzina
di
piscicolture.
I
rimanenti
fr.
50'000.--
servono
a
finanziare
l'acquisto
di
attrezzature
(apparecchi
per
le
pescate
sperimentali,
strumenti
di
misura)
e
le
analisi
(esami
patologici
di
reperti
provenienti
dalle
piscicolture,
statistica
sul
pescato)
e
le
perizie
a
favore
della
fauna
ittica
e
della
pesca
(attualmente
lo
studio
sul
"gardon"
nel
Ceresio).
Pertanto
una
riduzione
delle
entrate
per
questo
Fondo
si
ripercuoterebbe
in
modo
pesante
anche
sulla
FTAP
stessa,
in
seguito
all'impossibilità
di
mantenere
l'attuale
livello
di
sussidiamento
delle
varie
attività
attraverso
il
Fondo,
in
particolare
delle
azioni
di
allevamento
e
di
ripopolamento,
con
conseguente
messa
in
pericolo
dell'esistenza
stessa
delle
piscicolture
gestite
dalle
Società
di
pesca.
Infatti,
in
ottemperanza
a
quanto
richiesto
dalla
Sezione
finanze,
ossia
di
riportare
a
pareggio
il
Fondo
(attualmente
risulta
un
disavanzo
di
circa
fr.
200'000.--),
qualora
il
consuntivo
annuale
del
Fondo
dovesse
risultare
negativo,
lo
stesso
dovrà
venire
riportato
in
equilibrio
riducendo
gli
usuali
contributi
a
favore
della
FTAP.
b)
La
reintroduzione
della
patente
annuale
per
gli
stranieri
dovrebbe
comportare
introiti
significativi
sia
al
Cantone
che
alla
FTAP,
la
quale
giusta
l'attuale
art.
16
cpv.
6
LCP,
riceve
-
di
regola
-
dai
detentori
di
patenti
annuali
una
sovrattassa
di
fr.
50.--.
Siamo
pertanto
favorevoli
alla
proposta;
dovrà
comunque
essere
tenuto
in
considerazione
che
la
stessa
causerà
un
aumento
della
pressione
di
pesca.
Il
costo
della
D1
per
stranieri
può
essere
fissato
a
fr.
500.--
(fr.
300.--
per
l'attuale
D4-temolo).
Ciò
consentirebbe
un
maggiore
introito
al
Cantone
dell'ordine
di
grandezza
di
fr.
100'000.--,
rispettivamente
di
fr.
10'000.--
alla
FTAP.
Per
gli
Svizzeri
all'estero
la
tassa
può
rimanere
fissata
a
fr.
400.--
(fr.
160.--
per
la
D4).
Siamo
invece
contrari
a
concedere
delle
agevolazioni
ai
frontalieri.
La
FTAP
propone
pure,
sull'esempio
del
Canton
Grigioni,
di
non
vincolare
nella
legge
la
tassa
per
gli
stranieri,
ma
di
lasciare
la
possibilità
al
Consiglio
di
Stato
di
adeguare
l'importo
per
un
minimo
del
triplo
a
un
massimo
del
quadruplo
della
tariffa
per
i
domiciliati.
In
tal
modo
si
avrebbe
uno
strumento
per
ovviare
a
un
eventuale
riversamento
in
massa
di
stranieri
sui
corpi
d'acqua
ticinesi,
con
conseguente
aumento
della
pressione
di
pesca.
Pure
le
tariffe
delle
turistiche
dovrebbero
potere
essere
adattate
da
parte
del
Consiglio
di
Stato.
Lo
scrivente
Consiglio
ritiene
complicata
la
proposta.
Evidenzia
pure
come
la
Commissione
della
legislazione
del
Gran
Consiglio,
in
occasione
dell'esame
della
nuova
Legge
sulla
pesca
del
1996,
aveva
ritenuto
opportuno
vincolare
nella
legge
i
prezzi
di
tutte
le
patenti,
escludendo
la
possibilità
di
un
adeguamento
al
rincaro
da
parte
del
Consiglio
di
Stato.
c)
Al
capoverso
2
dell'articolo
16
proponiamo
di
alzare
l'età
massima,
dai
16
ai
18
anni,
per
il
diritto
allo
sconto
sulla
tassa
delle
patenti
di
pesca
(D1
a
fr.
50.--,
D3
gratuita,
D4
a
fr.
20.--).
La
modifica
comporterà
una
riduzione
degli
introiti
per
il
Cantone
attorno
ai
30'000.--
fr..
Si
deve
inoltre
completare
l'attuale
capoverso
6,
prevedendo
il
dimezzamento
a
fr.
25.--
della
sovrattassa
per
i
pescatori
con
età
inferiore
ai
18
anni,
con
conseguente
riduzione
degli
introiti
per
la
FTAP
attorno
ai
fr.
5'000.--.
Per
i
pescatori
dipendenti
da
sedie
a
rotelle
proponiamo
la
patente
gratuita.
Esclusi
tutti
gli
altri
casi
di
malattie
o
infortunio
comportanti
difficoltà
motorie
transitorie
o
permanenti.
Per
evitare
abusi,
la
Federazione
Ticinese
per
l'Integrazione
degli
Andicappati
(FTIA)
dovrà
inviare
annualmente
all'Ufficio
della
caccia
e
della
pesca
la
lista
delle
persone
dipendenti
da
sedie
a
rotelle
interessate
alla
pratica
della
pesca.
Il
Servizio
competente
provvederà
a
inviare
la
patente
gratuita
direttamente
al
domicilio,
senza
il
vincolo
della
sovrattassa.
Per
quanto
concerne
i
pescatori
in
età
AVS,
trattasi
della
fascia
di
persone
con
più
disponibilità
di
tempo
per
esercitare
la
pesca
e
quindi
una
riduzione
del
prezzo
ci
sembra
ingiustificata.
Inoltre
vi
sarebbe
una
disparità
di
trattamento
nei
confronti
dei
fruitori
dell'AVS
con
limitata
liquidità,
ma
che
non
ricevono
la
complementare
in
quanto
possessori
di
fondi.
Sarebbe
infine
fonte
di
complicazioni
burocratiche
e
difficoltà
di
controllo
e
applicazione
da
parte
dei
Comuni.
Lo
scrivente
Consiglio
è
pertanto
contrario
alla
proposta.
d)
I
bambini
sotto
i
dieci
anni
potranno
pescare
gratuitamente,
senza
l'obbligo
d'affiliazione
alla
FTAP,
a
condizione
che
siano
accompagnati
da
un
pescatore
adulto
(almeno
18
anni
d'età)
in
possesso
di
una
regolare
patente
e
che
la
battuta
di
pesca
venga
effettuata
con
il
numero
di
attrezzi
e
nel
rispetto
delle
norme
e
dei
diritti
concessi
da
una
sola
patente
(es:
massimo
12
salmonidi).
e)
Proponiamo
di
mantenere
la
turistica
di
2
giorni
e
di
ridurre
quella
di
15
a
7
giorni,
con
le
seguenti
tariffe:
| T1
adulti
7
giorni:
|
da
100.-- |
a
120.--
fr. |
| T1
adulti
2
giorni: |
da
40.-- |
a
60.--
fr. |
| T1
<
18
anni
7
giorni:
|
da
20.-- |
a
30.--
fr. |
| T1
<
18
anni
2
giorni:
|
da
10.--
|
a
20.--
fr. |
| T2
adulti
7
giorni: |
da
40.-- |
a
50.--
fr. |
| T2
adulti
2
giorni:
|
da
20.-- |
a
30.--
fr. |
| T2
<
18
anni:
|
|
gratuita. |
Alla
FTAP
verrà
versato
il
10%
dell'introito
complessivo
delle
patenti
turistiche
di
pesca,
a
scapito
della
quota
assegnata
al
Cantone
(modifica
articolo
18).
Al
Cantone
la
modifica
comporterà
una
diminuzione
degli
introiti
dell'ordine
di
fr.
10'000.--,
che
andrà
a
favore
della
FTAP.
f)
Per
quanto
concerne
l'obbligo
della
statistica
per
le
turistiche
quindicinali,
essa
fornirebbe
informazioni
su
circa
17'000
giornate
di
pesca
(ipotizzando
che
ogni
titolare
peschi
durante
tutti
i
15
giorni).
Ciò
corrisponderebbe
a
circa
il
17%
dei
giorni
di
pesca
effettivamente
praticati
nel
1998.
Dimezzando
il
numero
di
giorni
(7
giorni)
tale
cifra
dovrebbe
scendere
chiaramente
sotto
il
10%.
Riteniamo
pertanto
che
i
costi
supplementari
per
l'acquisizione
e
la
gestione
di
questi
dati
non
giustifichino
l'operazione.
Proponiamo
comunque
l'obbligo
dell'allestimento
della
statistica
per
un
anno,
in
modo
da
tarare
il
sistema
di
calcolo.
g)
Come
suggerito
dalla
FTAP,
è
stato
chiesto
ai
Comuni
di
rinunciare,
a
favore
del
Fondo
per
la
fauna
ittica
e
la
pesca,
all'introito
derivante
dal
10%
del
ricavo
delle
patenti
di
pesca
vendute.
Il
sondaggio
presso
tutti
i
Comuni
ticinesi,
da
parte
del
Dipartimento
delle
Istituzioni,
ha
dato
il
seguente
esito:
|
Comuni
favorevoli |
Comuni
contrari |
Comuni
che
non
si
sono
espressi |
|
90 |
104 |
51 |
Pur
condividendo
l'opinione
della
FTAP,
secondo
la
quale
la
somma
di
fr.
100'000.--,
che
rappresenta
l'importo
complessivo
che
viene
riversato
ai
Comuni
ticinesi
proporzionalmente
al
ricavo
delle
patenti
rilasciate,
rappresenta
un
introito
per
i
bilanci
comunali
che
sarebbe
di
estrema
importanza
se
potesse
confluire
per
intero
nel
Fondo
per
la
fauna
ittica
e
la
pesca,
non
possiamo
non
tenere
in
debita
considerazione
l'esito
del
sondaggio
presso
i
Comuni
ticinesi.
Pertanto
riteniamo
di
dover
rinunciare
alla
proposta.
IV.
Conclusioni
La
modifica
degli
articoli
16,
18
e
20
LCP
proposta
dal
presente
messaggio
dovrebbe
consentire
alla
FTAP
di
recuperare
un
certo
numero
di
affiliati,
con
un
incremento
degli
introiti
attorno
ai
fr.
20'000.--,
a
condizione
che
si
verifichi
un
recupero
di
gran
parte
degli
stranieri
che
staccavano
la
patente
annuale
di
pesca
con
versamento
della
sovrattassa
a
favore
della
FTAP
prima
della
modifica
di
legge.
L'operazione
non
dovrebbe
avere
ripercussioni
negative
sulla
situazione
finanziaria
dell'Ufficio
della
caccia
e
della
pesca
-
e
di
riflesso
per
il
Fondo
per
la
fauna
ittica
-
a
condizione
che
si
verifichi
anche
un
sensibile
aumento
dei
ticinesi
che
staccano
la
patente
annuale
D1.
Infatti
l'ipotetico
aumento
degli
introiti
derivante
dalle
patenti
annuali
staccate
dagli
stranieri
sarà
azzerato
dalla
riduzione
di
fr.
20.--
della
tassa
per
l'ottenimento
della
patente
D1
da
parte
di
domiciliati
e
dimoranti.
Lo
scrivente
Consiglio
condivide
la
convinzione
della
FTAP
in
merito
all'importanza
di
facilitare
l'avvicinamento
della
popolazione
alla
pratica
della
pesca.
Infatti
ciò
favorisce,
oltre
al
mantenimento
di
una
tradizione
radicata
nel
popolo
ticinese,
anche
lo
sviluppo
di
una
migliore
coscienza
nei
confronti
del
nostro
patrimonio
naturale,
garantendone
una
maggiore
tutela.
In
considerazione
di
quanto
esposto,
proponiamo
l'approvazione
da
parte
del
Gran
Consiglio
dell'annesso
progetto
di
modifica
degli
articoli
16,
18
e
20
della
legge
cantonale
sulla
pesca
e
sulla
protezione
dei
pesci
e
dei
gamberi
indigeni
del
26
giugno
1996.
Vogliate
gradire,
signor
Presidente,
signore
e
signori
deputati,
l'espressione
della
nostra
massima
stima.
Per
il
Consiglio
di
Stato:
La
Presidente,
M.
Masoni
Il
Cancelliere,
G.
Gianella
Disegno
di
LEGGE
cantonale
sulla
pesca
e
sulla
protezione
dei
pesci
e
dei
gamberi
indigeni
del
26
giugno
1996
(LCP);
modifica
Il
Gran
Consiglio
della
Repubblica
e
Cantone
del
Ticino
-
visto
il
messaggio
26
settembre
2000
n.
5038
del
Consiglio
di
Stato,
d
e
c
r
e
t
a
:
I.
La
legge
cantonale
sulla
pesca
e
sulla
protezione
dei
pesci
e
dei
gamberi
indigeni
del
26
giugno
1996
è
così
modificata:
Art.
16
1Sono
stabiliti
i
seguenti
tipi
di
patenti,
le
seguenti
categorie
e
tasse:
a)
Patenti
di
tipo
P,
annuale
per
la
pesca
con
reti
nei
laghi
Verbano
e
Ceresio:
-
Categoria
P1,
professionale
fr.
1000.--
-
Categoria
P2,
semiprofessionale
fr.
1000.--
b)
Patente
di
tipo
D,
annuale
per
la
pesca
dilettantistica:
-
Categoria
D1,
per
tutte
le
acque
pubbliche
del
Cantone,
eccettuata
la
pesca
del
temolo:
per
i
domiciliati
e
i
dimoranti
nel
Cantone
fr.
180.--
per
i
domiciliati
e
i
dimoranti
in
altri
Cantoni
e
per
gli
svizzeri
all'estero
fr.
400.--
per
gli
stranieri
non
domiciliati
e
non
dimoranti
in
Svizzera
fr.
500.--
-
Categoria
D2,
per
la
pesca
dalla
riva
dei
laghi
Verbano
e
Ceresio:
per
i
domiciliati
e
i
dimoranti
nel
Cantone
fr.
60.--
per
i
non
domiciliati
e
i
non
dimoranti
nel
Cantone
fr.
80.--
-
Categoria
D3,
per
la
pesca
del
temolo:
per
i
domiciliati
e
i
dimoranti
nel
Cantone
fr.
80.--
per
i
domiciliati
e
i
dimoranti
in
altri
Cantoni
e
per
gli
svizzeri
all'estero
fr.
160.--
per
gli
stranieri
non
domiciliati
e
non
dimoranti
in
Svizzera
fr.
300.--
c)
Patente
di
tipo
T,
turistica
per
la
pesca
dilettantistica:
-
Categoria
T1,
per
tutte
le
acque
pubbliche
del
Cantone,
eccettuata
la
pesca
del
temolo:
valevole
per
la
durata
di
2
giorni
fr.
60.--
valevole
per
la
durata
di
7
giorni
fr.
120.--
-
Categoria
T2,
per
la
pesca
dalla
riva
dei
laghi
Verbano
e
Ceresio:
valevole
per
la
durata
di
2
giorni
fr.
30.--
valevole
per
la
durata
di
7
giorni
fr.
50.--
2Per
i
richiedenti
con
meno
di
18
anni
sono
stabilite
le
seguenti
tasse:
-
Categoria
D1:
indistintamente
fr.
50.--
-
Categoria
D2
gratuita
-
Categoria
D3:
indistintamente
fr.
20.--
-
Categoria
T1
valevole
per
la
durata
di
2
giorni
fr.
20.--
valevole
per
la
durata
di
7
giorni
fr.
30.--
-
Categoria
T2:
indistintamente
gratuita
3La
patente
di
categoria
D3
può
essere
rilasciata
unicamente
a
coloro
che
hanno
staccato
la
patente
di
categoria
D1.
4Ogni
detentore
di
patenti
annuali
è
tenuto
al
versamento
di
una
sovrattassa
di
fr.
50.--
a
copertura
dell'attività
della
FTAP.
Questo
versamento
da
diritto
a
essere
affiliato
a
una
delle
associazioni
ticinesi
per
l'acquicoltura
e
la
pesca
riconosciute.
Per
i
pescatori
con
meno
di
18
anni
la
sovrattassa
ammonta
a
fr.
25.--.
In
alternativa
al
versamento
alla
FTAP,
la
sovrattassa
va
devoluta
al
Fondo
per
la
fauna
ittica
e
la
pesca.
5Previo
richiesta
all'Ufficio
della
caccia
e
della
pesca,
i
pescatori
dipendenti
da
sedie
a
rotelle
possono
ottenere
gratuitamente
la
patente
di
tipo
D.
6I
ragazzi
di
età
inferiore
ai
10
anni
possono
esercitare
gratuitamente
la
pesca
dilettantistica,
a
condizione
che
siano
accompagnati
da
una
persona,
avente
un'età
minima
di
18
anni,
in
possesso
di
una
regolare
patente.
La
battuta
di
pesca
dovrà
avvenire
con
il
numero
di
attrezzi
e
nel
rispetto
delle
norme
e
dei
diritti
concessi
da
una
sola
patente.
7Il
Consiglio
di
Stato
stabilisce
per
regolamento
i
periodi
di
validità
delle
diverse
patenti.
Art.
18
cpv.
2
(nuovo)
2Il
10%
del
ricavo
complessivo
sulle
patenti
turistiche
(tipo
T)
viene
versato
annualmente
alla
FTAP
ed
è
a
carico
della
quota
assegnata
al
Cantone
prevista
alla
lett.
c)
del
presente
articolo.
Art.
20
lett.
b)
b)
dalla
sovrattassa,
giusta
l'art.
16
cpv.
4;
II.
Trascorsi
i
termini
per
l'esercizio
del
diritto
di
referendum,
la
presente
modifica
di
legge
è
pubblicata
nel
Bollettino
ufficiale
delle
leggi
e
dei
decreti
esecutivi.
Il
Consiglio
di
Stato
ne
fissa
la
data
d'entrata
in
vigore.
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