Messaggio

 

     
numero 5038    
data

26 settembre 2000

   
dipartimento Territorio    
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Modifica degli articoli 16, 18 e 20 della legge cantonale sulla pesca e sulla protezione dei pesci e dei gamberi indigeni del 26 giugno 1996 (LCP)

Signor Presidente,
signore e signori deputati,

con il presente messaggio sottoponiamo alla vostra attenzione il progetto di modifica degli articoli 16, 18 e 20 della legge cantonale sulla pesca e sulla protezione dei pesci e dei gamberi indigeni del 26 giugno 1996 (LCP).

I. Considerazioni introduttive
Lo scorso 18 febbraio la Federazione Ticinese per l'Acquicoltura e la Pesca (FTAP) ha inoltrato al Dipartimento del territorio delle proposte di modifica degli articoli 16, 18 e 20 LCP.

La richiesta faceva seguito al preoccupante calo degli affiliati alla FTAP - riduzione di circa 3'000 unità - dall'entrata in vigore, avvenuta il 1° gennaio 1997, della nuova normativa cantonale. La FTAP richiede in particolare:

a) la diminuzione della tassa per l'ottenimento della patente annuale di pesca (D1);
b) la reintegrazione della possibilità per gli stranieri non domiciliati e non dimoranti in Svizzera di staccare tale tipo di patente, nonché la definizione della posizione dei frontalieri;
c) uno sconto sul prezzo delle patenti per gli studenti, gli apprendisti, le persone motulese costrette su sedia a rotelle e per chi è al beneficio della rendita AVS+complementare;
d) licenze gratuite per ragazzi di età inferiore ai 10 anni;
e) l'aumento del costo delle patenti turistiche e l'introduzione di una sovrattassa da versare alla FTAP;
f) l'obbligo dell'allestimento della statistica sul pescato anche per chi stacca la patente turistica con validità di quindici giorni;
g) ai Comuni di rinunciare, a favore del Fondo per la fauna ittica e la pesca, all'introito derivante dal 10% del ricavo delle patenti di pesca vendute.

Lo scrivente Consiglio, sentiti i servizi dell'amministrazione cantonale interessati e preso atto delle risultanze del sondaggio effettuato presso tutti i Comuni ticinesi (volto a conoscere la loro opinione in merito a un'eventuale rinuncia dell'introito derivante dalla vendita delle patenti), formula le seguenti considerazioni e proposte, che tengono necessariamente conto dell'obiettivo governativo di migliorare la situazione finanziaria dell'Ufficio della caccia e della pesca. Infatti è stato richiesto al Dipartimento del territorio, in sede di P. 2000, di valutare, in collaborazione con il Dipartimento delle finanze e dell'economia, la possibilità e, in seguito, di applicare le misure realizzabili per migliorare il risultato finanziario dell'Ufficio della caccia e della pesca.

II. Considerazioni generali
Il passato ci insegna che ogni modifica di legge che comporta un aumento delle tasse è accompagnata da una diminuzione del numero di pescatori. Così dal 1977 al 1979 la diminuzione delle patenti annuali è stata dell'ordine delle 3'500 unità; nel 1982, a seguito di un piccolo aggiornamento delle tasse, la riduzione è stata di 800 pescatori. Nel 1997 l'ultima revisione della legge ha comportato sino allo scorso anno un calo di 3'000 unità, di cui circa 300 pescatori stranieri, ai quali l'attuale legge preclude la possibilità di staccare la patente annuale (D1). Va tuttavia rilevato che già negli ultimi anni antecedenti la modifica di legge la tendenza delle patenti annuali era al ribasso (anno 1994: -231 / anno 1996: -382).

Il costo delle attuali patenti di tipo D è stato confrontato con quello praticato in altri Cantoni, dove le prestazioni sono paragonabili. Il Cantone Ticino presenta uno dei prezzi più favorevoli (0.55 fr./giorno, contro ad esempio 0.76 fr./g. del Vallese, 1.67 fr./g. dei Grigioni). Tenuto conto poi delle catture potenziali e di quelle effettivamente realizzate, il rapporto prezzo/offerta è sicuramente il migliore di tutta la Svizzera.

III. Commento alle singole richieste

a) Il calo dei pescatori riscontrato a seguito della novella legislativa, non è, a mente dello scrivente Consiglio, imputabile unicamente all'aumento del costo della patente D1 (da fr. 100.-- a fr. 200.--). Infatti sono relativamente pochi i giovani che intraprendono questa attività, nonostante il prezzo favorevole della patente praticato attualmente nei loro confronti (fr. 50.--). Inoltre occorre considerare che l'aumento della D1 di fr. 100.-- ha portato a una riduzione del 33% rispetto al 1996, mentre per la D3, il cui prezzo è stato elevato di soli fr. 20.-- (da fr. 60.-- a fr. 80.--), il calo è stato ben del 56%.

Degli attuali 23 prezzi differenziati delle patenti, la categoria D1 (domiciliati adulti) rappresenta il 75% del ricavo complessivo delle patenti, per cui una diminuzione del suo prezzo va attentamente ponderata. Ogni riduzione di fr. 10.-- della patente annuale (D1) corrisponde, per il Cantone, a una riduzione reale di circa fr. 40'000.-- delle entrate.

Il nostro Consiglio ritiene che, in assenza della rinuncia da parte dei Comuni all'introito derivante dal 10% del ricavo delle patenti di pesca vendute, la riduzione massima del costo della patente D1 possa essere al massimo di fr. 20.-- (minore introito per il Cantone dell'ordine di fr. 80'000.--).

Occorre infatti ricordare che il 40% degli introiti derivanti dal rilascio delle patenti è destinato al Fondo per la fauna ittica e la pesca (art. 20 lett. a) LCP), il quale già ora non presenta una situazione finanziaria particolarmente florida, impedendo un'incisiva politica d'intervento a favore delle ristrutturazioni delle piscicolture e della valorizzazione e recupero degli ambienti acquatici.

Attualmente l'introito annuo a favore del Fondo, derivante dalle entrate delle patenti, corrisponde a circa fr. 400'000.--. Di questi, circa fr. 300'000.-- vengono riversati alle dodici Società affiliate alla FTAP che si occupano dell'allevamento e del ripopolamento dei corpi d'acqua ticinesi. Altri fr. 50'000.-- circa vengono impiegati per l'ordinaria manutenzione della dozzina di piscicolture. I rimanenti fr. 50'000.-- servono a finanziare l'acquisto di attrezzature (apparecchi per le pescate sperimentali, strumenti di misura) e le analisi (esami patologici di reperti provenienti dalle piscicolture, statistica sul pescato) e le perizie a favore della fauna ittica e della pesca (attualmente lo studio sul "gardon" nel Ceresio).

Pertanto una riduzione delle entrate per questo Fondo si ripercuoterebbe in modo pesante anche sulla FTAP stessa, in seguito all'impossibilità di mantenere l'attuale livello di sussidiamento delle varie attività attraverso il Fondo, in particolare delle azioni di allevamento e di ripopolamento, con conseguente messa in pericolo dell'esistenza stessa delle piscicolture gestite dalle Società di pesca.

Infatti, in ottemperanza a quanto richiesto dalla Sezione finanze, ossia di riportare a pareggio il Fondo (attualmente risulta un disavanzo di circa fr. 200'000.--), qualora il consuntivo annuale del Fondo dovesse risultare negativo, lo stesso dovrà venire riportato in equilibrio riducendo gli usuali contributi a favore della FTAP.

b) La reintroduzione della patente annuale per gli stranieri dovrebbe comportare introiti significativi sia al Cantone che alla FTAP, la quale giusta l'attuale art. 16 cpv. 6 LCP, riceve - di regola - dai detentori di patenti annuali una sovrattassa di fr. 50.--. Siamo pertanto favorevoli alla proposta; dovrà comunque essere tenuto in considerazione che la stessa causerà un aumento della pressione di pesca. Il costo della D1 per stranieri può essere fissato a fr. 500.-- (fr. 300.-- per l'attuale D4-temolo). Ciò consentirebbe un maggiore introito al Cantone dell'ordine di grandezza di fr. 100'000.--, rispettivamente di fr. 10'000.-- alla FTAP.

Per gli Svizzeri all'estero la tassa può rimanere fissata a fr. 400.-- (fr. 160.-- per la D4).

Siamo invece contrari a concedere delle agevolazioni ai frontalieri.

La FTAP propone pure, sull'esempio del Canton Grigioni, di non vincolare nella legge la tassa per gli stranieri, ma di lasciare la possibilità al Consiglio di Stato di adeguare l'importo per un minimo del triplo a un massimo del quadruplo della tariffa per i domiciliati. In tal modo si avrebbe uno strumento per ovviare a un eventuale riversamento in massa di stranieri sui corpi d'acqua ticinesi, con conseguente aumento della pressione di pesca.

Pure le tariffe delle turistiche dovrebbero potere essere adattate da parte del Consiglio di Stato.

Lo scrivente Consiglio ritiene complicata la proposta. Evidenzia pure come la Commissione della legislazione del Gran Consiglio, in occasione dell'esame della nuova Legge sulla pesca del 1996, aveva ritenuto opportuno vincolare nella legge i prezzi di tutte le patenti, escludendo la possibilità di un adeguamento al rincaro da parte del Consiglio di Stato.

c) Al capoverso 2 dell'articolo 16 proponiamo di alzare l'età massima, dai 16 ai 18 anni, per il diritto allo sconto sulla tassa delle patenti di pesca (D1 a fr. 50.--, D3 gratuita, D4 a fr. 20.--). La modifica comporterà una riduzione degli introiti per il Cantone attorno ai 30'000.-- fr..

Si deve inoltre completare l'attuale capoverso 6, prevedendo il dimezzamento a fr. 25.-- della sovrattassa per i pescatori con età inferiore ai 18 anni, con conseguente riduzione degli introiti per la FTAP attorno ai fr. 5'000.--.

Per i pescatori dipendenti da sedie a rotelle proponiamo la patente gratuita. Esclusi tutti gli altri casi di malattie o infortunio comportanti difficoltà motorie transitorie o permanenti. Per evitare abusi, la Federazione Ticinese per l'Integrazione degli Andicappati (FTIA) dovrà inviare annualmente all'Ufficio della caccia e della pesca la lista delle persone dipendenti da sedie a rotelle interessate alla pratica della pesca. Il Servizio competente provvederà a inviare la patente gratuita direttamente al domicilio, senza il vincolo della sovrattassa.

Per quanto concerne i pescatori in età AVS, trattasi della fascia di persone con più disponibilità di tempo per esercitare la pesca e quindi una riduzione del prezzo ci sembra ingiustificata.

Inoltre vi sarebbe una disparità di trattamento nei confronti dei fruitori dell'AVS con limitata liquidità, ma che non ricevono la complementare in quanto possessori di fondi. Sarebbe infine fonte di complicazioni burocratiche e difficoltà di controllo e applicazione da parte dei Comuni. Lo scrivente Consiglio è pertanto contrario alla proposta.

d) I bambini sotto i dieci anni potranno pescare gratuitamente, senza l'obbligo d'affiliazione alla FTAP, a condizione che siano accompagnati da un pescatore adulto (almeno 18 anni d'età) in possesso di una regolare patente e che la battuta di pesca venga effettuata con il numero di attrezzi e nel rispetto delle norme e dei diritti concessi da una sola patente (es: massimo 12 salmonidi).

e) Proponiamo di mantenere la turistica di 2 giorni e di ridurre quella di 15 a 7 giorni, con le seguenti tariffe:

T1 adulti 7 giorni: da 100.-- a 120.-- fr.
T1 adulti 2 giorni: da 40.-- a 60.-- fr.
T1 < 18 anni 7 giorni: da 20.-- a 30.-- fr.
T1 < 18 anni 2 giorni: da 10.-- a 20.-- fr.
T2 adulti 7 giorni: da 40.--   a 50.-- fr.
T2 adulti 2 giorni: da 20.--  a 30.-- fr.
T2 < 18 anni: gratuita.

Alla FTAP verrà versato il 10% dell'introito complessivo delle patenti turistiche di pesca, a scapito della quota assegnata al Cantone (modifica articolo 18).

Al Cantone la modifica comporterà una diminuzione degli introiti dell'ordine di fr. 10'000.--, che andrà a favore della FTAP.

f) Per quanto concerne l'obbligo della statistica per le turistiche quindicinali, essa fornirebbe informazioni su circa 17'000 giornate di pesca (ipotizzando che ogni titolare peschi durante tutti i 15 giorni). Ciò corrisponderebbe a circa il 17% dei giorni di pesca effettivamente praticati nel 1998. Dimezzando il numero di giorni (7 giorni) tale cifra dovrebbe scendere chiaramente sotto il 10%. Riteniamo pertanto che i costi supplementari per l'acquisizione e la gestione di questi dati non giustifichino l'operazione. Proponiamo comunque l'obbligo dell'allestimento della statistica per un anno, in modo da tarare il sistema di calcolo.

g) Come suggerito dalla FTAP, è stato chiesto ai Comuni di rinunciare, a favore del Fondo per la fauna ittica e la pesca, all'introito derivante dal 10% del ricavo delle patenti di pesca vendute.

Il sondaggio presso tutti i Comuni ticinesi, da parte del Dipartimento delle Istituzioni, ha dato il seguente esito:

Comuni favorevoli

Comuni contrari

Comuni che non si sono espressi

90

104

51

Pur condividendo l'opinione della FTAP, secondo la quale la somma di fr. 100'000.--, che rappresenta l'importo complessivo che viene riversato ai Comuni ticinesi proporzionalmente al ricavo delle patenti rilasciate, rappresenta un introito per i bilanci comunali che sarebbe di estrema importanza se potesse confluire per intero nel Fondo per la fauna ittica e la pesca, non possiamo non tenere in debita considerazione l'esito del sondaggio presso i Comuni ticinesi.

Pertanto riteniamo di dover rinunciare alla proposta.

IV. Conclusioni
La modifica degli articoli 16, 18 e 20 LCP proposta dal presente messaggio dovrebbe consentire alla FTAP di recuperare un certo numero di affiliati, con un incremento degli introiti attorno ai fr. 20'000.--, a condizione che si verifichi un recupero di gran parte degli stranieri che staccavano la patente annuale di pesca con versamento della sovrattassa a favore della FTAP prima della modifica di legge.

L'operazione non dovrebbe avere ripercussioni negative sulla situazione finanziaria dell'Ufficio della caccia e della pesca - e di riflesso per il Fondo per la fauna ittica - a condizione che si verifichi anche un sensibile aumento dei ticinesi che staccano la patente annuale D1. Infatti l'ipotetico aumento degli introiti derivante dalle patenti annuali staccate dagli stranieri sarà azzerato dalla riduzione di fr. 20.-- della tassa per l'ottenimento della patente D1 da parte di domiciliati e dimoranti.

Lo scrivente Consiglio condivide la convinzione della FTAP in merito all'importanza di facilitare l'avvicinamento della popolazione alla pratica della pesca. Infatti ciò favorisce, oltre al mantenimento di una tradizione radicata nel popolo ticinese, anche lo sviluppo di una migliore coscienza nei confronti del nostro patrimonio naturale, garantendone una maggiore tutela.

In considerazione di quanto esposto, proponiamo l'approvazione da parte del Gran Consiglio dell'annesso progetto di modifica degli articoli 16, 18 e 20 della legge cantonale sulla pesca e sulla protezione dei pesci e dei gamberi indigeni del 26 giugno 1996.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:
La Presidente, M. Masoni
Il Cancelliere, G. Gianella

 

Disegno di
LEGGE

cantonale sulla pesca e sulla protezione dei pesci e dei gamberi indigeni del 26 giugno 1996 (LCP); modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

- visto il messaggio 26 settembre 2000 n. 5038 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

I.
La legge cantonale sulla pesca e sulla protezione dei pesci e dei gamberi indigeni del 26 giugno 1996 è così modificata:

Art. 16

1Sono stabiliti i seguenti tipi di patenti, le seguenti categorie e tasse:

a) Patenti di tipo P, annuale per la pesca con reti nei laghi Verbano e Ceresio:
- Categoria P1, professionale fr. 1000.--
- Categoria P2, semiprofessionale fr. 1000.--

b) Patente di tipo D, annuale per la pesca dilettantistica:
- Categoria D1, per tutte le acque pubbliche del Cantone, eccettuata la pesca del
temolo:

per i domiciliati e i dimoranti nel Cantone fr. 180.--
per i domiciliati e i dimoranti in altri Cantoni e per gli svizzeri all'estero fr. 400.--
per gli stranieri non domiciliati e non dimoranti in Svizzera fr. 500.--

- Categoria D2, per la pesca dalla riva dei laghi Verbano e Ceresio:
per i domiciliati e i dimoranti nel Cantone fr. 60.--
per i non domiciliati e i non dimoranti nel Cantone fr. 80.--

- Categoria D3, per la pesca del temolo:
per i domiciliati e i dimoranti nel Cantone fr. 80.--
per i domiciliati e i dimoranti in altri Cantoni e per gli svizzeri all'estero fr. 160.--
per gli stranieri non domiciliati e non dimoranti in Svizzera fr. 300.--

c) Patente di tipo T, turistica per la pesca dilettantistica:

- Categoria T1, per tutte le acque pubbliche del Cantone, eccettuata la pesca del temolo:
valevole per la durata di 2 giorni fr. 60.--
valevole per la durata di 7 giorni fr. 120.--

- Categoria T2, per la pesca dalla riva dei laghi Verbano e Ceresio:
valevole per la durata di 2 giorni fr. 30.--
valevole per la durata di 7 giorni fr. 50.--

2Per i richiedenti con meno di 18 anni sono stabilite le seguenti tasse:

- Categoria D1: indistintamente fr. 50.--

- Categoria D2 gratuita

- Categoria D3: indistintamente fr. 20.--

- Categoria T1
valevole per la durata di 2 giorni fr. 20.--
valevole per la durata di 7 giorni fr. 30.--

- Categoria T2: indistintamente gratuita

3La patente di categoria D3 può essere rilasciata unicamente a coloro che hanno staccato la patente di categoria D1.

4Ogni detentore di patenti annuali è tenuto al versamento di una sovrattassa di fr. 50.-- a copertura dell'attività della FTAP. Questo versamento da diritto a essere affiliato a una delle associazioni ticinesi per l'acquicoltura e la pesca riconosciute.

Per i pescatori con meno di 18 anni la sovrattassa ammonta a fr. 25.--.
In alternativa al versamento alla FTAP, la sovrattassa va devoluta al Fondo per la fauna ittica e la pesca.

5Previo richiesta all'Ufficio della caccia e della pesca, i pescatori dipendenti da sedie a rotelle possono ottenere gratuitamente la patente di tipo D.

6I ragazzi di età inferiore ai 10 anni possono esercitare gratuitamente la pesca dilettantistica, a condizione che siano accompagnati da una persona, avente un'età minima di 18 anni, in possesso di una regolare patente. La battuta di pesca dovrà avvenire con il numero di attrezzi e nel rispetto delle norme e dei diritti concessi da una sola patente.

7Il Consiglio di Stato stabilisce per regolamento i periodi di validità delle diverse patenti.

Art. 18 cpv. 2 (nuovo)

2Il 10% del ricavo complessivo sulle patenti turistiche (tipo T) viene versato annualmente alla FTAP ed è a carico della quota assegnata al Cantone prevista alla lett. c) del presente articolo.

Art. 20 lett. b)

b) dalla sovrattassa, giusta l'art. 16 cpv. 4;

II.
Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e dei decreti esecutivi.

Il Consiglio di Stato ne fissa la data d'entrata in vigore.