Messaggio

 

     
numero 4841    
data

20 gennaio 1999

   
dipartimento Istruzione e Cultura    
documenti correlati rapporto    
       
       

Rapporto del Consiglio di Stato sulla mozione 15 dicembre 1997 presentata dagli on. Giorgio Zappa e conf. denominata "Ripensare il sistema di preparazione dei docenti e i regolamenti delle assunzioni, allo scopo d'introdurvi elementi di mobilità"

Onorevole signora Presidente,

onorevoli signore e signori Consiglieri,

la mozione solleva alcuni aspetti legati alla mobilità dei docenti, alle possibilità di carriera professionale del corpo insegnante e auspica un riesame dei criteri e delle norme di legge e di regolamento che disciplinano questa materia.

Attualmente per accedere alla funzione di docente titolare di scuola dell'infanzia o di scuola elementare occorre essere in possesso del titolo di studio rilasciato dalla Scuola magistrale di Locarno dopo due anni di formazione.

Per insegnare nelle scuole medie, nelle scuole medie superiori, nelle scuole speciali sono richiesti, di regola, titoli di studio conseguiti in un'università completati successivamente con la frequenza dell'Istituto cantonale per l'abilitazione e l'aggiornamento dei docenti (IAA).

Per questi settori scolastici il Regolamento sul riconoscimento dei titoli di studio e sulle procedure d'assunzione, del 30 gennaio 1996, precisa le modalità procedurali.

Nelle scuole professionali sono richiesti, in ordine di preferenza, un titolo accademico specifico oppure il diploma di scuola specializzata superiore o altri diplomi a dipendenza delle caratteristiche della rispettiva scuola professionale.

Anche per questo ordine di scuola è richiesta l'abilitazione all'insegnamento rilasciata dall'Istituto svizzero di pedagogica per la formazione professionale (ISPFP).

Le considerazioni espresse nella mozione sono pertinenti e vanno attentamente valutate in base a due innovazioni in atto a livello federale e cantonale:

a) l'applicazione dell'Accordo intercantonale sul riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali (del 13 febbraio 1993);

b) il rinnovamento della formazione magistrale, con l'aumento di un anno della sua durata (tre anni dopo la maturità liceale).

L'Accordo intercantonale, al quale in data 6 febbraio 1995 ha aderito anche il Canton Ticino, si applica pure ai diplomi d'insegnante rilasciati dai cantoni. A questo proposito già sono stati elaborati dalla Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione le norme di applicazione che disciplinano il riconoscimento dei titoli per le seguenti categorie di docenti: diploma d'insegnamento per i licei; diploma di formatore e formatrice d'adulti; diploma d'insegnamento specializzato (scuole speciali). Per altre categorie d'insegnanti (scuola dell'infanzia, scuola elementare, scuola media, ecc.) sono in fase avanzata i lavori di elaborazione delle norme di applicazione.

Per quanto attiene al rinnovamento degli studi magistrali la Scuola magistrale è stata incaricata dal Dipartimento di elaborare il nuovo modello formativo tenendo conto dei seguenti principi:

- durata triennale della formazione per i docenti delle scuole dell'infanzia e delle scuole elementari;

- integrazione dell'abilitazione all'insegnamento nel secondario I (scuola media) e II (scuole medie superiori) nella nuova struttura così da creare un unico polo formativo;

- offrire corsi d'aggiornamento ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado;

- sviluppare attività di ricerca e di documentazione pedagogica;

- favorire la mobilità professionale dei docenti; in particolare tra la scuola elementare e la scuola dell'infanzia, considerando anche l'eventualità di un unico diploma, e tra la scuola media e le scuole medie superiori.

Sempre nel contesto di un'accresciuta mobilità, sono da valutare iniziative intese a consentire ai docenti portatori di un diploma di docente elementare o dell'infanzia di seguire successivamente una formazione per altri ambiti o servizi legati alla scuola (attività creative, scuola speciale, sostegno pedagogico, orientamento scolastico e professionale, ecc.) o a completare il proprio curricolo, facendo capo alle strutture universitarie e terziarie presenti nel Cantone, così da poter accedere anche all'insegnamento nella scuola media.

Obiettivo degli approfondimenti in corso è quello di favorire una mobilità di carriera dei docenti delle scuole comunali, rafforzando da un lato la formazione di base e promuovendo, dall'altro, attraverso opportune completazioni, il passaggio da un livello di scuola all'altro. A questa categoria di docenti è peraltro consentito d'inserirsi nelle scuole professionali per l'insegnamento della cultura generale agli apprendisti, attraverso l'assunzione e la frequenza dell'Istituto svizzero di pedagogia per la formazione professionale.

Riflessioni di analogo significato devono valere per la scuola media e le scuole medie superiori. Se rimane acquisito il fatto che per accedere all'insegnamento in queste scuole occorre disporre di un titolo accademico, la successiva abilitazione offerta dalla nuova struttura formativa dovrebbe consentire - secondo modalità e tempi organizzativi ancora da precisare - sia d'insegnare una seconda materia nello stesso grado di scuola sia di conseguire una doppia abilitazione (media e media superiore). La collaborazione già in atto tra l'IAA e l'ISPFP per l'abilitazione all'insegnamento in materie di carattere generale (lingue, materie scientifiche di base, ecc.) rende pure possibile per i docenti delle scuole medie o delle scuole medie superiori l'estensione delle possibilità d'impiego anche alle scuole professionali, segnatamente in quelle a tempo pieno del secondario II o del terziario.

I cambiamenti che si prospettano nel settore della formazione magistrale vanno quindi nella direzione auspicata dai mozionanti e sono sostanzialmente condivisi dall'autorità cantonale.

L'attuazione del rinnovamento richiederà tempo e dovrà essere forzatamente dilazionata su più anni.

Una decisione definitiva sui contenuti e sull'impostazione giuridica della nuova struttura formativa, che avrà sede a Locarno, potrà intervenire solo nell'autunno 1999 sulla base del rapporto conclusivo che la Direzione della Scuola magistrale presenterà al Dipartimento. Il ruolo dell'ISPFP è pure sottoposto a verifica sul piano federale. Da un lato si prevede di rafforzare le competenze e l'autonomia operativa, dall'altro di aprirlo alle collaborazioni (peraltro già usuali per la Sezione di lingua italiana) con le istituzioni di abilitazione operanti a livello cantonale.

Il rinnovamento imporrà un completo riesame delle norme di legge che disciplinano sia la formazione di base dei docenti dell'infanzia ed elementari sia le procedure di abilitazione previste dalla Legge della scuola del 1990.

Le modifiche che si prospettano avranno delle ripercussioni anche sui testi di legge che regolano lo statuto dei docenti (LORD e Legge stipendi) e dovranno tenere in debita considerazione gli obblighi derivanti al Cantone dal citato Accordo intercantonale sul riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali.

Infatti è preoccupazione delle autorità cantonali sia di aumentare la mobilità interna all'organizzazione scolastica cantonale sia di favorire la mobilità dei docenti verso altre realtà cantonali. A questo proposito si segnala l'approvazione da parte del Consiglio di Stato (25 agosto 1998) della Convenzione tra il DIC, l'USI e la SUPSI concernente il rapporto contrattuale dei docenti nominati a tempo pieno nelle scuole cantonali che ricevono incarichi d'insegnamento a orario parziale presso l'USI e/o la SUPSI. In particolare il docente cantonale conserva il suo statuto di nomina, con tutti i diritti connessi, pur operando a tempo parziale presso l'Università o la Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana.

Vogliate gradire, onorevole signora Presidente, onorevoli signore e signori Consiglieri, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:
La Presidente, M. Masoni
Il Cancelliere, G. Gianella