Mozione
 
       
data 4 giugno 2007    
presentata da Giuseppe (Bill) Arigoni    
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Servono ancora gli zoo? Riconvertiamo lo zoo "al Maglio"

Sul periodico informativo ECO della consulta ecologica della Svizzera Italiana dell'aprile 1986 scrivevo:

"Rinchiudere gli animali in un ambiente innaturale, ossia fuori dal loro habitat, comporta:

- un danno irreparabile per l'animale rinchiuso,

- la trasmissione di un messaggio distorto tra uomo e natura.

Anche per il WWF lombardia gli zoo non sono altro che strutture antiquate, diseducative, inutili e crudeli. La cultura dello zoo è quella dell'enciclopedia dell'uomo europeo bianco padrone del mondo. Gli animali in cattività si trovano alla mercè dei visitatori, i quali, non tutti hanno una cultura basata sul rispetto dell'animale e della natura in genere. Molti di essi godono nello schernire animali feroci resi inoffensivi dalla struttura dello zoo. Gli zoo andrebbero chiusi perché non servono a nulla e non rispondono nemmeno a esigenze didattiche. molti ragazzi che vivono nelle nostre città non hanno mai visto una lepre, una salamandra, una cinciallegra, una mantide religiosa, un ghiro, una donnola: perché mai dovrebbero familiarizzare con false tigri, falsi leoni, falsi puma? Questi stessi ragazzi imparano ad avere una specie di contatto fisico con grossi animali di "peluche", senza poter avere una visione globale e scientificamente corretta di tutto l'habitat naturale in cui la fauna vive. [...] un'altra giustificazione che viene data agli zoo è: zoo = funzione protezionistica (proteggere le varie specie destinate all'estinzione). Questa scusa è quasi immorale. Prima si è lasciato distruggere il loro habitat o si è fatta ben poca cosa per proteggerlo non lasciando agli animali nessuna possibilità di sopravvivere ed ora gli vogliamo salvare rinchiudendoli. [...] per insegnare ai nostri figli l'amore per gli animali, per la natura e quindi anche per l'uomo ci sono oggi altri mezzi a disposizione (filmati, videocassette, libri, ecc.) che rispettano la libertà, la non-violenza, la rinuncia all'uso della forza, e la non ingerenza forzata nell'equilibrio naturale [...]".

A vent'anni di distanza queste riflessioni sono ancora valide. Come si può rispettare la dignità e la salute dell'animale come sancito dalla legge federale sulla protezione degli animali (art. 3 lett. a), dignità: il valore intrinseco dell’animale, che va rispettato da chiunque se ne occupi. Il fatto di arrecare all’animale un aggravio che non può essere giustificato da interessi preponderanti è lesivo della sua dignità. Vi è aggravio per l’animale se gli sono inflitti in particolare dolori, sofferenze o lesioni, se l’animale viene posto in stato d’ansietà o mortificato, se s’interviene in modo assai incisivo sul suo fenotipo o si pregiudicano le sue capacità, oppure se l’animale viene eccessivamente strumentalizzato) tenendolo in gabbia e quindi totalmente estraneo al suo habitat e al suo modo di vivere in rapporto con gli altri animali sia della sua specie sia di altre specie.

Siccome la gestione di uno zoo come quello "al Maglio" di Neggio (erroneamente chiamato zoo di Magliaso) richiede una autorizzazione cantonale, chiedo al Consiglio di Stato mettere in discussione la concessione ed eventualmente, se lo zoo è di interesse regionale, concordare un piano di riconversione di questa struttura che dovrebbe quindi essere trasformata in un parco con animali da cortile (asini, cavalli, capre, oche, conigli, ecc.); chiaramente tutto questo senza uccidere gli animali selvatici/feroci presenti, ma trasferendoli in altri parchi adatti alla gestione di questo tipo di animali.

Giuseppe (Bill) Arigoni

Legge federale

sulla protezione degli animali (LPAn)

del 16 dicembre 2005

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 80 capoversi 1 e 2 nonché 120 capoverso 2 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 9 dicembre 2002,

decreta:

Capitolo 1: In generale

Art. 1 - Scopo

Scopo della presente legge è di tutelare la dignità e il benessere degli animali.

Art. 2 - Campo d’applicazione

1La legge si applica ai vertebrati. Il Consiglio federale determina a quali invertebrati essa è pure applicabile e in quale misura. A tal fine si orienta ai ritrovati scientifici inerenti alla sensorialità degli invertebrati.

2Sono fatte salve le leggi federali del 20 giugno 1986 sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici, del 1° luglio 1964 sulla protezione della natura e del paesaggio, del 21 giugno 1991 sulla pesca, del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale e del 1° luglio 1966 sulle epizoozie.

Art. 3 - Definizioni

Nella presente legge s’intende per:

a. dignità: il valore intrinseco dell’animale, che va rispettato da chiunque se ne occupi. Il fatto di arrecare all’animale un aggravio che non può essere giustificato da interessi preponderanti è lesivo della sua dignità. Vi è aggravio per l’animale se gli sono inflitti in particolare dolori, sofferenze o lesioni, se l’animale viene posto in stato d’ansietà o mortificato, se s’interviene in modo assai incisivo sul suo fenotipo o si pregiudicano le sue capacità, oppure se l’animale viene eccessivamente strumentalizzato;

b. benessere: il benessere dell’animale, che è garantito segnatamente se:

1. le condizioni di detenzione e l’alimentazione non ne compromettono le funzioni fisiologiche o il comportamento e non ne sollecitano oltremodo la capacità di adattamento,

2. ne è assicurato il comportamento conforme alla specie entro i limiti della capacità di adattamento biologica,

3. l’animale è clinicamente sano,

4. si evitano all’animale dolori, lesioni e ansietà;

c. esperimenti sugli animali: qualsiasi procedimento che utilizza animali vivi al fine di:

1. verificare un’ipotesi scientifica,

2. accertare l’effetto di una determinata misura sull’animale,

3. sperimentare una sostanza,

4. prelevare o analizzare cellule, organi o liquidi organici, salvo nell’ambito della produzione agricola, dell’attività diagnostica o curativa sull’animale o per verificare lo stato di salute di popolazioni di animali,

5. ottenere o riprodurre organismi estranei alla specie,

6. fornire un supporto all’insegnamento, alla formazione e al perfezionamento professionali.

Art. 4 - Principi

1Chi si occupa di animali deve:

a. tener conto adeguatamente dei loro bisogni; e

b. nella misura in cui lo scopo della loro utilizzazione lo consenta, provvedere al loro benessere.

2Nessuno ha il diritto di infliggere ingiustificatamente dolori, sofferenze o lesioni a un animale, porlo in stato d’ansietà o ledere in altro modo la sua dignità. È vietato maltrattare e trascurare gli animali o affaticarli inutilmente.

3Il Consiglio federale vieta altre pratiche su animali che ne ledono la dignità.

Capitolo 2: Trattamento degli animali

Sezione 1: Detenzione di animali

Art. 6 - Requisiti generali

1Chi detiene un animale o lo accudisce deve nutrirlo e curarlo adeguatamente, garantirgli l’attività e la libertà di movimento necessarie al suo benessere e, per quanto necessario, offrirgli un ricovero.

2Dopo aver consultato le cerchie interessate, il Consiglio federale emana prescrizioni sulla detenzione di animali, segnatamente sotto forma di requisiti minimi, tenendo conto delle conoscenze scientifiche, delle esperienze pratiche e dell’evoluzione delle tecniche. Esso vieta i metodi di detenzione contrari ai principi della protezione degli animali.

3Il Consiglio federale può altresì stabilire i requisiti in materia di formazione e perfezionamento professionali dei detentori di animali e delle persone che addestrano animali.

Art. 7 - Obbligo di annuncio e di autorizzazione

1Il Consiglio federale può assoggettare determinati metodi di detenzione e la detenzione di determinate specie di animali all’obbligo di annuncio o di autorizzazione.

2L’immissione in commercio di sistemi e impianti di stabulazione fabbricati in serie destinati ad animali da reddito necessita di un’autorizzazione della Confederazione. L’autorizzazione è rilasciata soltanto se i sistemi e gli impianti soddisfano le esigenze per una corretta detenzione degli animali. Il Consiglio federale disciplina la procedura di autorizzazione e stabilisce a quali animali da reddito la stessa è applicabile. Per determinati metodi di detenzione può prevedere deroghe all’obbligo di autorizzazione.

3La detenzione professionale e privata di animali selvatici che richiedono cure o condizioni di detenzione speciali necessita di un’autorizzazione.

Regolamento di applicazione alla Legge cantonale sulla protezione degli animali

(del 30 giugno 1987)

Disposizioni generali

Art. 11

La custodia degli animali domestici e selvatici deve essere conforme alla legislazione federale in materia. Gli organi incaricati dell’applicazione possono eseguire controlli sulle condizioni di detenzione degli animali in conformità dell’ art. 7 della legge.

Detenzione di animali selvatici (artt. 35-44 OPAn)

Art. 12

1La detenzione di animali selvatici a titolo professionale, come pure la tenuta non professionale di animali selvatici secondo gli artt. 38 e 40 OPAn soggiacciono all’ autorizzazione dell’Ufficio del Veterinario Cantonale. Sono riservate le norme federali e cantonali sulla protezione della natura e della specie.

2Le domande concernenti l’autorizzazione per la detezione di animali selvatici vanno indirizzate, tramite formulario ufficiale, all’Ufficio del Veterinario Cantonale (art. 41 cpv. 1 e 2 OPAn). Questo rilascia l’autorizzazione conformemente all’art. 43 dell’OPAn.

3Le modificazioni del luogo, del numero, delle specie e delle condizioni di detenzione vanno segnalate all’Ufficio del Veterinario Cantonale. Se necessario questo rilascia le relative autorizzazioni (art. 44 cpv. 3 OPAn).

4L’Ufficio del Veterinario Cantonale controlla almeno ogni due anni la tenuta di animali selvatici (art. 44 cpv. 3 OPAn).

Commercio e pubblicità con animali (artt. 45-51 OPAn)

Art. 13

1Le domande concernenti l’autorizzazione per il commercio e la pubblicità con animali vanno indirizzate, tramite formulario ufficiale, all’ Ufficio del Veterinario Cantonale (art. 46 OPAn).

2Il commercio con scimmie proscimmie e felidi (escluso il gatto domestico) può essere esercitato soltanto dai giardini e parchi zoologici riconosciuti al riguardo dall’Ufficio del Veterinario Cantonale (art. 50 OPAn).

3L’Ufficio del Veterinario Cantonale controlla almeno ogni due anni la tenuta degli animali (art. 49 OPAn).