| Risposta a Interrogazione | |||
| numero | r84.08 | ||
| numero della risoluzione | 3423 | ||
| data della risoluzione |
25 giugno 2008 |
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| Interrogazione presentata da | Carlo Luigi Caimi | ||
| documenti correlati | interrogazione | ||
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Ticino 2007: 613 aborti legali, uno ogni 4.5 nascite - E noi stiamo a guardare? Ben 151 donne domiciliate all’estero (pari al 24.63% di coloro che hanno fatto ricorso all’interruzione volontaria della gravidanza) sono venute in Ticino solo per abortire legalmente Signor deputato, in risposta alla sua interrogazione del 15 aprile 2008 (n. 84.08) le rispondiamo come segue. Premessa La modifica degli articoli 119 e 120 del Codice penale svizzero, approvata in votazione popolare il 2 giugno 2002, ha depenalizzato l’interruzione della gravidanza riconoscendo alla gestante autonomia decisionale nelle prime 12 settimane di gravidanza. Domande 1. Il Consiglio di Stato è a conoscenza del fatto che nel 2007 gli aborti legali in Ticino sono stati 613, che ben 151 (pari al 24,63% delle interruzioni volontarie della gravidanza) sono stati effettuati su donne venute in Ticino solo per abortire legalmente e che il tasso di abortività delle donne straniere è circa il doppio di quelle svizzere? I dati globali e la loro ripartizione secondo il metodo chirurgico e quello farmacologico sono stati presentati nel Rendiconto del Consiglio di Stato 2007, si veda il capitolo 4.3.3 Ufficio del Medico cantonale e la relativa tabella 4.T95 dell’Allegato statistico. Un’analisi dettagliata dei dati riguardanti il 2007, elaborati dall’Ufficio cantonale di statistica, evidenzia che il numero totale delle interruzioni è stabile. Aumenta per contro il numero di donne straniere - essenzialmente domiciliate in Italia - che si recano nel nostro Cantone per interrompere la gravidanza. Parallelamente, in termini percentuali, si osserva un’evoluzione della ripartizione tra l’approccio chirurgico e quello farmacologico. Quest’ultimo metodo, garantendo un intervento meno traumatico per la donna, registra una crescita. In Italia l’interruzione farmacologica (pillola RU 486) non è contemplata. Presumibilmente, oltre che per motivi di riservatezza, queste donne residenti all’estero chiedono la prestazione in Ticino perché il metodo farmacologico è da noi disponibile. L’autorizzazione all’interruzione è di tipo legale, mentre la valutazione del metodo (chirurgico o farmacologico) è un’indicazione medica, in accordo con la donna. Questo può portare ad una variazione del rapporto percentuale tra i due metodi. Non influenza il numero totale delle interruzioni. 2. Come valuta il Consiglio di Stato questa situazione? Cosa intende fare per ottenere una diminuzione delle interruzioni volontarie della gravidanza? Questo Governo richiama innanzitutto le misure presentate nella risposta all’interrogazione n. 58/07 dell’8 gennaio 2008. Inoltre segnala che sono previste ulteriori misure concrete per assicurare l’applicazione degli articoli 119 e 120 del Codice penale. Esse consistono nel: a) migliorare la conoscenza del fenomeno con una dettagliata raccolta dati, tramite il formulario per la segnalazione delle interruzioni di gravidanza; b) reintrodurre l’indicazione della nazionalità sul formulario di segnalazione delle interruzioni di gravidanza, con l’intento di meglio identificare eventuali “popolazioni” a maggior rischio; c) effettuare un’analisi annua approfondita dei dati statistici sulle IVG; d) mettere a disposizione dei medici i dati statistici tramite un’emissione regolare; e) dare maggiori informazioni sugli aiuti materiali e morali forniti da enti pubblici e privati. 3. Cosa intende intraprendere il Consiglio di Stato contro il cosiddetto "turismo abortivo"? Il Consiglio di Stato ritiene che la legge attualmente in vigore sia applicata correttamente: essa consente alle cittadine straniere di recarsi nel nostro Cantone per le interruzioni di gravidanza. La legislazione applicata è pertanto la stessa che per le cittadine svizzere, in particolare fornendo, oltre alle informazioni messe a disposizione, un’adeguata valutazione e consulenza medica, come citato al punto 2. Eventuali limitazioni competono all’Autorità politica federale. Il Consiglio di Stato potrà solo applicarle. 4. Quali misure intende realizzare il Consiglio di Stato per ridurre il tasso di abortività delle donne straniere rispetto a quelle svizzere? Si ribadisce che la conoscenza del problema è alla base di ogni intervento. Una più estesa e precisa raccolta dei dati, come prevista al punto 2, è necessaria per valutare l’eventuale introduzione di ulteriori azioni mirate. Misure concrete potranno essere quindi ridefinite dopo l’analisi statistica dei dati riguardanti l’anno 2008. 5. Il nuovo "Regolamento sull’interruzione volontaria della gravidanza" è stato emanato dal Consiglio di Stato il 27 marzo 2007 (BU 17 del 30.03.3007, pag. 127). Dopo più di un anno dalla sua entrata in vigore il 30 marzo 2007, le norme relative all’informazione e alla consulenza (art. 5) e al rinnovato opuscolo informativo (art. 6), in particolare redatto in una lingua comprensibile per le gestanti dei principali gruppi linguistici presenti sul territorio cantonale, non hanno ancora trovato realizzazione e la documentazione prevista non è disponibile a. Il Consiglio di Stato é a conoscenza di queste inadempienze? b. A cosa sono riconducibili? c. Cosa intende fare per porre fine a questa situazione? Come indicato al punto 2, sono previste ulteriori misure per garantire l’applicazione dell’art. 5 del Regolamento a partire dai prossimi mesi. Il ritardo segnalato è dovuto al fatto che i dati raccolti nel 2007 sono stati oggetto di rinnovate analisi statistiche, ciò ha richiesto particolare attenzione e valutazione da parte degli operatori coinvolti. La revisione dell’opuscolo informativo e la sua traduzione nelle principali lingue straniere presenti sul nostro territorio sono state recentemente portate a termine e l’opuscolo potrà essere divulgato. 6. Da anni il sito Internet del medico cantonale (http://www.ti.ch/DSS/DSP/UffMC/) alla voce “Interruzione della gravidanza” ha un link disattivato e non risultano al riguardo disponibili dati di nessun genere: a. Come mai? b. Cosa intende fare il Consiglio di Stato per finalmente mettere a disposizione anche sulla Rete le informazioni e la documentazione, in particolare sulle alternative all’interruzione di gravidanza e sugli aiuti materiali e morali forniti da enti pubblici e privati? L’art. 7 del "Regolamento sull’interruzione volontaria della gravidanza" definisce: "Il Medico cantonale pubblica annualmente la statistica delle interruzioni di gravidanza nel rendiconto d’attività del suo ufficio e ne promuove la diffusione". Come previsto dalla legislazione l’Ufficio del medico cantonale ha sempre pubblicato, sia sul Rendiconto annuale, sia sull’Annuario cantonale di statistica, le informazioni relative a questo tema. Il capitolo Internet riguardante le interruzioni di gravidanza non è previsto dalla legge. La sua sospensione era di ordine tecnico, in attesa dell’aggiornamento ed adeguamento dell’intero sito. Se ne prevede comunque la riattivazione nei prossimi mesi. Voglia gradire, signor deputato, l’espressione della nostra massima stima.
PER IL CONSIGLIO DI STATO |