Risposta a Interrogazione  
     
numero r189.07    
numero della risoluzione 6201    
data della risoluzione

4 dicembre 2007

   
Interrogazione presentata da Giuseppe (Bill) Arigoni
documenti correlati interrogazione    
       
       

Veterinario o geometra cantonale?

Signor deputato,

in merito alla sua interrogazione dell'8 agosto 2007 "Veterinario o geometra cantonale?" rispondiamo alle domande formulate come segue.

Premessa

La legge federale sulla protezione degli animali (LPDA; SR-455.0) del 9 marzo 1978 disciplina il comportamento verso gli animali e ne persegue la protezione e il benessere. La tenuta degli animali selvatici, come pure di tutti gli altri vertebrati, è regolamentata dall'Ordinanza federale sulla protezione degli animali (OPAn; SR-455.1) del 27 maggio 1981 e dalle relative direttive emanate dall'Ufficio federale di veterinaria.

Le disposizioni prevedono l'obbligo di autorizzazione da parte dell'autorità cantonale preposta (Ufficio del veterinario cantonale, UVC) per tutte le tenute di animali selvatici indigeni e per gran parte degli animali esotici e il rispetto di requisiti concernenti la struttura (spazio, riparo, conformazione del suolo, ecc.) e gestionali. Le tenute di carattere professionale di animali selvatici ed esotici devono inoltre soddisfare condizioni supplementari.

Una proibizione assoluta della tenuta di animali selvatici a livello cantonale non è possibile in quanto entrerebbe in contrasto con le normative federali, che nella sostanza disciplinano la materia in modo esaustivo. La competenza dei Cantoni è esclusivamente esecutiva e organizzativa.

1. Il veterinario cantonale non dovrebbe assicurarsi che i diritti degli animali siano rispettati secondo la legge senza uscire pubblicamente con giustificazioni che servono solo alla sopravvivenza di questo carcere?

L’UVC, rispondendo alle domande poste dagli organi di stampa, ha più volte confermato che le disposizioni federali relative alla protezione degli animali nella struttura "Zoo al Maglio" sono rispettate. Questo in base ai controlli ufficiali effettuati.

 

2. Come viene giustificato il fatto che un animale selvatico è tenuto in una gabbia non garantendogli l’attività e la libertà necessaria al suo benessere?

Come già ricordato in precedenza la tenuta in cattività di animali selvatici è esplicitamente ammessa dalla Legge federale sulla protezione degli animali. La relativa ordinanza di applicazione (OPAn) disciplina dettagliatamente, nel capitolo IV, la tenuta degli animali selvatici. In particolare essa stabilisce, per ogni genere e specie di animale selvatico, i requisiti strutturali e gestionali che devono essere rispettati.

3. Secondo il Governo è rispettata la legge sulla protezione degli animali?

La risposta è affermativa. Le strutture del Zoo al Maglio rispettano le condizioni fissate dalla legislazione svizzera sulla protezione degli animali.

4. Ha ancora uno scopo didattico tenere degli animali prigionieri in gabbia, fuori dal loro habitat, che si muovono come dei pupazzi a batteria?

Se la domanda è determinata dal desiderio di tutelare maggiormente il benessere degli animali, la soluzione va ricercata in una modifica, in senso restrittivo, dell’OPAn.

A questo riguardo va osservato che nel 2007 il Dipartimento federale dell’economia pubblica ha posto in consultazione un progetto di revisione totale dell’OPAn, sul quale hanno preso posizione anche numerose associazioni per la protezione degli animali. La nuova OPAn, i cui contenuti definitivi non sono ancora noti allo scrivente consiglio, dovrebbe entrare in vigore nel 2008.

5. Non viene data una visione distorta di questi animali e quindi di potere dell’uomo sulla natura ormai vecchia?

L’opportunità di introdurre norme più restrittive e l’eventualità di vietare la tenuta di animali selvatici ed esotici in Svizzera è stata ampiamente dibattuta a livello svizzero in occasione della revisione totale della Legge federale sulla protezione degli animali. Il nuovo testo di legge votato dalle camere federali nel 2005 che entrerà in vigore simultaneamente alla nuova OPAn prevede esplicitamente la tenuta di animali selvatici in condizione di cattività.

6. Non sarebbe un segnale di civiltà chiudere questa struttura?

La tenuta di animali selvatici in condizione di cattività é esplicitamente ammessa dalla legislazione federale in materia. Non rientra quindi nelle competenze cantonali di esaminare l’opportunità di procedere alla riconversione o alla chiusura di una struttura quale lo Zoo al Maglio. I Cantoni devono attenersi al quadro giuridico in vigore nel nostro paese. Per contro è importante una regolare attività di controllo da parte dell'Ufficio del veterinario cantonale per garantire il pieno rispetto delle norme vigenti.

Voglia gradire, signor deputato, l'espressione della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO
La Presidente: Il Cancelliere:
P. Pesenti G. Gianella