| Iniziativa parlamentare | |||
| data | 27 gennaio 2009 | ||
| presentata in forma elaborata da | Fabio Badasci e Michele Barra | ||
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Modifica degli art. 10, 11 e 32 della legge sulle commesse pubbliche (LCPubb) La particolare situazione economica che deve affrontare il Ticino in questo periodo impone una riflessione importante da parte di tutti gli attori in campo che, anche con piccoli passi ma concreti, possono favorire il superamento della crisi economica con il minor danno possibile. La legge sulle commesse pubbliche regola e favorisce la libera concorrenza, obbliga gli enti pubblici o i privati con importanti sussidi pubblici ad aprire i concorsi al mercato internazionale ma nello stesso tempo favorisce la fuga di capitale pubblico (e quindi pagato proprio dall’economia ticinese) verso l’estero o semplicemente fuori Cantone. Aumentare quindi la possibilità di scelta da parte del committente nell'ambito della procedura ad invito non mette in pericolo la concorrenza ma lascia maggior spazio di scelta e quindi di manovra a ogni singolo ente pubblico o privato tenuto a rispettare la legge. Questa modifica permette a chi lo ritiene opportuno di comunque richiedere una procedura libera per importi inferiori. Per questo motivo proponiamo la seguente modifica legislativa (modifiche in grassetto): Art. 10 - Procedura ad invito. Definizione 1Nella procedura ad invito il committente decide quali offerenti vuole invitare direttamente, senza pubblicazione del bando di gara, a presentare un’offerta entro un termine adeguato. 2Gli offerenti devono essere rispettosi dei principi procedurali dell’art. 5 cpv. 1 della presente legge. 3Il numero di offerenti da invitare non può essere inferiore a cinque, e almeno due devono avere la sede fuori dal Comune dove viene richiesta la prestazione. Art. 11 - Campo di applicazione 1È possibile ricorrere alla procedura ad invito: a) Quando la spesa prevista non supera i seguenti importi per singola commessa: fr. 1'000’000.- per commesse edili di impresario costruttore e di pavimentazioni stradali; fr. 500’000.- per commesse edili di altro genere e artigianali; fr. 1’000’000.- per commesse di fornitura; fr. 2’500’000.- per prestazioni di servizio;
b) quando in una procedura libera o selettiva non vengono presentate offerte accettabili o nessun offerente adempie ai criteri di idoneità; c) quando si tratti di commesse che richiedono qualità e abilità professionali particolari o l’applicazione di provvedimenti e attrezzature speciali. 2I Comuni e gli altri enti pubblici possono fissare per regolamento valori soglia inferiori. Art. 32 - Aggiudicazione 1Il committente aggiudica la commessa a favore dell’offerta più vantaggiosa determinata sulla scorta di diversi criteri, quali il termine, la qualità, il prezzo, l’economicità, i costi di servizio, il servizio clientela, l’adeguatezza della prestazione, l’estetica, la compatibilità ambientale e il valore tecnico. 2I criteri di aggiudicazione devono essere indicati nei documenti del bando, in ordine di importanza. 3Trattandosi di beni ampiamente standardizzati, l’aggiudicazione della commessa può avvenire anche tenendo conto unicamente del criterio del minor prezzo. 4Il punteggio riguardante i prezzi più vantaggiosi, nell’ambito del 5%, possono essere valutati ed eguagliati.
Fabio Badasci |
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