| Iniziativa parlamentare | |||
| data | 18 dicembre 2008 | ||
| presentata in forma elaborata da | Fabio Badasci, Fiorenzo Dadò e conf. | ||
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Modifica della Legge tributaria (compensare l'abolizione della ripartizione tra Comuni di montagna e Cantone dell'imposta immobiliare per le aziende idroelettriche, dopo l'abrogazione dell'art. 99 LT) Motivazioni Un'equa ripartizione dell'imposta immobiliare delle aziende idroelettriche era stata prevista in passato, non senza discussioni e difficoltà, per compensare, almeno in minima parte, le regioni di montagna del pesante tributo, a cui erano e sono soggette, dato il pesante sfruttamento della maggioranza dei propri fiumi e la costruzioni di enormi dighe di cemento. Un impoverimento ambientale e un deturpamento paesaggistico, dove sono andati persi paesaggi incomparabili, alpeggi e cascate, nonché la possibilità dello sfruttamento in proprio e che ha anche causato, come già rilevava lo scrittore Plinio Martini, un'ingente perdita di attrattività turistica difficilmente calcolabile nonché risarcibile. Essa ha rappresentato una piccola, sofferta, ma importante vittoria delle comunità di montagna nei confronti dei colossi energetici d'Oltralpe. Per queste e altre ragioni, almeno un adeguato riconoscimento pecuniario è nuovamente auspicabile attraverso il mantenimento di un equo riversamento alle regioni di montagna di quanto pagano le industrie idrolettriche. In ambito della discussione sul Preventivo 2009, questo introito per i Comuni è stato tolto, con effetto 1° gennaio 2010, attraverso l'abrogazione dell'art. 99 della Legge tributaria. Questo avrà pesanti ripercussioni anche sull'andamento di quei Comuni che si sono aggregati negli scorsi anni, rendendo di fatto vano ogni sforzo per renderli autonomi e propositivi. Altri importanti progetti, come quello dell'aggregazione in Valle Verzasca, potrebbero subire un colpo di arresto, in quanto vengono a mancare i presupposti finanziari. Proposta suggerita dal Parlamento Considerato che i Comuni montani non possono in nessun caso rinunciare all'entrata derivante dall'art. 99 cpv. 2 oggi abrogato, e che questo importo non verrà compensato dalla TUl, dall'imposta sulle residenze secondarie e nemmeno che lo stesso potrà essere compensato dall'innalzamento del moltiplicatore, proponiamo, come promesso durante la discussione parlamentare e su invito dei gruppi parlamentari, la presente iniziativa elaborata. L'adozione di quanto qui proposto non andrà a cambiare la situazione finanziaria del Cantone, poiché l'intera imposta cantonale sulle persone giuridiche rimarrà ad esso, ma nello stesso tempo la modifica garantirà una piccola, ma importante, entrata ai Comuni toccati da impianti idroelettrici in base alla speciale legge sulla ripartizione idroelettrica. I più importanti impianti idroelettrici ticinesi materializzano gli enormi guadagni fuori Cantone e quindi gli utili vengono tassati altrove. Prevedere un adeguamento dell'aliquota della tassa immobiliare per questo settore non rappresenta una disparità di trattamento, in quanto il mercato energetico garantisce utili enormi ai proprietari degli impianti di produzione, permettendo a questi ultimi di muoversi in un contesto di mercato e di domanda certamente difficile e in movimento, ma oggettivamente privilegiato e non sicuramente paragonabile alla precarietà del resto del settore economico e di produzione ticinese. Questo maggior onere, inoltre, non rappresenta che un'inezia per questi colossi energetici, ma fornisce una vitale boccata d'ossigeno per i Comuni maggiormente in difficoltà. Tassare adeguatamente il valore immobiliare di questi impianti è quindi l'unico sistema per far rimanere qualche franco a chi subisce, impotente, le conseguenze ambientali, paesaggistiche e turistiche degli impianti stessi, nonché il sistematico trasferimento al di là del Gottardo dei grossi utili ricavati con la pregiata energia ticinese. La motivazione principale della seguente proposta è quindi quella di sancire un'adeguata contropartita ai Comuni che devono subire le pesanti conseguenze dovute alla presenza di questi impianti. In base a quanto esposto e alle dichiarazioni di principio dei Capigruppo in Parlamento, si propongono le seguenti aggiunte e modifiche (in grassetto): Art. 293 - In generale (invariato) L'imposta immobiliare è dell'1 per mille del valore di stima ufficiale alla fine dell'anno civile, esclusa ogni deduzione di debiti. Art. 293bis - Per le aziende idroelettriche (nuovo) Per le aziende idroelettriche viene prelevato un ulteriore 2 per mille del valore di stima ufficiale alla fine dell'anno civile e ripartita fra i Comuni partecipanti a qualsiasi titolo al riparto, in base alla legge speciale, proporzionalmente all'imposta base loro assegnata. Art. 294 - Per i terreni agricoli e forestali (invariato) 1Per i terreni riconosciuti agricoli o forestali ai sensi dell'articolo 43 e appartenenti a persone fisiche, l'imposta immobiliare è dell'1 per mille del valore di reddito. 2Le disposizioni dell'articolo 43 capoverso 2 si applicano per analogia all'imposta immobiliare comunale. Di conseguenza, deve venir adattato anche l'articolo 2 della Legge per il riparto in sede comunale dell'imposta delle aziende idroelettriche, delle aziende del gas e dell'acqua potabile, delle imprese ferroviarie, tramvie e funicolari e delle aziende municipalizzate: Art. 2 - Elementi di riparto Dall'importo complessivo d'imposta cantonale dell'imposta immobiliare comunale calcolata secondo l'articolo 293bis che forma oggetto di riparto fra i Comuni, si deducono preliminarmente […] Entrata in vigore delle modifiche proposte: 1° gennaio 2010. Fabio
Badasci - Fiorenzo Dadò |
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