Iniziativa parlamentare
 
data 22 gennaio 2008    
presentata in forma elaborata da Fabio Badasci
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Modifica della Legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici (LMSP)

L'entrata in vigore della nuova legge federale sull'approvvigionamento elettrico (LAEI) prevista inizialmente per l'inizio 2008 obbliga i Cantoni ad adattare le proprie leggi e, visto che la LMPS non risponde più alle nuove esigenze, si rende necessario modificare alcuni articoli.

La modifica proposta da questa iniziativa garantirà anche in futuro, come attualmente, un'indispensabile entrata ai Comuni ticinesi tramite il prelievo di una tassa che sarà differenziata a dipendenza del consumo annuo per ogni consumatore di energia elettrica (inferiore o superiore ai 100 MWh), come previsto dalla liberalizzazione parziale nella LAEI.

La nuova legge federale da ancora la possibilità ai gestori di reti di distribuzioni di prelevare una tassa come "prestazioni a enti pubblici" che, per i consumatori finali con un consumo annuo inferiore ai 100 MWh, resterà quella attuale garantita dalle privative ancora in vigore e da adattare, mentre per i consumatori con un consumo di almeno 100 MWh il prelievo dovrà essere sostituito da una tassa per l'utilizzo accresciuto del suolo pubblico.  

L'urgenza dell'iniziativa è data per dare il tempo ai gestori di reti di distribuzione di adattare i contratti o privative con i Comuni, procedura che richiede tempo in quanto l'accordo va approvato dalle Assemblee o dai Consigli comunali e in seguito anche dalla Sezione Enti locali. Il posticipo dell'entrata in vigore della LAEI, previsto per inizio 2009, non permette comunque alcun temporeggiamento.

Se trascorsi i 5 anni di prova la liberalizzazione dell'energia sarà totale, questa legge dovrà ancora essere adattata.  

Modifiche di legge proposte alla LMSP (evidenziate in grassetto):  

Articolo 1

È data facoltà ai Comuni di assumere, in base alla presente legge e in conformità alle leggi federali, l'esercizio diretto anche con diritto di privativa dei servizi di interesse pubblico e di prelevare una tassa per l'uso accresciuto del suolo pubblico.  

Articolo 35a

I gestori delle reti di distribuzione di energia elettrica (riconosciuti secondo la LAEI federale) devono inoltre accordare ai Comuni i seguenti importi, calcolati su quanto fatturato ai consumatori finali quando il punto di prelievo è situato sul proprio territorio:

1.   un importo minimo pari al 10% di quanto fatturato per l'uso della rete e per la fornitura di energia elettrica ai consumatori fissi finali con consumo annuo inferiore ai 100 MWh (monopolio più uso accresciuto del suolo pubblico). Un importo minimo pari all'8% di quanto fatturato per l'utilizzazione della rete ai consumatori finali con un consumo annuo di almeno 100 MWh (solo uso accresciuto del suolo pubblico).

2.   Le tariffe previste nell'atto di concessione non devono essere superiori a quelle praticate dall'azienda concessionata nel Comune più favorito e rispettare i criteri stabiliti dalla LAEI.  

Fabio Badasci
Roland David