| Iniziativa parlamentare | |||
| data | 10 dicembre 1990 | ||
| presentata in forma elaborata da | Carla Agustoni | ||
| documenti correlati | rapporto | ||
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Presentata nella forma elaborata dall'on. Carla Agustoni e confirmatarie tendente all'istituzione di un Ufficio per la condizione femminile In applicazione 1. dell'art. 4 cpv. 2 Cost. fed. e art. 3 Cost. cant.; 2. della decisione del Gran Consiglio ticinese (iniziativa "8 marzo" per la creazione di un Ufficio per la condizione femminile), si invita il Consiglio di Stato a dar seguito ai mandati istituendo tale Ufficio. Esso corrisponderà alla seguente Legge: Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 - DefinizioneLo stato istituisce un Ufficio per la condizione femminile (detto qui di seguito "Ufficio") al fine di migliorare la condizione femminile, favorire l'accesso delle donne a tutti i livelli di responsabilità, promuovere la parità dei sessi in tutti gli ambiti della vita, sopprimere ogni forma diretta e indiretta di discriminazione, combattere e prevenire ogni forma di violenza nei confronti delle donne. Art. 2 - Compiti1L'Ufficio ha segnatamente i compiti seguenti: a) veglia affinché vengano eliminate tutte le discriminazioni dirette ed indirette contenute nella legislazione e nelle disposizioni cantonali e comunali e nelle decisioni amministrative; collabora all'elaborazione degli atti legislativi e dei provvedimenti che promuovono e garantiscono la parità fra ,donna e uomo; b) collabora con i servizi cantonali e comunali; c) consiglia le organizzazioni, i privati e le autorità su questioni riguardanti la parità fra donna e uomo; d) emana raccomandazioni, allestisce e fa allestire perizie e studi in materia di parità fra donna e uomo e sulla situazione della donna nel Cantone Ticino; per l'esecuzione di tale mandato può svolgere le ricerche e le inchieste necessarie; e) raccoglie documentazione ed elabora statistiche sulla situazione della donna nel Cantone Ticino; informa regolarmente la popolazione, le associazioni e i servizi amministrativi; organizza corsi, seminari, colloqui e dibattiti pubblici; f) elabora, in collaborazione con le cerchie interessate, programmi e provvedimenti volti a realizzare gli scopi fissati dall'art. 1 della presente legge; g) elabora misure positive di promozione della donna dell'Amministrazione cantonale e sviluppa congiuntamente all'Ufficio del personale dello Stato le misure necessarie al raggiungimento di tal scopo; h) combatte e previene tutte le forme di violenza nei confronti delle donne; i) coordina e sostiene l'attività delle organizzazioni femminili esistenti nel Cantone. 2In base alle esperienza raccolte, l'Ufficio sottopone al Consiglio di Stato proposte per un eventuale ampliamento delle proprie attribuzioni. Art. 3 - DirittiL'Ufficio ha segnatamente i seguenti diritti: a) può consultare la lista delle trattande delle sedute del Consiglio di Stato e del Gran Consiglio e presentare le proprie osservazioni sugli oggetti concernenti direttamente o indirettamente la condizione femminile; b) viene informato della creazione di commissioni e gruppi di lavoro nominati dal Gran Consiglio, dal Consiglio di Stato e dai Dipartimenti; c) viene informato dai servizi dell'Amministrazione dei nuovi progetti, in particolare di quelli legislativi, in corso d'elaborazione e di ogni attività suscettibile di interessare la condizione femminile; d) sulla scorta delle informazioni menzionate ai punti a), b) e c), può richiedere informazioni complementari, far valere il proprio punto di vista e formulare proposte, proporre la convocazione dei capiservizio interessati, comandare la costituzione o la partecipazione ai lavori di una commissione o di un gruppo di lavoro; e) mette in atto, coordina e sorveglia l'applicazione delle attività e delle decisioni amministrative concernenti le donne; f) nei rapporti di lavoro di diritto privato esercita d'ufficio, nell'interesse pubblico e nei casi di importanza fondamentale, l'azione civile per violazione del principio della parità salariale sancito dall'art. 4 cpv. 2 Cost. fed.; parimenti nei rapporti d'impiego degli impiegati dello Stato e dei docenti esercita d'ufficio, nell'interesse pubblico e nei casi di importanza fondamentale, il diritto di ricorso per violazione del medesimo principio.
Art. 4 - Mezzi d'azioneNei casi indicati all'art. 3 lett. a)-e) l'Ufficio ha facoltà di presentare il proprio preavviso, inoltre, se la pratica è in contrasto con l'art. 1 della presente legge, il capo dell'Ufficio può domandare il rinvio o la sospensione della trattazione dell'oggetto al fine di allestire un proprio rapporto in merito. Art. 5 - Eventi1Per la stesura di perizie per conto di privati l'Ufficio può riscuotere un emolumento. 2L'emolumento ammonta, per ogni ora impiegata, ad un importo variante tra i 50 e gli 80 franchi. 3L'ammontare dell'emolumento dipende segnatamente dall'interesse dei mandati nonché dalle conoscenze richieste. Titolo II - COMMISSIONE PER LA CONDIZIONE FEMMINILE Art. 6 - ComposizioneAll'Ufficio viene affiancata una Commissione consultiva, nominata dal Consiglio di Stato, formata da rappresentati di organizzazioni e gruppi che si adoperano per il miglioramento della condizione femminile. Art. 7 - CompitiLa Commissione consiglia e sostiene l'Ufficio nelle sue attività, collaborando alla definizione degli obiettivi preposti e opera per la loro realizzazione. Titolo III - DISPOSIZIONI FINALI Art. 8 - Modificazione del diritto vigente1. Il Codice di procedura civile del 17 febbraio 1971 è modificato come segue: Titolo II bis (nuovo) - Del Capo dell'Ufficio per la condizione femminile Art. 37 bisIl Capo dell'Ufficio per la condizione femminile ha facoltà di esercitare, nell'interesse pubblico e nei casi di importanza fondamentale, l'azione per violazione del principio della parità salariale sancito dall'art. 4 cpv. 2 Cost. fed. Art. 37 terAl Capo dell'Ufficio per la condizione femminile che agisce in conformità dell'articolo precedente, si applicano i motivi di esclusione e di ricusazione previsti da questo Codice per il giudice. 2. La legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 24 novembre 1987 è modificata come segue: Art. 47 bisIl Capo dell'Ufficio per la condizione femminile ha facoltà, nell'interesse pubblico e nei casi di importanza fondamentale, di presentare ricorso per violazione del principio della parità salariale sancito dall'art. 4 cpv. 2 Cost. fed.
Carla Agustoni |
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