Iniziativa parlamentare
 
data 10 dicembre 1990    
presentata in forma elaborata da Carla Agustoni
documenti correlati rapporto    
 
       

Presentata nella forma elaborata dall'on. Carla Agustoni e confirmatarie tendente all'istituzione di un Ufficio per la condizione femminile

In applicazione

1.   dell'art. 4 cpv. 2 Cost. fed. e art. 3 Cost. cant.;

2.   della decisione del Gran Consiglio ticinese (iniziativa "8 marzo" per la creazione di un Ufficio per la condizione femminile),

si invita il Consiglio di Stato a dar seguito ai mandati istituendo tale Ufficio.

Esso corrisponderà alla seguente Legge: 

Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI 

Art. 1 - Definizione

Lo stato istituisce un Ufficio per la condizione femminile (detto qui di seguito "Ufficio") al fine di migliorare la condizione femminile, favorire l'accesso delle donne a tutti i livelli di responsabilità, promuovere la parità dei sessi in tutti gli ambiti della vita, sopprimere ogni forma diretta e indiretta di discriminazione, combattere e prevenire ogni forma di violenza nei confronti delle donne.  

Art. 2 - Compiti

1L'Ufficio ha segnatamente i compiti seguenti:

a)   veglia affinché vengano eliminate tutte le discriminazioni dirette ed indirette contenute nella legislazione e nelle disposizioni cantonali e comunali e nelle decisioni amministrative; collabora all'elaborazione degli atti legislativi e dei provvedimenti che promuovono e garantiscono la parità fra ,donna e uomo;

b)   collabora con i servizi cantonali e comunali;

c)   consiglia le organizzazioni, i privati e le autorità su questioni riguardanti la parità fra donna e uomo;

d)   emana raccomandazioni, allestisce e fa allestire perizie e studi in materia di parità fra donna e uomo e sulla situazione della donna nel Cantone Ticino; per l'esecuzione di tale mandato può svolgere le ricerche e le inchieste necessarie;

e)   raccoglie documentazione ed elabora statistiche sulla situazione della donna nel Cantone Ticino; informa regolarmente la popolazione, le associazioni e i servizi amministrativi; organizza corsi, seminari, colloqui e dibattiti pubblici;

f)    elabora, in collaborazione con le cerchie interessate, programmi e provvedimenti volti a realizzare gli scopi fissati dall'art. 1 della presente legge;

g)   elabora misure positive di promozione della donna dell'Amministrazione cantonale e sviluppa congiuntamente all'Ufficio del personale dello Stato le misure necessarie al raggiungimento di tal scopo;

h)   combatte e previene tutte le forme di violenza nei confronti delle donne;

i)    coordina e sostiene l'attività delle organizzazioni femminili esistenti nel Cantone. 

2In base alle esperienza raccolte, l'Ufficio sottopone al Consiglio di Stato proposte per un eventuale ampliamento delle proprie attribuzioni.  

Art. 3 - Diritti

L'Ufficio ha segnatamente i seguenti diritti:

a)   può consultare la lista delle trattande delle sedute del Consiglio di Stato e del Gran Consiglio e presentare le proprie osservazioni sugli oggetti concernenti direttamente o indirettamente la condizione femminile;

b)   viene informato della creazione di commissioni e gruppi di lavoro nominati dal Gran Consiglio, dal Consiglio di Stato e dai Dipartimenti;

c)   viene informato dai servizi dell'Amministrazione dei nuovi progetti, in particolare di quelli legislativi, in corso d'elaborazione e di ogni attività suscettibile di interessare la condizione femminile;

d)   sulla scorta delle informazioni menzionate ai punti a), b) e c), può richiedere informazioni complementari, far valere il proprio punto di vista e formulare proposte, proporre la convocazione dei capiservizio interessati, comandare la costituzione o la partecipazione ai lavori di una commissione o di un gruppo di lavoro;

e)   mette in atto, coordina e sorveglia l'applicazione delle attività e delle decisioni amministrative concernenti le donne;

f)    nei rapporti di lavoro di diritto privato esercita d'ufficio, nell'interesse pubblico e nei casi di importanza fondamentale, l'azione civile per violazione del principio della parità salariale sancito dall'art. 4 cpv. 2 Cost. fed.; parimenti nei rapporti d'impiego degli impiegati dello Stato e dei docenti esercita d'ufficio, nell'interesse pubblico e nei casi di importanza fondamentale, il diritto di ricorso per violazione del medesimo principio.

 

Art. 4 - Mezzi d'azione

Nei casi indicati all'art. 3 lett. a)-e) l'Ufficio ha facoltà di presentare il proprio preavviso, inoltre, se la pratica è in contrasto con l'art. 1 della presente legge, il capo dell'Ufficio può domandare il rinvio o la sospensione della trattazione dell'oggetto al fine di allestire un proprio rapporto in merito. 

Art. 5 - Eventi

1Per la stesura di perizie per conto di privati l'Ufficio può riscuotere un emolumento. 

2L'emolumento ammonta, per ogni ora impiegata, ad un importo variante tra i 50 e gli 80 franchi. 

3L'ammontare dell'emolumento dipende segnatamente dall'interesse dei mandati nonché dalle conoscenze richieste. 

Titolo II - COMMISSIONE PER LA CONDIZIONE FEMMINILE  

Art. 6 - Composizione

All'Ufficio viene affiancata una Commissione consultiva, nominata dal Consiglio di Stato, formata da rappresentati di organizzazioni e gruppi che si adoperano per il miglioramento della condizione femminile. 

Art. 7 - Compiti

La Commissione consiglia e sostiene l'Ufficio nelle sue attività, collaborando alla definizione degli obiettivi preposti e opera per la loro realizzazione.  

Titolo III - DISPOSIZIONI FINALI  

Art. 8 - Modificazione del diritto vigente

1.   Il Codice di procedura civile del 17 febbraio 1971 è modificato come segue:  

Titolo II bis (nuovo) - Del Capo dell'Ufficio per la condizione femminile 

Art. 37 bis

Il Capo dell'Ufficio per la condizione femminile ha facoltà di esercitare, nell'interesse pubblico e nei casi di importanza fondamentale, l'azione per violazione del principio della parità salariale sancito dall'art. 4 cpv. 2 Cost. fed. 

Art. 37 ter

Al Capo dell'Ufficio per la condizione femminile che agisce in conformità dell'articolo precedente, si applicano i motivi di esclusione e di ricusazione previsti da questo Codice per il giudice. 

2.   La legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 24 novembre 1987 è modificata come segue: 

Art. 47 bis

Il Capo dell'Ufficio per la condizione femminile ha facoltà, nell'interesse pubblico e nei casi di importanza fondamentale, di presentare ricorso per violazione del principio della parità salariale sancito dall'art. 4 cpv. 2 Cost. fed. 

Carla Agustoni
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