Rapporto di maggioranza 
sulla petizione

 presentata da

Giorgio Ghiringhelli 

data

12 febbraio 2001

dipartimento

Istituzioni

 

della Commissione delle petizioni e dei ricorsi
sulla petizione 1° settembre 2000 presentata dal signor Giorgio Ghiringhelli per l'esclusione dei deputati-notai dalla discussione e dal voto sull'iniziativa popolare "contro il monopolio delle tariffe degli avvocati-notai"

 

OGGETTO DELLA PETIZIONE E MOTIVAZIONI

Con la petizione all’esame il signor Giorgio Ghiringhelli, formula la seguente proposta:

escludere i parlamentari-notai dalla discussione e dal voto sull’oggetto in questione "tanto in Gran Consiglio quanto nella commissione della Legislazione", e ciò in applicazione dell’articolo 55 del Regolamento del Gran Consiglio che recita:

"1Un deputato non può prendere parte alla discussione e al voto su un oggetto se vi è collisione d’interessi.

2La collisione d’interessi è presunta se l’oggetto riguarda personalmente il deputato, il coniuge o un suo parente nei seguenti gradi: genitori e figli; fratello o sorella; zii e nipoti consanguinei; cognati, suoceri, genero o nuora. È parimenti presunta se l'oggetto concerne una persona giuridica di diritto privato, per gli amministratori e per coloro che in altro modo possono esercitarvi un potere determinante.

3L'interesse di un ente di diritto pubblico non implica collisione di interesse per i membri dei suoi organi, salvo per il voto di discarico.

4In caso di contestazione decide il Gran Consiglio."

Il signor Ghiringhelli ha dichiarato al sottoscritto relatore, su esplicita richiesta, di rinunciare ad essere ascoltato dalla Commissione delle petizioni e dei ricorsi specificando che le motivazioni sono chiaramente esposte nella petizione che viene allegata al presente rapporto.

 

NEL MERITO

Per l’esame della petizione in questione, la Commissione ha fatto capo ad un rapporto (datato 10 novembre 1981) di una Commissione del Consiglio Nazionale relativo ad una revisione delle legge federale sui rapporti fra i Consigli, entrata in vigore nel 1984 (RU 1984 pag. 768; RS 171.11).

La Commissione del Consiglio Nazionale aveva proposto un articolo 3 quinquies - poi adottato con una diversa impostazione e formulazione dall’Assemblea federale - il quale affermava che i membri dei Consigli devono astenersi all’atto di decisioni su affari parlamentari che non concernono il bilancio di previsione, il conto di Stato o la legislazione, se tutelano interessi direttamente toccati.

Ora, a commento di questa disposizione, si è innanzitutto rilevato che i membri del Parlamento che - per la loro situazione personale - potrebbero essere esposti ad un conflitto di interessi qualificati in determinati affari devono avere l’obbligo di ricusarsi, citando tra i Cantoni che hanno già adottato un ordinamento analogo, proprio il Cantone Ticino.

La Commissione del Consiglio Nazionale ha tuttavia chiaramente precisato - ritenendolo persino determinante - che l’obbligo di ricusarsi deve riferirsi unicamente alla presa di decisione, e non alla deliberazione, e che l’ordinamento proposto non si applica né alle norme astratte di carattere generale né al bilancio annuo di previsione o al conto di Stato (FF 1982 I pag. 1041 segg. 1057). Queste considerazioni sono state in seguito ribadite nel commento specifico della norma proposta, ove è stato ricordato che per il lavoro legislativo, quando vengono emanate norme generali e astratte, non sussiste alcun vincolo diretto e nessun rapporto causale avente effetti tali da giustificare la ricusa.

Per contro, se i deputati si pronunciano su altri affari parlamentari o decidono sugli stessi
- ad esempio in caso di elezioni e concessione di grazie o di adozione di atti amministrativi propriamente detti - i membri dei Consigli che rappresentano direttamente interessi privati, sia personali che finanziari, devono ricusarsi (FF 1982 I pag. 1064).

Le considerazioni sopra esposte devono manifestamente valere anche per l’obbligo di astensione dei membri del Gran Consiglio e quindi per la loro esclusione dalla discussione e dal voto ai sensi dell’art. 55 RGC, peraltro applicabile per analogia anche ai lavori delle Commissioni in virtù dell’art. 16 RGC.

Quest’obbligo di astensione sussiste pertanto per l’attività amministrativa - che comprende anche le nomine (cfr. Giuseppe Lepori, Diritto costituzionale ticinese, pag. 595/97) - e giudiziaria del Gran Consiglio, ma non per l’attività legislativa che riguarda l’adozione di atti normativi generali e astratti.

Ciò significa, in altre parole, che un deputato non può prendere parte alla discussione e al voto su oggetti se vi è collisione d’interessi, ad esempio quando una Commissione dapprima ed il Parlamento poi sono chiamati a concedere un sussidio, a rilasciare una concessione per l’uso accresciuto del demanio pubblico o per l’utilizzazione delle forze idriche (art. 10 e segg. LDP, art. 4 LUA) o a statuire su ricorsi e a deliberare quindi come autorità giudiziaria (art. 75 segg. Lpamm)* oppure ancora quando Commissione e Parlamento si pronunciano su una domanda di grazia (legge del 5 novembre 1945)** o quando il Gran Consiglio procede alle nomine che gli sono attribuite dalla Costituzione o dalle leggi (cfr. art. 36 Cost. cant.).***

* Cfr. Marco Borghi/Guido Corti, compendio di procedura amministrativa ticinese, n. 3a all’art. 75 e n. 3 all’art. 79, con esplicito riferimento a DTF 117 la 408 segg., ove s’è chiaramente esclusa qualsiasi partecipazione alla procedura
- per di più come relatore della Commissione - di un membro della Commissione stessa che era contempo-raneamente amministratore di una persona giuridica con interesse nella causa che il Parlamento era chiamato a decidere. Quando il Gran Consiglio statuisce quale autorità di ricorso ai sensi dell’art. 75 e segg. Lpamm, l’astensione e la ricusa dei suoi membri sono peraltro disciplinate dall’art. 32 Lpamm, che rinvia ai motivi previsti dal Codice di procedura civile (cfr. DTF 117 la 411/12 consid. 2c).

** RL 4.2.3.1

*** L’obbligo di astensione nell'ambito delle nomine pare ovvio e trova peraltro riscontro anche nelle considerazioni espresse dalla Commissione del Consiglio Nazionale nel citato rapporto del 10 novembre 1981 (FF 1982 I pag. 1064). In proposito, si può nondimeno ricordare che l’art. 78 del vecchio regolamento del Gran Consiglio del 22 febbraio 1968 (BU 1968 pag. 65 segg.) relativo all’esclusione dalla discussione e dal voto non si applicava espressamente "nelle elezioni" (cpv. 1, seconda frase).

 

CONSIDERAZIONI DELLA COMMISSIONE

È noto che la petizione è stata presentata dal promotore dell’iniziativa sig. Giorgio Ghiringhelli per richiedere l’esclusione dei parlamentari-notai dalla discussione e dal voto, sia in Commissione della legislazione che in Gran Consiglio, in applicazione dell’art. 55 RGC.

Ora, l’esclusione degli stessi parlamentari-notai dalla discussione e dal voto sull’oggetto di questa petizione, in Commissione delle petizioni dapprima ed in Gran Consiglio poi, ci sembra evidente.

Il principio secondo cui, in caso di contestazione sulla ricusa o sull’astensione (o meglio sulla causa della ricusa) l’autorità decide in

assenza del membro ricusato o astenutosi (ove la decisione non spetti beninteso ad un’autorità superiore o all’autorità di vigilanza) è del resto pacifico ed è sancito positivamente, ad esempio, dalla procedura amministrativa cantonale (art. 32 LPamm)*, dalla procedura amministrativa federale (art. 10 PA) e dall’organizzazione giudiziaria federale (art. 26 OG).

Per contro la Commissione non ritiene possibile escludere i parlamentari-notai dalla discussione e dal voto sull’iniziativa popolare "Contro il monopolio delle tariffe degli avvocati-notai".

Poiché, come già si è visto, l’art. 55 RGC non si applica all’attività legislativa.

Ove si applicasse all’attività legislativa, ovvero imponesse l’esclusione dalla discussione e dal voto in Commissione e in Parlamento su di un atto normativo di portata generale e astratta, ben pochi sarebbero infatti i casi ove le Commissioni prima ed il Gran Consiglio poi potrebbero deliberare a "ranghi completi"!

Così, ad esempio, si sarebbero dovuti astenere o, rispettivamente, dovrebbero astenersi:

- gli avvocati nell’ambito dell’adozione o della modifica della legge sull’avvocatura;

- gli operatori sanitari (medici, dentisti, farmacisti, ecc...) nell’ambito dell’adozione o della modifica della legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario o legge sanitaria;

- gli ingegneri e gli architetti, nell'ambito dell'adozione o della modifica della legge sulla protezione e sull'esercizio delle professioni di ingegnere e architetto e dei tecnici progettisti;

- gli impresari, nell’ambito dell’adozione o della modifica della legge sull’esercizio della professione di impresario costruttore;

- i fiduciari, nell’ambito dell’adozione o della modifica della legge sull’esercizio delle professioni di fiduciario;

- il sottoscritto relatore (segretario comunale) in occasione delle recenti modifiche della LOC e più precisamente agli artt. 137 e segg.;

- i granconsiglieri padri e madri di famiglia dalla recente discussione e dal voto sulla norma della legge tributaria che ha introdotto una deduzione dal reddito di fr. 8'000.00 per ogni figlio a carico (art. 34 cpv. 1 lett. a, giusta la modifica del 6 dicembre 2000).

* il cpv. 2 di questa disposizione prevede altresì che se è ricusato il Tribunale cantonale amministrativo o la maggioranza dei suoi giudici, la ricusa è decisa dall’intero Tribunale di appello senza la presenza dei giudici ricusati),

In considerazione di quanto sopra esposto la Commissione ritiene che i parlamentari-notai debbano essere esclusi dalla discussione e dal voto sulla presente petizione.

Tale procedura è stata adottata già in seno alla Commissione delle petizioni e ricorsi.

Per contro, quando verrà trattata la specifica iniziativa popolare "contro il monopolio delle tariffe degli avvocati-notai", la Commissione ritiene che non vi siamo gli estremi per escluderli dalla discussione e dal voto sia in sede di Commissione della Legislazione, sia in seno al Gran Consiglio.

 

CONCLUSIONE

La Commissione delle petizioni e dei ricorsi raccomanda pertanto al Gran Consiglio di respingere la petizione e di permettere quindi ai parlamentari-notai di poter discutere e votare sull’iniziativa popolare "contro il monopolio delle tariffe degli avvocati-notai" sia in Commissione della Legislazione, sia in Gran Consiglio.

 

Per la maggioranza della Commissione petizioni e ricorsi:
Moreno Colombo, relatore

Arigoni - Ferrari F. - Orelli - Pelossi -
Ricciardi - Rosselli