| Messaggio |
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| numero | 5432 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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17 ottobre 2003 |
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| dipartimento | Finanze e Economia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| documenti correlati | rapporto | rapporto bis | rapporto di magg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rapporto di min 1 | rapporto di min 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Preventivo 2004 Signor Presidente, signore e signori deputati, con il presente Messaggio vi sottoponiamo per esame il progetto di Preventivo del Cantone per il 2004. 1. PRESENTAZIONE DEI CONTI Il Preventivo del Cantone per il 2004 si presenta come segue (in milioni di franchi):
2. Considerazioni generali L'elaborazione del Preventivo 2004 del Cantone, quale primo conto di previsione del nuovo quadriennio di pianificazione finanziaria 2004-2007, ha posto al Consiglio di Stato l'esigenza di operare scelte politicamente molto difficili per evitare un'evoluzione insostenibile delle finanze cantonali a medio termine. Dopo quattro anni di risultati globali positivi (1999, 2000, 2001 e 2002), durante i quali il debito pubblico del Cantone è stato ridotto di 267.8 milioni di franchi, il Preconsuntivo 2003 ha fatto emergere le conseguenze derivanti dalla tendenza in atto fin dal 2001: l'aumento delle uscite correnti con tassi marcatamente superiori sia all'inflazione, sia alla crescita economica. Nel 2001 e nel 2002 questa tendenza era stata compensata o nascosta dalle sopravvenienze fiscali derivanti dalla crescita dell'economia ticinese negli anni 1998-2000. Con il rallentamento intervenuto a partire dalla seconda metà del 2001, con la recessione del 2002 e con la stagnazione del 2003 i tassi di aumento delle uscite correnti sono risultati più che doppi rispetto a quelli delle entrate. Il Preconsuntivo dell'anno in corso presenta così un disavanzo corrente di 255 milioni di franchi. Questo disavanzo, proprio per la tendenza che lo determina, non potrebbe essere riassorbito a medio termine nemmeno con una ripresa economica duratura. Il primo progetto di Preventivo 2004, elaborato il 18 giugno 2003 sulla base delle richieste e delle stime dei servizi dei singoli Dipartimenti, indicava addirittura un disavanzo di 459.6 milioni di franchi. Anche se è difficile quantificarlo con esattezza, è indubbio che nei conti del Cantone è attualmente presente un disavanzo strutturale di svariate decine di milioni di franchi. Confrontato con prospettive allarmanti e con ipotesi di disavanzi dalle dimensioni mai registrate in passato, il Consiglio di Stato ha pertanto deciso di intervenire prioritariamente sulla spesa pubblica, ma ha anche optato per una misura che aumenta le entrate. L’intervento di correzione della tendenza in atto della spesa avviene con tre strumenti, due con effetti a breve termine, uno con effetti a medio-lungo termine: A. per il breve termine 1. le cosiddette limature, cioè i contenimenti di spesa applicati di anno in anno in sede di elaborazione del preventivo, con misure che non richiedono modifiche di leggi o di regolamenti; 2. un pacchetto di misure strutturali che richiedono modifiche di leggi, con entrata in vigore ed effetto già sul Preventivo 2004; B. per il medio-lungo termine 3. la nuova legge sul freno alla spesa pubblica, proposta con il messaggio n. 5425 del 17 settembre 2003, che vincola l'evoluzione futura delle spese soggette al freno all'evoluzione media del Prodotto interno lordo cantonale, con l'obiettivo di garantire una tendenza sostenibile della spesa e di evitare quindi interventi drastici di correzione e di contenimento. Per quanto concerne le entrate, come si vedrà meglio in seguito, il Consiglio di Stato propone di annullare per il 2004 l’effetto di sgravio prodotto dal meccanismo di neutralizzazione applicato con il passaggio alla tassazione annuale. L’aumento dell’imposta sulle persone fisiche è pari a 21.9 milioni di franchi, quello dell’imposta alla fonte è di 2.3 milioni di franchi. L'intervento proposto nel presente messaggio non comporta una diminuzione delle uscite correnti, che aumenteranno al contrario di 75.3 milioni di franchi pari al 3.2 % rispetto al Preventivo 2003. In termini reali, con un rincaro stimato allo 0.6 %, le uscite correnti aumenteranno del 2.6 %. Rispetto al dato provvisorio del Preconsuntivo 2003, l’aumento è di 52.8 milioni di franchi, pari al 2.2 % (reale: + 1.6 %). L'evoluzione delle spese e dei ricavi correnti e delle uscite ed entrate correnti rispetto al Preventivo 2003 è la seguente (in milioni di franchi):
L’evoluzione dei quattro principali gruppi di spesa rispetto al preventivo dell’anno corrente è la seguente (in milioni di franchi):
Negli ultimi tre anni (2001, 2002 e 2003) le uscite correnti sono aumentate di 296.5 milioni di franchi, considerando il dato provvisorio del Preconsuntivo 2003. Di fatto si è trattato di un'evoluzione fortemente espansiva della spesa pubblica in rapporto all'evoluzione dell'economia, che è entrata proprio in questo stesso periodo in recessione. Se un simile andamento può essere accettato provvisoriamente in una fase congiunturale particolare e in un momento politico caratterizzato dall'impossibilità o incapacità di raggiungere un accordo di contenimento della spesa, occorre evitare che esso diventi una tendenza strutturale. Senza misure permanenti di correzione questa sarebbe la situazione effettiva delle finanze cantonali. Di qui il piano di intervento fondato sui tre strumenti sopra indicati. La preoccupazione finanziaria non è di natura contabile ma meramente politica. L'evoluzione dei conti in questi ultimi anni ha infatti praticamente annullato qualsiasi spazio di manovra per l'attuazione di nuovi compiti da parte dello Stato. Le esigenze poste dai mutamenti in atto nella società e nell'economia e dai problemi che attendono ancora soluzioni, nonché l'attuazione di una politica di sviluppo competitivo e sostenibile, come proposta nel nuovo Rapporto sugli indirizzi, rischiano così di restare senza risposte e senza seguito a causa dello squilibrio che caratterizza oggi i conti del Cantone e che si profila, in misura ancor più pesante, per il futuro. In altri termini il pesante disavanzo strutturale esistente e quello che si prospetta, se non modificati finirebbero per imporre al Governo e al Parlamento l'opzione zero in fatto di proposte politiche rivolte al futuro. Il programma di legislatura, cioè le Linee direttive 2004-2007, risentirà in modo molto evidente di questo condizionamento. Il risanamento finanziario è pertanto la condizione per la riapertura degli spazi di azione politica del Cantone. Considerata la situazione economica, le esigenze dettate dall'obiettivo della coesione sociale e le sfide poste da quello dello sviluppo competitivo e sostenibile, non è possibile rinviare oltre un intervento sulla struttura della spesa pubblica. Esso comporta inevitabilmente rinunce e sacrifici. L’elaborazione del Preventivo 2004 ha posto ancora una volta la questione dei rapporti finanziari tra Cantone e Comuni. Una revisione della ripartizione di competenze politiche tra i due livelli istituzionali non è attuabile, se non in misura molto ridotta, finché il processo delle aggregazioni comunali avrà portato ad un assetto organizzativo degli enti locali più equilibrato e più solido. Detto altrimenti, una diversa ripartizione dei compiti tra Cantone e Comuni, delle competenze decisionali connesse e delle relative responsabilità finanziarie è fattibile solo in presenza di Comuni funzionali e funzionanti in tutto il territorio cantonale. Questa condizione oggi non è ancora data. Per poter sostenere e incentivare adeguatamente le aggregazioni comunali, il Cantone ha però bisogno di risorse finanziarie. Decisioni adottate negli scorsi anni in relazione alla ripartizione di oneri fra Cantone e Comuni limitano oggi - e pesantemente - i mezzi del Cantone, che si è trovato confrontato, nello stesso tempo, da un lato con la tendenza della Confederazione a caricare oneri sui Cantoni, dall'altro con il ribaltamento di oneri dai Comuni sul Cantone. Per queste ragioni l'intervento di contenimento della spesa pubblica proposto con il Preventivo 2004 e con il decreto legislativo che accompagna quello relativo ai conti prevede, in misura ragionevole, un parziale riequilibrio degli oneri Cantone/Comuni, correggendo la tendenza avviata negli scorsi anni dal Parlamento. Questo intervento è necessario al fine di ripristinare la capacità propositiva del Cantone, che è determinante anche per i Comuni e per le regioni periferiche. Il risultato conseguito dal Consiglio di Stato con il Preventivo 2004 non è tale da eliminare i motivi di grave preoccupazione circa l’evoluzione delle finanze cantonali nel quadriennio entrante. Gli aspetti che giustificano pienamente di parlare di vera e propria emergenza finanziaria sono i seguenti: - il disavanzo d’esercizio è nettamente superiore a quello del Preventivo 2003 e a quello del Preconsuntivo 2003 sebbene non entrino in vigore nuovi sgravi fiscali e benché sia al contrario attuata una misura che aumenta il gettito delle imposte delle persone fisiche per 24.2 milioni di franchi; - l’evoluzione delle uscite correnti, nonostante le misure di contenimento, segna un aumento superiore all’inflazione e alla crescita economica stimata per l’anno prossimo; - il capitale proprio accumulato a fine 2002 verrà interamente esaurito entro fine 2004; - entro fine legislatura, senza nuove misure di contenimento delle uscite, saranno accumulati disavanzi d’esercizio per un totale prossimo al miliardo di franchi; - il debito pubblico supererà i 2 miliardi di franchi a fine 2007 e il conseguente maggiore indebitamento verso terzi causerà nel conto di gestione corrente un onere supplementare per interessi passivi pari ad almeno 40 milioni di franchi; - gli investimenti netti attuati o sostenuti dal Cantone non saranno in alcuna misura finanziati con mezzi propri; - il Cantone si troverà in situazione di autofinanziamento negativo per tutto il quadriennio 2004-2007 e sarà pertanto costretto ad indebitarsi verso terzi anche per finanziare una parte delle spese di gestione corrente.
Il Consiglio di Stato, conscio della gravità
della situazione, dovrà attuare nuove misure di contenimento delle uscite con il
Piano finanziario e il Preventivo 2005.
(fonte: BAK Basilea)
Nell'ottobre del 2002 si stimava un avvio di
ripresa nel 2003 anche per l'economia ticinese (con un aumento reale del PIL
pari all'1.4 %). All'inizio dell'estate scorsa la stima era già stata corretta
sensibilmente al ribasso (crescita reale dello 0.2 %): la ripresa, di fatto, è
rinviata al 2004. L'ultimo aggiornamento indica che il 2003 si aggiunge al 2002
come secondo anno di recessione, anche se con un'evoluzione del PIL di
pochissimo inferiore allo zero (- 0.01 %). Per il 2004 la crescita stimata un
anno fa all'1.8 % è ora ridimensionata Per quanto concerne l'inflazione, le stime sono le seguenti:
1) agosto 2003 2) ottobre 2003 3) settembre 2003 4) ottobre 2003 5) aprile 2003 La disoccupazione in Ticino ha registrato una netta diminuzione negli anni 1998-2001, passando dal 7.8 % del 1997 al 2.8 % del 2001. Dall'inizio del rallentamento economico vi è una tendenza negativa, che l'attuale recessione mantiene, anche se il tasso di disoccupazione è nettamente inferiore ai livelli raggiunti durante la crisi degli anni Novanta e presenta un divario molto limitato rispetto al tasso medio svizzero. Il Ticino non è più il Cantone con la più alta disoccupazione; è al settimo posto nella classifica intercantonale. Evoluzione del tasso di disoccupazione in Ticino e in Svizzera dal 1990
Dopo la sostenuta, ma breve, crescita della fine degli anni Novanta, l'economia svizzera e quella ticinese sono confrontate con una nuova fase di difficoltà. La crisi, seguita al forte rallentamento della seconda metà del 2001, è comune a quasi tutti i Paesi europei, in particolare a Germania, Francia e Italia. L'economia statunitense sembra entrata in una nuova fase espansiva, anche se diversi analisti mettono in guardia sugli squilibri interni dell'economia USA. Le previsioni aggiornate del Fondo monetario internazionale (FMI), pubblicate il 18 settembre scorso, indicano una crescita economica mondiale del 4 % l'anno prossimo. Gli aumenti reali del PIL dei Paesi asiatici (Cina in testa) sono decisamente superiori; il PIL statunitense si avvicinerà al 4 %, mentre per la zona Euro l'FMI stima una marcia più lenta: + 1.9 % reale contro lo 0.5 % di quest'anno Considerato il forte condizionamento dell'economia statunitense sull'andamento di quella europea, aggravato dalla rivalutazione dell'euro (+ 12 % rispetto al dollaro nel periodo 2002-2003), per le economie dell'area OCSE gli analisti utilizzano l'immagine dell'aereo che vola con un solo motore, quello americano, con il conseguente rischio - qualora la ripresa USA non si dimostrasse solida - di un atterraggio su una sola ruota. Le analisi e le valutazioni non convergono circa il dilemma tra ripresa imminente, dopo lo smaltimento delle scorie lasciate dalla cosiddetta new economy, e fiammata dietro la quale si nasconderebbe una crisi strutturale di più lunga durata, con rischio di deflazione. Quest'ultimo appare essere stato comunque eccessivamente enfatizzato. Le economie avanzate sembrano piuttosto entrate in un periodo di disinflazione, cioè di rientro dei prezzi nella normalità. Anche il Giappone, che ha effettivamente conosciuto la deflazione, appare avviato sulla strada della ripresa economica. Si può comunque dire che l'inflazione oggi non è un rischio per l'economia mondiale, perlomeno per le economie avanzate del mondo industrializzato. Le autorità politiche e monetarie degli Stati Uniti da tempo hanno adeguato le loro politiche a questo scenario; le autorità monetarie europee sembrano aver accumulato un certo ritardo, mentre la Banca Nazionale ha attuato una politica monetaria espansiva. Per quanto concerne l'economia ticinese, dopo il forte rallentamento del 2001, il 2002 è stato per il nostro cantone un anno di vera recessione, con una diminuzione in termini reali del PIL cantonale (- 0.2 %). Il 2003, che avrebbe dovuto dare avvio finalmente alla ripresa, è in realtà un anno di stagnazione (crescita zero). L'ultimo aggiornamento a livello nazionale effettuato dal Segretariato di Stato all'economia (Seco) indica addirittura che quest'anno la crescita dell'economia svizzera sarà di - 0.3 %. Come riferito in precedenza, in questa nuova crisi il mercato del lavoro in Ticino regge comunque meglio rispetto a Cantoni economicamente forti come Zurigo, Basilea Città, Ginevra, Vaud. Il tasso di disoccupazione in Ticino è aumentato meno nei primi 9 mesi del 2003 rispetto a quello medio nazionale ed è ora molto vicino alla media intercantonale (a fine settembre: Ticino 4 %; Svizzera 3.7 %). Per i mesi invernali è comunque da preventivare un aumento dei disoccupati nel nostro Cantone a causa del peggioramento stagionale che si verifica ogni anno in questo periodo (da ottobre fino a gennaio). In questo contesto le priorità di intervento del Cantone devono essere concentrate nell'affrontare la perdurante crisi economica e l'incipiente crisi finanziaria. L'uscita dalla crisi economica e la salvaguardia di un quadro finanziario non dissestato sono pertanto i due obiettivi prioritari che il Governo indicherà nel "programma di legislatura" costituito dalle Linee direttive e dal Piano finanziario 2004-2007. Scelte di priorità fondate su questi due obiettivi possono determinare divisioni e contrasti di natura politica. Finalizzare gli interventi di questo quadriennio all'uscita dalla crisi economica e al ripristino di un quadro finanziario non dissestato costituisce tuttavia una scelta di responsabilità alla quale l'Esecutivo non può sottrarsi senza illudere il Paese, i cittadini e le imprese che in esso vivono e lavorano Le tendenze in atto dal 2001 non lasciano spazio all'attendismo. La comunità ticinese non sarebbe in grado di sostenere aumenti della spesa pubblica cantonale al ritmo degli ultimi anni (100 milioni di franchi all'anno) - determinati soprattutto dallo svolgimento di compiti esistenti e non dall'assunzione di compiti nuovi -, con un volume netto di investimenti attestato sui 230 milioni di franchi annui in media. Questo anche perché la tendenza non sostenibile si innesta su una base di partenza costituita da un disavanzo d'esercizio superiore ai 250 milioni di franchi (cfr. Preconsuntivo 2003). Aumenti di spesa di 100 e più milioni di franchi ogni anno richiederebbero, per evitare un rapido dissesto delle finanze cantonali e un indebitamento spropositato, aumenti sistematici dei prelievi tributari (imposte e/o tasse) tra il 5 % e il 10 % ogni anno mediamente, a seconda della crescita economica. Al di là delle sfumature o delle divergenze attorno al tema degli sgravi fiscali, è evidente che una simile prospettiva non può essere accettata passivamente. Ne andrebbe della tenuta dei redditi dei cittadini, della loro autonomia finanziaria, della competitività delle aziende insediate in Ticino e della capacità del territorio cantonale di attirare nuovi investimenti produttivi e quindi di creare nuovi impieghi. Le scelte prioritarie nelle misure finalizzate all'uscita dalla crisi economica e alla salvaguardia di un quadro finanziario non dissestato sono d'altra parte pienamente in linea con le scelte di fondo che il Consiglio di Stato intende effettuare con il nuovo Rapporto sugli indirizzi. Lo sviluppo competitivo e lo sviluppo sostenibile del Ticino, indicati come scelte complementari e non alternative, non possono infatti poggiare su una struttura e su un volume della spesa pubblica non commisurati alle effettive capacità e potenzialità economiche del Paese e determinati senza tenere conto del confronto con quanto avviene nelle regioni concorrenti. Condizione essenziale dello sviluppo competitivo della comunità ticinese e del suo territorio è un'economia dinamica, innovativa e concorrenziale. La competitività non può essere data tuttavia solo a breve termine: deve essere duratura. Di qui l'esigenza di uno sviluppo che sia anche "sostenibile" o - meglio - durevole, che sia dato, cioè, anche alle generazioni future e non impedito, domani, dalle scelte di oggi. Occorrono, in altri termini, una competitività sostenibile e una sostenibilità competitiva. Né l'una né l'altra sarebbero possibili in un contesto di economia stagnante e di finanze degradate. Occorre pertanto lavorare prioritariamente nelle due direzioni indicate. 4. GLI ASPETTI FINANZIARI Il Preventivo 2004 presenta un disavanzo d'esercizio di 276.8 milioni di franchi, un onere netto per investimenti di 261.5 milioni di franchi, ammortamenti amministrativi per 212 milioni di franchi e un disavanzo globale di 326.3 milioni di franchi. La manovra di contenimento delle uscite, accompagnata dal miglioramento di alcune voci di entrata e dall’aumento una tantum delle imposte, consente di riportare il deficit corrente sotto la barriera dei 300 milioni di franchi, anche se non ad un livello inferiore a quello del Preconsuntivo 2003 (255 milioni di franchi). La tendenza ad un aumento progressivo dei disavanzi d'esercizio, in atto dal 2002, non viene così bloccata e invertita. Il risultato totale comporterà un nuovo forte aumento del debito pubblico. Calcolando il risultato stimato per il 2003, vi sarà un aumento del debito pubblico superiore ai 600 milioni di franchi in due anni. Questa evoluzione, se provvisoria, è solo sostenibile grazie al dato di partenza molto favorevole (il debito pubblico cantonale a fine 2002 ammontava a 813.9 milioni di franchi, pari a 2'600 franchi per abitante). Viceversa, un incremento futuro del debito come quello previsto quest'anno e l'anno prossimo causerebbe oneri per interessi passivi inconciliabili con l'obiettivo del risanamento dei conti a medio termine. Si ricorda infatti che 600 milioni di franchi di indebitamento supplementare, in base agli attuali tassi di interesse, costano circa 18/20 milioni di franchi all'anno in interessi passivi.
Il Preventivo 2004 è espansivo per quanto
concerne gli investimenti, che aumentano del Il dato sull'autofinanziamento è molto preoccupante, anche perché il Preventivo 2004 segna un peggioramento rispetto al Preventivo 2003 (autofinanziamento negativo pari a 16.9 milioni di franchi). Si ricorda che in condizioni di autofinanziamento negativo il Cantone è costretto a contrarre debiti non solo per finanziare gli investimenti, ma anche per coprire parte delle spese di gestione corrente.
1. Le spese correnti ammontano a 2'754.0
milioni di franchi (+ 86.6 milioni rispetto al Preventivo 2003, + 3.2 %).
Considerata un'inflazione dello 0.6 %, l’aumento reale sarà Più significativo è il confronto sulle uscite e sulle entrate. Le uscite correnti sono pari a 2'391.4 milioni di franchi, con un aumento di 75.3 milioni rispetto al 2003 (+ 3.2 %). Rispetto al Preconsuntivo 2003, l’aumento è di 52.8 milioni di franchi (+ 2.2 %). Le entrate correnti aumentano da 2'299.2 a 2'326.5 milioni di franchi (+ 27.3 milioni, + 1.2 %). L’aumento è tuttavia eccezionale, poiché determinato esclusivamente dalla misura una tantum relativa alle imposte delle persone fisiche e alle imposte alla fonte. Con il Preventivo 2004 non viene quindi bloccata la tendenza alla divaricazione tra uscite ed entrate, che ha caratterizzato i consuntivi 2001 e 2002 e che caratterizza anche il Preconsuntivo 2003. Rispetto al dato di Preconsuntivo 2003, l’aumento delle entrate correnti è pari all’1.7 %. Nel 2004 non entreranno in vigore nuovi sgravi fiscali, con la sola eccezione della prima tappa dell'abolizione dell'imposta cantonale di bollo, i cui effetti pieni sul gettito saranno tuttavia registrati solo nel 2005 (il gettito è infatti di cassa e non di competenza). Non entreranno in vigore nemmeno sgravi fiscali federali: qualora il pacchetto fiscale 2001 fosse approvato dal popolo nella votazione del maggio 2004, la riduzione di gettito stimata in 13.7 milioni di franchi avverrà solo nel 2006 (la quota dell'IFD viene infatti versata al Cantone con un anno di ritardo). Evoluzione uscite correnti e entrate correnti dal 1996
2. L'evoluzione delle spese correnti nel Preventivo 2004 è determinata dalle variazioni seguenti dei quattro principali gruppi di spesa: personale, beni e servizi, ammortamenti, contributi cantonali (in milioni di franchi):
L'effetto di contenimento sulle spese per il personale è dovuto alle misure che sono presentate più in dettaglio nelle osservazioni ai singoli gruppi di spesa. Si tratta in particolare di: 1. riduzione lineare del 2 % all'anno dei posti permanenti autorizzati (PPA) e del contingente del personale avventizio (CPA) per i quattro anni del Piano finanziario; gli effetti sul 2004 sono parziali (contenimento sul 2004: 4.2 milioni di franchi circa); 2. blocco della spesa per ausiliari al Preventivo 2004 e in seguito riduzione del 2 % all'anno per quattro anni (contenimento sul 2004: 0.5 milioni di franchi); 3. blocco degli aiuti straordinari al livello del Preventivo 2003 e in seguito riduzione del 2 % all'anno per quattro anni (contenimento sul 2004: 4.3 milioni di franchi circa); 4. aumento di un'ora settimanale di lezione per i docenti delle scuole cantonali a parità di stipendio (contenimento sul 2004: 4.0 milioni di franchi circa). Dalle misure 1, 2 e 3 sono esclusi i docenti e i posti direttamente e interamente finanziati da terzi, per i quali quindi un'eventuale diminuzione numerica non avrebbe alcun effetto positivo sul risultato d'esercizio. La compensazione del rincaro incide nella misura dello 0.6 %. Le spese per beni e servizi, che nel Preconsuntivo 2003 risultano nettamente superiori (222.2 milioni di franchi) a quelle stabilite a preventivo dal Gran Consiglio (213.3 milioni di franchi), subiscono un nuovo forte aumento, raggiungendo quota 235.0 milioni di franchi. Si constata che non è stato possibile rispettare la decisione del Gran Consiglio. La media del quadriennio 1996-1999 era stata pari a 215.8 milioni di franchi, mentre quella del quadriennio 2000-2003 è pari a 224.4 milioni di franchi (includendo il dato del Preconsuntivo 2003). Le spese per contributi cantonali ammontano a 1'104.1 milioni di franchi, con un aumento rispetto al Preventivo 2003 di 47.6 milioni di franchi; rispetto al Preconsuntivo 2003 (1'073.4 milioni di franchi) l’aumento è più contenuto (+ 30.7 milioni di franchi). Come si vedrà in dettaglio nel capitolo sulle misure di contenimento della spesa pubblica, è stato possibile contenere il forte aumento prospettato dei contributi cantonali mediante modifiche di legge che concernono alcuni sussidi. Si tratta delle misure seguenti: a. riduzione permanente del 10 % sul sussidio cantonale ai Comuni per gli stipendi dei docenti comunali (scuola dell'infanzia: - 1'430'000 franchi; scuola elementare: - 3'900'000 franchi; totale: - 5'330'000 franchi);
b.
contenimento
dell'aumento dei sussidi a enti, istituti, associazioni, fondazioni e aziende
autonome nel settore sociale al livello del consuntivo 2002 aumentato del
rincaro 2003 c. contenimento dell'aumento dei sussidi per i premi dell'assicurazione malattie mediante cinque provvedimenti: - calcolo della quota media ponderata cantonale sulla base delle 20 casse malati meno care e non più sulla base di tutte le casse malati riconosciute in Ticino ai fini dell'assicurazione di base obbligatoria (a tale scopo si rende necessaria una modifica della legge cantonale di applicazione della legge federale sull'assicurazione malattie); - riduzione dei limiti del reddito determinante al di sotto dei quali gli assicurati sussidiati hanno diritto al sussidio pieno: da 14'000 a 13'000 franchi per le persone sole, da 20'000 a 18'000 franchi per le famiglie; la riduzione tiene conto degli sgravi fiscali del terzo pacchetto entrati in vigore con il 1° gennaio 2001, che hanno comportato una diminuzione del reddito imponibile a parità di reddito lordo, grazie alle maggiori deduzioni; la misura è tesa ad evitare un aumento del numero degli assicurati sussidiati senza che via sia una diminuzione del reddito lordo; - riduzione dei limiti del reddito determinante al di sotto dei quali i non sussidiati ricevono il sussidio per i figli: da 39'000 a 34'000 per il secondo e i successivi figli e da 65'000 a 55'000 per il terzo e successivi figli; - adeguamento della quota minima all'evoluzione dei premi dell'assicurazione di base obbligatoria; l'adeguamento corrisponde all'80 % dell'aumento del premio medio in Ticino; - limitazione dell'assunzione da parte del Cantone dei premi non pagati da assicurati morosi nei confronti della loro cassa malati. Con queste misure l'ammontare dei sussidi per il pagamento dei premi dell'assicurazione obbligatoria di base sarà contenuto nel 2004 a 180.5 milioni di franchi; l'aumento rispetto al Preventivo 2003 (157.5 milioni di franchi) è quindi pari a 23 milioni di franchi (+ 14.6 %). L'impegno del Cantone non viene quindi ridotto, ma contenuto. Di questa misura di contenimento beneficiano anche i Comuni;
d.
riduzione delle quote
della tassa sul gioco d'azzardo e dell'importo annuo della patente o permesso
pagato dagli esercizi pubblici senza alloggio riversate all'Ente ticinese per il
turismo; la diminuzione di questi sussidi, che l'ETT utilizza per finanziare la
promozione turistica, è di 110'000 franchi; la quota della tassa sul gioco
d'azzardo viene ridotta dall'1 % allo 0.9 %; quella dell'importo pagato dagli
esercizi pubblici senza alloggio dal 50 % al 3. L'evoluzione della spesa corrente e delle uscite correnti per aree dipartimentali tra Preventivo 2003 e Preventivo 2004 si presenta come segue (in milioni di franchi):
L'evoluzione per aree dipartimentali tra Preventivo 2003 e Preventivo 2004, senza conteggiare gli addebiti interni e i riversamenti di contributi da terzi, si presenta come segue (in milioni di franchi):
Nelle tabelle che seguono è presentata l'evoluzione dei tre gruppi di spesa "personale, beni e servizi, contributi cantonali" per aree dipartimentali.
4. I ricavi correnti sono preventivati in
2'477.2 milioni di franchi, + 30.7 (1.3 %) rispetto al Preventivo 2003 e 42.3 in
più rispetto alla stima del Preconsuntivo 2003. Il gettito complessivo delle
imposte è stimato in 1'250.7 milioni di franchi contro i 1'239.5 del Preventivo
2003 (+ 11.2 milioni di franchi; + 0.9 %) e i 1'220.3 del Preconsuntivo 2003 Viene inoltre ripristinata la partecipazione comunale al finanziamento dei sussidi dell'assistenza sociale, con attribuzione del potere decisionale (preavviso vincolante) ai Municipi; la partecipazione dei Comuni è fissata al 20 % del contributo; il beneficio per il Cantone è pari a 6 milioni di franchi su una spesa totale di 30 milioni di franchi. 5. Il conto degli investimenti presenta uscite per 463.9 milioni di franchi (contro i 420.3 del Preventivo 2003: + 43.6 milioni) ed entrate per 202.4 milioni di franchi (Preventivo 2003: 198.4 milioni di franchi). L'onere netto è pertanto di 261.5 milioni di franchi contro i 222.0 del Preventivo 2003. Il Cantone intende quindi aumentare sensibilmente il suo impegno nella realizzazione di investimenti propri e nel sostegno di investimenti di terzi. Il risvolto negativo di questo impegno è che la spesa netta per investimenti non sarà coperta in alcuna misura con mezzi propri. Il conto di chiusura presenta infatti un autofinanziamento negativo di 64.8 milioni di franchi, derivante da ammortamenti amministrativi pari a 212 milioni di franchi a fronte di un disavanzo d'esercizio di 276.8 milioni di franchi. È questo l'aspetto più preoccupante del Preventivo 2004. Si ricorda che la Conferenza dei direttori cantonali delle finanze raccomanda un grado di autofinanziamento minimo del 70 %. Il tasso di ammortamento sul patrimonio amministrativo è confermato al 16 %.
6. Il disavanzo globale previsto è di 326.3
milioni di franchi contro i 238.9 del Preventivo 2003; il drastico peggioramento
è dovuto sia al maggior disavanzo corrente, sia al maggior impegno sul fronte
degli investimenti netti. Questo importo, se confermato in sede di consuntivo,
andrà ad accrescere il debito pubblico a fine 2004. Il Piano finanziario 7. Il capitale proprio ammontava a 525.2 milioni di franchi a fine 2002. Considerando la stima relativa alla chiusura del Preconsuntivo 2003 (disavanzo d'esercizio di 255 milioni di franchi), in base ai dati del Preventivo 2004 il capitale proprio verrà completamente consumato entro la fine dell'anno prossimo, quando si registrerà un disavanzo cumulato di 6.6 milioni di franchi. Le ipotesi del Piano finanziario per gli altri anni del quadriennio indicano che in questa legislatura, senza ulteriori misure di contenimento, vi sarà un cumulo negativo di disavanzi d'esercizio prossimo al miliardo di franchi. In base alla Legge sulla gestione finanziaria dello Stato, questo cumulo di disavanzi correnti dovrà essere riassorbito entro la fine del quadriennio 2008-2011: pertanto, nel futuro periodo di pianificazione finanziaria il Cantone dovrà chiudere il conto d'esercizio con almeno 1 miliardo di franchi di avanzo d'esercizio complessivo (in quattro anni). 5. MISURE DI CONTENIMENTO DELLE USCITE CORRENTI Per contenere il disavanzo d'esercizio al di sotto dei 300 milioni di franchi, il Consiglio di Stato ha deciso una serie di misure che hanno effetto sia sulle uscite correnti, sia sulle entrate correnti. Alcune non richiedono modifiche legislative per essere attuate nell'ambito del Preventivo 2004, altre sì e sono quindi oggetto dei decreti legislativi proposti accanto a quello sul Preventivo. Per quanto riguarda le uscite, le misure sono le seguenti:
Il Consiglio di Stato ha deciso anche altre misure di contenimento della spesa, che tuttavia non hanno effetto sul Preventivo 2004 ma negli anni successivi. Si tratta delle misure seguenti, che vengono illustrate più in dettaglio al capitolo 12: 1. abolizione del servizio di ginnastica correttiva (risparmio dal 1° gennaio 2007: 2 milioni di franchi circa); 2. abrogazione del sussidio cantonale ai Comuni per le spese di allestimento dei Piani regolatori o dei Piani particolareggiati comunali o intercomunali nei casi in cui sono dipendenti da pianificazioni cantonali o adottano provvedimenti di valenza cantonale (risparmio dal 1° gennaio 2006: 250'000 franchi);
3.
abrogazione dei sussidi
cantonali alle spese per la conservazione e la manutenzione di paesaggi,
località caratteristiche, luoghi storici, monumenti culturali (risparmio dal 4. vendita di parte del demanio forestale (boschi, alpi e relativi stabili) e conseguente soppressione del servizio amministrativo che se ne occupa (risparmio dal 1° gennaio 2005: 438'000 franchi). Il vivaio forestale di Lattecaldo resterà per contro nel demanio.
6. MISURE DI AUMENTO DELLE ENTRATE CORRENTI Nel 2004 non entrano in vigore nuovi sgravi fiscali, con la sola eccezione della prima tappa dell'abolizione dell'imposta di bollo, nell'ambito delle misure contemplate dal quarto pacchetto. Dato che questo tributo è contabilizzato non per competenza ma per cassa, la misura avrà incidenza piena solo sui conti del 2005, mentre l'incidenza su quelli del 2004 sarà molto limitata, in quanto l'anno prossimo il Cantone incasserà l'imposta di bollo prevalentemente riferita al 2003.
Il gettito complessivo delle imposte
cantonali, senza misure di correzione del deficit, è stimato per il 2004 in
1'226.5 milioni di franchi, 13.0 in meno rispetto al Preventivo 2003. Rispetto
al Preconsuntivo 2003, il gettito stimato per l'anno prossimo segna invece un
leggero aumento Il confronto tra i gettiti del Preconsuntivo 2003 e quelli stimati per il 2004 senza misure di correzione del deficit si presenta come segue (in milioni di franchi): Gettiti fiscali senza misure di correzione del deficit
Di fronte alla situazione oltremodo negativa dei conti cantonali per il 2004, il Consiglio di Stato ha dovuto verificare senza preclusioni tutte le possibili misure finalizzate al contenimento del pesante disavanzo d'esercizio prospettato nel primo progetto di Preventivo 2004 (- 459.6 milioni di franchi). Questa verifica non ha risparmiato le entrate, anche se, come detto nelle considerazioni generali, l'evoluzione negativa dei conti è dovuta principalmente al forte incremento della spesa pubblica. Esclusa l'ipotesi di proporre un aumento delle imposte, che sarebbe stato in contrasto con la politica fiscale fin qui seguita e attuata e che avrebbe avuto effetti negativi in relazione all'obiettivo dello sviluppo competitivo dell'economia ticinese, il Consiglio di Stato, quale misura straordinaria ispirata al principio della simmetria dei sacrifici, propone di rivedere per il solo 2004 il meccanismo di neutralizzazione del passaggio dalla tassazione biennale alla tassazione annuale per le persone fisiche. La crescita economica nettamente inferiore alla media ventennale, che era stata considerata nell'ambito del messaggio sul quarto pacchetto fiscale e sull'introduzione della tassazione annuale, determinerebbe in effetti, proprio in un anno di gravi difficoltà finanziarie per lo Stato (e per il secondo anno consecutivo), uno sgravio fiscale supplementare in misura eccessiva. Nel messaggio n. 5138 e nel relativo documento allegato era stato spiegato in modo esteso il meccanismo della neutralizzazione. L'obiettivo era passare dal sistema di tassazione biennale praenumerando al sistema di tassazione annuale postnumernado senza penalizzare il contribuente per il solo fatto di cambiare il sistema d’imposizione. In pratica, la nuova base impositiva anticipa, per sempre, di due anni il periodo di computo rispetto al previgente sistema. Si trattava di trovare un fattore di correzione che rendesse neutrale sul lungo periodo questo cambiamento. Era chiaro sin dall’inizio che l’obiettivo sarebbe stato raggiunto nel corso di diversi anni e non necessariamente doveva essere raggiunto subito. La Commissione speciale in materia tributaria si era chinata in modo approfondito sul tema, osservando che un evolversi della congiuntura diverso dalla media ventennale avrebbe comportato due possibili effetti: - nell’ipotesi di una crescita superiore alla media una insufficiente correzione, ciò che avrebbe significato un aumento del carico fiscale; - nel caso contrario, quindi di una crescita effettiva inferiore ai parametri calcolati, vi sarebbe stata invece una diminuzione supplementare del carico fiscale. È evidente che queste situazioni si presenteranno in modo altalenante sul lungo periodo e avranno, come era nelle intenzioni, un effetto complessivo compensatorio, in modo da soddisfare la neutralità del cambiamento sul lungo periodo. La crisi economica con cui siamo confrontati all’indomani del cambiamento evidenzia un marcato scostamento rispetto alle previsioni fatte al momento dell'introduzione del nuovo sistema impositivo per il periodo 2003/2004. Nelle tabelle seguenti sono ripresentati i dati aggiornati sulla crescita economica (fonte: BAK 14 ottobre 2003) e la verifica dell'impatto del meccanismo di neutralizzazione per il passaggio alla tassazione annuale:
(fonte: BAK)
Con il meccanismo di neutralizzazione adottato, si nota che per gli anni 2003 e 2004 la correzione delle aliquote risulta superiore all'evoluzione economica effettiva (7.122 % contro 1.075 % nel 2003 rispettivamente 3.299 % nel 2004). Considerata la difficile situazione dei conti cantonali, si ritiene giustificato intervenire in via eccezionale e limitatamente al 2004, prevedendo il prelievo una tantum di un importo pari al 3.823 % (corrispondente all'aggravio dovuto alla decisione di correggere il meccanismo della neutralizzazione) dell'imposta cantonale sul reddito delle persone fisiche ed un pari adeguamento delle tabelle 2004 dell'imposta alla fonte. Con questa misura si evita uno sgravio fiscale supplementare pari a 21.9 milioni di franchi per le persone fisiche e a 2.3 milioni di franchi per i contribuenti tassati alla fonte. In totale, il recupero di gettito fiscale ammonta a 24.2 milioni di franchi.
Il cambiamento proposto comporta anche costi supplementari. La misura deve infatti essere gestita nell'ambito dei nuovi programmi informatici che saranno adottati contemporaneamente all'introduzione della prima imposta calcolata con il sistema annuale (2003). I costi supplementari sono imputabili alla società di San Gallo che cura l'allestimento della nuova informatica e al Centro sistemi informativi del Cantone, per gli aspetti che riguardano la gestione delle imposte comunali. I tempi necessari alla ditta di San Gallo sono pari a 12 mesi, per un costo di 160'000 franchi; quelli necessari al CSI sono pari a 3 mesi, per un costo di 50'000 franchi. Si aggiunge che i tempi sono molto stretti, in quanto la correzione ha incidenza anche sulla definizione delle tabelle per il prelievo dell'imposta alla fonte che devono avere validità sin dal 1° gennaio 2004. In sintesi quindi, le conseguenze finanziarie della misura proposta sono le seguenti (in milioni di franchi):
Si ribadisce il carattere straordinario della misura proposta nell'ambito del Preventivo 2004. Formalmente, la misura straordinaria sulle entrate viene applicata, per l'imposta sul reddito delle persone fisiche, come un aggravio una tantum del 3.823 % e non come modifica delle aliquote. Aggravio che vale anche per i contribuenti assoggettati alle imposte alla fonte. Questo supplemento d'imposta non avrà invece effetti a livello comunale. Con la misura straordinaria qui proposta, i gettiti fiscali relativi al 2004 si modificano come segue (in milioni di franchi): Gettiti fiscali con misura straordinaria di correzione del deficit
Tra le misure di aumento delle entrate correnti si segnala il ripristino della partecipazione comunale al finanziamento dei sussidi dell'assistenza sociale, con attribuzione del potere decisionale (preavviso vincolante) ai Municipi; la partecipazione dei Comuni è fissata al 20% del contributo; il beneficio per il Cantone è pari a 6 milioni di franchi su una spesa totale di 30 milioni di franchi.
Grafico 1Risultato d'esercizio e grado d’autofinanziamento 1991-2004
Grafico 2
Grafico 3 Distribuzione percentuale delle spese correnti
Grafico 4Distribuzione percentuale dei ricavi correnti
Grafico 5Quota di capitale proprio 1991-2004, in %
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
debole |
< 4 % |
|
medio |
4 % - 10 % |
|
buono |
> 10 % |
Come nel 2003 la capacità d'autofinanziamento prevista per il Preventivo 2004 è negativa; il valore secondo la scala di valutazione è giudicato debole.
2. Quota degli oneri finanziari (9.16 %)
Scala di valutazione:
|
non più sopportabile |
> 25 % |
|
alto |
15 % - 25 % |
|
sopportabile |
5% - 15 % |
|
debole |
< 5 % |
La quota degli oneri finanziari è influenzata in modo importante dall'onere per ammortamenti amministrativi contabilizzati. Infatti il Cantone applica tassi d'ammortamento relativamente elevati (vedi capitolo ammortamenti). Tenuto conto di questo aspetto riteniamo sopportabile il valore di questo indicatore.
3. Grado d'autofinanziamento (negativo)
Scala di valutazione:
|
debole |
< 50 % |
|
medio |
50 % - 70 % |
|
buono |
> 70 % |
Il grado d'autofinanziamento previsto per l'anno 2004 è negativo, ed è sintomo di una situazione finanziaria estremamente preoccupante.
4. Grado d'indebitamento supplementare (124.79 %)
Il valore dell'indicatore previsto per il Preventivo 2004 mostra un peggioramento rispetto al Preventivo 2003, dovuto in particolare al disavanzo totale maggiore rispetto all'anno precedente; si tratta del valore più alto segnato dal 1990.
5. Quota d'investimento (17.01 %)
Il valore si mantiene debole e sui valori del Preventivo 2003 in quanto la quota d'investimento è praticamente uguale per i due anni.
6. Quota di capitale proprio (non disponibile)
La quota di capitale viene calcolata unicamente in fase di consuntivo in quanto si tratta di un indicatore di bilancio, i cui dati sono disponibili unicamente in sede di chiusura dell'esercizio contabile.
7. Quota degli interessi (- 0.22 %)
Scala di valutazione:
|
non più sopportabile |
> 8 % |
|
alto |
5 % - 8 % |
|
sopportabile |
2 % - 5 % |
|
debole |
< 2 % |
La quota degli interessi (negativa in quanto i redditi patrimoniali sono superiori agli interessi passivi) mostra un valore ritenuto buono.
8. Grado di copertura delle spese correnti (- 10.94 %)
Anche il grado di copertura delle spese correnti mostra un peggioramento per il 2004, quale conseguenza del disavanzo d'esercizio 2004 più elevato rispetto a quello del Preventivo 2003.
Per ulteriore informazione indichiamo qui di
seguito la definizione dei singoli indicatori
utilizzati:
1. Capacità d'autofinanziamento
Autofinanziamento in percento dei ricavi correnti (senza accrediti interni e contributi da riversare).
2. Quota degli oneri finanziari
Interessi passivi e ammortamenti ordinari dedotti i redditi patrimoniali netti in percento dei ricavi correnti.
3. Grado d'autofinanziamento
Autofinanziamento in percento degli investimenti netti.
4. Grado d'indebitamento supplementare
Disavanzo totale (+), rispettivamente avanzo totale (-) in percento degli investimenti netti.
5. Quota d'investimento
Investimenti lordi in percento delle uscite totali consolidate.
6. Quota di capitale proprio
Capitale proprio in percento del totale del passivo.
7. Quota degli interessi
Differenza fra gli interessi passivi e
i redditi patrimoniali netti in percento dei ricavi
correnti.
8. Grado di copertura delle spese correnti
Rapporto tra il risultato esercizio e le spese correnti al netto di addebiti interni, contributi da riversare, versamenti a finanziamenti speciali e ammortamenti straordinari.
|
Indicatori della situazione finanziaria, 1990-2004 |
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
ANNO |
INDICATORI |
||||||||||||
|
|
DI GESTIONE CORRENTE |
DEGLI INVESTIMENTI |
DI BILANCIO |
||||||||||
|
|
Grado copertura spese correnti |
Capacità d'autofinanziamento |
Quota degli interessi |
Quota degli oneri finanziari |
Grado d'autofinanziamento |
Grado d'indebitamento suppl. |
Quota d'investimento |
Quota di capitale proprio |
|||||
|
|
Giudizio: |
Giudizio: |
Giudizio: |
Giudizio: |
Giudizio: |
Giudizio: |
Giudizio: |
Giudizio: |
|||||
|
|
buono > 0 |
buono > 10 |
2 < sopportabile < 5 |
3 < sopportabile < 15 |
Buono > 70 |
* |
* |
buono > 20 |
|||||
|
1990 |
5.54 |
14.99 |
- 1.17 |
8.59 |
114.38 |
- 14.38 |
26.09 |
36.61 |
|||||
|
1991 |
2.35 |
11.80 |
- 1.58 |
7.95 |
91.22 |
8.78 |
24.00 |
38.59 |
|||||
|
1992 |
- 1.64 |
7.35 |
- 1.29 |
7.71 |
98.33 |
1.67 |
18.84 |
40.86 |
|||||
|
1993 |
1.57 |
11.06 |
- 0.53 |
8.99 |
62.15 |
37.85 |
24.18 |
39.84 |
|||||
|
1994 |
1.43 |
14.75 |
- 0.39 |
8.21 |
109.99 |
- 9.99 |
21.82 |
40.64 |
|||||
|
1995 |
1.38 |
11.12 |
- 0.55 |
9.22 |
70.71 |
29.29 |
23.60 |
42.19 |
|||||
|
1996 |
- 6.05 |
3.65 |
- 0.27 |
9.80 |
30.85 |
69.15 |
19.14 |
35.39 |
|||||
|
1997 |
- 7.25 |
2.02 |
0.20 |
10.01 |
15.70 |
84.30 |
18.40 |
27.46 |
|||||
|
1998 |
- 4.69 |
4.75 |
0.56 |
10.22 |
45.21 |
54.79 |
16.60 |
21.09 |
|||||
|
1999 |
2.25 |
11.32 |
0.17 |
9.30 |
115.90 |
- 15.90 |
16.87 |
23.53 |
|||||
|
2000 |
3.71 |
12.30 |
- 0.22 |
8.51 |
209.12 |
- 109.12 |
14.10 |
27.95 |
|||||
|
2001 |
0.84 |
9.57 |
- 0.75 |
7.99 |
161.38 |
- 61.38 |
15.16 |
29.02 |
|||||
|
2002 |
- 1.77 |
7.06 |
- 0.89 |
7.97 |
102.28 |
-2.28 |
15.59 |
26.72 |
|||||
|
P.2003 |
- 9.02 |
- 0.76 |
- 0.16 |
8.96 |
neg. |
107.63 |
16.12 |
nod |
|||||
|
P.2004 |
- 10.94 |
- 2.87 |
- 0.22 |
9.16 |
neg. |
124.79 |
17.01 |
nod |
|||||
|
Nota: * questi due indicatori devono essere visti in relazione agli altri indicatori, in particolare con il Grado d'autofinanziamento. |
|||||||||||||
8. CONFRONTO DEL PREVENTIVO 2004 CON IL PREVENTIVO 2003
Il conto di gestione corrente indica a Preventivo 2004 un disavanzo d'esercizio di 276.8 milioni di franchi rispetto ai 220.9 milioni di franchi secondo il Preventivo 2003. L'incremento del disavanzo d'esercizio è pertanto di 55.9 milioni di franchi, pari al 25.3 %.
Il disavanzo totale del conto amministrativo è per l'anno 2004 pari a 326.3 milioni di franchi, superiore pertanto di 87.4 milioni di franchi, pari al 36.6 %, a quello secondo il Preventivo 2003 (238.9 milioni di franchi). L'onere netto per investimenti passa dai 222.0 milioni di franchi del Preventivo 2003 ai 261.5 milioni di franchi del Preventivo 2004, con un incremento del 17.8 % (39.5 milioni di franchi).
L'autofinanziamento, pari a - 64.8 milioni di franchi, diminuisce di 47.9 milioni di franchi, ossia del 283.4 % rispetto a quello secondo il Preventivo 2003. Il grado di autofinanziamento per l'anno 2004 è negativo.
Gli addebiti interni sono uguali agli accrediti interni e pertanto non modificano il risultato d'esercizio. Rispetto al Preventivo 2003 essi aumentano di 3.4 milioni di franchi.
Confronto Preventivo 2004/2003 in milioni di franchi
|
|
P.2004 |
P.2003 |
Differenza |
|
|
|
|
|
mio franchi |
% |
|
|
|
|
|
|
|
Spese correnti |
2'754.0 |
2'667.4 |
+86.6 |
+3.2 |
|
30 Spese per il personale |
820.6 |
806.8 |
+13.8 |
+1.7 |
|
31 Spese per beni e servizi |
235.0 |
213.3 |
+21.7 |
+10.2 |
|
32 Interessi passivi |
52.3 |
55.5 |
-3.2 |
-5.8 |
|
33 Ammortamenti |
232.5 |
231.3 |
+1.2 |
+0.5 |
|
34 Partecipazioni e contributi |
81.3 |
82.1 |
-0.8 |
-1.0 |
|
35 Rimborsi a enti pubblici |
4.0 |
3.7 |
+0.3 |
+8.1 |
|
36 Contributi cantonali |
1'104.1 |
1'056.5 |
+47.6 |
+4.5 |
|
37 Riversamento contributi da terzi |
65.8 |
61.3 |
+4.5 |
+7.3 |
|
38 Versamenti a finanziamenti speciali |
7.7 |
9.6 |
-1.9 |
-19.8 |
|
39 Addebiti interni |
150.7 |
147.3 |
+3.4 |
+2.3 |
|
|
|
|
|
|
|
Ricavi correnti |
2'477.2 |
2'446.5 |
+30.7 |
+1.3 |
|
40 Imposte |
1'250.7 |
1'239.5 |
+11.2 |
+0.9 |
|
41 Regalie, monopoli, patenti e concessioni |
166.4 |
148.3 |
+18.1 |
+12.2 |
|
42 Redditi della sostanza |
57.2 |
59.0 |
-1.8 |
-3.1 |
|
43 Tasse, multe, vendite e rimborsi |
196.4 |
191.4 |
+5.0 |
+2.6 |
|
44 Partecipaz. a entrate e contributi |
137.0 |
159.6 |
-22.6 |
-14.2 |
|
45 Rimborsi da enti pubblici |
34.8 |
32.9 |
+1.9 |
+5.8 |
|
46 Contributi per spese correnti |
415.7 |
401.2 |
+14.5 |
+3.6 |
|
47 Contributi da terzi da riversare |
65.8 |
61.3 |
+4.5 |
+7.3 |
|
48 Prelevamenti da finanziamenti speciali |
2.5 |
6.0 |
-3.5 |
-58.3 |
|
49 Accrediti interni |
150.7 |
147.3 |
+3.4 |
+2.3 |
|
|
|
|
|
|
|
Disavanzo d'esercizio |
276.8 |
220.9 |
+55.9 |
+25.3 |
|
|
|
|
|
|
|
Uscite per investimenti |
463.9 |
420.4 |
+43.5 |
+10.3 |
|
50 Investimenti in beni amministrativi |
323.9 |
279.3 |
+44.6 |
+16.0 |
|
52 Prestiti e partecipazioni in beni amm. |
13.3 |
15.1 |
-1.8 |
-11.9 |
|
56 Contributi per investimenti |
93.1 |
95.1 |
-2.0 |
-2.1 |
|
57 Riversamento contributi per investimenti |
33.6 |
30.9 |
+2.7 |
+8.7 |
|
|
|
|
|
|
|
Entrate per investimenti |
202.4 |
198.4 |
+4.0 |
+2.0 |
|
60 Alienazione di beni amministrativi |
0.7 |
0.3 |
+0.4 |
+133.3 |
|
62 Rimborso prestiti e partecipazioni |
8.3 |
8.4 |
-0.1 |
-1.2 |
|
63 Rimborsi per investimenti |
0.5 |
1.2 |
-0.7 |
-58.3 |
|
64 Restituzione contributi per investimenti |
0.1 |
0.1 |
+0.0 |
+0.0 |
|
66 Contributi da terzi per investimenti |
159.2 |
157.5 |
+1.7 |
+1.1 |
|
67 Contributi per investimenti da riversare |
33.6 |
30.9 |
+2.7 |
+8.7 |
|
|
|
|
|
|
|
Onere netto per investimenti |
261.5 |
222.0 |
+39.5 |
+17.8 |
|
|
|
|
|
|
|
Disavanzo totale |
326.3 |
238.9 |
+87.4 |
+36.6 |
|
|
|
|
|
|
|
Autofinanziamento |
-64.8 |
-16.9 |
-47.9 |
-283.4 |
8.1. Osservazioni ai singoli gruppi di spesa
8.1.1. (30) Spese per il personale (+ 13.8 milioni di franchi)
Le spese per il personale sono stimate a Preventivo 2004 a 820.6 milioni di franchi, con un incremento di 13.8 milioni di franchi, pari all'1.7 %, rispetto al Preventivo 2003 (806.8 milioni di franchi). La quota parte delle spese per il personale rispetto al totale delle spese correnti è del 29.8 % secondo il Preventivo 2004, in diminuzione rispetto al Preventivo 2003 (30.2%). Riferita alle sole uscite correnti la percentuale delle spese per il personale è del 34.3 % per il 2004 e del 34.8 % per il 2003, con una flessione dello 0.5 %.
Per la stima dell'evoluzione delle spese del personale è stato ipotizzato un tasso di rincaro dello 0.6 %.
Va rilevato il fatto che il Preventivo 2004 già considera la tendenza di Preconsuntivo 2003 che evidenzia, al momento attuale, un incremento delle uscite di ca. 2.0 milioni di franchi rispetto al Preventivo 2003 originale, dovuto in buona parte all'evoluzione delle spese per il personale nel settore scolastico.
Per quanto attiene al 2004 è stata proposta una serie di misure che permettono di contenere la spesa di 13.0 milioni di franchi; si tratta dei seguenti provvedimenti:
1. Effettivi del personale: riduzione del 2 % all'anno per i 4 anni del piano finanziario.
2. Personale ausiliario: riduzione del 2 % all'anno per 4 anni dal 2004.
3. Aiuti straordinari: blocco al 2003 per il Preventivo 2004 ed in seguito riduzione del 2 % all'anno per 4 anni.
4.
Aumento di un'ora settimanale
di lezione per i docenti delle scuole cantonali (effetti:
4 milioni di franchi sul 2004, 11 milioni di franchi a partire dal 2005).
Dalle misure 1, 2 e 3 sono esclusi i docenti e i posti direttamente e interamente finanziati da terzi, per i quali quindi un'eventuale diminuzione numerica non avrebbe alcun effetto positivo sul risultato d'esercizio.
L'effetto finanziario delle misure proposte può essere così riassunto:
|
- Riduzione degli effettivi 1 % se effettuato entro il 30.6.2004 |
ca. |
4.2 |
|
- Personale ausiliario |
ca. |
0.5 |
|
- Blocco al 2003 per il Preventivo 2004 degli Aiuti straordinari |
ca. |
4.3 |
|
- Aumento di un'ora settimanale di lezione per i docenti delle scuole cantonali |
ca. |
4.0 |
|
|
|
|
|
Totale spesa gruppo 30 - Preventivo 2004 |
ca. |
820.6 |
Il Consiglio di Stato non ritiene di proporre altre misure di contenimento delle spese per il personale oltre a quelle già elencate. Non vengono dunque riproposte talune misure del recente passato ed in particolare il blocco degli aumenti annuali, degli avanzamenti nelle classi alternative di stipendio e delle promozioni di fine anno
Restano per contro ancora in vigore altri provvedimenti di risparmio già adottati negli ultimi anni e precisamente: la riduzione degli stipendi iniziali ai neo-assunti e la riduzione degli stipendi agli ausiliari supplenti (sostituzioni di titolari assenti per malattia, infortunio, congedo per gravidanza o altro).
8.1.2. (31) Spese per beni e servizi (+ 21.7 milioni di franchi)
Le spese per beni e servizi sono preventivate per l'anno 2004 a 235.0 milioni di franchi, con un aumento rispetto al Preventivo 2003 di 21.7 milioni di franchi (+ 10.2 %).
Per quanto attiene all'informatica, le spese per licenze e programmi sono lievitate in seguito alla decisone di trasferire dagli investimenti alla gestione corrente lo sviluppo e l'acquisto degli applicativi come pure a seguito dell'introduzione del nuovo applicativo fisconew per la gestione delle imposte delle persone fisiche.
Le differenze più importanti fra Preventivo 2004 e Preventivo 2003 sono (in milioni di franchi):
|
Spese per celebrazioni Ticino 2003 |
- 0.5 |
|
Spese per affrancazione postale e tasse ccp |
+ 0.8 |
|
Spese per gestione centro accoglienza securizzato |
- 0.6 |
|
Onorari e spese per consulenze incarichi e perizie Ministero pubblico |
+ 0.6 |
|
Acquisto veicoli Polizia |
+ 0.5 |
|
Spese di gestione assicurazione malattia |
+ 0.6 |
|
Spese di gestione LAPS |
+ 0.3 |
|
Indennità per vigilanza e consulenza formazione professionale |
+ 0.5 |
|
Manutenzione strade e piano viario luganese |
+ 0.5 |
|
Manutenzione autostrade |
+0.8 |
|
Energia elettrica strade nazionali |
+ 0.3 |
|
Acquisto veicoli pesanti |
+ 0.3 |
|
Indennità alle federazioni pompieri |
+ 0.5 |
|
Equipaggiamento corpo pompieri |
+ 0.8 |
|
Spese emissione prestiti |
+ 1.0 |
|
Manutenzione stabili propri |
+ 1.0 |
|
Affitto stabili |
+ 0.4 |
|
Elettricità, energie alternative e gas stabili |
+ 1.7 |
|
Stampati e riproduzione |
+ 0.9 |
|
Licenze per programmi applicativi e programmi scuole |
+ 3.6 |
|
Gestione fisconew (nuova spesa) |
+ 4.9 |
8.1.3. (32) Interessi passivi (- 3.2 milioni di franchi)
Il risultato negativo previsto con il Preventivo 2004 rende necessario assumere nuovi capitali nell'ultimo trimestre del 2004, che andranno ad aggiungersi a quelli assunti nel corso del 2003 a tassi d'interesse comunque inferiori rispetto alle previsioni fatte nell'autunno 2002. Queste assunzioni di capitali a tassi decisamente minori rispetto alle ipotesi di preventivo portano alla diminuzione degli oneri d'interesse di 3.2 milioni di franchi per il 2004.
8.1.4. (33) Ammortamenti (+ 1.2 milioni di franchi)
Gli ammortamenti patrimoniali, che concernono soprattutto le perdite e i condoni su imposte e crediti, sono valutati a 20.5 milioni di franchi (Preventivo 2003 27.3 milioni di franchi), quelli amministrativi a 212.0 milioni di franchi (Preventivo 2003 204 milioni di franchi).
L'onere per ammortamenti amministrativi è stimato sulla base dei seguenti tassi percentuali calcolati sul valore delle singole categorie di beni amministrativi da ammortizzare:
|
Strade |
12 % |
sul valore residuo |
|
Fabbricati |
12 % |
sul valore residuo |
|
Demanio forestale |
12 % |
sul valore residuo |
|
Mobilio |
50 % |
sul valore residuo |
|
Investimenti A'2000 |
33 1/3 % |
sul valore iniziale |
|
Contributi per investimenti |
25 % |
sul valore residuo |
Il tasso d'ammortamento medio, calcolato sull'intero patrimonio amministrativo da ammortizzare, si fissa al 16 % circa e rimane invariato rispetto a quello deciso dal Consiglio di Stato negli obiettivi di Piano finanziario 2000-2003. Il maggior onere per ammortamenti amministrativi previsto a Preventivo 2004 rispetto al 2003 (+ 8.0 milioni di franchi) è dovuto ad un maggiore volume d'investimenti da ammortizzare per l'esercizio 2004.
8.1.5.
(34) Partecipazione a entrate
e contributi senza precisa destinazione
(- 0.8 milioni di franchi)
Questo gruppo di spesa contiene le quote di partecipazione sulle entrate del Cantone a favore dei comuni e i contributi di compensazione diretta e di livellamento della capacità finanziaria dei comuni.
Nell'ambito della perequazione finanziaria intercomunale prosegue, come si era già fatto osservare con il messaggio sul Preventivo 2003, la diminuzione dei contributi per la compensazione diretta sostituiti con il contributo per l'aiuto transitorio.
Le differenze più importanti fra Preventivo 2004 e Preventivo 2003 sono (in milioni di franchi):
|
Contributi per la compensazione diretta |
- 3.5 |
|
Contributi di livellamento potenzialità fiscale |
+ 1.7 |
|
Contributo per aiuto transitorio |
+ 0.5 |
|
Quota ai comuni sull'imposta sugli utili immobiliari |
+ 1.1 |
|
Quota ai comuni sull'imposta sui cani |
- 0.4 |
8.1.6. (36) Contributi cantonali (+ 47.6 milioni di franchi)
L'onere per contributi cantonali è stimato a Preventivo 2004 a 1'104.1 milioni di franchi, con un aumento rispetto al Preventivo 2003 di 47.6 milioni di franchi, pari ad un incremento del 4.5 %. Si tratta di una crescita più contenuta rispetto a quella segnata con il Preventivo 2003 (+ 65.5 milioni di franchi) in quanto il Consiglio di Stato ha preso una serie di provvedimenti per contenerne l'aumento di questo gruppo di spesa (vedi capitolo 5. del presente messaggio).
In merito a singole posizioni che presentano un'importante variazione delle cifre di Preventivo 2004 rispetto al 2003 osserviamo quanto segue:
- Il contributo cantonale a Comuni per risanamenti finanziari (+ 9.1 milioni di franchi) è la conseguenza finanziaria delle aggregazioni comunali.
- La crescita dei contributi cantonali ai fondi AVS/AI (+ 3.6 milioni di franchi) è una stima fornita dalla Centrale di compensazione di Ginevra .
- Prestazioni complementari AVS/AI (+ 16.3 milioni di franchi): in aumento il numero dei beneficiari delle rendite complementari.
- Contributi per il pagamento dei premi di cassa malati: + 23.0 milioni di franchi. La crescita è dovuta al consistente aumento dei premi per il 2003 (+ 8 % in Ticino).
- Il contributo cantonale per l'Ente ospedaliero cantonale (EOC) passa da 183,1 milioni di franchi stimati per il 2003 a 184,4 milioni di franchi del Preventivo 2004. Contabilmente, il contributo è ora suddiviso in due parti: il contributo all'EOC vero e proprio (159.7 milioni di franchi) e il contributo per le degenze in camere private e semiprivate degli ospedali pubblici (24.7 milioni di franchi); questo secondo contributo figura su un conto distinto. Per il 2003 le due poste si suddividono come segue: 164.4 milioni di franchi per il fabbisogno dell'EOC, 18.7 milioni di franchi per le degenze nei reparti privati e semiprivati dello stesso ente. Complessivamente, l'anno prossimo vi sarà quindi una sostanziale stabilità dell'onere del Cantone per gli ospedali pubblici (+ 0.6 %).
- Contributo al Cardiocentro Lugano (- 6.3 milioni di franchi): la decisione del Consiglio federale del 18 dicembre 2002 ha annullato il DL del 19.6.01 e pertanto l'importo non è più previsto nel Preventivo 2004.
- Assegni di studio e tirocini (8.2 milioni di franchi): si tratta dell'adeguamento al costante e considerevole aumento delle richieste di assegni di studio e tirocinio.
- La diminuzione della spesa per il sostegno cantonale all'occupazione (- 2.9 milioni di franchi) è dovuta interamente alle misure di risparmio decise nel dicembre 2000 con la modifica della Legge sul rilancio dell'occupazione: a) sospensione dell'incentivo all'assunzione; b) abolizione del CAMMID. Le modifiche sono entrate in vigore il 16 febbraio 2001. La prima è rimasta operativa fino al 30 aprile 2003. La modifica ha sospeso la concessione dell'incentivo all'assunzione alle aziende che creano nuovi posti di lavoro. L'incentivo è stato riattivato dal 1° maggio 2003, a causa dell'aumento della disoccupazione. Durante i 26 mesi di sospensione dell'incentivo, nessuna azienda ha potuto più chiedere il sussidio. Il sussidio veniva versato per un periodo di due anni alle imprese che creavano nuovi impieghi; il versamento era effettuato a posteriori (una prima rata dopo un anno dall'assunzione, una seconda rata al termine del secondo anno). Questo ha comportato un risparmio progressivo sulla spesa relativa alle misure attive cantonali. L'effetto pieno del risparmio lo si è avuto a partire dalla seconda metà del 2003 e lo si avrà nel 2004, poiché dopo due anni nessuna impresa ha più ricevuto sussidi quali incentivi all'assunzione. Il contenimento della spesa così conseguito viene ora eroso parzialmente dalla riattivazione dell'incentivo all'assunzione a partire dal 1° maggio 2003. L'abolizione del CAMMID ha comportato dal canto suo una diminuzione della spesa di 2 milioni di franchi annui. Infine, con l'entrata in vigore della Legge sull'armonizzazione delle prestazioni sociali, le indennità straordinarie ai disoccupati dipendenti sono state abolite e sostituite con gli altri interventi sociali disciplinati dalla LAPS. Sono invece rimaste le indennità straordinarie ai disoccupati indipendenti.
Di seguito sono elencate le differenze più importanti fra il Preventivo 2004 e quello 2003 (in milioni di franchi):
|
Contributi cantonali a comuni per risanamenti finanziari |
+9.1 |
|
Contributi per la localizzazione geografica (introduzione LPI) |
+ 1.1 |
|
Contributi cantonali al fondo centrale AVS / AI |
+ 3.6 |
|
Contributi per i premi di cassa malati |
+ 23.0 |
|
Prestazioni complementari AVS / AI |
+ 16.3 |
|
Contributo cantonale per assegno familiare integrativo |
+.1.1 |
|
Contributi per assegno familiare di prima infanzia |
+ 1.0 |
|
Contributi per l’inserimento sociale e professionale |
- 3.5 |
|
Contributo a previdenze sociali asilanti e ammissione provvisoria |
+1.0 |
|
Contributi per nuovi alloggi |
- 1.0 |
|
Contributi alle case per anziani |
- 2.3 |
|
Contributi per istituti invalidi |
- 1.4 |
|
Contributi all'EOC |
+1.2 |
|
Contributi per ospedalizzazioni fuori cantone |
- 1.3 |
|
Contributi al Cardiocentro Lugano |
- 6.3 |
|
Assegni di studio e tirocinio |
+ 8.2 |
|
Contributi per perfezionamento professionale |
- 2.7 |
|
Contributi versati dal Fondo Sport Toto |
+0.7 |
|
Contributi ai docenti comunali |
- 3.2 |
|
Contributi per tasse scolastiche, corsi e scuole sup. (formaz. prof.) |
+ 1.7 |
|
Contributo SUPSI |
+0.5 |
|
Contributo Istituto scienze della terra |
+ 1.1 |
|
Contributo alle imprese di trasporto |
+ 0.8 |
|
Contributi per sostegno all'occupazione e contributi straordinari ai disoccupati |
- 2.9 |
|
|
C.2000 |
C.2001 |
C.2002 |
P.2003 |
P.2004 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Totale DL |
282'075 |
301'698 |
343'549 |
361'474 |
357'279 |
|
Totale 366 |
270'815 |
259'717 |
276'507 |
290'177 |
308'478 |
|
Altri contributi |
366'274 |
376'157 |
398'433 |
404'836 |
438'346 |
|
Totale GR 36 |
919'164 |
937'572 |
1'018'489 |
1'056'487 |
1'104'103 |
|
Il totale DL tiene conto delle modifiche successive apportate alla lista dei contributi originariamente sottoposti al DL del 2000. |
|||||
|
|
2001/2000 |
2002/2001 |
2003/2002 |
2004/2003 |
|
|
|
|
|
|
|
Totale DL |
7.0% |
13.9% |
5.2% |
- 1.2% |
|
Totale 366 |
- 4.1% |
6.5% |
4.9% |
6.3% |
|
Altri contributi |
2.7% |
5.9% |
1.6% |
8.3% |
|
Totale GR 36 |
2.0% |
8.6% |
3.7% |
4.5% |
Grafico 19
Evoluzione dei contributi: contributi DL, contributi alle persone e altri
contributi

Dalla tabella e dal grafico si può notare come:
- a partire dal 2002 i contributi in generale hanno una crescita importante.
- i contributi sottoposti al DL del 2000 siano cresciuti in modo più sostenuto rispetto al resto dei contributi fino allo scorso anno, le misure adottate per la stesura del preventivo 2004 hanno permesso di diminuire la loro crescita.
- l'evoluzione dei contributi alle
persone, compresi nel gruppo 366, risulta più marcata
(+ 6.3 %) rispetto alla crescita segnata con il Preventivo 2003 (+ 4.9 %). In
questo contesto va segnalato che la politica del Consiglio di Stato in materia
di contenimento della spesa pubblica non ha penalizzato i sussidi alle persone;
- gli altri contributi, con una crescita moderata con il Preventivo 2003 (+ 1.6% rispetto al 2002), tendono ad aumentare nel Preventivo 2004 (+ 8.3 % rispetto al 2003).
8.2. Osservazioni ai singoli gruppi di ricavi
8.2.1. (40) Imposte (+ 11.2 milioni di franchi)
Il dettaglio di questo gruppo è il seguente (in milioni di franchi):
|
|
P.2004 |
P.2003 |
||
|
|
|
|
|
|
|
Imposte persone fisiche (646.3 + aggravio 21.9)* |
668.2 |
|
664.3 |
|
|
Imposte alla fonte (60.0 + aggravio 2.3)* |
62.3 |
|
60.8 |
|
|
Imposte suppletorie e multe |
12.0 |
742.5 |
6.0 |
731.1 |
|
|
|
|
|
|
|
Imposte persone giuridiche |
|
248.5 |
|
256.5 |
|
|
|
|
|
|
|
Imposta maggior valore immobiliare |
0.4 |
|
0.4 |
|
|
Imposta sugli utili immobiliari |
28.0 |
28.4 |
26.0 |
26.4 |
|
|
|
|
|
|
|
Tasse iscrizione registro fondiario |
47.4 |
|
47.4 |
|
|
Imposta sul bollo |
36.5 |
83.9 |
38.0 |
85.4 |
|
|
|
|
|
|
|
Imposte di successione e donazione |
|
38.0 |
|
34.0 |
|
|
|
|
|
|
|
Tombole e lotterie |
3.0 |
|
3.0 |
|
|
Imposta sui cani |
1.0 |
|
1.0 |
|
|
Imposte compagnie assicurazioni |
6.4 |
|
6.2 |
|
|
Imposte di circolazione e di navigazione |
99.0 |
109.4 |
95.9 |
106.1 |
|
|
|
|
|
|
|
Totale |
|
1'250.7 |
|
1'239.5 |
*Aggravio straordinario del 3.823% deciso dal Consiglio di Stato per l'anno 2004.
Nel complesso, il gettito delle imposte ammonta a 1'250.7 milioni di franchi, contro i 1’239.5 milioni del Preventivo 2003 (+ 11.2 milioni di franchi), pari ad un incremento nominale dello 0.9 % (senza la misura straordinaria dell’aggravio del 3.823 % si sarebbe verificata una diminuzione di 12.5 milioni di franchi).
L’elaborazione del Preventivo 2004 ha riproposto nuovamente al Consiglio di Stato la questione dell’attendibilità delle previsioni di gettito fiscale.
L’evoluzione congiunturale in generale e di alcuni settori economici in particolare fanno prevedere una crescita per il 2004 migliore dei passati esercizi, ma pur sempre più contenuta rispetto alle previsioni di crescita espresse solo qualche mese fa.
Il settore bancario e parabancario sta dando segni di ripresa dopo le pesanti conseguenze subite a fronte di un momento congiunturale e borsistico fra i più negativi degli ultimi anni, ulteriormente aggravato dalle conseguenze degli scudi fiscali italiani che hanno eroso in certa misura i depositi della clientela che si appoggiava alla nostra piazza finanziaria.
Tutti gli indici congiunturali, da oltre un anno a questa parte, sono costantemente ritoccati al ribasso dai vari istituti di previsione. Anche la prevista inversione di tendenza che si ipotizzava a partire dall’inizio 2004, risulta essere ritardata e più contenuta rispetto alle prime indicazioni.
Nella presentazione del Messaggio sul Preventivo 2003, avevamo inserito una nota di commento che richiamava la possibile sopravvalutazione del gettito delle persone fisiche, e in misura minore delle persone giuridiche, dovuta al fatto che gli indici di crescita economica del BAK (che restano i nostri indici di riferimento) venivano costantemente ridotti durante i regolari aggiornamenti trimestrali. Nel corso della presentazione del PreC2003, proprio per il consolidamento di questa tendenza al ribasso, è stato ritenuto opportuno correggere quanto inizialmente era solo stato inserito a titolo di richiamo alla cautela.
La valutazione del gettito fiscale per le persone fisiche per il 2003 è inoltre caratterizzata dal fatto che si tratta del primo anno nel nuovo sistema d’imposizione annuale postnumerando. Contrariamente al passato, in regime di tassazione biennale praenumerando, la valutazione del gettito 2003 e ancor meno quella del 2004, non è supportata da alcun dato di riferimento delle tassazioni del periodo oggetto di valutazione. In effetti i primi dati relativi alle tassazione del periodo fiscale 2003 saranno a disposizione solo a partire dalla metà del prossimo anno Risulta pertanto molto difficile valutare tutte le componenti del gettito di riferimento 2003 in quanto influenzato da molteplici fattori quali il passaggio al nuovo sistema d’imposizione e la difficile situazione congiunturale che non permette una valutazione certa sull’evoluzione dei redditi. Se a tutto questo aggiungiamo il fatto che parecchi contribuenti probabilmente hanno attuato una pianificazione fiscale in vista del passaggio alla tassazione annuale, ne risulta un 2003 molto incerto per effettuare proiezioni verso il 2004 e oltre.
Le persone giuridiche hanno conosciuto un’evoluzione positiva - e inaspettata nella misura riscontrata - negli anni 1999 e in particolare nel 2000, anno per il quale il gettito si sta rivelando come anno record, nonostante la riduzione dell'aliquota dell'imposta sugli utili (dal 12 % al 9 %) e di quella sul capitale (dal 2.6 al 2 per mille) a seguito della votazione popolare del 6 febbraio 2000. Le rivalutazioni di gettito 2000, preannunciate con il Preconsuntivo 2003, dovrebbero avere carattere definitivo in quanto le tassazioni riguardanti questo esercizio sono da ritenersi praticamente concluse.
Persone fisiche
Per determinare le previsioni di gettito delle persone fisiche (PF) per l’anno 2004 ci si basa sugli ultimi dati consolidati. Per il biennio fiscale 2001/2002, le tassazioni emesse raggiungono il 98 % dei casi e circa il 93 % del presunto gettito. Si può quindi considerare i dati di questo biennio come rappresentativi da utilizzare come base per una valutazione dei gettiti dei periodi successivi. I gettiti PF del biennio 2001/2002 possono così essere riassunti.
|
Imposta sul reddito |
604 |
milioni di franchi |
|
Imposta sulla sostanza |
69 |
milioni di franchi |
|
Imposte speciali |
7 |
milioni di franchi |
|
Totale |
680 |
milioni di franchi (confermati a C2002) |
Su questa base e alla luce delle nuove indicazioni circa l’evoluzione del PIL cantonale, si possono formulare le seguenti valutazioni.
A Preventivo 2003 era stata inserita una previsione di gettito per le persone fisiche di 664 milioni di franchi con una annotazione nel Messaggio con la quale si richiamava una probabile sopravvalutazione dovuta alla continua correzione al ribasso delle previsioni sulla crescita economica. La sopravvalutazione era valutata a quel momento a circa 24 milioni di franchi per le sole persone fisiche. Dalla redazione del Messaggio sul Preventivo 2003 ad oggi, l’indice BAK relativo alla crescita del PIL del cantone Ticino si è ulteriormente ridimensionato. Per la valutazione del gettito 2004 è fondamentale definire la base di riferimento 2003 alla quale applicare le più recenti previsioni di crescita (BAK II trimestre 2003; crescita nominale del 2.20 % prevista per l’anno 2004).
La misura straordinaria adottata dal Consiglio di Stato per il 2004 soltanto, che consiste nel prevedere un aggravio una tantum del 3.823% sull’imposta sul reddito delle persone fisiche, permette di aumentare il gettito 2004 di 21.9 milioni di franchi. Pertanto, il gettito 2004 delle persone fisiche raggiunge complessivamente 668.2 milioni di franchi.
Persone giuridiche
Per le persone giuridiche (PG) è preso in considerazione l’esercizio 2001 che può essere ritenuto significativo dal punto di vista dell’accertamento fatto a tutt’oggi.
Il gettito fiscale delle persone giuridiche è stato suddiviso in categorie per settore di attività. Questa suddivisione conferma una volta ancora il ruolo dominante del settore bancario e parabancario, settore che è all’origine degli importanti incrementi di gettito riscontrati per i periodi 1999 e 2000 ma anche delle importanti flessioni riscontrate nel 2001 e, seppure alla luce di dati parziali, confermate anche per il 2002. Per quanto riguarda gli altri settori, vi è una sostanziale stagnazione dei gettiti. Seguendo il modello suggerito dallo studio IRE si è proceduto alla scomposizione del settore bancario al quale sono state apportate delle correzioni mirate, in base alle informazioni attualmente disponibili. Il settore bancario e parabancario ha vissuto un momento particolarmente delicato: l’adozione di normative anti elusive in paesi a noi vicini, l’andamento delle borse, una politica di pressione e di nuova concorrenza internazionale, sono da citare fra i fattori più importanti. Vi sono comunque in questo primo semestre 2003 segnali incoraggianti sulla ripresa del settore. Questi elementi fanno ipotizzare che nel 2004 il settore bancario ritorni ai livelli di utili superiori a quelli riscontrati negli anni 2001 e 2002 senza però avere la pretesa di avvicinarsi ai dati riscontrati nel 1999 e soprattutto nel 2000.
Per gli altri rami di attività ci è noto che importanti aziende conoscono grosse difficoltà, altre - a fronte di importanti ristrutturazioni (ad es. Swisscom) - causeranno importanti perdite di gettito per il nostro Cantone.
La casistica delle società a “tassazione speciale” rimane particolarmente a rischio a causa del fatto che le strutture non sono legate al territorio da investimenti e pertanto la loro volatilità è molto elevata. I dati aggiornati confermano comunque la tenuta del gettito fiscale delle società al beneficio delle agevolazioni fiscali.
Per gli altri settori economici vi è una sostanziale stagnazione, con casi isolati anche importanti che presentano perdite di esercizio, e di conseguenza di gettito che di fatto annullano le già contenute previsioni di crescita.
Imposte alla fonte
Il gettito delle imposte alla fonte è stato oggetto di una correzione in sede di Preconsuntivo 2003. Le cause di questa correzione sono dovute, oltre che ad una crescita più contenuta rispetto alle previsioni, ad un numero importante di casi di contribuenti che sono passati a regime di tassazione ordinaria sostitutiva (art. 113 LT). Le previsioni per il 2004 sono dunque da calcolare su questa nuova base incrementata dei fattori di crescita previsti dal BAK e dell'entrata in vigore dal mese di giugno della seconda tappa dell'accordo Svizzera-UE sulla libera circolazione delle persone.
L’aggravio straordinario del 3.823% deciso dal Consiglio di Stato permette di aumentare il gettito 2004 di 2.3 milioni di franchi, portandolo a complessivi 62.3 milioni di franchi.
Altre imposte
L’imposta sul bollo, iscritta a Piano finanziario per 26 milioni di franchi (ultimo aggiornamento non pubblicato), deve essere riportata, limitatamente per il Preventivo 2004, alle previsioni originarie di 36.5 milioni a seguito della decisione del Gran Consiglio sul IV pacchetto fiscale (art. 55a Lbol). L’imposta prelevata per i contratti per scrittura privata è abolita a partire dal primo gennaio del 2004. Il gettito di detta imposta è contabilizzato per cassa (e non per competenza). L’imposta maturata nel 2003 sarà di conseguenza incassata all’inizio del 2004 nella sua quasi totalità.
Il mercato immobiliare, specificatamente quello delle transazioni, non dà segnali di crescita. I dati noti a tutt’oggi confermano le previsioni fatte. Per il 2004 è prevedibile un leggero aumento legato più ad una crescita nominale che ad una vera e propria ripresa del settore.
8.2.2. (41) Regalie, monopoli, patenti e concessioni (+ 18.1 milioni di franchi)
L'incremento rispetto al Preventivo 2003 è dovuto in particolare all'aumento della quota sull'utile della Banca nazionale di 3.6 milioni di franchi e delle tasse sui Kursaal di 13.5 milioni di franchi. Tra le diminuzioni di questo gruppo di entrate si segnalano le tasse sugli apparecchi automatici (- 0.9 milioni di franchi).
8.2.3. (42) Redditi della sostanza (- 1.8 milioni di franchi)
Tra gli aumenti si segnalano in particolare: l'utile dell'Azienda elettrica ticinese (+ 5 milioni di franchi), gli interessi attivi su conti correnti (+ 0.9 milioni di franchi) in quanto più redditizi rispetto al collocamento a termine di capitali. Le diminuzioni sono segnalate in particolare tra gli interessi attivi realizzati sul collocamento a termine di capitali (- 3.5 milioni di franchi) a seguito della notevole contrazione dei tassi d'interesse avvenuta nel corso del 2003 che si ripercuoteranno negativamente anche sul 2004. Pure in diminuzione rispetto all'esercizio 2003 l'utile della Banca dello Stato (- 4.4 milioni di franchi).
8.2.4. (43) Ricavi per prestazioni, tasse, multe, vendite e rimborsi (+ 5.0 milioni di franchi)
L'importo complessivo di questo gruppo ha subito un leggero incremento, (+ 2.6 %) rispetto al Preventivo 2003. Le diminuzioni su determinate voci di ricavo sono state compensate dall'aumento degli introiti previsti su altre posizioni. In particolare si prevede un aumento delle tasse incassate dagli Uffici esecuzione e fallimenti (+ 4.0 milioni di franchi) e dalla polizia degli stranieri (+ 0.95).
8.2.5.
(44) Partecipazione a entrate
e contributi senza precisa destinazione
(- 22.6 milioni di franchi)
Le quote parti della Confederazione, a
seguito della diminuzione delle entrate di quest'ultima, segnano un'importante
diminuzione rispetto al Preventivo 2003, in particolare: quota sull'imposta
preventiva - 4.3 milioni di franchi, quota del 30 % spettante al Cantone sul
ricavo dell'imposta federale diretta - 7.0 milioni di franchi (Preventivo 2004
120 milioni di franchi), quota per perequazione finanziaria sull'imposta
federale diretta
- 10.6 milioni di franchi (Preventivo 2004 5 milioni di franchi). Stabile invece
al livello del Preventivo 2003 la quota dell'imposta federale diretta incassata
dai Cantoni (Preventivo 2004 3 milioni di franchi).
8.2.6. (45) Rimborsi da enti pubblici (+ 1.9 milioni di franchi)
Questo gruppo comprende i rimborsi da altri enti pubblici, in particolare dalla Confederazione, per le spese sostenute dal Cantone nell'esecuzione di compiti di competenza di questi enti. Il più importante concerne il rimborso della Confederazione per gli asilanti e l'ammissione provvisoria dei rifugiati (26.7 milioni di franchi), con un incremento di 1.2 milioni di franchi rispetto al Preventivo 2003.
8.2.7. (46) Contributi per spese correnti (+ 14.5 milioni di franchi)
I contributi da terzi per spese proprie del Cantone, stimati a Preventivo 2004 a 415.7 milioni di franchi, rappresentano nei conti di gestione corrente del Cantone il secondo gruppo di ricavi più importante dopo quello delle imposte. Essi provengono per 276.8 milioni di franchi dalla Confederazione (Preventivo 2003 269.7 milioni di franchi) con una variazione di + 7.1 milioni di franchi, per 133.8 milioni di franchi da comuni e consorzi comunali (Preventivo 2003 126.4 milioni di franchi) e per 5.1 milioni di franchi da altri fondi (stesso importo come per il Preventivo 2003).
L'incremento dei contributi provenienti dai comuni rispetto al 2003 (+ 7.4 milioni di franchi) è dovuto in particolare alla proposta di modifica della Legge sull'assistenza sociale, con la messa a carico dei Comuni del 20 % dei contributi (pari a 6 milioni di franchi) ed il preavviso vincolante da parte del Municipio.
Segnalano un incremento rispetto al
preventivo 2003 i contributi federali per le casse malati (+ 8.9 milioni di
franchi), i contributi per le prestazioni complementari AVS e AI
(+ 4.2 milioni di franchi). In diminuzione sono invece la partecipazione al
dazio federale sui carburanti (- 3.8 milioni di franchi), la partecipazione alla
tassa federale sul traffico pesante (- 2.1 milioni di franchi) e il contributo
federale per esercizio e manutenzione delle strade nazionali (- 0.9 milioni di
franchi).
Di seguito vengono elencate le variazioni più importanti tra il Preventivo 2004 e il Preventivo 2003:
|
Prelevamento dai comuni per contributi di livellamento |
+ 1.7 |
|
Contributi di perequazione dai Comuni |
- 0.5 |
|
Contributi federali per prestazioni complementari AVS e AI |
+ 4.2 |
|
Contributi federali per le Casse malati |
+ 8.9 |
|
Contributi comunali per assistenza |
+ 6.0 |
|
Contributo federale per assegni di studio |
- 0.4 |
|
Partecipazione dazio federale sui carburanti |
- 3.8 |
|
Partecipazione tassa federale sul traffico pesante |
- 2.1 |
|
Contributo federale per manutenzione strade alpine |
+0.6 |
|
Contributi federali per esercizio e manutenzione SN |
- 0.9 |
|
Contributo federale per misurazioni catastali |
- 1.1 |
|
Contributi federali per settore della disoccupazione |
+ 1.1 |
9. CONTO DEGLI INVESTIMENTI
Il Preventivo 2004 prevede un volume d'investimento lordo di 463.9 milioni di franchi ed è superiore di 43.6 milioni di franchi, pari a + 10.4 %, rispetto a quello inserito a Preventivo 2003 (420.3 milioni di franchi).
L'onere netto per investimenti per il 2004 è di 261.5 milioni di franchi ed è superiore di 39.5 milioni di franchi, pari a + 17.8 %, rispetto a quello inserito a Preventivo 2003 (222.0 milioni di franchi).
Le variazioni rispetto al Preventivo 2003 sono da attribuire principalmente ai maggiori investimenti in beni amministrativi (+ 44.6 milioni di franchi), in particolare sia nelle opere del genio civile (+ 20.4 milioni di franchi) sia nelle costruzioni edili (+ 16.9 milioni di franchi);
Per più ampie considerazioni rimandiamo al commento contenuto nel Rapporto al Gran Consiglio sulle LD/PF 2004-07. Qui di seguito evidenziamo il confronto degli investimenti lordi e netti per settore fra Preventivo 2004 e quello del 2003.
Confronto degli oneri cantonali lordi per investimenti fra il Preventivo 2004 e il Preventivo 2003, in milioni di franchi

Confronto degli oneri cantonali netti per investimenti fra il Preventivo 2004 e
il Preventivo 2003, in milioni di franchi

10. LA RIFORMA DELL'AMMINISTRAZIONE CANTONALE
Il contenimento dei costi di funzionamento del Cantone è attuato anche mediante la ridefinizione del modo di lavorare dello Stato, quindi del come lo Stato fornisce servizi e prestazioni e svolge il suo ruolo di regolatore. Lo strumento cui si è fatto capo è la riforma dell'Amministrazione cantonale (A 2000), che sarà completata entro la fine di giugno 2004. I benefici finanziari apportati dalla riforma sono quantificati finora in 16.4-18.7 milioni di franchi di spesa corrente annua e in 20-30 milioni di franchi di spesa d'investimento. In altri termini, senza A 2000 la spesa corrente sarebbe oggi superiore di 16.4-18.7 milioni di franchi rispetto all'importo effettivo a parità di prestazioni. Dei 18 progetti di A 2000 iniziati in parte nel 1999 ed in parte nel 2002, 12 sono conclusi. Benché alcuni abbiano ancora crediti di progetto, il loro sviluppo si è integrato nell’attività amministrativa ordinaria. I 12 progetti sono:
1. CSI ed informatica dello Stato;
2. Intranet/Internet;
3. Centrale approvvigionamento ed Agenzia patrimoniale;
4. Automazione processi centrali (SAP);
5. Appalti, progetto (e costruzioni);
6. Controlling di Stato;
7. Ispettorato;
8. Movpop;
9. Intervento sociale;
10. Economia;
11. Gestione tesoreria (sviluppato con Automazione processi centrali);
12. Riorganizzazione contabilità (sviluppato con Automazione processi centrali).
Il credito d’investimento residuo per i 12 progetti conclusi, al 30 settembre 2003 ammonta a franchi 1'281'276 (5.6 % del credito iniziale). Risultati e obiettivi raggiunti sono descritti nel rapporto trasmesso al Gran Consiglio nella primavera del 2003. I progetti ancora in corso sono i seguenti:
1. Sicurezza (Riforma della Polizia Cantonale): terminata la fase di riorganizzazione di compiti e responsabilità, il progetto si appresta ad affrontare importanti temi quali lo sviluppo della Polizia di prossimità;
2. Cancelleria 2000: il progetto ha incontrato più difficoltà organizzative del previsto. La fase di test si è conclusa e recentemente è iniziata la fase pilota intesa alla messa in produzione dell’applicativo;
3.
Istituti scolastici e
professionali: il progetto ha ricevuto il via con il messaggio n. 5194 del
15 gennaio 2002. La conclusione è prevista per la fine del 2004, inizio 2005;
4. Rete sanitaria: la scorsa primavera il Gran Consiglio ha approvato l'inizio della seconda fase, che porterà alla conclusione del progetto nel corso del 2005;
5. Autonomia: il messaggio è attualmente sui banchi del Gran Consiglio;
6. Gestione risorse umane 2000: terminata la fase tecnica, che ha tra l’altro condotto all’integrazione della gestione salari nell’applicativo SAP, l'avamprogetto di messaggio è davanti al Consiglio di Stato relativamente agli aspetti normativi (revisione LORD e Lstip), dopo la procedura di consultazione.
Il credito d’investimento residuo per i 6 progetti ancora in corso, al 30 settembre 2003 ammonta a franchi 4'150'689 (55.6 % del credito iniziale).
11. Misure di correzione e modifiche delle basi legali
Nell'ambito delle misure di contenimento delle uscite correnti e del disavanzo d'esercizio decise dal Consiglio di Stato, ve ne sono alcune che richiedono la modifica delle rispettive basi legali.
Il Consiglio di Stato formula le proposte con decreti separati per ciascuna legge toccata. Il Governo ha valutato anche la variante del decreto unico, per dare unità all'intera manovra di contenimento del deficit d'esercizio. Di fronte tuttavia ai dubbi giuridici legati al requisito dell'unità di materia, ha preferito la strada dei decreti separati. Contro il decreto unico sarebbe infatti stato possibile inoltrare ricorso al Tribunale federale per anticostituzionalità, con tutte le incertezze che ne sarebbero derivate. Occorre infatti tenere presente la giurisprudenza del Tribunale federale relativa alla portata del principio dell'unità della materia che anche i testi presentati dalle autorità devono rispettare. È vero, ad esempio, che il Consiglio federale ha presentato in un decreto unico le misure di alleggerimento 2003 che toccano diverse leggi. Non bisogna tuttavia dimenticare che le leggi federali sfuggono al controllo di costituzionalità (art. 191 Cost. fed.) e che nessuno potrebbe quindi contestare la legge sul programma di sgravio, prevalendosi di una violazione dei diritti politici. Ciascun decreto presentato con questo messaggio è quindi munito della clausola referendaria.
11.1.
Modifica della Legge sulla
perequazione finanziaria intercomunale (LPI) del
25 giugno 2002
1. Possibilità del differimento su due anni del versamento dell'aiuto transitorio residuo in caso di aggregazione dell'art. 21 della Legge sulla perequazione finanziaria intercomunale. La Legge prevede il versamento in rata unica al nuovo comune sorto da un'aggregazione (art. 21 cpv. 6).
Nuova formulazione dell'art. 21 cpv. 6.
6Nel caso in cui il comune beneficiario del contributo transitorio aderisce ad una nuova aggregazione di comuni il contributo residuo è versato al nuovo comune in una o due rate.
Preliminarmente si ricorda che il versamento del contributo transitorio è previsto sugli anni 2003-2007 ed ha lo scopo di facilitare il passaggio dalla Legge sulla compensazione finanziaria intercomunale, che è stata abrogata, alla nuova LPI. Questo contributo è erogato dal fondo di perequazione il quale è finanziato nella misura dell'80 % dal Cantone e per il 20 % dai Comuni (art. 16 LPI).
Questa modifica permette di ripartire più uniformemente sugli anni 2004-2007 il contributo, evitando così eccessi di spesa in corrispondenza degli anni 2004 e 2005 nei quali è prevista l'entrata in vigore di numerose aggregazioni. Per le aggregazioni di Acquarossa, Maggia, Lavizzara e Castel S. Pietro si prevede comunque il versamento in rata unica del contributo transitorio residuo. Per gli altri progetti di aggregazione, per contro, il contributo transitorio residuo sarà versato in due anni.
2. Introduzione di un tetto massimo per l'esborso del contributo per la localizzazione geografica (art. 15 LPI).
L'art. 15 LPI non prevede un tetto massimo di spesa per i contributi alla localizzazione geografica. Infatti questo articolo ne enuncia il principio e stabilisce i requisiti per poter beneficiare dell'aiuto. I dettagli per la determinazione del contributo sono contenuti agli art. 25 e seguenti del Regolamento di applicazione. Per poter inserire dei tetti massimi di esborso occorre quindi che questo sia previsto dalla Legge. Si propone pertanto l'inserimento all'art. 15 LPI del seguente nuovo cpv. 5:
5Il Consiglio di Stato può fissare annualmente, tramite decreto esecutivo, il contributo massimo erogabile.
Per il preventivo 2004 si vuole limitare l'esborso a fr. 3'000'000; ciò potrà avvenire con decurtazione lineare degli importi che risulteranno dall'applicazione degli art. 26-29 del RLPI, qualora l'importo totale da erogare dovesse risultare superiore a fr. 3'000'000.
Si rileva inoltre che con questa modifica viene limitato a fr. 3'000'000 l'esborso di competenza. Il dato di consuntivo 2004 potrà essere leggermente diverso visto che il dato di consuntivo si baserà sugli esborsi effettivi e non sulla competenza.
Rimane riservato l'art. 2 cpv. 3 LPI che
permette al Consiglio di Stato di accordare per un periodo limitato di tempo
contributi maggiorati ai comuni sorti da un'aggregazione in deroga all'art. 15
LPI e agli art. 25 e seg. RLPI, fermo restando il limite complessivo di
fr. 3'000'000.
11.2 La Legge cantonale di applicazione della legge federale sull’assicurazione malattie (LCAMal) del 26 giugno 1997
Le misure concernenti l'assicurazione malattie, proposte nel presente messaggio, non richiedono tutte una modifica di legge. Questo vale per la riduzione dei limiti di reddito determinante al di sotto dei quali gli assicurati sussidiati percepiscono il sussidio pieno e per l'adeguamento della quota minima, a carico degli assicurati sussidiati. Le altre misure richiedono per contro una modifica della legge cantonale di applicazione. In questa scheda vengono presentate e motivate sia le une, sia le altre.
La ragione fondamentale alla base delle
proposte del Governo è la tendenza in atto ad un aumento insostenibile della
spesa netta a carico del Cantone e dei Comuni per i contributi destinati a
sussidiare i premi di cassa malati. Questa evoluzione è dovuta al costante
aumento dei premi, alla scarsa propensione degli assicurati a cambiare cassa
malati e a scegliere gli assicuratori meno cari, all'insufficiente adeguamento
dei sussidi federali, all'aumento del numero degli assicurati sussidiati,
contrariamente agli intendimenti e agli obiettivi perseguiti con l'introduzione
della Legge cantonale sull'armonizzazione delle prestazioni sociali (LAPS).
L'onere netto a carico del Cantone e dei Comuni si era mantenuto grosso modo
stabile attorno ai 40 milioni di franchi dall'entrata in vigore della LAMal nel
1996 fino al 2001 (con l'eccezione del 1997, anno in cui la Confederazione aveva
aumentato sensibilmente i suoi sussidi, consentendo a Cantone e Comuni di
ridurre quelli a loro carico). Dal 2002 l'onere netto per Cantone e Comuni è
invece in forte aumento, con tassi di crescita nettamente superiori agli aumenti
dei premi di cassa malati. L'evoluzione è la seguente:
|
Anno |
Onere netto Cantone Comuni (in milioni di franchi) |
Variazione |
Premio medio in Ticino (franchi) |
Aumento premio medio |
|
|
|
|
|
|
|
2000 |
43.5 |
+ 7.4 % |
2'471.7 |
+ 2.0 % |
|
2001 |
42.6 |
- 2.1 % |
2'497.8 |
+ 1.1 % |
|
2002 |
56.0 |
+ 31.4 % |
2'731.6 |
+ 9.4 % |
|
2003 (*) |
72.2 |
+ 28.9 % |
2'994.6 |
+ 9.6 % |
|
Aumento |
+ 28.7 |
+ 66.0 % |
+ 522.9 |
+ 21.1 % |
(*) stima di preconsuntivo
L'aumento complessivo dell'onere netto a
carico di Cantone e Comuni dal 1996 al 2003
(+ 81.4 %) è superiore all'aumento complessivo del premio medio nello stesso
periodo
(+ 76 %). L'evoluzione dal 2000 è ancor più marcata (cfr. tabella).
Si tratta di tendenze finanziariamente ed economicamente non sostenibili, per cui occorre mettere in atto misure ragionate e adeguate affinché l'aiuto dello Stato sia riservato agli assicurati più bisognosi e non esteso ad un numero crescente di cittadini. In mancanza di una correzione in questo senso, l'aiuto statale pro capite dovrebbe essere drasticamente decurtato, a scapito degli assicurati meno abbienti. Con l'introduzione degli sgravi fiscali del terzo e del quarto pacchetto (rispettivamente nel 2001 e nel 2003), a parità di reddito lordo il reddito imponibile (e di conseguenza anche il reddito determinante utilizzato per stabilire chi ha diritto o meno ai sussidi di cassa malati) è diminuito sensibilmente, in particolare per le famiglie con figli (ma anche per i pensionati). È quindi opportuno e necessario rivedere i limiti di reddito determinante, proprio per evitare un'inopportuna estensione della fascia di assicurati che hanno diritto al sussidio. Si ricorda che nel messaggio sulla LAPS (1° luglio 1998) il Governo aveva indicato che con la riforma il numero dei beneficiari del sussidio di cassa malati sarebbe diminuito del 22 % (da 70'000 circa allora conteggiati a poco meno di 55'000), con un aumento del sussidio medio. L'evoluzione degli ultimi anni è andata in senso opposto: nel 2002 vi erano infatti circa 86'226 assicurati di cassa malati sussidiati dallo Stato (di cui 19'096 beneficiari di prestazioni complementari AVS/AI), pari al 27.8 % del totale degli assicurati.
a) Misure che richiedono una modifica di legge
Quota media ponderata
La misura che consente il contenimento maggiore dell'aumento dei contributi cantonali per il sussidiamento dei premi di cassa malati è quella relativa alle nuove modalità di calcolo della quota media ponderata cantonale. Già la legge attualmente in vigore consentirebbe di escludere dal calcolo le casse malati i cui premi sono sensibilmente superiori alla media degli altri assicuratori. La legge pone tuttavia la condizione che la quota media debba comunque essere determinata, per principio, considerando i premi riconosciuti di almeno i due terzi degli assicurati (art. 34 cpv. 2 LCAMal). Qualora, ad esempio, le maggiori casse del Cantone avessero premi eccessivamente elevati, questa norma impedirebbe quindi di escludere i loro premi riconosciuti dal calcolo della quota media ponderata cantonale.
La legge federale entrata in vigore il 1°
gennaio 1996 punta anche sulla concorrenza tra casse malati per contenere i
costi e sulla possibilità per gli assicurati di cambiare assicuratore al fine di
limitare l'onere dei premi. Gli assicurati sussidiati che sono affiliati ad una
cassa malati con premi contenuti non solo risparmiano sulle spese direttamente a
loro carico, ma fanno risparmiare anche all'ente pubblico che li sussidia. Il
sussidio è infatti pari alla differenza tra la quota minima e la quota media
ponderata cantonale se il premio riconosciuto è superiore alla quota media; è
invece pari alla differenza tra la quota minima e il premio riconosciuto
effettivo se quest'ultimo è inferiore alla quota media. L'esempio che segue
rende bene l'idea delle implicazioni finanziarie delle scelte degli assicurati:
|
Persona sola con reddito determinante di 10'000 franchi |
Assura Fr. |
Visana Fr. |
Differenza Fr. |
|
|
|
|
|
|
Premio adulto per l'anno 2003 con infortunio e franchigia di base |
3'096.0 |
3'822.0 |
+ 726.0 |
|
Quota minima |
600.0 |
600.0 |
= |
|
Premio riconosciuto |
3'027.6 |
3'718.0 |
+ 690.4 |
|
Quota media ponderata cantonale |
3'400.0 |
3'400.0 |
= |
|
Sussidio 2003 a carico dello Stato |
2'427.6 |
2'800.0 |
+ 372.4 |
|
Onere 2003 a carico dell'assicurato |
668.4 |
1'022.0 |
+ 353.6 |
L'assicurato della prima cassa malati, pur avendo lo stesso reddito dell'assicurato della seconda cassa malati, riceve un sussidio inferiore (13.3 %). Esso causa quindi un minor onere allo Stato (372.4 franchi nell'anno) e sopporta anche un minor onere personale (353.6 franchi). L'applicazione della LAMal dovrebbe pertanto incentivare e non ostacolare una scelta da parte degli assicurati che contribuisca a contenere sia l'onere per i premi individuali, sia quello per i sussidi statali.
La proposta, formulata in questo messaggio, di considerare solo le 20 casse malati meno care per il calcolo della quota media ponderata cantonale va in questa direzione. Gli assicurati sanno in tal modo che, scegliendo casse con premi più elevati, riceveranno un sussidio più contenuto e sono quindi incentivati ad optare per casse con premi inferiori. In un periodo di gravi difficoltà finanziarie per il Cantone, si ritiene che un passo in questo senso possa e debba essere fatto. Ciò non limita in alcun modo la libera scelta dell'assicuratore da parte dell'assicurato. Quest'ultimo si assume tuttavia la responsabilità della scelta e le implicazioni finanziarie che essa comporta. Non vi sono ragioni plausibili che giustifichino un maggior sussidio statale a parità di reddito unicamente perché il beneficiario decide di spendere di più. A mente del Consiglio di Stato, l'assicurato sussidiato che non si preoccupa di verificare e di confrontare i premi tra i diversi assicuratori e che resta o entra nelle casse più care, fa una scelta antisolidale proprio nel momento in cui invoca la solidarietà dei contribuenti chiedendo il sussidio.
La quota media ponderata sarà calcolata
sulle 20 casse meno care per le tre categorie di assicurati: adulti, giovani
adulti (18-25 anni), minorenni. Le 20 casse considerate varieranno a seconda
della categoria. In base ai dati disponibili oggi per i premi 2004, le 20 casse
meno care nella categoria adulti raggruppano 73'767 assicurati su 233'995
(31.5 %), quelle meno care nella categoria giovani adulti raggruppano 16'191
assicurati su 23'060 (70 %), quelle meno care nella categoria minorenni
raggruppano 18'467 assicurati su 56'645 (32.5 %).
A sostegno di questa proposta, si rileva che attualmente lo Stato versa il 19.1 % dei sussidi agli assicurati affiliati alle 10 casse malati più care (dato 2002). Considerato che le prestazioni dell'assicurazione di base sono uguali per tutti gli assicurati di tutti gli assicuratori, il maggior esborso derivante dalla situazione descritta è di fatto un sussidio versato non agli assicurati meno abbienti, ma alle casse malati meno efficienti. Questo effetto è senza dubbio contrario allo spirito e agli obiettivi della LAMal.
Va aggiunto che la quota media ponderata non rispecchia la media dei premi effettivamente pagati dagli assicurati. In particolare, essa non tiene conto dei premi ridotti pagati dagli assicurati che hanno optato per le franchigie opzionali. Ne risulta una certa sopravvalutazione, tanto più accentuata quanto più gli assicurati optano per le franchigie facoltative. Il fatto che per il calcolo della quota media venga tenuto conto dei premi più bassi applicati dalle casse che hanno differenziazioni regionali attenua ma non annulla la sopravvalutazione determinata dalla mancata considerazione dei premi ridotti mediante franchigie opzionali.
La nuova modalità di calcolo della quota media ponderata comporta un minor aumento dei sussidi di cassa malati valutato in 9.5 milioni di franchi nel 2004.
Assicurati morosi
Sempre nell'intento di contenere la tendenza al costante aumento dell'onere netto a carico di Cantone e Comuni, si propone di limitare l'assunzione da parte dello Stato del pagamento dei premi agli assicurati insolventi.
Le casse malattia attive in Ticino possono chiedere al Cantone il pagamento dei premi e delle partecipazioni non pagati e rimasti scoperti, qualora la procedura esecutiva contro l’assicurato moroso sia sfociata in un attestato di carenza di beni (ACB) o nei confronti dello stesso sia stato rilasciato un certificato di insolvenza (CI). Lo scopo della garanzia è evitare che le casse sospendano dall’assicurazione obbligatoria gli assicurati insolventi.
L’esperienza ha mostrato che esiste un'utilizzazione impropria di questa garanzia sociale da parte di taluni assicurati. Si tratta di persone il cui tenore normale di vita consentirebbe ragionevolmente, nonostante nei loro confronti sia stato rilasciato un ACB, di pagare il premio per l’assicurazione obbligatoria contro le malattie, usufruendo, se del caso, dei sussidi individuali. In talune situazioni questo ricorso improprio alla protezione sociale si estende ben oltre i 5 anni. Ciò non dovrebbe essere il caso, perché lo scopo della garanzia e dell’aiuto è quello di sopperire a particolari e momentanee difficoltà economiche. Un prolungato intervento di presa a carico dei crediti scoperti, quando si estende su periodi di tempo troppo lunghi, snatura il provvedimento e provoca una deresponsabilizzazione individuale.
La modifica di legge proposta intende promuovere, attraverso specifici interventi, l’assunzione delle responsabilità da parte di determinati assicurati insolventi nei confronti dell’obbligo di pagare il premio. Occorre distinguere fra assicurati insolventi con diritto al sussidio individuale (partecipazione al pagamento del premio dell'assicurazione malattia) e assicurati insolventi senza diritto al sussidio individuale. La prima categoria beneficerà, per un determinato periodo che il regolamento di applicazione definirà, del pagamento dei crediti irrecuperabili; la seconda categoria non beneficerà di questa garanzia. I figli minorenni beneficeranno, per contro, della garanzia anche se sono figli di famiglie insolventi non sussidiate, perché non è loro imputabile alcuna responsabilità.
Il costo complessivo degli assicurati insolventi ammontava nel 2002 a 7 milioni di franchi ed era così ripartito: per i premi che gravano la spesa per i sussidi individuali e beneficiano della partecipazione della Confederazione, 5.9 milioni di franchi; per le partecipazioni, le spese esecutive e gli interessi di mora 1.1 milioni di franchi. Nel 2002 gli assicurati insolventi interessati erano 3’476 (1’681 persone sole e 1’795 membri di famiglie). Questa garanzia non è a fondo perso, perché si procede al recupero sistematico nei confronti degli assicurati insolventi. Nel 2002 il recupero ammontava a fr. 596'143.23.
Con la modifica di legge si conferisce al Consiglio di Stato lo strumento per ovviare e per prevenire le situazioni di prolungata morosità. Attraverso una successiva modifica del Regolamento di applicazione della LCAMal il Consiglio di Stato determinerà i criteri, ritenuto che nelle situazioni in cui appare evidente il disimpegno dell’assicurato, in particolare quando nonostante un avvertimento specifico egli persevera nel non pagare i premi, l’autorità cantonale può negare il rimborso dei crediti scoperti nei confronti della cassa malattia. La conseguenza sarà la sospensione della rimunerazione delle prestazioni. La misura di risparmio comporta un rientro, per l'anno 2004, di 2.4 milioni di franchi.
Sussidi per i figli
La diminuzione del reddito imponibile a parità di reddito lordo, determinata dall'entrata in vigore dei pacchetti di sgravio fiscale, rende sostenibile un adeguamento dei limiti di reddito che danno diritto al sussidio per i premi dei figli a carico, al di fuori della fascia di assicurati sussidiati come persone sole o come famiglie. Attualmente, la legge cantonale prevede di sussidiare i premi riconosciuti dei figli di famiglie con reddito determinante superiore a 34'000 franchi nel modo seguente: le famiglie con reddito fra 34'000 e 39'000 franchi hanno diritto al sussidio per il secondo e per i successivi figli; le famiglie con reddito fra 39'000 e 65'000 franchi hanno diritto al sussidio per il terzo e i successivi figli.
Per i sussidi 2004 sono ancora determinanti le tassazioni 2001/2002, poiché la tassazione 2003 (annuale) sarà utilizzata solo nel 2005. Sulle tassazioni 2001/2002 hanno effetto gli sgravi fiscali del terzo pacchetto. Questi hanno comportato in particolare: una maggiore deduzione per figli a carico (+ 1'800 franchi per figlio) e una maggiore deduzione per oneri assicurativi (+ 1'600 franchi). Ne consegue che una famiglia con due figli, a parità di reddito, beneficia di una riduzione dell'imponibile pari a 5'200 franchi; una famiglia con tre figli ottiene una riduzione dell'imponibile pari a 7'000 franchi e via di seguito.
Si giustifica pertanto pienamente, considerata la difficile situazione finanziaria del Cantone e tenuto conto dell'obiettivo di non aumentare il numero degli assicurati sussidiati, nello spirito della LAPS, una diminuzione dei limiti di reddito determinante per i sussidi ai figli di famiglie che non rientrano nella fascia degli assicurati sussidiati. Il sussidio sarà attribuito solo dal terzo figlio in avanti alle famiglie con reddito tra 34'000 e 55'000 franchi. Questa misura comporta un rientro di 0.8 milioni di franchi a partire dal 1° gennaio 2005.
b) Misure che non richiedono una modifica di legge
Per le medesime ragioni, il Consiglio di
Stato adeguerà i limiti di reddito determinante al di sotto dei quali
l'assicurato sussidiato ha diritto al sussidio pieno Per le famiglie il
limite passa da 20'000 a 18'000 franchi, per le persone sole da 14'000 a 13'000
franchi. A parità di reddito lordo, grazie agli sgravi fiscali del terzo
pacchetto entrati in vigore il
1° gennaio 2001, gli assicurati sussidiati non subiranno una diminuzione del
loro diritto al sussidio. La misura evita per contro che il numero dei
sussidiati con sussidio pieno aumenti inopportunamente.
Nell'intento di contenere l'onere netto a carico di Cantone e Comuni, il Governo ha anche deciso di adeguare leggermente la quota minima a carico degli assicurati sussidiati. La legge cantonale di applicazione della LAMal stabilisce che la quota minima per le persone sole e per i membri adulti delle famiglie è pari a 620 franchi; per il primo figlio a 300 franchi (il secondo e i figli successivi di famiglie sussidiate sono esonerati dal pagamento del premio riconosciuto, che è assunto interamente dallo Stato). La legge dà facoltà al Governo di stabilire annualmente una quota minima diversa. Nel 2003 la quota minima è così stabilita: 600 franchi per le persone sole fino a un reddito determinante di 14'000 franchi e per i membri adulti di famiglie fino a un reddito determinante di 20'000 franchi; 500 franchi per giovani adulti (18-25 anni); primo figlio 200 franchi fino a un reddito determinante della famiglia di 20'000 franchi. Si tratta quindi di quote minime inferiori a quelle ritenute adeguate dal legislatore nel 1996.
Il Consiglio di Stato ha deciso di adeguare
regolarmente questi importi nella misura
dell'80 % dell'aumento percentuale della quota media cantonale ponderata. Per il
2004 l'adeguamento sarà pari all'80 % dell'aumento percentuale della quota media
cantonale ponderata (piena) dei premi nelle tre categorie di assicurati.
11.3. Modifica della Legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario (Legge sanitaria) del 18 aprile 1989
L'abolizione dell'indennizzo agli Ordini sanitari per le spese di organizzazione dei picchetti festivi e notturni era già stata proposta nell'ambito del messaggio sul Preventivo 2003. In proposito si richiama integralmente la motivazione di cui al citato Messaggio n. 5318 del 5 novembre 2002, pag. 61 e la relativa proposta di modifica della Legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario del 18 aprile 1989 (Legge sanitaria), pag. 64. Ritenuto che la proposta in questione non è stata ancora evasa, si invita il Gran Consiglio a volersi pronunciare in merito alla stessa e ad adottare il relativo Disegno di Legge che modifica la Legge sanitaria del 18 aprile 1989.
11.4. DL concernente il blocco dei sussidi del DSS a enti, istituti, associazioni, fondazioni e aziende autonome al livello iscritto nel preventivo 2004
Con il decreto proposto si intende contenere
l'incremento di spese per contributi a enti e associazioni - e, in un caso
(mantenimento a domicilio), a persone - entro limiti che non superino gli
importi del consuntivo 2002 maggiorati del rincaro intervenuto nel 2003
(0.6 %) e previsto per il 2004 (0.6 %) oppure gli importi del preventivo 2003
maggiorati del 2.5 % (fa stato il più basso di questi due limiti).
Con questa limitazione, i sussidi oggetto del decreto diminuiranno complessivamente nel 2004 di 4.8 milioni di franchi rispetto al Preventivo 2003. Il contenimento rispetto alla spesa chiesta dai servizi dal DSS è di 10.4 milioni di franchi. L'evoluzione proposta dal Governo è presentata nella tabella seguente:
|
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Differenza |
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Sussidi |
P.2003 |
P.2004 |
Assoluta |
% |
|
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|
362006 - 231: contributi cantonali ai SACD |
3'048'000 |
3'499'700 |
451'700 |
14.8 % |
|
|
365025 - 231: ai servizi di appoggio |
1'432'800 |
1'254'000 |
- 178'800 |
- 12.5 % |
|
|
366027 - 231: mantenimento a domicilio |
7'396'500 |
7'581'400 |
184'900 |
2.5 % |
|
|
365026 - 232: case per anziani |
18'376'100 |
16'024'400 |
- 2'351'700 |
- 12.8 % |
|
|
365027 - 233: provvedimenti per integrazione invalidi |
617'000 |
632'400 |
15'400 |
2.5 % |
|
|
365131 - 233: istituti per invalidi minorenni |
4'644'000 |
4'760'100 |
116'100 |
2.5 % |
|
|
365132 - 233: istituti per invalidi adulti |
22'063'000 |
20'688'400 |
- 1'374'600 |
- 6.2 % |
|
|
365028 - 235: contributi cantonali per colonie |
610'000 |
467'200 |
- 142'800 |
- 23.4 % |
|
|
365029 - 235: formazione monitori colonie |
63'338 |
64'100 |
762 |
1.2 % |
|
|
365030 - 235: progetti singoli di giovani |
260'000 |
224'900 |
- 35'100 |
- 13.5 % |
|
|
365031 - 235: contributi cantonali per centri giovani |
230'000 |
109'500 |
- 120'500 |
- 52.4 % |
|
|
365032 - 235: contributi cantonali agli asili nido |
5'554'800 |
5'339'700 |
- 215'100 |
- 3.9 % |
|
|
365033 - 235: istituti per casi sociali |
10'443'700 |
10'397'600 |
- 46'100 |
- 0.4 % |
|
|
365034 - 235: foyers per minorenni |
2'729'408 |
2'762'300 |
32'892 |
1.2 % |
|
|
365035 - 235: contributi a enti per la famiglia |
1'596'300 |
1'332'800 |
- 263'500 |
- 16.5 % |
|
|
365043 - 296: contributo spese personale autolettighe |
2'600'000 |
2'579'000 |
- 21'000 |
- 0.8 % |
|
|
365046 - 297: contributo cantonale alle Antenne |
1'500'000 |
657'800 |
- 842'200 |
- 56.1 % |
|
|
Totale |
83'164'946 |
78'375'300 |
- 4'789'646 |
- 5.8 % |
|
L'intervento proposto su questi sussidi si rende necessario alla luce dell'evoluzione registrata a partire dal 2001. L'insieme dei sussidi che erano stati sottoposti al decreto approvato il 16 dicembre 1999 è infatti fortemente aumentato. L'evoluzione è la seguente (in migliaia di franchi):
|
Anno |
Totale sussidi DL |
Variazione |
|
|
|
|
|
2000 |
282'075 |
|
|
2001 |
301'698 |
+ 7.0 % |
|
2002 |
343'549 |
+ 13.9 % |
|
2003 (preventivo) |
361'474 |
+ 5.2 % |
|
2004 (preventivo) |
357'279 |
- 1.2 % |
Per frenare questa evoluzione finanziariamente insostenibile, il Consiglio di Stato ha deciso di intervenire sulla parte dei sussidi soggetti al decreto del 1999 che riguarda il settore socio-sanitario, constatato che, sebbene siano state adeguate le basi legali, non sono ancora stati approvati i mandati di prestazione, con la definizione di contributi globali. Occorre prendere atto che questa spesa sociale, benché motivata, non è più sostenibile per le finanze del Cantone. L'aumento della spesa deriva:
- dal forte incremento della popolazione anziana;
- dal forte aumento della popolazione riconosciuta invalida ai sensi dell'AI;
- dall'evoluzione di fenomeni di degrado relazionale e comportamentale che appaiono in nuclei familiari fragili;
- dalla crescita della domanda di spazi e servizi per attività dei giovani e dei bambini, anche con funzione di prevenzione;
- dall'adeguamento dei salari (rincaro e scatti d'anzianità);
- dall'aumento del numero di personale più qualificato (infermieri, educatori specializzati);
- dal contenimento o dalla riduzione dei sussidi federali (settore invalidi e minorenni) e dalle difficoltà di ottenere maggiori rimborsi dagli assicuratori malattia e maggiori tariffe dagli utenti.
Di fronte a queste tendenze e dopo i
consistenti aumenti di spesa attuati nel periodo
2000-2003 a beneficio degli enti interessati, il Cantone è costretto ad
intervenire per bloccare una tendenza che avrebbe conseguenze finanziarie molto
pesanti e quindi richiederebbe, per essere sostenuta, importanti aumenti di
imposte.
L'amministrazione, i Comuni, gli enti e le associazioni sussidiate dovranno trovare le soluzioni meno dolorose per far fronte ai contenimenti di spesa proposti:
- ridimensionamento dell'offerta, anche in presenza di una domanda crescente (maggiore selettività nella concessione di provvedimenti);
- rinuncia a determinate offerte;
- nuove soluzioni meno costose alle necessità di presa a carico;
- ridimensionamento degli standard qualitativi delle prestazioni;
- eventuale contenimento del personale.
Decreto legislativo concernente il blocco dei sussidi del DSS a enti, istituti, associazioni, fondazioni e aziende autonome
|
|
C.2000 |
C.2001 |
C.2002 |
P.2003 |
P.2004 |
P.2004/P.2003 |
P.2004/P.2003 % |
|
Contributi cantonali ai SACD |
2'465'927 |
2'535'384 |
3'640'000 |
3'048'000 |
3'499'700 |
451'700 |
14.8% |
|
Ai servizi di appoggio |
1'562'162 |
1'147'692 |
1'239'100 |
1'432'800 |
1'254'000 |
-178'800 |
-12.5% |
|
Mantenimento a domicilio |
4'530'708 |
5'499'103 |
6'441'640 |
7'396'500 |
7'581'400 |
184'900 |
2.5% |
|
Case per anziani |
12'222'226 |
14'497'665 |
15'833'800 |
18'376'100 |
16'024'400 |
-2'351'700 |
-12.8% |
|
Provvedimenti per integrazione invalidi |
523'506 |
564'666 |
745'836 |
617'000 |
632'400 |
15'400 |
2.5% |
|
Istituti per invalidi minorenni |
3'211'433 |
2'766'444 |
5'035'725 |
4'644'000 |
4'760'100 |
116'100 |
2.5% |
|
Istituti per invalidi adulti |
12'720'406 |
16'374'569 |
20'442'312 |
22'063'000 |
20'688'400 |
-1'374'600 |
-6.2% |
|
Contributi cantonali per colonie |
463'212 |
491'855 |
461'635 |
610'000 |
467'200 |
-142'800 |
-23.4% |
|
Formazione monitori colonie |
41'150 |
53'106 |
63'338 |
63'338 |
64'100 |
762 |
1.2% |
|
Progetti singoli di giovani |
208'826 |
236'569 |
222'178 |
260'000 |
224'900 |
-35'100 |
-13.5% |
|
Contributi cantonali per centri giovani |
86'909 |
97'326 |
108'234 |
230'000 |
109'500 |
-120'500 |
-52.4% |
|
Contributi cantonali agli asili nido |
5'085'803 |
5'588'157 |
5'347'809 |
5'554'800 |
5'339'700 |
-215'100 |
-3.9% |
|
Istituti per casi sociali |
9'161'010 |
9'608'649 |
10'273'953 |
10'443'700 |
10'397'600 |
-46'100 |
-0.4% |
|
Foyers per minorenni |
1'837'970 |
2'351'746 |
2'729'408 |
2'729'408 |
2'762'300 |
32'892 |
1.2% |
|
Contributi a enti per la famiglia |
1'198'020 |
1'370'274 |
1'316'998 |
1'596'300 |
1'332'800 |
-263'500 |
-16.5% |
|
Contributo spese personale autolettighe |
2'434'250 |
2'497'540 |
2'548'330 |
2'600'000 |
2'579'000 |
-21'000 |
-0.8% |
|
Contributo cantonale alle Antenne |
962'114 |
977'513 |
650'000 |
1'500'000 |
657'800 |
-842'200 |
-56.1% |
|
TOTALE |
58'715'632 |
66'658'259 |
77'100'297 |
83'164'946 |
78'375'300 |
-4'789'646 |
-5.8% |
|
Variazione anno precedente (fr.) |
|
7'942'627 |
10'442'038 |
6'064'649 |
-4'789'646 |
|
|
|
Variazione anno precedente (%) |
|
13.5% |
15.7% |
7.9% |
-5.8% |
|
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|
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|
Variazione 2000 - 2004 (fr.) |
19'659'668 |
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Variazione 2000 - 2004 (%) |
33.5% |
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11.5. La legge sull'assistenza sociale dell'8 marzo 1971
Si propone di introdurre nella Legge sull'assistenza sociale dell'8 marzo 1971, Capitolo III Finanziamento, rimborso e regresso, il seguente articolo 32:
"Art. 32
1Le spese derivanti dall'applicazione di questa legge sono a carico dello Stato.
2Il Comune di domicilio del beneficiario delle prestazioni di cui agli artt. 18 e 20 partecipa alle relative spese e agli eventuali ricuperi nella misura del 20%."
Grazie a questa partecipazione, il risultato d'esercizio dello Stato sarebbe migliorato di circa 6 milioni di franchi.
La Legge sull'assistenza sociale (LAS) dell'8 marzo 1971, entrata in vigore il 1° gennaio 1972, prevedeva al Capo III "Finanziamento, rimborso e regresso", art. 32, che gli oneri derivanti dall'applicazione fossero a completo carico del bilancio ordinario dello Stato, riservato il diritto di rimborso o di regresso secondo le disposizioni degli articoli successivi. Nessuna partecipazione era richiesta ai Comuni di domicilio degli assistiti. Nell'ambito dei provvedimenti di risanamento finanziario proposti dal Consiglio di Stato con il Messaggio dell'8 ottobre 1980, il Gran Consiglio adottava, il 23 dicembre 1980, la modifica della LAS con l'introduzione di un nuovo articolo 32a del seguente tenore:
"Il Comune di domicilio dell'assistito partecipa alle spese per prestazioni assistenziali ed agli eventuali ricuperi nella misura del 30%".
Il 18 dicembre 2000 il Gran Consiglio ha accolto l'iniziativa Paolo Beltraminelli del 26 giugno 2000 per l'abrogazione dell'art. 32a della LAS con effetto dal 1° gennaio 2001. Il 3 dicembre 2002, il Gran Consiglio approvava senza opposizioni l'ulteriore revisione della LAS proposta con il Messaggio del Consiglio di Stato dell'8 maggio 2002, che mirava in primo luogo a rendere compatibile la Las con la Laps.
Il Messaggio esponeva ampiamente (pp. 8-13) le ragioni che rendevano necessaria e desiderabile la ridefinizione del ruolo del Comune nell'ambito della LAS, tra l'altro a causa dell'adozione da parte del Gran Consiglio dell'iniziativa Beltraminelli. In particolare, senza cancellare l'opportunità, quando necessario, di un coinvolgimento del Comune nella verifica delle condizioni economiche e personali del beneficiario di prestazioni assistenziali (art. 52 lett.d), Messaggio e relativo Rapporto della commissione della gestione e delle finanze (del 5 novembre 2002) sottolineavano la necessità di un approccio professionale alle decisioni sulle prestazioni assistenziali, basato sui parametri oggettivi e complessi previsti dalla Laps e applicati dalla Las (quali l'unità di riferimento e il reddito disponibile residuale), come pure sulle direttive e raccomandazioni intercantonali in materia (norme della Conferenza svizzera dell'azione sociale e raccomandazioni della Conferenza dei direttori delle opere sociali). Dal primo febbraio di quest'anno, la revisione della Las, unitamente alla Laps, sono in vigore.
Il Consiglio di Stato non intende rimettere in discussione questa nuova impostazione Tuttavia, sembra utile sottolineare quanto segue.
La Las riveduta prevede alcuni dispositivi per garantire il potere di controllo di ogni Comune sulle decisioni in materia di prestazioni assistenziali e indurne la non adozione, la revoca o la modifica nei casi pertinenti: quando il Comune è a conoscenza delle condizioni del suo cittadino che, con tutta verosimiglianza, non permettono l'accesso ad una prestazione assistenziale.
Il Consiglio di Stato è persuaso che l'introduzione di una partecipazione dei Comuni al finanziamento della Las - al di là del suo impatto positivo immediato sui risultati d'esercizio del Cantone - può valorizzare queste competenze già attribuite al Comune: esso sarà incentivato a farne un sempre miglior uso, poiché sarebbe chiamato a sopportare le conseguenze finanziarie di decisioni che, in base a informazioni oggettive in suo possesso, sarebbero indebite.
La misura proposta implicherà un intervento nel software di gestione delle prestazioni sociali Laps, così da agevolare la fatturazione ai Comuni della loro partecipazione (che comporta qualche problema nei casi in cui i beneficiari di prestazioni assistenziali cambiano domicilio durante il periodo in cui ricevono prestazioni). I costi e i tempi di questo intervento devono essere stimati.
11.6. Modifica della Legge della scuola del 1° febbraio 1990
Il Servizio della ginnastica correttiva ha subito negli ultimi anni una ristrutturazione che ha imposto una revisione dei suoi compiti e, conseguentemente, la riduzione degli effettivi operanti nel Servizio.
A questo proposito il Consiglio di Stato, con decisione del 10 luglio 2001, ha assegnato al Servizio i seguenti compiti:
- prevenzione primaria collettiva (educazione al portamento) nelle scuole elementari e medie (I e II media);
- prevenzione secondaria (controllo) per gli allievi dalla III elementare alla IV media.
Nel contempo la citata risoluzione governativa ha stabilito che non verrà più assunta dal Servizio la cura degli allievi; coloro che necessitassero di interventi individuali sono segnalati dal Servizio alle famiglie per gli interventi del caso.
A partire dal settembre 2003 il Servizio ha assunto i nuovi compiti - nella scuola media limitatamente alla I media - coinvolgendo complessivamente 16 docenti a tempo pieno (nel 1998/99 il Servizio disponeva per le sue attività di 27.5 tempi pieni).
A questo proposito sono stati elaborati dei nuovi programmi di educazione al portamento con l'obiettivo di prevenire le affezioni più importanti dell'apparato locomotore.
La situazione delle finanze cantonali impone ora di rivedere nuovamente i compiti assegnati solo alcuni anni fa al Servizio.
In proposito il Consiglio di Stato ritiene che - impregiudicati la validità del contributo assicurato dai docenti e i benefici connessi con l'attività preventiva - i crescenti oneri a carico dello Stato non consentono più di svolgere pienamente i compiti assegnati al Servizio. Se ne propone quindi la cessazione dell'attività da attuare sull'arco di alcuni anni, in ogni caso entro il 1° settembre 2007.
Questo lasso di tempo dovrebbe consentire all'autorità di nomina di ridurre progressivamente l'effettivo del Servizio non procedendo più alla sostituzione dei partenti, di limitare transitoriamente l'attività in alcune scuole o regioni del Cantone, di ricercare una collocazione professionale diversa per i docenti nominati o - in alcuni casi - di procedere alla cessazione del rapporto d'impiego in conformità delle disposizioni previste dalla LORD.
A partire dal settembre 2007 l'impatto finanziario della misura conseguente all'abrogazione dell'art.71 della legge della scuola è valutabile in ca. 2 milioni di franchi.
É possibile che una parte del contenimento della spesa possa essere anticipata nella fase transitoria (2004-2006).
11.7. Modifica della Legge cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio del 23 maggio 1990
Il Consiglio di Stato propone, quale misura di contenimento della spesa, di abrogare l'art. 94 LALPT:
Sussidio cantonale
1Il Cantone sussidia le spese di allestimento dei Piani regolatori o dei Piani particolareggiati comunali o intercomunali quando essi sono dipendenti da pianificazioni cantonali o quando servono ad adottare provvedimenti di riconosciuta valenza cantonale.
2Il sussidio è calcolato proporzionalmente all’interesse cantonale e tiene conto della forza finanziaria dei Comuni risultante dall’indice di capacità finanziaria dei Comuni ticinesi.
3Il Cantone assume integralmente i costi in caso di esclusivo interesse cantonale.
La norma in questione costituisce la base legale per la concessione di sussidi ai Comuni per i lavori pianificatori di chiaro interesse cantonale. L'esecutivo è ben conscio che la norma in questione è stata recentemente modificata, ma ritiene che tale misura, nell'ottica di risparmio delle uscite correnti, possa essere ritenuta sopportabile. Il risparmio è quantificabile in fr. 250'000 annui a far tempo dal 1° gennaio 2006, ritenuto che per i prossimi due anni (2004 e 2005) occorre dar seguito alle promesse di sussidio con i Comuni.
11.8. Modifica del Decreto legislativo sulla protezione delle bellezze naturali e del paesaggio del 16 gennaio 1940
Il Consiglio di Stato propone, quale misura
di contenimento della spesa, di abrogare
l'art. 4 del Decreto legislativo sulla protezione delle bellezze naturali e del
paesaggio:
1Il Cantone, a dipendenza dell’importanza nazionale, regionale o locale dell’oggetto e in ragione della partecipazione finanziaria da parte della Confederazione, può assegnare sussidi fino al 50 % delle spese per la conservazione e la manutenzione di paesaggi, località caratteristiche, luoghi storici, e monumenti culturali, nonché per le acquisizioni e i lavori di esplorazione e di documentazione necessari.
2L’ assegnazione del sussidio può essere subordinata a condizioni per la conservazione, manutenzione e cure dell’ oggetto e delle sue adiacenze.
3I comuni e i patriziati possono essere tenuti a contribuire alle spese per la protezione delle bellezze naturali e del paesaggio in proporzione al loro interesse e alla loro capacità finanziaria.
4Il contributo è fissato dal Consiglio di Stato, udito il comune o il patriziato interessato.
5Eccezionalmente, nel caso di comuni a debole capacità finanziaria, il Cantone può assegnare sussidi fino al 90 % delle spese.
L'esecutivo ritiene che tale misura, nell'ottica di risparmio delle uscite correnti, possa essere ritenuta sopportabile. Il risparmio è quantificabile in fr. 300'000 annui a far tempo dal 1° gennaio 2007, ritenuto che per i prossimi tre anni (2004, 2005 e 2006) occorre onorare le promesse di sussidio e le convenzioni sottoscritte.
11.9. Modifica della Legge cantonale sulle foreste (LCFo) del 21 aprile 1998
Tenuto conto della tendenza attuale della situazione finanziaria del Cantone e della relativa necessità di controllare la spesa, nell'ambito del riesame dei compiti dello Stato, il Consiglio di Stato ha ritenuto opportuno mettere in discussione la necessità di mantenere un demanio forestale così come concepito attualmente. Posta la necessità di continuare l'attività svolta dal vivaio forestale di Lattecaldo, quale punto di riferimento per la castanicoltura ticinese e piazza di compostaggio dei Comuni della Valle di Muggio, si ritiene possibile, onde intervenire all'origine dei costi relativi, vendere i beni immobiliari costituiti dal bosco, dagli alpi e dagli stabili ed impianti ivi ubicati di proprietà del Cantone (valore stimato in ca. 10 milioni di franchi).
Questo intervento permette di rinunciare alla squadra del Demanio forestale (attualmente composta da 4 operai forestali e da 3 apprendisti) e all'acquisto e alla manutenzione degli attrezzi e macchinari necessari alla gestione del demanio.
Sulla gestione corrente l'effetto di questa misura di contenimento è la seguente:
- risparmio sul personale: fr. 342'000.00
- risparmio sugli acquisti degli attrezzi: fr. 53'000.00
- risparmio per interventi selvicolturali tramite incarichi a terzi: fr. 105'000.00
per un risparmio annuo (considerate le mancate entrate per fr. 62'000.00) di fr. 438'000.00 a far tempo dal 1° gennaio 2005.
Occorre specificare che la soppressione del demanio forestale comporterà il riconoscimento di indennità per un importo di fr. 280'763.00 (indennità d'uscita per il personale e costo di riscatto di un contratto in essere). In attesa di procedere alla vendita dei beni immobiliari di cui sopra, la manutenzione delle strade demaniali, degli stabili e dei rifugi potrà essere garantita tramite la dislocazione di personale in forza alla Sezione forestale. Pure la funzione di protezione del bosco demaniale potrà essere garantita a medio-lungo termine senza la squadra demaniale.
Questa proposta comporta la modifica del capoverso 1 dell'art. 36 della legge cantonale sulle foreste:
Demanio forestale (testo attuale)
Art. 36 1Il demanio forestale è costituito:
- dai boschi e dagli alpi di proprietà del Cantone;
- dagli edifici e dagli impianti ivi ubicati;
- dal vivaio forestale.
2Per quanto non stabilito dalla
presente legge è applicabile la legge sul demanio del
18 marzo 1986.
Demanio forestale (testo nuovo)
Art. 36 1Il demanio forestale è costituito dal vivaio forestale.
2Per quanto non stabilito dalla
presente legge è applicabile la legge sul demanio del
18 marzo 1986.
11.10. Modifica delle modalità di gestione dell'Aeroporto cantonale
Il Consiglio di Stato si è già espresso sulla possibilità di aggiornare la gestione dell'aeroporto cantonale di Locarno nell'ambito della partecipazione del Cantone nella gestione dell'aeroporto di Lugano-Agno In quest'ottica il Municipio di Lugano ha licenziato il messaggio per la privatizzazione dell'aeroporto di Lugano-Agno, nel quale è pure indicata la possibilità di gestire, per il 1° gennaio 2005, in comune Lugano-Agno e Locarno Ciò implica l'elaborazione di un preciso mandato di prestazione tra Cantone e nuovo gestore. Dal profilo operativo, questa strategia comporterà la modifica delle autorizzazioni federali (UFAC) a gestire l'aeroporto del 28 dicembre 1956 e 8 agosto 1973 e il contratto Confederazione-Cantone del 1° novembre 1972 per la gestione comune dell'aeroporto.
Il risparmio delle uscite correnti per il Cantone - a far tempo dal 1° gennaio 2005 - è quantificabile in 1.8 milioni di franchi.
11.11. Modifica della Legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti del 5 novembre 1954
In base alle previsioni del Preventivo 2004 la riduzione lineare del 10 % del sussidio cantonale per le scuole comunali comporta in pratica un trasferimento di oneri e un aggravio per i comuni per un importo complessivo di 5.33 milioni di franchi così suddiviso:
- per i comuni con sezioni di scuola dell'infanzia: fr. 1'430'000
- per i comuni con sezioni di scuola elementare: fr. 3'900'000
La misura di contenimento adottata dal Consiglio di Stato è in pratica il ripristino della misura già decisa dal Gran Consiglio il 17 dicembre 1998 per gli anni 2000-2002 e che ora si propone di adottare in forma definitiva a decorrere dal 1° gennaio 2004.
La riduzione del sussidio si applica sugli stipendi dei docenti sussidiati in carica nell'anno scolastico 2003/2004 (gennaio-agosto 2004) e sugli stipendi versati ai docenti negli anni scolastici successivi.
Il Consiglio di Stato è consapevole dello sforzo nuovamente richiesto ai comuni, ma ritiene che questa misura di risparmio permetta comunque di mantenere una scuola dell'infanzia ed elementare qualitativamente valide, in alternativa ad altre misure di contenimento ben più delicate per la qualità dell'insegnamento quale, ad esempio, l'aumento del numero di allievi per classe oltre il limite attuale di 25 allievi.
11.12. Modifica della Legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995
La misura proposta dal Consiglio di Stato è intesa a richiedere ai docenti delle scuole cantonali (scuole medie, medie superiori, scuole professionali, ginnastica correttiva, Alta scuola pedagogica) di insegnare un'ora lezione settimanale in più rispetto alla normativa vigente.
L'attuale art. 79 LORD prescrive il numero di ore settimanali d'insegnamento: esso, per la maggior parte dei docenti, è compreso tra le 23 ore e le 27 ore settimanali a dipendenza del grado di scuola e delle materie insegnate.
Ovviamente il numero delle ore settimanali d'insegnamento è solo una parte dell'onere di servizio del docente, così come ben indicato dall'art. 78 LORD.
Le norme di applicazione di queste disposizioni sono contenute nel Regolamento concernente l'onere d'insegnamento dei docenti, del 20 agosto 1997.
La modifica di legge proposta porta quindi a 24 il numero minimo di lezioni settimanali richieste ai docenti e a 28 il numero massimo.
Dopo la modifica di legge proposta occorrerà pure procedere alla modifica del citato Regolamento nei seguenti termini:
a) docenti di scuola media:
|
1. |
25 ore lezione in generale; |
|
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2. |
28 ore lezione per i docenti di |
- educazione alimentare, |
|
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- educazione fisica, |
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- educazione manuale e tecnica, |
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- educazione musicale, |
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- educazione visiva, |
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|
|
- attività commerciali. |
b) docenti di liceo e della scuola cantonale di commercio:
1. 24 ore lezione in generale;
2. 27 ore lezione per i docenti di educazione fisica e sportiva, arti visive, musica strumentale.
c) docenti delle scuole professionali secondarie:
SAM, SA, SPAI, SPC, SMC, SMP, SAA, SMT (grado sec. II), SD (propedeutica), SOS:
1. 25 ore lezione in generale;
2. 28 ore lezione docenti di educazione fisica, materie speciali, progettazione;
3. 33 ore lezione (+ 7 di preparazione) docenti di lavoro, di laboratorio e di esercitazioni pratiche.
d) docenti delle scuole professionali superiori:
SSST, SSCI, SSMT, SSIG, SSAT, SSFS:
1. 24 ore lezione in generale;
2. 27 ore lezione docenti di materie speciali e di progettazioni;
3. 33 ore lezione (+ 7 di preparazione) docenti di lavoro e laboratorio;
4. 40 ore lezione docente assistente dei lavori di diploma.
e) docenti di ginnastica correttiva:
27 ore lezione.
g)1Le ore annue di servizio dei docenti a tempo pieno di didattica disciplinare, di scienze dell’educazione e di altre materie dell’Alta scuola pedagogica (ASP) sono stabilite in 1968 ore, già dedotte le 4 settimane di vacanza.
2Per i docenti che beneficiano di 5 o 6 settimane di vacanza in base alle disposizioni della LORD, le ore annue di servizio sono ridotte a 1927, rispettivamente 1886 ore.
L'effetto di questa misura strutturale, già introdotta in alcuni cantoni o in via d'introduzione, comporta un contenimento della gestione corrente valutato in ca. 11 milioni di franchi, oneri sociali compresi.
È prevista l'introduzione della nuova normativa a decorrere dal 1 settembre 2004, quindi con un effetto sul Preventivo 2004 valutabile in ca. 4 milioni di franchi.
Per la portata finanziaria e per i riflessi sull'occupazione la misura è particolarmente incisiva; per quest'ultimo aspetto essa si tradurrà in una minor possibilità di assunzione per l'anno scolastico 2004/05.
Infatti il numero di ore d'insegnamento "risparmiate" in seguito al maggior numero di ore settimanali impartite dai docenti è teoricamente di ca. 2100 ore.
Il flusso demografico positivo che si registra ancora nella scuola media e nelle scuole medie superiori e le necessità di ricambio legate a congedi o a pensionamenti del corpo insegnante attualmente in servizio dovrebbero consentire di assorbire la modifica strutturale senza dover far ricorso a licenziamenti.
A titolo prudenziale il Consiglio di Stato intende comunque posticipare alla prossima primavera le proposte di nomina retroattive all'anno scolastico 2003/04 in modo da esaminare settore per settore, disciplina per disciplina, l'impatto della misura decisa, evitando così di procedere a delle nomine di docenti e, successivamente, a dei licenziamenti.
La presenza di un buon numero di docenti incaricati dovrebbe in ogni caso evitare una simile procedura.
La misura proposta avrà in pratica i seguenti effetti:
- per i docenti che insegnano attualmente a tempo pieno le ore d'insegnamento saranno aumentate di un'unità, mentre rimarrà invariato lo stipendio;
- per i docenti che insegnano attualmente a tempo parziale le ore d'insegnamento impartite saranno retribuite in base ad una diversa base di calcolo, ciò che determinerà a parità di ore d'insegnamento il versamento di un salario inferiore.
11.13.
Modifica della Legge sulla
stima ufficiale della sostanza immobiliare del
13 novembre 1996
L'art. 32 della Legge sulla stima prevede che le nuove stime siano notificate sotto forma di decisione a tutti i proprietari interessati per lettera raccomandata.
Le decisioni da intimare sono circa 400'000, delle quali circa 180'000 si riferiscono ai fondi edificabili o edificati e il resto ai fondi non edificabili (terreni agricoli, boschi, pascoli, ecc.).
L'invio per raccomandata comporterebbe un costo di circa 2 milioni di franchi. In caso d'indirizzo non aggiornato o insufficiente si dovrebbe inoltre procedere a una nuova intimazione, con costi aggiuntivi.
Considerate le difficoltà finanziarie con cui il Cantone è confrontato, una simile spesa appare poco sostenibile. Il Consiglio di Stato ha quindi vagliato le possibilità di contenimento, che, come si vedrà di seguito, consentono un risparmio di oltre 1.8 milioni di franchi, senza causare particolari problemi ai cittadini interessati e senza compromettere la qualità del servizio. Nonostante si tratti di una misura di semplice attuazione, essa richiede tuttavia una modifica di legge.
L'Ufficio stima intende intimare le decisioni solo per i fondi edificabili o edificati, ossia quelli di maggior valore per i quali i proprietari hanno compilato la dichiarazione di stima.
Per gli altri fondi (terreni agricoli, incolti, boschi o senza destinazione specifica il cui valore massimo di stima è di 40 centesimi al mq) si intende procedere al semplice deposito presso la cancelleria comunale, nell'ambito della pubblicazione di tutti i documenti inerenti alle nuove stime, così come avveniva in passato per le stime di tutti i fondi.
Con questa soluzione si risparmieranno circa fr. 1'100'000 (220'000 fondi a fr. 5).
Un ulteriore
risparmio sarà attuato rinunciando all'invio per lettera raccomandata e
procedendo per posta A. La minor spesa è di fr. 4.00 per invio per un totale di
fr. 720'000.
Si propone pertanto di modificare l'art. 32 della Legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare del 16 novembre 1996 eliminando l'obbligo dell'intimazione della decisione di stima per via raccomandata.
Con la modifica di legge proposta, il risparmio previsto sulle spese per l'invio delle decisioni di stima ammonta per il Preventivo 2004 a fr. 1'820'000.
11.14. Modifica Legge concernente l'imposta sui cani del 24 novembre 1980
Art. 3 (testo attuale)
I Comuni vigilano sulle notifiche dei cani tenuti sul territorio comunale.
Essi provvedono in particolare a comunicare al Dipartimento finanze e economia., alla fine di ogni mese, la distinta delle notifiche ricevute e a segnalare i trasgressori non iscritti nell'elenco.
I Comuni ricevono, alla fine di ogni anno, una quota sull'imposta complessiva pagata dai possessori domiciliati nel Comune, pari a 20 franchi per ogni iscritto nell'elenco.
Art. 3 (testo nuovo)
I Comuni vigilano sulle notifiche dei cani tenuti sul territorio comunale.
Essi provvedono in particolare a comunicare al Dipartimento finanze e economia, alla fine di ogni mese, la distinta delle notifiche ricevute e a segnalare i trasgressori non iscritti nell'elenco.
L'approvazione della nuova legge sull'agricoltura, avvenuta in Gran Consiglio il
3 ottobre 2002, ha imposto il trasferimento dai Comuni al Cantone degli oneri
relativi all'inseminazione artificiale e per le condotte veterinarie.
Il Consiglio di Stato aveva aderito al testo votato in Gran Consiglio a condizione di neutralizzare il ribaltamento degli oneri citati al punto precedente sui conti dello Stato. A questo proposito era stato deciso che al più tardi entro il 1° gennaio 2004 sarebbe stata abolita la quota d'imposta sui cani riversata ai Comuni (art. 3 della Legge concernente l'imposta sui cani del 24 novembre 1980). Il messaggio sul Preventivo 2004 ha anticipato il messaggio sulla nuova Legge sui cani e pertanto in questa sede viene proposta la modifica dell'attuale Legge concernete l'imposta sui cani del 24 novembre 1980.
Si propone pertanto di modificare l'art.3 della legge con l'abolizione del paragrafo inerente il versamento ai Comuni di una quota sull'imposta complessiva pagata dai possessori domiciliati nel Cantone (pari a fr. 20 per ogni cane iscritto nel catalogo).
Il
risparmio previsto con la modifica di legge proposta ammonta per il Preventivo
2004 a
fr. 410'000.00, pari agli oneri trasferiti dai Comuni al Cantone con l'entrata
in vigore della nuova legge sull'agricoltura.
11.15. Modifica della Legge sul turismo del 30 novembre 1998
In base alla Legge sul turismo del 30 novembre 1998 le attività di promozione turistica, svolte principalmente dall'Ente ticinese per il turismo, sono finanziate anche mediante il riversamento all'ETT di una quota di due tributi. Si tratta:
a) della quota parte della tassa cantonale sul gioco d'azzardo, per un importo pari all'1 % del prodotto lordo dei giochi (tassa sui Kursaal; art. 11 lettera d) L-tur);
b) del 50% dell'importo annuo della patente o del permesso pagato dagli esercizi pubblici senza alloggio, dai grotti e dai canvetti, sempre per la promozione turistica (art. 19 cpv. 2 L-tur).
L'ETT è finanziato principalmente con la tassa di promozione incassata presso i datori di alloggio (70 % del gettito totale di questa tassa). Dal 2003 il Cantone ha abolito il contributo ricorrente (che è oscillato negli ultimi dieci anni tra 800'000 e 1'500'000 franchi annui). Per contro, nell'ambito dell'approvazione del primo credito quadro per gli aiuti agli investimenti turistici (periodo 2002-2005), il Gran Consiglio ha stanziato un credito quadro quadriennale di 8 milioni di franchi specificamente destinato al finanziamento dei progetti di promozione turistica elaborati e attuati dall'ETT. L'ente percepisce inoltre altre entrate (quote dei soci, eventuali proventi da partecipazioni a società commerciali con scopi turistici, fatturazione di prestazioni a terzi).
Tenuto conto della difficile situazione finanziaria dello Stato, si ritiene sostenibile ridurre le due quote relative alle tasse sui Kursaal e a quelle sulle patenti degli esercizi pubblici senza alloggio. Il risparmio per il Cantone è quantificato in 110'000 franchi circa, che resteranno al Cantone per il finanziamento delle sue prestazioni e dei suoi servizi.
11.16. Modifica Legge tributaria del 21 giugno 1994
La misura straordinaria proposta dal Consiglio di Stato per il 2004 soltanto, che consiste nel prevedere un aggravio una tantum del 3.823 % sull’imposta sul reddito delle persone fisiche, permette di aumentare il gettito 2004 di 21.9 milioni di franchi. Pertanto, il gettito 2004 delle persone fisiche raggiunge complessivamente 668.2 milioni di franchi.
Per quanto attiene le imposte alla fonte l’aggravio straordinario del 3.823 % proposto dal Consiglio di Stato permette di aumentare il gettito 2004 di 2.3 milioni di franchi, portandolo a complessivi 62.3 milioni di franchi.
11.17. Conclusione
Il Consiglio di Stato, per le motivazioni esposte, chiede al Gran Consiglio di approvare i Decreti legislativi.
Si evidenzia che nel caso i Disegni di Decreti legislativi non venissero approvati dal Parlamento, le attuali basi legali resterebbero in vigore, per cui bisognerà procedere al ripristino nel Preventivo 2004 dei relativi crediti.
12. altre misure di contenimento
Di seguiti elenchiamo una serie di misure di contenimento della spesa di competenza del Consiglio di Stato o dei singoli Dipartimenti che non necessitano di modifiche di legge.
Dipartimento istituzioni
Rinuncia al 50 % dell'aumento di credito dedicato all'integrazione degli stranieri;
Rinuncia al progetto di certificazione ISO9001 per la Sezione permessi e immigrazione;
Rinuncia al sostegno finanziario agli Enti designati al sostegno alle ex prostitute nel quadro della Legge sulla prostituzione;
Riduzione al 50 % degli aiuti straordinari necessari per l'alimentazione della banca dati INFOSTAR dello stato civile e conseguente allungamento del periodo di ripresa dati;
Dilazione su più anni degli aiuti al risanamento stanziati per le aggregazioni;
Rinuncia al potenziamento del personale di sorveglianza al Penitenziario cantonale e rinuncia alla scuola di formazione;
Riduzione del personale di supporto al Tribunale d'Appello;
Riduzione del personale di supporto presso le Preture;
Rinuncia al potenziamento pro tempore del Tribunale delle Espropriazioni in vista dell'entrata in vigore delle nuove stime;
Nuova impostazione dell'organizzazione della Protezione civile in vista della nuova Legge cantonale a seguito della nuova riforma in atto;
Rinuncia del progetto e-policing della Polizia cantonale.
Dipartimento dell'educazione, cultura e dello sport
Sospensione della LAPS per il settore delle borse di studio LAPS (Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali): contenimento - 4.5 mio di fr. per il 2004; - 6.5 mio di fr. a partire dal 2005 fino all'entrata in vigore della Nuova perequazione finanziaria;
Sospensione fino al
settembre 2008 della concessione del congedo d'aggiornamento:
- 0.6 mio di fr. annui;
Chiusura della sede del Centro didattico cantonale di Chiasso, con effetto al 31 dicembre 2003;
Aumento del 20 % delle tasse scolastiche delle scuole terziarie e delle tasse dei corsi per adulti (+ 10%), con effetto al settembre 2004;
Finanziamento con il Fondo lotteria di parte del contributo al Festival del film di Locarno;
Riduzione del 5 % del contributo 2004 alla SUPSI;
Riduzione del 5 % del contributo 2004 all'USI.
13. CONCLUSIONI
Per le considerazioni che precedono vi invitiamo a voler approvare gli annessi Decreti legislativi.
Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori Consiglieri, l'espressione della nostra massima stima.
Per il Consiglio di
Stato:
Il Presidente, M. Borradori
Il Cancelliere, G. Gianella
Disegno di
LEGGE
sulla perequazione finanziaria intercomunale (LPI) del 25 giugno 2002; modifica
Il
Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino
- visto il messaggio 17 ottobre 2003 n. 5432 sul Preventivo 2004 del Consiglio di Stato;
decreta:
Articolo 1
La legge sulla perequazione finanziaria intercomunale (LPI) del 25 giugno 2002, è così modificata:
Art. 21 cpv. 6
Nel caso in cui il comune beneficiario del contributo transitorio aderisce ad una nuova aggregazione di comuni il contributo residuo è versato al nuovo comune in una o due rate.
Art. 15 cpv. 5 (nuovo)
Il Consiglio di Stato può fissare annualmente, tramite decreto esecutivo, il contributo massimo erogabile.
Articolo 2
Trascorsi i termini per l’esercizio del
diritto di referendum la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino
ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entrerà in vigore il
1° gennaio 2004.
Disegno di
LEGGE
cantonale di applicazione della legge federale sull’assicurazione malattie (LCAMal) del 26 giugno 1997; modifica
Il
Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino
- visto il messaggio 17 ottobre 2003 n. 5432 sul Preventivo 2004 del Consiglio di Stato;
decreta:
I.
La Legge cantonale di applicazione della legge federale sull’assicurazione malattie (LCAMal) del 26 giugno 1997 è così modificata:
Art. 20, titolo marginale
A. Assicurati insolventi
Art. 20 cpv.3 (modifica)
3Prima di procedere al pagamento dei crediti irrecuperabili, l’istanza competente applica il sussidio per la riduzione dei premi.
Art. 20 cpv.4 (nuovo)
4Il regolamento definisce i criteri secondo i quali l’autorità designata paga i crediti irrecuperabili all’assicuratore malattia. Il criterio base è quello della prolungata morosità degli assicurati insolventi che hanno diritto alla partecipazione al pagamento del premio dell'assicurazione malattie.
Art. 20 cpv.5 (nuovo)
5I crediti irrecuperabili relativi agli assicurati minorenni sono sempre pagati.
Art. 22 cpv. 2 (modifica)
2L'art. 90 OAMal si applica quando l’autorità designata non paga i crediti irrecuperabili all’assicuratore malattia.
Art. 34 cpv. 2, 3 e 4
2Il Consiglio di Stato limita il numero degli assicuratori malattia per il calcolo della quota media cantonale ponderata degli assicurati adulti, giovani adulti e minorenni alle 20 assicurazioni con premio meno caro per gli adulti, i giovani e i minorenni.
3 Abrogato.
4 Abrogato.
Art. 45, titolo marginale
A. Famiglie non sussidiate
Art. 45 cpv.1 (modifica)
1 Le famiglie non sussidiate con un reddito determinante fino a fr. 55'000.- sono esonerate dal pagamento del premio dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie per il terzo ed i successivi figli.
C. Altre famiglie
Art. 46
Abrogato
Art. 83a (nuovo)
D. Assicurati insolventi
Per i casi che non adempiono i criteri di cui all'art. 20 cpv. 4, l'autorità designata paga all'assicuratore malattia i crediti dichiarati irrecuperabili entro il 31.12.2003.
II.
Trascorsi i termini per l’esercizio del
diritto di referendum la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino
ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entrerà in vigore il
1° gennaio 2004 ad eccezione delle modifiche riguardanti gli art. 45 e 46 la cui
entrata in vigore è prevista il 1° gennaio 2005.
Disegno di
Decreto legislativo
concernente il blocco dei sussidi del DSS a enti, istituti, associazioni, fondazioni e aziende autonome al livello iscritto nel preventivo 2004
Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino
- visto il messaggio 17 ottobre 2003 n. 5432 sul Preventivo 2004 del Consiglio di Stato;
decreta:
Articolo 1
Il Decreto legislativo concernente il blocco dei sussidi del DSS a enti, istituti, associazioni, fondazioni e aziende autonome al livello iscritto nel preventivo 2004 è così modificato:
1In deroga alle norme di legge che prevedono la copertura del fabbisogno d’esercizio o un diverso tipo di finanziamento da parte del Cantone di prestazioni fornite da enti, istituti, associazioni, fondazioni e aziende autonome dall’Amministrazione cantonale, i sussidi erogati dal DSS nel 2004 e relativi alle prestazioni di cui all'allegato sono bloccati al livello degli importi iscritti nel preventivo 2004 adottato dal Gran Consiglio.
2Gli importi iscritti nel preventivo 2004 corrispondono per principio, salvo per i Servizi di assistenza e cura a domicilio, agli importi di consuntivo del 2002, aumentati del rincaro per il 2003 (0.6%) e per il 2004 (0.6%).
3Rimangono riservati i casi particolari, segnatamente quelli disciplinati da norme federali, concordati intercantonali o norme di altri Cantoni.
Articolo 2
Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2004.
Disegno di
Decreto legislativo
concernente la partecipazione dei Comuni alle spese assistenziali
Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino
- visto il messaggio 17 ottobre 2003 n. 5432 sul Preventivo 2004 del Consiglio di Stato;
decreta:
Articolo 1
La legge sull'assistenza sociale dell'8 marzo 1971 è così modificata:
|
Finanziamento |
Articolo 32 (nuovo) 1 Le spese derivanti dall'applicazione di questa legge sono a carico dello Stato. 2Il Comune di domicilio del beneficiario delle prestazioni di cui agli artt. 18 e 20 partecipa alle relative spese e agli eventuali ricuperi nella misura del 20%.
|
|
|
Articolo 52 lett. f (nuovo) f) Formula all'attenzione del Cantone un preavviso, di principio vincolante, relativamente alle prestazioni di cui agli artt. 18 e 20.
|
|
Esame e decisione |
Articolo 60 (nuovo) 1 Il Dipartimento decide sulle domande di prestazioni assistenziali. 2Per le domande di prestazioni di cui agli artt. 18 e 20 il Dipartimento decide in base ad un preavviso del Comune di domicilio del beneficiario che ha, di principio, carattere vincolante. 3La decisione motivata in forma scritta e con l'indicazione dei rimedi giuridici è notificata al richiedente o al suo rappresentante legale. |
Articolo 2
Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2004.
Disegno di
Legge
della scuola del 1° febbraio 1990; modifica
Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino
- visto il messaggio 17 ottobre 2003 n. 5432 sul Preventivo 2004 del Consiglio di Stato;
decreta:
Articolo 1
La legge della scuola del 1° febbraio 1990, è così modificata:
Art. 71
abrogato
Art. 89 lett. b)
abrogata
Articolo 2
Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore secondo modalità stabilite dal Consiglio di Stato, al più tardi il 1° settembre 2004.
Disegno di
Legge
cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio del 23 maggio 1990; modifica
Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino
- visto il messaggio 17 ottobre 2003 n. 5432 sul Preventivo 2004 del Consiglio di Stato;
decreta:
Articolo 1
La Legge cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio del 23 maggio 1990 è così modificata:
Art. 94
abrogato
Articolo 2
Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2006.
Disegno di
Decreto legislativo
sulla protezione delle bellezze naturali e del paesaggio del 16 gennaio 1940; modifica
Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino
- visto il messaggio 17 ottobre 2003 n. 5432 sul Preventivo 2004 del Consiglio di Stato;
decreta:
Articolo 1
Il Decreto legislativo
sulla protezione delle bellezze naturali e del paesaggio del
16 gennaio 1940 è così modificato:
Articolo 4
abrogato
Articolo 2
Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2007.
Disegno di
legge
cantonale sulle foreste (LCFo) del 21 aprile 1998; modifica
Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino
- visto il messaggio 17 ottobre 2003 n. 5432 sul Preventivo 2004 del Consiglio di Stato;
decreta:
Articolo 1
La Legge cantonale sulle foreste (LCFo) del 21 aprile 1998 è così modificata:
Art. 36
1Il demanio forestale è costituito dal vivaio forestale.
2Per quanto non stabilito dalla
presente legge è applicabile la legge sul demanio del
18 marzo 1986.
Articolo 2
Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2005.
Disegno di
Legge
sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti del 5 novembre 1954; modifica
Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino
- visto il messaggio 17 ottobre 2003 n. 5432 sul Preventivo 2004 del Consiglio di Stato;
decreta:
Articolo 1
La legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti, del 5 novembre 1954, è così modificata:
Art. 34 cpv. 4 (nuovo)
Il sussidio cantonale, calcolato in base ai parametri indicati dai capoversi precedenti è ridotto del 10 %.
Articolo 2
Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2004.
Disegno di
Legge
sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995; modifica
Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino
- visto il messaggio 17 ottobre 2003 n. 5432 sul Preventivo 2004 del Consiglio di Stato;
decreta:
Articolo 1
La legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995, è così modificata:
Art. 79 cpv. 2
Nelle scuole medie e postobbligatorie, l’orario settimanale d’insegnamento a tempo pieno di ciascuna categoria di docenti è fissato dal Consiglio di Stato da un minimo di 24 a un massimo di 28 ore; esso può venire esteso fino a 42 ore per i docenti di lavoro e di laboratorio, o per quelle attività dove la presenza in sede prevale sulla preparazione e lo svolgimento di lezioni.
Articolo 2
Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° settembre 2004.
Disegno di
DECRETO LEGISLATIVO
concernente la modifica dell'art. 32 della Legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare del 13 novembre 1996
Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino
- visto il messaggio 17 ottobre 2003 n. 5432 sul Preventivo 2004 del Consiglio di Stato;
decreta:
Articolo 1
L'art. 32 della Legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare del 13 novembre 1996 è così modificato:
Art. 32
1L'Autorità, tramite il Municipio, comunica le decisioni di stima relative ai fondi edificabili o edificati (contenenti i dati d'accertamento e di valutazione) a tutti i contribuenti interessati, unitamente all'avviso di pubblicazione.
2Le decisioni di stima dei fondi non edificabili e non edificati sono unicamente depositate presso la Cancelleria comunale durante il periodo di pubblicazione previsto per gli altri fondi.
Articolo 2
Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.
Disegno di
legge
concernente l'imposta sui cani del 24 novembre 1980; modifica
Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino
- visto il messaggio 17 ottobre 2003 n. 5432 sul Preventivo 2004 del Consiglio di Stato;
decreta:
Articolo 1
La Legge concernente l'imposta sui cani del 24 novembre 1980 è così modificata:
Art. 3
I Comuni vigilano sulle notifiche dei cani tenuti sul territorio comunale.
Essi provvedono in particolare a comunicare al Dipartimento finanze e economia., alla fine di ogni mese, la distinta delle notifiche ricevute e a segnalare i trasgressori non iscritti nell'elenco.
Articolo 2
Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2004.
Disegno di
legge
sul turismo del 30 novembre 1998; modifica
Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino
- visto il messaggio 17 ottobre 2003 n. 5432 sul Preventivo 2004 del Consiglio di Stato;
decreta:
Articolo 1
La Legge sul turismo del 30 novembre 1998 è così modificata:
Art. 11 lett d)
L'ETT è finanziato:
d) con la quota parte della tassa cantonale prelevata secondo gli art. 43 della Legge federale sul gioco d'azzardo e sulle case da gioco del 18 dicembre 1998 e art. 12 della Legge di applicazione della Legge federale sul commercio ambulante e della Legge federale sul gioco d'azzardo e sulle case da gioco. L'importo è pari allo 0,9% del prodotto lordo dei giochi.
Art. 19 cpv. 2
Il 45% dell'importo annuo della patente o del permesso pagato dagli esercizi pubblici senza alloggio, dai grotti e dai canvetti, giusta la legislazione cantonale sugli esercizi pubblici, è destinato alla promozione turistica.
Articolo 2
Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2004.
Disegno di
legge
tributaria del 21 giugno 1994; modifica
Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino
visto il messaggio 17 ottobre 2003 n. 5432 sul Preventivo 2004 del Consiglio di Stato;
decreta:
Articolo 1
La legge tributaria del 21 giugno 1994 è così modificata:
Neutralizzazione 2004 delle aliquote dell’art. 35
1L'imposta calcolata applicando le aliquote dell'articolo 35 cpv. 1 e 2 è, limitatamente al periodo fiscale 2004, aumentata del 3.823 %.
2Tale aumento non si applica ai fini del calcolo dell'imposta cantonale base alla quale applicare il moltiplicatore comunale secondo l'articolo 276 cpv. 2.
Articolo 2
Trascorsi i termini per
l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è
pubblicata sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra
in vigore il
1° gennaio 2004.
Disegno di
DECRETO LEGISLATIVO
concernente il Preventivo 2004
Il
Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino
decreta:
Le entrate e le spese per l'esercizio 2004 sono preventivate e autorizzate come ai seguenti bilanci preventivi:
|
Uscite correnti |
|
|
|
2'391'372'540 |
|
|
|
|
|
Ammortamenti amministrativi |
|
212'000'000 |
|
|
|
|||
|
Addebiti interni |
|
|
|
150'702'580 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Totale spese correnti |
|
|
|
|
|
2'754'075'120 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Entrate correnti |
|
|
|
2'326'538'150 |
|
|
|
|
|
Accrediti interni |
|
|
|
150'702'580 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Totale ricavi correnti |
|
|
|
|
|
2'477'240'730 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Disavanzo d'esercizio |
|
|
|
|
|
276'834'390 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Conto degli investimenti |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Uscite per investimenti |
|
|
|
|
|
463'915'400 |
||
|
Entrate per investimenti |
|
|
|
|
|
202'400'000 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Onere netto per investimenti |
|
|
|
|
261'515'400 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Conto di chiusura |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Onere netto per investimenti |
|
|
|
|
261'515'400 |
|||
|
Ammortamenti amministrativi |
|
212'000'000 |
|
|
|
|||
|
Disavanzo d'esercizio |
|
|
276'834'390 |
|
|
|
||
|
Autofinanziamento |
|
|
|
|
|
- 64'834'390 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Disavanzo totale |
|
|
|
|
|
|
326'349'790 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Articolo 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi |
||||||||
|
del Cantone Ticino ed entra immediatamente in vigore.
|
|
|
|
|||||
|
base legale |
beneficiario del contributo cantonale |
voce contabile |
|
Legge per la protezione della maternità, dell'infanzia, della fanciullezza e dell'adolescenza del 15 gennaio 1963 |
|
|
|
|
Associazioni di aiuto alla famiglia |
235.365.035 |
|
art. 15a delle disposizioni previgenti, in vigore in virtù della norma transitoria
|
Istituti per invalidi minorenni |
233.365.131*
|
|
art. 15a delle disposizioni previgenti, in vigore in virtù della norma transitoria
|
Istituti per casi sociali |
235.365.033 |
|
art. 15a delle disposizioni previgenti, in vigore in virtù della norma transitoria
|
Foyers per bambini e adolescenti |
235.365.034 |
|
art. 15a delle disposizioni previgenti, in vigore in virtù della norma transitoria
|
Asili nido |
235.365.032 |
|
Legge sull'assistenza e cura a domicilio del 16 dicembre 1997 |
|
|
|
art. 33, 34 e 35 delle disposizioni previgenti, in vigore in virtù della norma transitoria
|
Servizi di assistenza e cura a domicilio (SACD)
|
231.362.006 |
|
art. 37 e 38 delle disposizioni previgenti, in vigore in virtù della norma transitoria
|
Servizi d'appoggio domiciliari
|
231.365.025 |
|
Legge sull'integrazione sociale e professionale degli invalidi del 14 marzo 1979 |
|
|
|
art. 13 delle disposizioni previgenti, in vigore in virtù della norma transitoria
|
Istituti per invalidi adulti |
233.365.132* |
|
|
Contributi per provvedimenti di integrazione socio-professionale
|
233.365.027* |
|
base legale |
beneficiario del contributo cantonale |
voce contabile |
|
|
|
|
|
art. 6, 6a e 6b delle disposizioni previgenti, in vigore in virtù della norma transitoria
|
Case per anziani
|
232.365.026 |
|
Legge sul servizio pre-ospedaliero di soccorso e trasporto sanitario (Legge autoambulanze) del 26 giugno 2001 |
|
|
|
art. 29 cpv. 1 lett. a) |
Sussidi d'esercizio
|
296.365.043 |
|
Art. 29 cpv. 1 lett. c) |
Sussidi agli investimenti
|
296.365.044 |
|
Legge d'applicazione della legge federale sugli stupefacenti del 3 ottobre 1951 - del 19 giugno 1978 |
|
|
|
Art. 32 |
Spese d’esercizio di servizi e centri ambulatoriali
|
297.365.046 |
*le voci di bilancio non corrispondono a quelle del 2002 a causa della nuova creazione dell'Ufficio invalidi